Visite. La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE s'impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Visite. Il Locatore si riserva il diritto di visitare i beni oggetto della locazione in qualsiasi giorno ed ora salvo preventivo accordo con il Conduttore. Il Locatore potrà anche far visitare il locale a terzi in ore e giorni da determinarsi e da concordare anticipatamente con il Conduttore.
Visite. La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita verrà del pari concorda- to, e sarà comunque compreso nell’arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Visite. Verrà consentito e facilitato alle persone designate dall’Istituto Finanziatore ovvero dalla Banca nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell’Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione Europea di (i) effettuare visite e ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei Progetti; (ii) intervistare rappresentanti del Prenditore non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto, (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo Ente Locale Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto ed estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge, e (iv) fornire alla Banca e alle persone designate dalle altre istituzioni dell’Unione Europea tutta l’assistenza necessaria
Visite. 8.1 Per le visite, comprese quelle di visitatori del Paese dell’altra Parte contraen- te in servizio comandato, che implicano la necessità di accedere a informa- zioni classificate o a un impianto, è necessario il previo consenso della CSA della Parte ospitante. Le domande per dette visite sono sottoposte per scritto alla rispettiva CSA.
8.2 Le domande comprendono i seguenti dati:
8.2.1 nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto/della carta d’identità del visitatore proposto;
8.2.2 rango ufficiale del visitatore unitamente alla denominazione dell’impianto di cui è rappresentante o del cui organico fa parte;
8.2.3 dichiarazione di sicurezza di livello appropriato, in forma scritta, sulla base della «dichiarazione di sicurezza relativa alle persone» (Personnel Security Clearance [PSC] assurance);
8.2.4 denominazione e indirizzo dell’impianto oggetto della visita;
8.2.5 se noti, nome e cognome nonché rango ufficiale della(e) persona(e) da visitare;
8.2.6 scopo della visita;
8.2.7 date e durata della visita. In caso di visite ricorrenti è indicato, se possibile, l’intero periodo durante il quale le visite hanno luogo.
8.3 Le domande di visita sono sottoposte alla CSA della Parte ospitante confor- memente alle normali procedure della Parte ospitante. Visite a breve termine possono essere convenute in casi urgenti mediante accordi specifici tra le Parti contraenti.
8.4 In relazione con specifici progetti o con particolari contratti possono essere allestiti, previo consenso di entrambe le Parti contraenti, elenchi di visitatori frequenti. Inizialmente, tali elenchi sono valevoli per una durata massima di 12 mesi; tale durata può essere prorogata, previo consenso della CSA della Parte ospitante, per un ulteriore periodo di 12 mesi al massimo. Gli elenchi summenzionati sono sottoposti ad approvazione conformemente alle normali procedure della Parte ospitante. Dopo l’approvazione dell’elenco, le visite di persone fisiche menzionate nell’elenco possono essere convenute diretta- mente tra gli impianti interessati.
8.5 La Parte contraente che ha fatto domanda di visita assicura che qualsivoglia informazione comunicata al personale in visita è trattata da quest’ultimo come se fosse stata fornita secondo le disposizioni del presente accordo. 2900
8.6 Tutti i visitatori osservano le leggi e le prescrizioni della Parte ospitante in materia di sicurezza.
Visite. Verrà consentito e facilitato alle persone designate dall’ Istituto Finanziatore o dalla BEI, ciascuna a proprie spese, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nei Progetti e di procedere alle verifiche che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.
Visite. Il locatore potrà visitare o far visitare l'immobile durante la locazione previo avviso al conduttore dalle ore alle ore dei giorni .
Visite. L’accesso alla struttura è libero tutti i giorni dalle ore 08.00 al- le ore 20.00. Si richiede come regola di buon senso, di rispettare i divieti di passaggio, peraltro brevi, durante le pulizie degli ambienti, nel corso delle visite mediche e/o infermieristiche. È possibile inoltre con l’autorizzazione della direzione sanitaria assistere durante tutta la notte il proprio congiunto.
Visite. 1. visitatori riceveranno una preventiva autorizzazione in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali dello stato ospite solo se essi sono autorizzati per l'accesso alle Informazioni Classificate in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali e se essi hanno la "necessità di conoscere" per l'accesso alle Infonnazioni Classificate o alle strutture dove le Informazioni Classificate sono originate, gestite e custodite.
2. Ognuna delle Parti garantirà protezione ai dati personali dei visitatori, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.
Visite. Dal giorno di comunicazione della disdetta o nel caso in cui il proprietario intendesse vendere lo stabile o l’unità immobiliare locata, i conduttori dovranno lasciare visitare i locali agli aspiranti acquirenti.