OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO Clausole campione

OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. 1. Per tutti gli aspetti inerenti l’appalto oggetto del presente capitolato, l’attività dell’Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e pubblicato sul sito istituzionale di Opera (xxx.xxxxxxxx.xx.xx), pena la risoluzione del contratto.
OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. 6.1 Il Fornitore prende atto che: a) la Committente ha approvato un Codice di comportamento contenente le regole a cui si deve attenere il personale coinvolto che opera sotto la direzione del Gestore Indipendente; b) l’osservanza del Codice di comportamento da parte di tutti coloro che operano nella distribuzione di gas è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale, nonché per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Committente; c) le regole del Codice di comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte, a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale. 6.2 Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di comportamento, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole in esso previste, consegnandone copia al suo personale e ai suoi consulenti e subfornitori. 6.3 La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di comportamento da parte del Fornitore, suoi dipendenti, consulenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore con il Contratto e attribuisce alla Committente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione del Contratto, dopo aver contestato al Fornitore la violazione e avergli assegnato un termine congruo per adempiere ai suoi obblighi.
OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. 6.1 La Committente ha approvato un Codice di comportamento contenente le regole a cui si deve attenere il personale che opera sotto la direzione del Gestore Indipendente. Il Codice di comportamento ha la finalità di garantire l’effettivo perseguimento degli scopi stabiliti dalla normativa in materia di unbundling e, in particolare, di garantire la gestione imparziale e non discriminatoria delle reti e degli impianti. 6.2 Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di comportamento, pubblicato sul sito della società all’ indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxx_xxxxxxxxxxxx/Xxxxxx_xx_xxxxxxxxxxxxx.xx f e di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse sono applicabili al suo personale e ai suoi consulenti e subfornitori. 6.3 La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di comportamento da parte del Fornitore, suoi dipendenti, consulenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore con il Contratto e attribuisce alla Committente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione del Contratto, dopo aver contestato al Fornitore la violazione e avergli assegnato un termine congruo per adempiere ai suoi obblighi.
OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. L’Appaltatore dichiara di avere letto ed esaminato con attenzione i contenuti del codice di comportamento dei cui al DPR n. 62/2013 nonché i contenuti del codice di comportamento integrativo adottato del Comune di San Xxxx di Leguzzano con deliberazione G.C. n. 13 del 6/2/2014. La violazione degli obblighi di comportamento richiamato dal precedente comma costituisce da parte della concessionaria un grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal concedente.
OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. L’aggiudicatario si obbliga alla piena osservanza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laerru approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del di cui gli è stata consegnata copia.
OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. Per tutti gli aspetti inerenti l’appalto oggetto del presente Capitolato, l’attività dell’Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti della Committente, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, pena la risoluzione del contratto.
OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante xxx.xxxxx.xx alla voce “Amministrazione trasparente”, “Disposizioni generali”. In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l’ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento, in danno della Società medesima, dell’esecuzione dell’appalto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall’ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’ISTAT sui beni della Società medesima.

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  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.