CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE/DIREZIONALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE/DIREZIONALE
Tra le parti:
- COMUNE DI TEOLO, con sede in Treponti di Teolo (PD) via Euganea Treponti n. 34, Codice Fiscale 80010150284, P.IVA 01592510281, nella persona del signor Xxxxxxxxx Arch. Xxxxxxxx nato a Padova il giorno 01/05/1964 domiciliato per la carica in Treponti di Teolo (PD) via Euganea Treponti n. 34 che interviene in qualità di responsabile dell’Area V° ed in sua rappresentanza in virtù dei poteri spettantegli con Decreto del Sindaco n. 87 del 19/12/2019,
di seguito chiamato per comodità “Locatore”;
e
-
……………………………………
con sede in …………………… (…), Via …………………………..,
codice
fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese
di ………………………
qui rappresentata da ………………….
…………………..
nat…. a ……………. (….) il ………………. e residente
a ……………
Via
……………,….. ,cod. fisc. ………………….. ,
di
seguito chiamato per comodità “Conduttore”
si stipula e si conviene quanto segue:
1) Oggetto del contratto
Il Locatore così come sopra identificato, concede in locazione ad uso commerciale/direzionale al Conduttore, così come sopra generalizzato che accetta a tale titolo, un locale sito in Teolo (PD) Via Delle Rose n. 56, posto al piano terra il tutto è meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Teolo al Foglio 12,
- particella 800 sub. 00, xxx Xxxxx Xxxx, XX,xxx. C/1, classe 4, mq. 48, Rendita Catastale Euro 706,51.
Il conduttore dichiara di aver ricevuto la documentazione amministrativa e tecnica per la sicurezza degli impianti comprese le informazioni e la documentazione attestante la prestazione energetica APE dell’immobile che individua l’edificio in classe ____ con indice di prestazione energetica pari a ________ kWh/mc anno.
2) Destinazione del locale
II locale oggetto del contratto è destinato ad attività commerciale/direzionale ed il Conduttore dichiara di possedere o di aver richiesto e di essere in attesa di tutte le licenze e/o autorizzazioni amministrative, sanitarie necessarie per l'espletamento della propria attività, manlevando il Locatore da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Il Conduttore si obbliga a non modificare tale destinazione in difetto di preventivo consenso scritto da parte del Locatore.
Il Conduttore dichiara di conoscere il locale, gli impianti ivi esistenti, e di trovarlo esente da
difetti ed idoneo all'uso che intende farne, accettando il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
3) Durata
La durata della presente locazione è fissata in anni 6 (SEI) a decorrere dal ……………………… per aver temine il ………………………..salvo rinnovo per i periodi successivi di anni 6 (SEI), in difetto di preventiva disdetta da comunicarsi da parte del Locatore mediante raccomandata a.r. almeno sei mesi prima del termine dei sopradetti periodi di locazione fatto salvo quanto disposto dagli artt. 28 e 29 L. 392/78.
E' data facoltà al Conduttore di recedere anticipatamente dal contratto dandone avviso al Locatore mediante lettera raccomandata a.r. almeno 6 (SEI) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
4) Canone di locazione
II canone è convenuto in € ………000,00 (………………/00) annui oltre Iva secondo legge (10%) da corrispondersi in rate mensili anticipate di € ……..000,00 (……………./00) cadauna oltre Iva secondo legge (10%).
Detto canone verrà aggiornato, a far tempo dal secondo anno della locazione, nella misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente e comunque nella misura massima consentita dalla normativa vigente. Le parti convengono che non sarà necessaria una particolare richiesta scritta da parte del Locatore per l'aggiornamento del canone che invece sarà automatico nella misura e nelle modalità sopra specificate.
I ratei mensili di canone come sopra determinati e con i relativi aumenti su base Istat saranno così corrisposti mediante bonifico bancario con valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese da effettuarsi presso istituto di credito indicato dal Locatore.
E’ esclusa ogni differente modalità di pagamento.
Il pagamento del canone convenuto non potrà essere sospeso o ritardato per qualsivoglia motivo o causa convenendosi che il mancato pagamento e/o parziale anche di una sola rata del canone di locazione o delle quote per gli oneri accessori, entro 15 gg. dalla data prevista per il versamento, produrranno ipso-jure la risoluzione del contratto per colpa del conduttore a norma degli art. 1455 e 1456 c.c.
Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente.
In caso di ritardato pagamento dei ratei del canone di locazione, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 12, decorreranno gli interessi moratori. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n. 108 del 07.03.1996.
5) Garanzia per deposito cauzionale
A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, il conduttore si impegna a consegnare alla sede legale del Locatore entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto un deposito cauzionale infruttifero rappresentato da fidejussione bancaria a prima richiesta e senza eccezioni fino alla concorrenza di euro …………….,00 (------------------------/00) pari a 3 (TRE) mensilità del canone iniziale.
La suddetta fidejussione dovrà essere stipulata per tutta la durata contrattuale.
Il documento di garanzia rappresentativo di tale deposito cauzionale infruttifero sarà restituito al termine della locazione entro e non oltre 30 giorno dall’avvenuta regolare riconsegna dei locali, verificato l’esatto adempimento da parte del conduttore di tutte le obbligazioni a proprio carico e l’assoluta assenza di danni di sorta ai locali in oggetto agli impianti al servizio di questi e al loro contenuto.
6) Spese ed oneri
Saranno a carico del Conduttore, oltre al canone di locazione:
-le spese per gli eventuali allacciamenti relativi alle varie utenze, che dovranno essere ad essa intestate;
-le tasse ed i tributi inerenti allo svolgimento dell'attività;
-le utenze tutte quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di luce, acqua, gas, telefono.
Sono
inoltre a carico del Conduttore tutte le spese di cui all'art. 9 L.
392/1978
e più in particolare tutte le spese condominiali afferenti, per
quota
millesimale, all'immobile concesso in locazione e risultanti dai
rendiconti
ordinari di gestione preventivi e consuntivi
provenienti dall'amministrazione
del condominio ivi comprese quelle derivanti dalla tabella
di spese generali. Il Conduttore è costituito custode dei beni
locati
ed ha l'obbligo di mantenere strutture murali, impianti ed infissi in
buono
stato di manutenzione a sua cura e spese. In generale saranno a suo
carico tutte le riparazioni e le spese di ordinaria manutenzione ivi
compreso
quelle derivanti da caso fortuito. Tali spese, pertanto, faranno
carico al Conduttore che dovrà provvedervi tempestivamente
salvo diritto
del Locatore di sostituirsi, nel caso di inadempienza
del
Conduttore,
per
far fronte alle spese di manutenzione e con diritto
all'integrale
rimborso delle spese ulteriori sostenute entro 2 giorni dalla
richiesta.
Il Locatore potrà effettuare riparazioni, sia di ordinaria manutenzione in vece del Conduttore, sia di straordinaria manutenzione, che rivestono carattere di necessità e/o urgenza all'interno dell'immobile locato, senza corrispondere alcun indennità al Conduttore, anche se la durata dei lavori per le riparazioni fosse superiore a 20 giorni, con ciò derogandosi, per espressa volontà delle parti, alla disposizione dell'art. 1584 C.C.
Nessuno scomputo sarà previsto sui canoni di locazione in merito a qualunque opera di manutenzione straordinaria che il Conduttore effettuerà per conto proprio.
7) Modifiche adeguamenti e migliorie apportate al locale
Sono altresì a carico del Conduttore tutte le spese che dovessero risultare necessarie per l'adeguamento e/o potenziamento del locale, ai sensi e termini della normativa vigente e ciò anche in deroga, qualora occorrer possa, alla ripartizione delle spese straordinarie e ordinarie. Viene pattuito l'espresso impegno del Conduttore di provvedere a ciò, qualora necessario, manlevando il Locatore da ogni responsabilità nei confronti delle Autorità preposte e/o di terzi che dovessero subire eventuali danni a causa della mancanza di sicurezza degli impianti.
Il Conduttore si farà carico economicamente di tutte le modifiche interne ed esterne che essa dovesse apportare al locale oggetto della locazione salvo il preventivo consenso da chiedere al Locatore quando tali modifiche investano lavori che mutino la consistenza e la fisionomia dell'immobile locato.
In ogni caso tali modifiche e/o gli adeguamenti, ed in specie quelli relativi agli impianti, dovranno essere eseguite a regola d'arte e conformi alle eventuali prescrizioni legislative e/o amministrative, nonchè certificati da tecnici a tal fine abilitati.
Al termine della locazione, il Locatore avrà comunque il diritto di ritenere le nuove opere senza alcun compenso e/o indennità per qualunque titolo e ragione, anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 C. C.
8) Sub locazione-cessione azienda
E’ vietata la sub locazione, anche parziale dell'immobile locato. E‘vietato anche il comodato,
anche parziale, dello stesso immobile.
La facoltà di cessione del contratto di locazione è, di contro, ristretta all'ipotesi contemplata dall'art. 36 della L. 392/78 e da essa regolamentata. Il Conduttore si obbliga comunque a far conoscere il contenuto del presente atto, ed in particolare il rispetto del precedente art. 3, agli eventuali cessionari al fine di far rispettare tutte le obbligazioni in questo inserite.
9) Responsabilità
Il
Conduttore, già costituito custode dell'immobile locato, e fatto
salvo la responsabilità
che si è assunto nei confronti di terzi e delle Autorità con
manleva del Locatore per ciò che attiene all'adeguamento di tutti
gli impianti
secondo la normativa vigente e quella che interverrà
successivamente,
esonera anche il Locatore da ogni responsabilità per danni,
diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi
suoi, di suoi dipendenti, familiari o terzi in genere, anche in
occasione degli
eventuali lavori di modifica e/o di ristrutturazione all'immobile,
nei
confronti
di terzi, vicini e/o personale delle ditte e/o imprese che si
occupano
della ristrutturazione e modifiche all'immobile locato. Si
obbliga
ad osservare tutte le norme di prevenzione, di antinfortunistica od
altro anche in relazione all'attività espletata, nonché il
regolamento condominiale
ove esistente.
In ogni caso il Conduttore si obbliga a stipulare a proprie spese, presso primaria compagnia di assicurazioni una polizza per la durata del contratto, contro i rischi di incendio, suoi oneri accessori, ivi compreso il ricorso vicini, per il fabbricato oggetto di questo atto. Dovranno essere inclusi i danni da scoppio e fulmine, dolo, colpa, più eventi speciali, ed ogni danno da questi rischi derivante.
Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi e utenze per cause indipendenti dalla sua volontà.
10) Riconsegna dell'immobile
Al termine della locazione l'immobile dovrà essere riconsegnato in buono stato, salvo il deterioramento derivante dall'uso fattone per la normale attività espletata con la diligenza del buon padre di famiglia.
Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza o per le cause di cui al successivo punto 11), le parti concordemente convengono che la parte Conduttrice dovrà pagare alla parte Locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera pari ad 1/20, a titolo di speciale penale, del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
11) Clausola risolutiva espressa e penale
Saranno considerati motivi di risoluzione espressa del presente contratto:
− il fallimento della impresa conduttrice e/o personale dei soci e/o titolari della medesima e/o della società e soci cessionari dell'azienda;
− il mancato pagamento di tre ratei, anche non consecutivi, del canone di locazione;
− la sub-locazione e il comodato dell'immobile, salvo i casi di cui all’art. 36 della L. 392/78;
− la diversa destinazione del locale locato senza preventivo consenso scritto del Locatore.
Nell'ipotesi in cui il Locatore intenda avvalersi della presente clausola, esso ne darà comunicazione al Conduttore tramite raccomandata a.r. e quest'ultimo sarà tenuto alla riconsegna dei locale. Ove non si provveda al rilascio dello stesso nel termine indicato dal Locatore, (comunque non inferiore a 30 giorni) e fermo il diritto alla tutela giudiziale ed alla richiesta del maggior danno, per il ritardo nella riconsegna del locale vale quanto concordemente stabilito tra le parti al punto 10).
12) Visite
Il Locatore si riserva il diritto di visitare i beni oggetto della locazione in qualsiasi giorno ed ora salvo preventivo accordo con il Conduttore. Il Locatore potrà anche far visitare il locale a terzi in ore e giorni da determinarsi e da concordare anticipatamente con il Conduttore.
13) Spese di registrazione
Tutte le spese di registrazione, iniziali e annuali, di bollo e quant’altro derivanti dal presente contratto sono a carico delle parti che espressamente se le assumono in egual misura.
14) Elezione domicilio
Il Conduttore, ai fini della notifica delle comunicazioni e atti relativi al presente rapporto, elegge domicilio nei locali locati e ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
15) Varie
Per quanto non espressamente convenuto con il presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni di Xxxxx in materia e alle consuetudini e regolamenti vigenti.
16) Controversie
Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.
17) Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo UE 2016/679, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l’autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Teolo, li ……………………………………………….
Il Locatore Il Conduttore
Il Conduttore, ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C., dichiara di aver letto, conoscere ed approvare specificatamente le clausole n°2)-3)-5)-6)-7)-8)-9)-11)-14) -15) -16) del presente contratto.
Teolo, li ……………………………………………….
Il
Conduttore