Clausola risolutiva espressa e penale Clausole campione

Clausola risolutiva espressa e penale. Saranno considerati motivi di risoluzione espressa del presente contratto: − il fallimento della impresa conduttrice e/o personale dei soci e/o titolari della medesima e/o della società e soci cessionari dell'azienda; − il mancato pagamento di tre ratei, anche non consecutivi, del canone di locazione; − la sub-locazione e il comodato dell'immobile, salvo i casi di cui all’art. 36 della L. 392/78; − la diversa destinazione del locale locato senza preventivo consenso scritto del Locatore. Nell'ipotesi in cui il Locatore intenda avvalersi della presente clausola, esso ne darà comunicazione al Conduttore tramite raccomandata a.r. e quest'ultimo sarà tenuto alla riconsegna dei locale. Ove non si provveda al rilascio dello stesso nel termine indicato dal Locatore, (comunque non inferiore a 30 giorni) e fermo il diritto alla tutela giudiziale ed alla richiesta del maggior danno, per il ritardo nella riconsegna del locale vale quanto concordemente stabilito tra le parti al punto 10).
Clausola risolutiva espressa e penale. 15.1 Il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., da D.T.S. dandone comunicazione scritta al Cliente, tramite raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, e con conseguente interruzione del Servizio, nel caso di inadempimento del Cliente alle obbligazioni di cui agli articoli 3 (Piano Tariffario, Pagamenti, Fatturazione, Reclami) e 8 (obbligazioni del cliente).
Clausola risolutiva espressa e penale. Saranno considerati motivi di risoluzione espressa del presente contratto: − la mancanza o il venir meno di requisiti soggettivi, licenze/autorizzazioni amministrative e sanitarie, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a norma di legge; − il fallimento dell’impresa conduttrice, esercitata nella sua forma giuridica; − il mancato pagamento di un canone annuale di locazione; − la sub-locazione e il comodato dell'immobile, salvo i casi di cui all’art. 36 della L. 392/78; − la diversa destinazione del locale locato senza preventivo consenso scritto del Locatore; − la mancata stipula e rinnovi successivi delle garanzie assicurativa e fidejussoria di cui al punto 6). Nell'ipotesi in cui il Locatore intenda avvalersi della presente clausola, esso ne darà comunicazione al Conduttore tramite Raccomandata A.R. e quest'ultimo sarà tenuto alla riconsegna dell’immobile. Ove non si provveda al rilascio dello stesso nel termine indicato dal Locatore (comunque non inferiore a 30 giorni) e fermo il diritto alla tutela giudiziale ed alla richiesta del maggior danno, per il ritardo nella riconsegna dell’immobile, vale quanto concordemente stabilito tra le parti al punto 11).
Clausola risolutiva espressa e penale. 18.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contratto di vendita sarà risolto di diritto, previa dichiarazione in tal senso da parte del Venditore, qualora il Compratore: • sia inadempiente ad un pagamento; • non accetti i Prodotti, decorsi 30 giorni dall’invio dell’avviso di merce pronta; • se le specifiche tecnico-costruttive fornite dal Compratore non sono idonee / sufficienti e/o non conformi alla normativa vigente. 18.2 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 18.1, il Compratore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del prezzo di vendita concordato da pagarsi entro 7 giorni dal ricevimento della dichiarazione di risoluzione da parte del Venditore, salvo il diritto dello stesso al risarcimento del maggior danno subito.
Clausola risolutiva espressa e penale. Ai sensi dell’articolo 1456 c.c. il presente contratto si intende risolto automaticamente qualora il Cliente non adempia a uno o più obblighi previsti all’art. 4. Nei casi di cui al precedente comma il Prestatore tratterrà a titolo di penale gli acconti o il prezzo anticipato fino a quel momento versato. È in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La volontà del Prestatore di esercitare la clausola risolutiva espressa dovrà essere manifestata per iscritto (anche a mezzo mail) al Cliente. Dalla mera circostanza che il Prestatore, per qualche tempo, non si sia avvalso della facoltà di esercitare la clausola risolutiva espressa non potrà in alcun caso desumersi la volontà di rinuncia alla stessa.
Clausola risolutiva espressa e penale. Ferma restando ogni altra eventuale ipotesi di risoluzione per inadempimento, in caso di inottemperanza da parte dell’Acquirente alle disposizioni di cui agli articoli 3 (pagamenti), 5 (luogo di consegna, trasporto ed evasione dell’ordine), 9 (riservato dominio), 10 (manleva), ovvero in caso di perdita della capacità, modificazione nella struttura societaria o gestoria, fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In caso di risoluzione del contratto restano acquisiti in favore della Venditrice le somme fino ad allora incassati a titolo di penale, e comunque potranno essere compensati con ogni genere di importo, anche risarcitorio, di cui l’Acquirente dovesse risultare debitore. Eventuali tolleranze, anche reiterate, da parte del Venditore ad inadempimenti dell’Acquirente, non potranno per alcun motivo essere considerate rinuncia tacita a far valere l’inadempimento, né potranno inficiare la possibilità di avvalersi della presente clausola.
Clausola risolutiva espressa e penale. La violazione da parte dell’espositore di anche uno solo degli obblighi previsti nelle premesse del presente contratto e ai punti: 2 (oggetto), 3 (modifiche degli spazi), 4(divieto di condivisione e cessione dello spazio), 5 (durata e orario), 6 (corrispettivo), 7 (obblighi dell’espositore), 9 (esclusione degli obblighi di custodia), 10 (autorizzazione a smaltire le merci), 11 (obbligo di manleva), sarà causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e comporterà l’obbligo dell’espositore di corrispondere una penale di € 1.000,00 (milleeuro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Clausola risolutiva espressa e penale. Le parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art.1456 c.c. che il presente contratto è risolto per fatto e colpa del Cliente, per effetto di comunicazione inviata a mezzo Pec da AXIANS, ove si verifichino i seguenti fatti:
Clausola risolutiva espressa e penale. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono frutto di contrattazione e sono essenziali per la formazione della volontà della ditta individuale “Villaflair” alla prestazione della propria opera; per l’effetto, la violazione anche di una sola di esse darà alla ditta individuale “Villaflair” la facoltà di risolvere ipso iure il contratto ex art. 1456 c.c.. Nell’ipotesi in cui vi siano prenotazioni in essere sull’Immobile, il Cliente avrà l’obbligo di pagare una penale in favore della ditta individuale “Villaflair”, pari al 25% del prezzo lordo giornaliero per l’interno soggiorno prenotato, oltre eventuali servizi anticipati e la differenza di costo tra il nuovo alloggio reperito da eventuali intermediari (come xxxxxxx.xxx o Xxxxxx.xxx) ed il prezzo giornaliero lordo imposto da xxxxxxx.xxx o altro operatore per l’Immobile.
Clausola risolutiva espressa e penale. Saranno considerati motivi di risoluzione espressa del presente contratto: - il fallimento della impresa conduttrice e/o personale dei soci e/o titolari della medesima e/o della società e soci cessionari dell'azienda; - il mancato pagamento di tre ratei, anche non consecutivi, del canone di locazione; - la sub-locazione e il comodato dell'immobile, salvo i casi di cui all’art. 36 della L. 392/78; - la diversa destinazione del locale locato senza preventivo consenso scritto del Locatore; - mancato reintegro della cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Locatore. Nell'ipotesi in cui il Locatore intenda avvalersi della presente clausola, esso ne darà comunicazione al Conduttore tramite raccomandata a.r. e quest'ultimo sarà tenuto alla riconsegna del locale. Ove non si provveda al rilascio dello stesso nel termine indicato dal Locatore, (comunque non inferiore a 30 giorni) e fermo il diritto alla tutela giudiziale ed alla richiesta del maggior danno, per il ritardo nella riconsegna del locale vale quanto concordemente stabilito tra le parti al punto 11).