RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausole campione

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi:
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione contraente ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 13.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 cod. civ e ss. in tema di risoluzione, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui il Cliente non adempia ai pagamenti per due volte anche non consecutive secondo le modalità previste dall’articolo 8, fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno e l’applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 8.9.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di SACE, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora: − nei confronti dell’Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; − pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; − sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; − sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi di SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; − affidamento in subappalto senza autorizzazione di SACE; − l’Impresa contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Divieto di Cessione del Contratto e di Subappalto), 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore); − grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la mancata adozione del modello organizzativo e di gestione e del relativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008; − il superamento della soglia di penalità del 20% dell’ammontare netto contrattuale; − qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di SACE, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora. Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Impresa con riguardo ad uno qu...
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento di una delle Parti di una delle clausole del Contratto, l’altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 30 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il Contratto si intenderà senz’altro risolto Decorso il termine senza che vi sia adempimento, il Contratto sarà risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La violazione del Patto d’Integrità, nei casi ivi previsti, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 13.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 del codice civile e ss in tema di risoluzione, il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui il Cliente non adempia ai pagamenti nei termini e con le modalità previste dall’Art.5 per due volte anche non consecutive, fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno e l’applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 5.6.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il contratto potrà essere risolto di diritto da IGEA Spa ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa conforme dichiara- zione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con raccomandata a/r o posta elettronica certi- ficata, nelle seguenti ipotesi: