RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi:
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione contraente ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 13.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 cod. civ e ss. in tema di risoluzione, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui il Cliente non adempia ai pagamenti per due volte anche non consecutive secondo le modalità previste dall’articolo 8, fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno e l’applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 8.9.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzio...
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento di una delle Parti di una delle clausole del Contratto, l’altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 30 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il Contratto si intenderà senz’altro risolto Decorso il termine senza che vi sia adempimento, il Contratto sarà risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, da ARIC e/o dall’Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La violazione del Patto d’Integrità, nei casi ivi previsti, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 13.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 del codice civile e ss in tema di risoluzione, il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui il Cliente non adempia ai pagamenti nei termini e con le modalità previste dall’ Art.5 per due volte anche non consecutive, fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno e l’applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 5.6.