Il Comitato Scientifico Clausole campione

Il Comitato Scientifico. 1. Il Comitato Scientifico è formato da un massimo di 8 personalità scientifiche nazionali ed internazionali, nominate dal Direttore della SISSA su indicazione del Consiglio Direttivo dell’IFPU. 2. Tali personalità sono scelte sulla base della loro esperienza in relazione alle finalità dell’Istituto come previste all’art.1, con l’obiettivo di massimizzare la gamma di competenze relative alle linee di ricerca rilevanti per l’Istituto. 3. All'atto della nomina è specificata la durata del mandato che sarà comunque non superiore a 4 anni. 4. La nomina dei membri del Comitato Scientifico può essere revocata su motivata richiesta del Consiglio Direttivo dell’IFPU. La revoca della nomina spetta al Direttore della SISSA, previa consultazione con gli altri Enti costituenti. 5. Il Comitato Scientifico esprime pareri, proposte e suggerimenti al fine della formulazione dei piani annuali e pluriennali dell’attività scientifica dell’Istituto, nonché del miglioramento del suo funzionamento. 6. Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di provvedere alla valutazione scientifica dell'attività dell’Istituto su base triennale.
Il Comitato Scientifico. Se nominato, è eletto, anche fra non associati, e si compone di tre membri, affianca il Comitato Direttivo nel promuovere le attività scientifiche concor- dandone l’organizzazione e lo svolgimento. Il Comitato Scientifico ha l'obbli- go di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica nazionale.
Il Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è formato da un massimo di 8 personalità scientifiche nazionali ed internazionali, nominate dal Direttore della SISSA su indicazione del Consiglio Direttivo dell’IFPU. Tali personalità sono scelte sulla base della loro esperienza in relazione alle finalità dell’Istituto come previste all’art.1, con l’obiettivo di massimizzare la gamma di competenze relative alle linee di ricerca rilevanti per l’Istituto. All'atto della nomina è specificata la durata del mandato che sarà comunque non superiore a 4 anni. La nomina dei membri del Comitato Scientifico può essere revocata su motivata richiesta del Consiglio Direttivo dell’IFPU. La revoca della nomina spetta al Direttore della SISSA, previa consultazione con gli altri Enti fondatori. Il Comitato Scientifico esprime pareri, proposte e suggerimenti al fine della formulazione dei piani annuali e pluriennali dell’attività scientifica dell’Istituto, nonché del miglioramento del suo funzionamento. Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di provvedere alla valutazione scientifica dell'attività dell’Istituto su base triennale.
Il Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è composto da cultori riconosciuti nell’ambito degli studi sulla giustizia criminale individuati dal Comitato Direttivo. Il Comitato Scientifico ha il compito di proporre al Comitato Direttivo la programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro. Il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico si riuniscono congiuntamente, su convocazione del Direttore, almeno una volta all’anno e, comunque, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri. Su indicazione del Direttore e verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante tele-conferenza, video conferenza o audio conferenza.
Il Comitato Scientifico. Art. 1 (Fonti) 1. È istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli la Camera Arbitrale (di seguito “Camera”) con delibera del 18 ottobre 2016. Art. 2 (La Camera) 1. La Camera esercita i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento, avvalendosi delle risorse e delle strutture assegnate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (di seguito “COA”) di cui è articolazione. 2. La Camera ha sede presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Il Comitato Scientifico. 1. Il Consiglio di Indirizzo ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico individuando le/i suoi componenti fra le persone provenienti dall’ambito universitario e da centri studi, e/ o figure di esperienza in ambiti di lavoro della Fondazione, patrimonio immateriale, sociale, attività economiche e lavoro, beni culturali, ambiente, casa. 2. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo. 3. Il Comitato Scientifico viene convocato, con le stesse modalità previste per il Comitato Esecutivo, dal Coordinatore del Comitato Scientifico, nominato al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, oppure dal Consiglio di Indirizzo in occasione della preparazione del Percorso di Comunità e dell’elaborazione del Piano strategico, su richiesta del Presidente. 4. Il Comitato Scientifico si costituisce e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di indirizzo. 5. Il Comitato Scientifico: a. supervisiona attività, progetti, studi, ricerche, convegni; b. dà sostegno scientifico nell’ambito di bandi e progetti; c. suggerisce indicatori per monitoraggio e valutazioni; d. accompagna il processo relativo al Percorso di Comunità; e. accompagna la formulazione del piano strategico; f. individua gli elementi essenziali per la definizione del patrimonio immateriale; g. individua strumenti e tempi per l’elaborazione della valutazione di impatto. 6. Il Comitato Scientifico non ha scadenza, ma deve essere riconfermato in occasione della nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo.
Il Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è l’organo di indirizzo, programmazione e deliberazione delle attività del Centro. Il Comitato Scientifico è costituito da un rappresentante di ciascun Ateneo designato dalle rispettive Università ed è nominato dal Rettore dell’Ateneo sede amministrativa. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.
Il Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico viene nominato dall’Assemblea Generale dei Consorziati ed è composto da un numero variabile di membri scelti tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse del Consorzio. Il Comitato Scientifico collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo del Consorzio nella definizione dei programmi e delle attività del Consorzio, formula pareri e proposte per ogni questione per la quale venga espressamente interessato. Il mandato dei membri del Comitato Scientifico cessa con il cessare del mandato del Presidente del Consorzio. Al suo interno è nominato un Presidente, eletto dai membri stessi del Comitato a maggioranza semplice. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del proprio Presidente o a richiesta del Presidente del Consorzio. Non è prevista alcuna remunerazione per i membri del Comitato Scientifico. Singoli membri del Comitato Scientifico possono essere incaricati di svolgere attività di consulenza e supervisione della produzione scientifica del Consorzio. Ciascuna proposta di incarico, corredata dalla quantificazione di specifici compensi commisurati alle prestazioni da svolgere, è sottoposta al Consiglio Direttivo per l’adozione della relativa delibera.
Il Comitato Scientifico. Il Comitato scientifico è composto da cinque membri eletti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli che designa, tra loro, un Presidente con funzioni di coordinamento. Xxxxxxx, approfondisce e studia le novità legislative e giurisprudenziali in materia di arbitrato e propone al Consiglio Direttivo ed al Consiglio dell’Ordine soluzioni operative e modificazioni del regolamento finalizzate al miglior funzionamento della Camera. Tariffa per il servizio di arbitrato: 100 euro per ciascuna parte.

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Che cosa è assicurato? Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in merito alle Garanzie si precisa quanto segue: Garanzie obbligatorie: ✓ FURTO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso. ✓ INCENDIO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio, azione del fulmine, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio. Le Garanzie (obbligatorie e opzionali) sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. Con riguardo alle Garanzie “Furto”, “Incendio”, “Eventi Naturali”, “Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici”, e “Kasko” le coperture assicurative vengono prestate entro il Valore Assicurato (e non oltre il limite massimo di € 3.000,00 per la garanzia Mini Kasko”) con l’applicazione del degrado d’uso. Il degrado d’uso non si applica in questi casi: - in caso di Danno Parziale, per le sole parti della carrozzeria sinistrate, se il veicolo al momento del sinistro ha una vetustà inferiore ai 6 anni (per i veicoli ad uso promiscuo, il degrado viene invece sempre applicato); - in caso di Danno Totale per i Veicoli di nuova immatricolazione, se il danno si verifica entro i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Qualora il Contraente si assicuri per un valore inferiore rispetto all’effettivo Valore del Veicolo (ovvero inferiore al valore di fattura per i veicoli di nuova immatricolazione o al valore commerciale per i veicoli usati) la liquidazione verrà ridotta in proporzione.