TRA
CONVENZIONE
per l’istituzione dell’ “Institute for fundamental Physics of Universe” - IFPU
TRA
1. la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (in seguito denominata per brevità anche “SISSA” o “Scuola”), codice fiscale 80035060328, con sede legale a Trieste, xxx Xxxxxxx x.000, qui rappresentata dal Direttore xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato ad Agliana (PT) il 13.05.1954, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede della SISSA;
2. il Centro Internazionale di Fisica Teorica “Xxxxx Xxxxx”, di seguito denominato “ICTP”, Istituto di categoria 1 dell’Agenzia specializzata dell’Unesco, operante sotto l’accordo tripartito tra il Governo italiano, la Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) e l’UNESCO, con sede legale a Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 34151, qui rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a San Xxxx (Costa Rica) il 12.05.1956, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’ICTP codice fiscale 80033730328;
3. l’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica (in seguito denominato INAF), codice fiscale 97220210583, con sede legale a Roma, Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx x.00, qui rappresentato dal suo Presidente, xxxx. Xxxxxx x’Xxxxx, nato a Palermo il 28.06.1953, in qualità di Presidente e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’INAF;
4. l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), codice fiscale 84601850589, con sede legale a Roma, via Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000, 00000, qui rappresentato dal Presidente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 12.01.1952, in qualità di Presidente e legale rappresentante e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’INFN;
di seguito denominati anche singolarmente “Ente costituente” e/o congiuntamente “Enti costituenti”
Premessi e considerati:
a. la prestigiosa tradizione scientifica degli studi in Fisica Astroparticellare, Astrofisica, Cosmologia e Fisica Teorica delle Alte Energie, nelle istituzioni universitarie e di ricerca della regione e l’obiettivo scientifico di unire tali capacità in un Istituto interuniversitario;
b. la crescente importanza di progetti osservativi internazionali rilevanti per la Fisica Fondamentale dell’Universo, nei quali le suddette istituzioni determinano un’area
strategica d’investimento finalizzato ad un ritorno in termini di acquisizione e trasferimento di conoscenza, innovazione ed alta formazione;
c. l'interesse che si costituisca nella regione, in accordo con le principali istituzioni del territorio, un centro di eccellenza internazionale che promuova la ricerca nell’ambito della fisica fondamentale dell’Universo, con attenzione verso le sue ricadute sperimentali ed il possibile trasferimento scientifico e tecnologico;
d. visto il “Regolamento per l’istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali” della SISSA che prevede l’istituzione di strutture InterIstituzionali, con la finalità di sviluppare specifici programmi e progetti di ricerca scientifica e per promuovere le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica;
e. preso atto che le Strutture InterIstituzionali sono articolazioni organizzative della SISSA, dotate di autonomia di budget e qualificate come Centri di Responsabilità della Scuola, ai sensi dell’art.4 del “Regolamento Generale per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità” della SISSA, e non sono dotate di personalità giuridica;
f. che la governance scientifica della Struttura è regolata dall’atto istitutivo della Struttura, o da apposita convenzione, come previsto dal “Regolamento per l’istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali” della SISSA;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Istituzione e finalità IFPU
1. Gli Enti concordano di costituire l’“Institute for Fundamental Physics of the Universe” (IFPU).
2. L’IFPU ha la natura di Struttura InterIstituzionale, istituita come da “Regolamento della SISSA per l’istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali”;
3. L’IFPU ha le seguenti finalità:
a. ospita e promuove progetti di ricerca di alto contenuto innovativo focalizzati alla fisica fondamentale in relazione alla cosmologia e all’astrofisica. Tale ricerche saranno sia di carattere teorico che fenomenologico, ed in connessione con i programmi osservativi rilevanti per questo ambito di ricerca;
b. coadiuva l’incontro e la collaborazione tra studiosi italiani e stranieri, sia xxxxxx che senior, al fine di realizzare progetti di ricerca nelle rilevanti aree di investigazione,
valorizzando l’interdisciplinarietà e l’innovatività di tali studi al fine di massimizzare il loro impatto internazionale;
c. promuove le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica regionale pertinente alla missione dell’Istituto, al fine di potenziare l’impatto della stessa al livello nazionale ed internazionale e la sua capacità di attrarre ed integrare competenze scientifiche.
Art.2 – Sede
1. La SISSA mette a disposizione, quale sede logistica ed ufficiale dell’IFPU, il secondo e terzo piano della palazzina di Xxx Xxxxxx 0/0 - Xxxxxxx, provvedendo in toto alle sue spese di rimessa in pristino, mantenimento e gestione. Tali risorse sono valorizzate, a titolo di contributo.
2. Gli Enti aderenti, come definiti all’art.6, collaborano al buon funzionamento delle attività dell’Istituto, mettendo a disposizione risorse umane e logistiche e co-finanziando le attività dello stesso.
Art. 3 – Gestione amministrativo-contabile
1. L’IFPU ha la natura di Struttura InterIstituzionale, come da “Regolamento della SISSA per l’istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali” ed ha sede amministrativa presso la SISSA.
2. Le modalità di gestione amministrativo-contabile sono quelle previste per le Aree della SISSA dal “Regolamento Generale per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità” della Scuola.
3. La gestione amministrativo-contabile della Struttura è garantita dalle competenti strutture amministrative della SISSA.
Art.4 - Gestione Patrimoniale
1. A norma dell’art. 45 (“Consegnatario dei beni mobili”) del “Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” della SISSA, la responsabilità dei beni mobili dell’IFPU è del Direttore dell’IFPU, che è individuato quale consegnatario dei beni.
2. Qualora, ai sensi dell’art.9, comma 6 della presente Convenzione, il Direttore della Struttura non sia un docente della SISSA, il consegnatario dei beni mobili sarà il Vicedirettore individuato tra i docenti della Scuola.
Art.5 –Risorse Economiche
1. L’impegno finanziario degli Enti costituenti per gli anni 2018-2019-2020-2021 è definito dal prospetto finanziario del Enti allegato alla presente Convenzione (xxx.xx 1). Qualsiasi variazione all’impegno finanziario dovrà essere autorizzata dai competenti Organi di Governo degli Enti interessati dalla variazione.
2. Il Consiglio Direttivo, come definito nell’art. 8, in accordo con gli Enti costituenti, stabilisce la quota dell’impegno finanziario, di cui al comma 1, da trasferire all’IFPU. Tale quota può essere incrementata da ulteriori apporti degli Enti aderenti, da progetti, da altri finanziatori, ecc.
3. La quota di impegno finanziario trasferita all’IFPU è gestita secondo il “Regolamento Generale per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità” della SISSA.
4. Sulla base dei finanziamenti di cui al comma 2 trasferiti all’IFPU, tenuto conto dei vincoli di destinazione delle spese posti dagli Enti aderenti in sede di definizione dell’impegno finanziario, il Consiglio Direttivo redige il budget di previsione annuale e triennale o di durata inferiore in considerazione della durata dell’Istituto.
5. Eventuali variazioni al budget dell’IFPU, nel limite dei vincoli posti dagli Enti aderenti in sede di definizione dell’impegno finanziario di cui all’Allegato 1, saranno approvate dal Consiglio Direttivo dell’IFPU.
6. Previa delibera del Consiglio Direttivo, singole iniziative o attività potranno essere gestite da altri enti aderenti, che provvederanno anche alla gestione connessa ai flussi finanziari.
Art. 6 - Modalità di adesione all’IFPU
1. Fanno parte dell’IFPU gli Enti costituenti.
2. Per “Enti aderenti all’IFPU” si intendono gli Enti costituenti, i Partner istituzionali e i Partner progettuali.
3. Possono assumere la qualifica di “Partner istituzionali” dell’IFPU gli enti ed amministrazioni pubbliche e private, che condividono e contribuiscono a realizzare le finalità dell’IFPU, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi, oppure in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Direttivo. La qualifica di “Partner istituzionale” è approvata dal Consiglio Direttivo nella composizione di cui all’art.8 comma 2. Per assumere la qualifica di “Partner istituzionale” l’adesione all’IFPU deve avere una durata almeno annuale. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con
la sottoscrizione di apposita convenzione che, per l’IFPU, verrà sottoscritta da parte del Direttore della SISSA. I “Partner istituzionali” potranno, in ogni momento, recedere dall’adesione all’IFPU, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.
4. Possono assumere la qualifica di “Partner progettuali” dell’IFPU gli enti ed amministrazioni pubbliche e private che contribuiscono in via non continuativa a realizzare le finalità dell’IFPU collaborando per la realizzazione di determinati progetti di ricerca comuni condivisi, mediante contributi in denaro, in attività, o in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Direttivo. La qualifica di “Partner progettuale” è approvata dal Consiglio Direttivo nella composizione di cui all’art.8 comma 2. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposito accordo che, per l’IFPU, verrà sottoscritto da parte del Direttore della SISSA. I “Partner progettuali” potranno, in ogni momento, recedere dall’adesione all’IFPU, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.
Art. 7 – Organi dell’IFPU
1. Gli organi dell’IFPU sono: Il Consiglio Direttivo, il Direttore e il Comitato Scientifico.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo dell’Istituto è nominato dal Direttore della SISSA, su proposta del Consiglio dell’Area di Fisica, sentiti gli altri Enti costituenti.
2. Esso è formato da nove membri, di cui tre individuati dalla SISSA e due da ciascuno degli altri Enti costituenti.
3. Il Direttore dell’IFPU viene individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo, prioritariamente tra i docenti della Scuola.
4. Il Direttore dell’IFPU presiede il Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio resta in carica per 4 anni rinnovabili ed il mandato dei suoi membri può essere revocato dal Direttore della SISSA, previa consultazione degli altri Enti costituenti.
6. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Direttore dell’IFPU o autoconvocate con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri, con frequenza minima di 3 volte l’anno.
7. Il Consiglio ha il compito di:
a) individuare il Direttore dell’IFPU, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, e proporre la sua nomina al Direttore della SISSA;
b) individuare i componenti del Comitato Scientifico;
c) approvare le domande di adesione di eventuali ulteriori Enti all’IFPU in qualità di “Partner istituzionali” o “Partner progettuali”, come previsto all’art.6, e di affiliazione di singoli docenti/ricercatori interessati, secondo quanto previsto all’art.9;
d) approvare l’esclusione dei “Partner istituzionali” e dei “Partner progettuali” per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla partecipazione all’IFPU e per condotta incompatibile con le finalità dell’IFPU;
e) approvare contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali dell’IFPU;
f) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini dell’IFPU;
g) approvare lo scioglimento anticipato dell’IFPU, con delibera adottata a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa anche un componente per ogni “Partner istituzionale”. Nella sua composizione così allargata, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) coadiuvare il Direttore nella gestione dell’Istituto;
b) approvare i budget annuali e pluriennali delle attività proposti dal Direttore, sentito il parere del Comitato Scientifico;
c) approvare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività dell’Istituto proposto dal Direttore;
d) collaborare con gli organi di governo della SISSA;
e) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.
9. I “Partner istituzionali” hanno diritto di voto limitatamente a decisioni relative a temi di interesse comune che incidono sull’attività dell’IFPU nel solo periodo di vigenza della loro adesione all’Istituto; negli altri casi esprimono un voto consultivo. In relazione all’approvazione dei budget annuali e pluriennali e all’approvazione del piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature, previsti alle lettere b) e c) del precedente punto 8, i “Partner istituzionali” hanno diritto di voto dal momento in cui sono impegnati a mettere a disposizione dell’IFPU il proprio contributo con la sottoscrizione della convenzione di adesione, e
limitatamente a decisioni che incidono sull’attività dell’IFPU nel solo periodo di partecipazione all’Istituto.
10. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art.17 dello Statuto della SISSA.
11. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente del Consiglio individuato dal Direttore in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
12. Possono essere invitati dal Direttore alle riunioni del Consiglio Direttivo allargato i “Partner progettuali”, che possono esprimere parere sulle tematiche relative ai progetti condivisi.
Art. 9 – Il Direttore
1. Il Direttore dell’IFPU è nominato con Decreto del Direttore della SISSA, su proposta del Consiglio Direttivo, prioritariamente tra i docenti della Scuola.
2. Il Direttore fa parte del Consiglio Direttivo e resta in carica per 4 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato consecutivo, o nei limiti del tempo residuo della durata dell’IFPU.
3. La decadenza del Direttore dell’IFPU prima del termine del mandato può essere decretata dal Direttore della SISSA, su motivata richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo ristretto, previa consultazione degli altri Enti costituenti.
4. Spetta al Direttore:
a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nella sua composizione ristretta ed allargata;
b) attuare le delibere del Consiglio Direttivo;
c) elaborare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività dell’IFPU;
d) coordinare la gestione dei fondi per la ricerca attribuiti all’Istituto.
5. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio un Vicedirettore che può sostituirlo in caso di assenza o di indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.
6. Qualora il Direttore non sia un docente della SISSA, il Vice Direttore dovrà essere individuato tra i docenti della Scuola, al fine di garantire la gestione amministrativa dei fondi per la ricerca attribuiti all’IFPU.
Art. 10 – Il Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico è formato da un massimo di 8 personalità scientifiche nazionali ed
internazionali, nominate dal Direttore della SISSA su indicazione del Consiglio Direttivo dell’IFPU.
2. Tali personalità sono scelte sulla base della loro esperienza in relazione alle finalità dell’Istituto come previste all’art.1, con l’obiettivo di massimizzare la gamma di competenze relative alle linee di ricerca rilevanti per l’Istituto.
3. All'atto della nomina è specificata la durata del mandato che sarà comunque non superiore a 4 anni.
4. La nomina dei membri del Comitato Scientifico può essere revocata su motivata richiesta del Consiglio Direttivo dell’IFPU. La revoca della nomina spetta al Direttore della SISSA, previa consultazione con gli altri Enti costituenti.
5. Il Comitato Scientifico esprime pareri, proposte e suggerimenti al fine della formulazione dei piani annuali e pluriennali dell’attività scientifica dell’Istituto, nonché del miglioramento del suo funzionamento.
6. Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di provvedere alla valutazione scientifica dell'attività dell’Istituto su base triennale.
Art. 11 – Affiliazione
1. L’affiliazione all’IFPU è aperta ai docenti, ricercatori delle Aree e delle Istituzioni che promuovono e sostengono l’Istituto stesso. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di ricerca su una delle tematiche di interesse per l’Istituto, eventualmente in collaborazione con altri membri o ricercatori afferenti ad altre istituzioni nazionali ed internazionali.
2. Il Consiglio Direttivo valuta l’integrazione del progetto nei piani annuali e pluriennali di attività e delibera l’affiliazione per il periodo pari alla durata del progetto stesso.
3. Il Consiglio può deliberare l’affiliazione di scienziati di fama internazionale che abbiano un rapporto continuativo e sostanziale con le attività dell’Istituto.
4. I membri affiliati hanno l’obbligo di indicare l’affiliazione all’Istituto nelle loro pubblicazioni scientifiche correlate all’attività di ricerca svolta nell’ambito dell’IFPU.
Art. 12 - Personale autorizzato e coperture assicurative
1. Il personale affiliato all’IFPU e il personale degli Enti aderenti che, per lo svolgimento delle attività di ricerca svolte nell’ambito dell’IFPU, dovesse operare presso la sede dell’IFPU o
presso la sede di un Ente aderente, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari in vigore presso l’Ente ospitante, in particolare secondo quanto prescritto dal D.P.R. 16/04/2013
n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e relativi Codici di comportamento attuativi.
2. Le persone autorizzate a svolgere l’attività di ricerca presso l’IFPU o presso un Ente aderente usufruiscono, comunque, della copertura assicurativa prevista dall’Ente di appartenenza.
3. Ciascun Ente aderente provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività dell’IFPU presso qualsiasi sede venga svolta.
4. A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascun Ente dovrà dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività dell’Istituto e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.
Art. 13 - Sicurezza
1. Il personale affiliato all’IFPU e il personale degli Enti aderenti, qualora per lo svolgimento delle attività di ricerca, dovesse operare presso la sede dell’IFPU o presso la sede di un Ente aderente, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività di ricerca, secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008.
2. Gli Enti aderenti, promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Gli Enti aderenti, si impegnano a provvedere alla formazione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori ad essi equiparati secondo la normativa vigente ed in particolare:
⮚ Obbligatoria (di competenza dell’Ente di appartenenza);
⮚ Specifica per nuovi ambiti/attrezzature (presso la Parte laboratoristica e di competenza dell’Ente ospitante).
4. La sorveglianza sanitaria del personale di ciascun Ente aderente all’IFPU compete alla parte a cui il personale afferisce e non alla parte ospitante.
5. Ciascuna delle parti effettua la sorveglianza sanitaria ai propri ricercatori e trasmette il relativo giudizio di idoneità alla parte ospitante.
6. Ai dipendenti o equiparati degli Enti aderenti vengono forniti, da parte dei rispettivi Datori di
lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 14 - Proprietà Intellettuale
1. Gli Enti aderenti sono vicendevolmente obbligati al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano nell’ambito dell’attività di ricerca svolta in relazione al presente accordo ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare un Ente aderente resterà nella piena esclusività dello stesso, ed il relativo uso che dovesse essere consentito agli altri Enti non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare un Ente aderente potrà essere utilizzato dagli altri Enti per le attività svolte nell’ambito dell’IFPU solo dietro espresso consenso dell’Ente proprietario ed in conformità alle regole indicate da tale Ente definito “titolare”.
Art.15 – Pubblicazioni e risultati
1. Gli Enti aderenti si impegnano reciprocamente a menzionare la partecipazione all’IFPU in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta nell’ambito dell’IFPU stesso.
2. Qualora l’attività di ricerca svolta nell’ambito dell’IFPU dia luogo a risultati di rilevanza applicativa, tali risultati saranno di proprietà degli Enti aderenti. In tal caso gli Enti definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo sfruttamento commerciale dell’invenzione, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti e dell’apporto inventivo effettivamente prestato dai rispettivi Enti per la realizzazione della ricerca e fatti salvi i diritti di legge dell’inventore.
3. Le conoscenze pregresse di un Ente sono e restano di titolarità e proprietà dell’Ente medesimo.
Art.16 - Riservatezza e non concorrenza
1. Ciascun Ente aderente si impegna, per sé e per il proprio personale, al rispetto degli obblighi
di riservatezza e non concorrenza.
2. Ciascun Ente aderente si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell’altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione della presente convenzione, fino a quando non vi sia un accordo tra le parti interessate sulla loro comunicazione/pubblicazione.
3. Qualora sorgano vertenze tra gli Enti aderenti, esse sono portate all’attenzione del Consiglio Direttivo al quale spetta la decisione finale e l’eventuale sanzionamento di comportamenti scorretti.
Art. 17 - Durata
1. La presente convenzione ha durata di quattro (4) anni a decorrere dal 01.11.2018 al 01.11.2022 e può essere rinnovata di ulteriori quattro (4) anni, sulla base di apposito atto aggiuntivo, che dovrà essere approvato da parte degli organi competenti degli Enti costituenti.
2. Il rinnovo è disposto, su richiesta del Consiglio Direttivo dell’IFPU, previa delibera degli organi competenti degli Enti costituenti. Sarà comunque garantito il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.
3. La mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro la scadenza, comporta la decadenza automatica dell’IFPU e le risorse attribuite all’IFPU sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA, sulla base di un prospetto di liquidazione, tenendo conto dei contributi apportati e delle obbligazioni assunte.
Art. 18 – Scioglimento anticipato dell’IFPU
1. Lo scioglimento anticipato dell’IFPU può essere disposto con Decreto del Direttore della SISSA, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della SISSA, qualora sia richiesto dal Consiglio Direttivo dell’IFPU, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, sentiti gli Enti costituenti.
2. Si prescinde dalla delibera del Consiglio dell’IFPU nei seguenti casi:
- accertata e prolungata inattività dell’Istituto, verificata ai sensi dell’art.14 del “Regolamento per l’istituzione di strutture InterArea – InterIstituzionali” della SISSA;
- nel caso in cui venga meno l’interesse della SISSA a proseguire l’attività dell’IFPU;
- nel caso in cui un Ente costituente receda dalla presente Convenzione anticipatamente
rispetto alla naturale scadenza della stessa.
3. Nel caso di scioglimento anticipato dell’IFPU le risorse sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA, sulla base di un prospetto di liquidazione, tenendo conto dei contributi apportati e delle obbligazioni assunte.
Art.19 - Risoluzione delle controversie – Diritti e privilegi
1. Gli Enti aderenti concordano di definire amichevolmente eventuali controversie che possano derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione o esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Trieste.
2. Gli Enti riconoscono che ICTP quale Organizzazione Internazionale, dell’U.N.E.S.C.O. di cat 1, gode di diritti e privilegi come da Addendum che si allega alla presente convenzione (all.2).
Art.20 – Registrazione
1. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.
Art.21 – Sottoscrizione - bollo
1. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della L.241/90.
2. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all’imposta di bollo assolta in modo virtuale dalla SISSA - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n.166/2017 del 08.08.2017.
Art.22 – Trattamento dei dati
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri
fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003
Art. 23- Norme finali e transitorie
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme di legge, allo Statuto e ai Regolamenti della SISSA.
Si allegano i seguenti documenti:
1) Impegno finanziario degli Enti
2) Addendum circa ICTP
Per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA
Il Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)
Per Centro Internazionale di Fisica Teorica “Xxxxx Xxxxx” ICTP
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)
Per l’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica
Il Presidente Xxxx. Xxxxxx x’Xxxxx (firmato digitalmente)
Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Il Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
ALLEGATO N.1
Impegno Finanziario degli Enti costituenti l'IFPU
Ente | Capitoli di Spesa | Start up | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Column1 | Totale | ||||||
SISSA | € | 145.000,00 | ||||||||||||
Personale | € | 30.000,00 | € | 60.000,00 | € | 90.000,00 | € | 90.000,00 | ||||||
Attività scientifica* | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | ||||||
Funzionamento | € | 53.000,00 | € | 53.000,00 | € | 53.000,00 | € | 53.000,00 | ||||||
Totale | € 145.000,00 | € | 103.000,00 | € | 133.000,00 | € | 163.000,00 | € | 163.000,00 | € 707.000,00 | ||||
ICTP | € | 30.000,00 | ||||||||||||
Personale | € | 50.000,00 | € | 50.000,00 | € | 50.000,00 | € | 50.000,00 | ||||||
Housing | € | 46.000,00 | € | 46.000,00 | € | 46.000,00 | € | 46.000,00 | ||||||
Attività scientifica | € | 15.000,00 | € | 15.000,00 | € | 15.000,00 | € | 15.000,00 | ||||||
Totale | € | 30.000,00 | € | 111.000,00 | € | 111.000,00 | € | 111.000,00 | € | 111.000,00 | € 474.000,00 | |||
INAF | Personale** | € | 35.000,00 | € | 70.000,00 | € | 105.000,00 | € | 105.000,00 | |||||
Attività scientifica | € | 20.000,00 | € | 25.000,00 | € | 30.000,00 | € | 30.000,00 | ||||||
Totale | € | 55.000,00 | € | 95.000,00 | € | 135.000,00 | € | 135.000,00 | € 420.000,00 | |||||
INFN | Personale | € | - | € | - | € | - | € | - | |||||
Attività scientifica | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | ||||||
Totale | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | € | 80.000,00 | ||||
GRAN TOTALE | € 1.681.000,00 |
* Programma visitatori
** I fondi dell'INAF relativi alla voce di costo "Personale" verranno trasferiti all'IFPU e saranno utilizzati per l'attivazione di assegni di ricerca. Questa voce di spesa non sarà oggetto di variazione di budget.
ALLEGATO N.2
ADDENDUM 1: CONDIZIONI CONTRATTUALI AGGIUNTIVE
Articolo 1 – Controversie che coinvolgono ICTP
Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità dell’ICTP, per tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente e con spirito di collaborazione ogni problematica con negoziati e trattative dirette.
La presente Convenzione ed i relativi diritti e obblighi delle Parti dalla stessa derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto nell’Accordo di sede.
Ogni controversia o rivendicazione che dovesse sorgere in relazione al Progetto, a meno che non venga trovata una soluzione amichevole tramite negoziazione diretta entro 60 (sessanta) giorni, dovrà essere sottoposta a un arbitrato in conformità con le norme UNCITRAL in vigore alla data in cui la disputa sorga. Il numero degli arbitri sarà tre (3) e la sede dell’arbitrato sarà Trieste. La lingua da usare nella procedura arbitrale sarà l’italiano e gli arbitri decideranno secondo la legge italiana.
Le Parti si impegnano ad accettare qualunque lodo arbitrale, in accordo con il presente articolo, come risoluzione definitiva della controversia
Articolo 2- Uso del nome, del marchio, del logo ufficiale di ICTP e UNESCO
Se non altrimenti autorizzati per iscritto dall’ICTP e UNESCO in osservanza con le regole interne circa l’uso del nome e del logo le Parti non potranno utilizzare, anche in forma abbreviata, il nome, il marchio o il logo ufficiale dell’ICTP e dell’UNESCO per motivi di promozione od altri scopi.
Articolo 3 - Diritti e privilegi di ICTP ed UNESCO
Nulla in relazione al presente Accordo dovrà essere interpretato come una rinuncia a un qualunque diritto e/o privilegio di cui l’ICTP o l’UNESCO possono godere in virtù: (i) dell’Accordo tra l’ICTP e la Repubblica Italiana; (ii) dell’Accordo Tripartito che stabilisce l’ICTP; (iii) di qualunque altra norma consuetudinaria di diritto internazionale o altra norma.
Inoltre nulla contenuto nel presente Accordo o ad esso collegato può conferire alcun privilegio o immunità alle Parti ai suoi funzionari o ai suoi appaltatori.