PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’UPGRADE DEGLI STORAGE DEL DATACENTER DELLA REGIONE LAZIO E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’UPGRADE DEGLI STORAGE DEL DATACENTER DELLA REGIONE LAZIO E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI
INTERVENTO DC-STORAGE-UPGRADE CIG 90995366A7
ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO PER L’UPGRADE DEGLI STORAGE DEL DATACENTER DELLA REGIONE LAZIO E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI.
CIG 90995366A7
TRA
LAZIOcrea S.p.A., con sede in Roma, via Del Serafico n. 107, C.F. 13662331001, nella persona di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Viterbo, Prov. VT, il 12/07/1963, in qualità di Direttore dei Sistemi Infrastrutturali di LAZIOcrea S.p.A, autorizzata alla stipula del presente Contratto (“Contratto”) in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del CdA nella seduta del 24/06/2022, di seguito anche “LAZIOcrea”;
E
L'impresa Cloudwise S.r.l. con sede in Roma, Via Gioberti, n. 54, CAP 00185, C.F. e P.IVA n. 1257681001, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, al n. 1385166, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma,
- nella persona di Xxxxx Xxxxxxxx nato a Roma, Prov. RM, il 24/02/1962, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli, quale socio unico, nell’atto di costituzione dell’azienda del 08/10/2013, di seguito “Fornitore”;
congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
La Regione Lazio, con Determinazione n. G01907 del 23 febbraio 2022, ha indetto una “Procedura aperta telematica, per l’upgrade degli Storage del Datacenter della Regione Lazio e relativi servizi di supporto specialistici”. CIG 90995366A7, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2022-028231 del 23 febbraio 2022 e sulla GURI n. 25 del 28 febbraio 2022;
a) con Determinazione n.G04160 del 06 aprile 2022 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
b) il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del Contratto;
c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
d) il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 5 % dell’importo complessivo di aggiudicazione (€ 1.782.000,00) per un ammontare complessivo di € 89.100,00 (ottantanovemilacento/00) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 30 “Accettazione espressa clausole contrattuali”;
f) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
g) il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del Contratto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la compongono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a) Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Procedura aperta telematica, per l’upgrade degli Storage del Datacenter della Regione Lazio e relativi servizi di supporto specialistici” - CIG 90995366A7;
b) Stazione Appaltante: Regione Lazio;
c) Amministrazione Contraente o Committente: LAZIOcrea S.p.A.;
d) Contratto: il presente Xxxx, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto previsto nello stesso;
f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/
g) Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto è, pertanto, regolato:
a) dalle clausole dello stesso e degli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo dei Contratti riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “Procedura aperta telematica, per l’upgrade degli Storage del Datacenter della Regione Lazio e relativi servizi di supporto specialistici” - CIG 90995366A7 prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dal Committente.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei servizi oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
4. Resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.
5. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza di LAZIOcrea, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
a) custodia della documentazione tecnica del servizio oggetto di fornitura;
b) richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
c) la stesura e la sottoscrizione del presente Contratto con il Fornitore,
d) la gestione dei rapporti negoziali e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione del servizio.
Articolo 3 - Oggetto
1. Il Contratto definisce la disciplina concernente l’upgrade degli storage del Datacenter della Regione Lazio e relativi servizi di supporto specialistici” - CIG 90995366A7.
2. L’affidamento include tutti i servizi e prestazioni descritti nel Capitolato Tecnico.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente a eseguire tutti i servizi in oggetto, impiegando tutte le attrezzature e il personale necessario per la loro realizzazione, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
Articolo 4 - Durata del contratto
1. Il Contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula.
2. Alla scadenza del contratto l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di procedere ad affidamento di nuovi servizi analoghi per ulteriori 36 (trentasei) mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice.
3. In corso di esecuzione del contratto, l’Amministrazione Contraente si riserva di procedere ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e
le prescrizioni contenute nei documenti indicati al precedente Articolo 1.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione di tutte le attività, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del Contratto e ad adottare le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del contraente, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente e la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente e la Regione Lazio per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione Contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre clausole del Contratto, a:
a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l’ausilio del Responsabile del Procedimento, del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e con eventuali terzi indicati dall’Amministrazione Contraente;
b. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito della preparazione professionale minima richiesta nel Capitolato Tecnico di gara. A tal fine, il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
c. comunicare tempestivamente all’Amministrazione Contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza nonché atti a consentire all’Amministrazione Contraente e/o alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e in particolare ai parametri di qualità predisposti;
e. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell’Amministrazione Contraente e/o della Regione Lazio;
f. assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell’art. 2, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 62/2013, ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”;
g. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il
Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 105, comma 10 del Codice e art. 30, commi 5 e 6 del Codice, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
7. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.
Articolo 7 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Contratto e nel Capitolato Tecnico e, se migliorativa, nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 15.
2. L'erogazione della fornitura e dei servizi si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente paragrafo 1.
Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte del Committente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento e/o l’applicazione delle penali di cui all’Articolo 14.
4. Il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, contestualmente alla presentazione degli Stati di Avanzamento bimestrali, la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività prestate, con misurazioni e controlli effettuati.
5. Resta inteso che il Contraente si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti nel Capitolato Tecnico, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in caso di non conformità grave potrà richiedere al Fornitore l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel Contratto.
8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
9. Il Committente ha la facoltà di richiedere al Fornitore opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro in merito all’osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale.
10. Qualora l’Aggiudicatario non abbia ottemperato agli obblighi di cui al precedente comma, il Committente potrà operare una trattenuta cautelativa pari al 20% del canone mensile, fino all’avvenuta regolarizzazione dichiarata dall’Ispettorato del Lavoro.
Articolo 9 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dei prezzi unitari offerti in gara, pari a:
N. | DESCRIZIONE SERVIZI/BENI | PERIODO | CORRISPETTIVO (IVA esclusa) |
1 | Hardware NetApp Due sistemi FAS2720 con quattro shelf per un totale di 180 dischi da 16TB (circa 1.9PB netti) Manutenzione 3 anni H24 + replacement NBD | 36 mesi | € 810.000,00 |
2 | Subscription Commvault 300TB FET Licenze d’uso comprensive della feature SnapLock per la protezione dalla cancellazione dei dati Subscription CommVault per tre anni in bundle con lo storage (300TB FET + 1500 VM) | € 486.000,00 | |
3 | Subscription Commvault 1500 VM | € 324.000,00 | |
4 | Servizi professionali 300 gg/pp specialist per attività di setup, configurazione e supporto nei 3 anni di manutenzione | € 162.000,00 | |
Importo totale | € 1.782.000,00 |
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture/servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante;
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nei corrispettivi contrattuali che sono considerati remunerativi di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del Contratto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dello stesso.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. I prezzi di aggiudicazione, derivanti dal ribasso offerto in sede di gara, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti
1. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata al Committente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla procedura di gara, al CIG, al presente Contratto, alla tipologia di servizi svolti. Le fatture dovranno essere corredate da tutta la documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento quali i report degli Stati di Avanzamento Lavori, con evidenza, qualora previste, delle verifiche di conformità intermedie e finali effettuate.
2. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5-bis del Codice, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla Regione Lazio soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. La liquidazione e il pagamento degli importi sarà conforme a quanto riportato nel Capitolato Tecnico della Procedura aperta per l’upgrade degli storage del Datacenter della Regione Lazio e relativi servizi di supporto specialistici.
4. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. La liquidazione delle fatture resterà sospesa qualora le prestazioni ivi considerate siano state oggetto di contestazione al Fornitore da parte del Committente, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. Il Fornitore avrà 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle menzionate contestazioni per formulare le proprie controdeduzioni. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Committente dell’avvenuta regolarizzazione o della sopravvenuta ottemperanza da parte dell’Impresa, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dalla Regione Lazio, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Fornitore.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. Il Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto.
9. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo Articolo 15.
Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente IBAN IT 35 D 05034 03265 000000097200.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 12 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti
i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.
Articolo 13 - Penali
1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza, il Committente, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte.
2. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente non le ritenga soddisfacenti si potrà procedere ad applicare, per ogni inadempienza, le penali stabilite in Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che il Committente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggior danni.
4. I danni arrecati dal Fornitore ai beni messi a disposizione dal Committente e/o dalla Regione Lazio verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora la Regione Lazio non ritenesse di accogliere le giustificazioni addotte dall’Impresa ovvero quest’ultima non provvedesse al ripristino dei beni danneggiati, nei termini fissati, vi provvederà il Committente addebitando le relative spese al Fornitore, salvo il maggior danno subito.
5. Fermo restando quanto sopra, il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
6. In ogni caso, il Committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
7. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso la Regione Lazio avrà la facoltà di ritenere definitivamente la garanzia definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 14 - Garanzia definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del
Xxxxxx, ha costituito a favore del Committente una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La garanzia, pari ad Euro 89.100,00, è stata prestata mediante polizza fidejussoria definitiva accesa presso AXA Assicurazioni S.p.A. n. 408279695.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La predetta garanzia potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione delle attività di cui al Contratto, nel limite massimo dell’80%.
4. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Committente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 15 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti il Committente e/o la Regione Lazio, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente paragrafo, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza.
Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 17 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del Codice, il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) gravi interruzioni del servizio imputabili al Fornitore;
b) qualora il Fornitore non avesse ottenuto, alla prevista data d’inizio del servizio, e non mantenesse per tutto il periodo contrattuale, le prescritte autorizzazioni e licenze rilasciate dalle competenti autorità per l’effettuazione del servizio;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
d) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei relativi crediti;
e) accertata esecuzione dei servizi oggetto del Contratto in subappalto;
f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del Contratto;
g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di cui al precedente Articolo 15, paragrafo 6;
h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
i) in caso di violazione delle prescrizioni indicate al precedente Articolo 7, paragrafo 1 lett. f) e paragrafo 2;
j) qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
l) nei casi previsti dall’Articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
m) nei casi di cui all’Articolo 13Articolo 12 - “Trasparenza”;
n) nei casi di cui all’Articolo 16Articolo 15 - “Riservatezza”;
o) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’Articolo 21 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
p) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Lazio, ai sensi dell’Articolo 22 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
q) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).
2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dei servizi erogati. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, resta nella facoltà del Committente di rivolgersi per l’esecuzione del servizio appaltato al successivo Operatore che ha presentato offerta migliore.
3. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all’ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
Articolo 18 - Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, il Committente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio, avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato Aggiudicatario;
ii. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
iii. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.;
iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671, codice civile.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.
Articolo 19 - Subappalto
1. (se previsto in gara) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
-
-
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2 e comma 13, del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, con conseguente diritto per il Committente di escutere la garanzia definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente un’azione giudiziaria da parte di terzi per le violazioni di cui al comma precedente, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente.
3. Il Committente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce al Committente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma 1 tentata nei confronti del Committente, quest’ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 22 - Responsabile della fornitura
1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore nomina Responsabile del Servizio il Sig. Xxxxx Xxxxxxxx, avente capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Impresa nei confronti del Committente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 00 00000000, fax 00 00000000 indirizzo e-mail xxxx@xxxxxxxxx.xx.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di Responsabile del Servizio, dovrà darne
immediata comunicazione alla Regione Lazio.
Articolo 23 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
1. Ai fini dell’esecuzione del Contratto, il Committente nomina Responsabile del Procedimento il Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, e Direttore dell’Esecuzione il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici.
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
6. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alla Regione Lazio di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’esecuzione del Contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, xxxxx, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 26 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di
risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del Codice.
Articolo 27 - Foro competente
1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 28 - Clausola finale
1. Il presente Contratto e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole contrattuali non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Regione
Lazio non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.
Articolo 29 - Accettazione espressa delle clausole contrattuali
1. Il sottoscritto Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 – Definizioni; Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 4 – Oggetto; Articolo 5 – Durata del contratto; Articolo 6 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità; Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; 8 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi del servizio; Articolo 9 – Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo 10 – Corrispettivi; Articolo 11 – Fatturazione e pagamenti; Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 13 – Trasparenza; Articolo 14 – Penali; Articolo 15 - Cauzione definitiva; Articolo 16 – Riservatezza; Articolo 17 – Xxxxx, responsabilità civile e polizze assicurative; Articolo 18 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo 19 – Recesso, Articolo 20 – Subappalto; Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Articolo 22 – Brevetti industriali e diritti d’autore; Articolo 23 - Responsabile della fornitura; Articolo 24 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto; Articolo 25 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Articolo 26 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 27 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Articolo 28 – Foro competente; Articolo 29 – Clausola finale; Articolo 30 – Accettazione espressa delle clausole contrattuali.
Letto approvato e sottoscritto, Lì
Il CGAoLLmINEmLLiAttVeITnTOtReIO
2022.07.05 16:15:04
[LAZIOcrea]
CN=GALLINELLA XXXXXXXX
C=IT 2.5.4.4=GALLINELLA
2.5.4.42=XXXXXXXX
RSA/2048 bits
Il Fornitore
[Cloudwise S.r.l.]
Firmato digitalmente da:
TAVOLATO XXXXX
Firmato il 06/07/2022 10:44
Seriale Certificato: 102206045122013364501527223319277408422
Valido dal 04/08/2020 al 04/08/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
Il Fornitore
[Cloudwise S.r.l.]
Firmato digitalmente da:
TAVOLATO XXXXX
Firmato il 06/07/2022 10:45
Seriale Certificato: 102206045122013364501527223319277408422
Valido dal 04/08/2020 al 04/08/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3