Assicurazione infortuni e malattia
Assicurazione infortuni e malattia
Informazioni per i clienti e Condizioni generali di assicurazione
Assicurazione infortuni e malattia per persone private
Assicurazione infortuni
◾ Spese di cura
◾ Indennità giornaliera
◾ Capitale d’invalidità
◾ Capitale in caso di decesso
Assicurazione malattia
◾ Indennità giornaliera
◾ Capitale d’invalidità
Edizione 01.2022
(rivista il 1° gennaio 2023)
Informazioni per i clienti
Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione infortuni e malattia per persone private
Gentile cliente, egregio cliente,
Lei ha scelto un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d’assicurazione privata in Svizzera. La ringraziamo sentitamente della fiducia che ripone in noi e desideriamo informarla sui punti principali del contratto di assicurazione, prima che Lei stipuli la sua assicurazione infortuni e malattia per persone private.
Le informazioni seguenti le danno una visione d’insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Esse riportano in modo semplificato, pur senza sostituirle, le normative contenute nella polizza o nelle Condizioni generali di assicu- razione che figurano in questo documento.
1. Chi siamo?
Gli assicuratori sono:
◾ la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA, un’impresa del gruppo Mobiliare, operante su base cooperativa, la cui sede principale si trova a 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxxx 00;
◾ la Mobi24 SA, una società del gruppo Mobiliare la cui sede si trova a 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxxx 00.
2. Qual è l’estensione della coperatura assicurativa?
L’assicurazione infortuni e malattia per persone private è una soluzione assicurativa individuale a misura delle sue esigenze, che include un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. L’assicurazione serve a pro- teggere la persona assicurata dalle conseguenze economiche di malattie, infortuni e malattie professionali. L’assicu- razione infortuni e malattia per persone private è un’assicurazione danni. Il capitale d’invalidità e in caso di decesso costituiscono un’eccezione e sono assicurazioni di somme.
La nostra offerta nell’assicurazione infortuni comprende:
◾ Spese di cura
La Mobiliare paga le spese per le cure ospedaliere stazionari riconosciute scientificamente nel reparto ospedaliero assicurato senza limiti d’importo nell’arco di cinque anni dall’evento assicurato; i costi subentrati successivamente sono coperti fino a un importo massimo di CHF 500000. Le spese sono coperte soltanto a complemento e in ag- giunta alle prestazioni della LAMAL, LAINF, AMF, IPG. Altre prestazioni sono riportate nell’articolo L.
◾ Indennità giornaliera
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accerta- ta dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del periodo di attesa contrattuale.
◾ Capitale d’invalidità
Quando l’infortunio assicurato provoca un pregiudizio presumibilmente duraturo della salute, la Mobiliare versa il capitale d’invalidità assicurato. Questo capitale è calcolato secondo la somma d’assicurazione, il grado d’invalidità e la scala di prestazione (SP) scelta.
◾ Capitale in caso di decesso
Se una persona assicurata muore in seguito alle conseguenze di un infortunio assicurato, la Mobiliare versa agli aventi diritto il capitale concordato in caso di decesso.
La nostra offerta nell’assicurazione malattia comprende:
◾ Indennità giornaliera
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accerta- ta dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del periodo di attesa contrattuale.
◾ Capitale d’invalidità
Quando l’evento assicurato dà diritto all’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità (AI), la Mobiliare versa il capitale d’invalidità assicurato. La copertura assicurativa finisce al raggiungimento del 26° anno di età.
3. Quali sono le principali coperture escluse?
Nell’assicurazione malattia non sono assicurati, per esempio:
◾ gli infortuni e le relative conseguenze;
◾ le malattie professionali;
◾ le conseguenze di interventi estetici;
◾ danni prenatali, infermità congenite e relative conseguenze.
Nell’assicurazione infortuni non sono assicurati, per esempio:
◾ partecipazione a corse, rally e competizioni simili, corse su percorsi di gara, su terreni di allenamento, su circuiti nonché tutte le gare all’aperto. Sono assicurati i corsi di perfezionamento alla guida, se hanno come unico scopo la sicurezza nella normale circolazione stradale, non hanno carattere di competizione e avvengono senza crono- metraggio;
◾ infortuni in seguito a ebbrezza (a partire da una concentrazione di alcool nel sangue di 2.0 per mille (valore medio) o 1.0 mg/litro di aria espirata) o ad utilizzazione abusiva di medicamenti, droghe o sostanze chimiche;
◾ le conseguenze di eventi bellici.
Assicurazione infortuni e malattia per persone private Informazioni per i clienti
4. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?
Oltre alle coperture scelte sono comprese anche le seguenti prestazioni:
◾ consulenza e assistenza da parte di un consulente assicurativo personale in loco;
◾ liquidazione dei danni da parte del servizio sinistri della sua agenzia generale – in modo personale e senza complicazioni;
◾ inserimento della notifica di sinistro direttamente online e semplice trasmissione.
5. Dov’è contenuta l’estensione della copertura assicurativa?
L’estensione della copertura assicurativa scelta si basa sul contenuto della proposta o polizza, sulle condizioni generali di assicurazione, sulle eventuali condizioni particolari e sulle disposizioni di legge, in particolare quelle della legge fede- rale sul contratto d’assicurazione (LCA).
6. Quali sono gli obblighi principali?
Gli obblighi dello stipulante sono evidenziati nella proposta o polizza, nelle condizioni generali di assicurazione e nelle disposizioni di legge, in particolare quelle della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). In particolare:
◾ Xxxx rispondere in modo veritiero e completo alle domande della proposta e a quelle sullo stato di salute; in caso contrario siamo autorizzati a disdire il contratto di assicurazione, a rifiutare prestazioni o chiederne la restituzione.
◾ Xxxx comunicarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata del contratto di assicura- zione e che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazio- ne del rischio.
◾ I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante diffida comporta la cessazione della copertura assicurativa. Anche se paga il premio in seguito ad una diffida, in determinate circo- stanze non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo.
◾ Quando si verifica un sinistro assicurato deve notificarcelo entro 30 giorni. La sua collaborazione è essenziale e ci consente di assistere in modo ottimale lei e le persone assicurate in caso di sinistro.
7. Quali prestazioni eroga la Mobiliare?
Le prestazioni che la Mobiliare deve erogare si basano sul contenuto della proposta o della polizza, sulle condizioni generali di assicurazione, sulle eventuali condizioni particolari e sulle disposizioni di legge, in particolare quelle della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
8. A quanto ammonta il premio da pagare?
L’ammontare del premio dovuto dipende dall’età, dal sesso, dall’attività professionale e dalle prestazioni selezionate. È fatto salvo un eventuale premio minimo.
Il premio viene riscosso una volta all’anno. Altre modalità di pagamento sono possibili dietro pagamento di un sup- plemento. Altri dettagli sono forniti nella polizza.
Quando l’assicurazione infortuni e malattia per persone private viene sciolta prematuramente, rimborsiamo di rego- la la parte di premio non goduta.
9. Qual è la durata del contratto di assicurazione e quando si estingue?
I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta e sulla polizza dopo la stipula del con- tratto. La validità temporale della copertura assicurativa comprende tutti gli eventi che si verificano nel corso della durata contrattuale.
Nell’assicurazione infortuni, se l’infortunio si verifica nel corso della durata contrattuale, le prestazioni vengono ero- gate anche dopo la cessazione del contratto. Per il capitale in caso di decesso si applica la limitazione temporale. Sono inoltre fatte salve le disposizioni sull’entità e la durata massima delle prestazioni e sull’età finale.
Nell’assicurazione malattia non sussiste alcun diritto alle prestazioni per i sinistri che si verificano solo dopo la ces- sazione del contratto di assicurazione. Se al momento della cessazione del contratto di assicurazione una persona assicurata percepisce già prestazioni, permane il diritto a prestazioni suppletive nell’ambito delle disposizioni con- trattuali. Per il capitale di invalidità si applica la limitazione temporale.
Qui appresso sono elencate le principali possibilità di scioglimento del contratto:
◾ Può disdire il contratto di assicurazione al più tardi tre mesi prima della scadenza della durata contrattuale. In caso contrario, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, affinché l’assicurato non resti improvvisamen- te, senza volerlo, privo di copertura assicurativa.
◾ Xxx può disdire il contratto di assicurazione alla fine del terzo anno di assicurazione o di ogni anno assicurativo successivo con un preavviso di tre mesi.
◾ Xxx revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
◾ Se non abbiamo soddisfatto l’obbligo di informare, può disdire il contratto di assicurazione nel corso dei primi due anni dopo la violazione dell’obbligo. La sua disdetta dev’essere inoltrata entro quattro settimane dal momen- to in cui si è venuti a conoscenza della violazione dell’obbligo di informazione.
◾ Se all’inizio di un nuovo anno assicurativo adeguiamo il premio a suo sfavore, lei può disdire il contratto di assicurazione. La disdetta è valida se ci perviene al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo.
◾ In caso di riduzione significativa del rischio, ha il diritto di disdire il contratto di assicurazione entro quattro settimane.
◾ Se al momento della stipula del contratto non era a conoscenza di un cumulo di assicurazioni, può disdire il contratto diassicurazione entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza del cumulo di assicurazioni.
◾ Xxx lei che noi possiamo disdire il contratto di assicurazione in qualsiasi momento per gravi motivi.
◾ Può disdire il contratto di assicurazione dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile.
◾ Se lei ha risposto in modo inesatto o incompleto alle domande riportate nella proposta, abbiamo la facoltà di disdire il contratto di assicurazione, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frat- tempo e possiamo esigere il rimborso delle prestazioni già versate.
◾ La Mobiliare si riserva il diritto di disdire l’assicurazione nel caso di frodi nelle giustificazioni.
10. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?
La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:
◾ dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l’identificazio- ne, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
◾ dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull’assicuratore precedente e l’andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
◾ dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
◾ dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei paga- menti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
◾ dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.
Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.
Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l’amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l’aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.
Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simulta- neamente dai superiori a scopo di supervisione.
Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l’elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d’assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell’assicurazione in Svizzera e all’estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell’ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l’elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicu- rative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove ne- cessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.
I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l’altro, lo svolgimento di pubblicità per i pro- pri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l’individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l’analisi e la valutazione dell’utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all’interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.
I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati partico- larmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.
Assicurazione infortuni e malattia per persone private Indice
Condizioni generali di assicurazione Indice
Articolo Pagina
Disposizioni generali
A Basi dell’assicurazione 6
1 | Assicuratore | 6 |
2 | Scopo | 6 |
3 | Basi legali | 6 |
4 | Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie | 6 |
5 | Incarico a un terzo | 6 |
B | Stipulazione dell’assicurazione | 6 |
1 | Obbligo di dichiarazione | 6 |
2 | Inizio e scadenza del contratto di assicurazione | 6 |
3 Copertura assicurativa provvisoria in caso
di infortunio 6
3 | Aggravamento e riduzione del rischio | 7 | 4 | Prestazioni di terzi | 9 |
D | Scioglimento dell’assicurazione | 7 | L | Assicurazione infortuni | 9 |
1 | Disdetta | 7 | 1 | Spese di cura | 9 |
2 | Motivazione fraudolenta del diritto all’assicurazione | 7 | 2 | Indennità giornaliera | 10 |
3 | Cambiamento di domicilio | 7 | 3 | Capitale d’invalidità | 10 |
4 | Capitale in caso di decesso | 11 | |||
E | Premio | 7 | 5 | Esclusioni generali dalla copertura nell’assicurazione infortuni | 11 |
4 Polizza 6
5 | Diritto di revoca | 6 |
C | Modifica dell’assicurazione | 6 |
1 | Adeguamento dei premi | 6 |
2 | Adeguamento delle prestazioni | 6 |
1 | Obblighi di annuncio in relazione all’attività lucrativa | 8 | assicurazione | 12 | |
2 | Assicurazione danni supplementare e rientro nella LAINF | 8 | M | Assicurazione malattia | 12 |
3 | Doveri in caso di sinistro | 8 | 1 | Indennità giornaliera | 12 |
4 | Informazioni generali sulle violazioni contrattuali | 8 | 2 | Capitale d’invalidità | 12 |
5 | Obbligo di comunicazione protezione dei dati | 8 | 3 | Prestazioni suppletive | 13 |
G | Foro competente | 8 | 4 | Esclusioni generali dalla copertura nell’assicurazione malattia | 13 |
N | Protezione dei dati | 13 |
F Obbligo di annuncio e altri obblighi 8
Articolo Pagina
Copertura assicurativa
H Persona assicurata 9
I | Validità territoriale | 9 |
1 | Aspetti generali | 9 |
2 | Soggiorno all’estero con caso di sinistro in corso | 9 |
J | Inizio e fine della copertura assicurativa per la persona assicurata | 9 |
1 | Inizio della copertura assicurativa | 9 |
2 | Fine della copertura assicurativa | 9 |
Prestazioni
K | Aspetti generali | 9 |
1 | Assicurazione danni | 9 |
2 | Colpa grave | 9 |
3 | Riduzione dell’indennità | 9 |
6 Prestazioni dopo la cessazione del contratto di
Definizioni
1 Malattia | 14 |
2 Incapacità al lavoro | 14 |
3 Medico | 14 |
4 Personale di cura | 14 |
5 Aiuti domestici | 14 |
6 Ospedali | 14 |
7 Stabilimenti di cura | 14 |
8 Età finale per l’indennità giornaliera | 14 |
Condizioni generali di assicurazione
Disposizioni generali
A Basi dell’assicurazione
1 Assicuratore
L’assicuratore è la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazio- ni SA con sede a Berna, in seguito denominata «Mobiliare».
2 Scopo
L’assicurazione serve a proteggere la persona assicurata dalle conseguenze economiche di malattie, infortuni e malattie professionali.
3 Basi legali
Le basi del contratto di assicurazione sono costituite dall’offerta, dalla proposta, da eventuali dichiarazioni sullo stato di salute, dalla polizza comprese eventuali ag- giunte, dalle condizioni generali di assicurazione e dalle condizioni particolari nonché da qualsiasi altra dichiara- zione scritta dello stipulante e della persona assicurata rilasciata alla Mobiliare e ai medici che svolgono le visite.
Se non espressamente convenuto altrimenti, valgono le disposizioni della legge federale sul contratto d’assicura- zione (LCA).
4 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
L’assicuratore non fornirà alcuna copertura assicurativa o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di tale copertura e/o di altre prestazioni esporrebbe l’assicura- tore stesso a sanzioni, divieti o restrizioni, derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, da sanzioni commerciali o economiche, dalle leggi o disposizioni legali della Svizze- ra, dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o di altri Stati o alleanze tra Stati.
5 Incarico a un terzo
Se lo stipulante incarica e autorizza un terzo (x.xx. broker/ intermediario), la Mobiliare è autorizzata a ricevere e spe- dire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazio- ni, volontà ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una prestazione o dichiarazione della Mobiliare nei con- fronti dello stipulante dipende dal rispetto di un termine, questo s’intende rispettato con l’arrivo della stessa pres- so il terzo incaricato. Se lo stipulante è rappresentato da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute alla Mobiliare.
Se un terzo incaricato rappresenta gli interessi dello sti- pulante nella stipula o nell’assistenza circa il presente contratto di assicurazione, è possibile che la Mobiliare paghi a questo terzo incaricato un’indennità per questa attività. Qualora lo stipulante desideri maggiori informa- zioni sull’entità di questa indennità può rivolgersi diretta- mente al terzo incaricato.
B Stipulazione dell’assicurazione
1 Obbligo di dichiarazione
Alla proposta di stipula del contratto di assicurazione, lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti a comuni- care alla Mobiliare in modo corretto, per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, fatti o ele- menti che comportano un rischio rilevante, di cui sono o devono essere a conoscenza e a proposito dei quali sono stati interpellati.
Si considerano rilevanti quelle situazioni di rischio suscet- tibili d’influenzare la decisione in merito all’accettazione dell’assicurazione oppure alla sua accettazione alle condi- zioni convenute.
2 Inizio e scadenza del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata concordata nella polizza. In seguito si prolunga tacitamente di un anno, se lo stipu- lante non lo ha disdetto entro i termini.
3 Copertura assicurativa provvisoria in caso di infortunio
Non appena la proposta firmata perviene alla Mobiliare o ad un suo rappresentante, è concessa una copertura as- sicurativa provvisoria al più presto a partire dalla data d’inizio indicata sulla proposta. La copertura assicurativa provvisoria dura al massimo tre mesi, a condizione che non si concluda prima di questa data per la consegna del- la polizza, per il rifiuto della proposta da parte della Mobiliare o per la revoca della richiesta da parte dal sti- pulante. La copertura assicurativa provvisoria può esse- re revocata in qualsiasi momento da parte dal stipulante. La copertura assicurativa provvisoria comprende le pre- stazioni menzionate nella proposta ed è limitata a un massimo di CHF 100 000 a persona.
4 Polizza
Sono assicurate anche tutte le coperture assicurative elencate nelle condizioni generali di assicurazione, a con- dizione che siano elencate nella polizza.
5 Diritto di revoca
Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accetta- zione dello stesso entro 14 giorni per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Il termine decorre da quando lo stipulante ha richiesto o accettato il contratto ed è rispettato se lo stipulante co- munica alla Mobiliare la revoca o la consegna alla posta entro l’ultimo giorno del termine.
La revoca rende inefficace sin dall’inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazio- ne. Lo stipulante e anche la Mobiliare devono restituire le eventuali prestazioni già percepite.
Se, nonostante la revoca, dei terzi possono fare valere in buona fede delle pretese contro la Mobiliare, lo stipulan- te è tenuto a corrispondere il premio.
C Modifica dell’assicurazione
1 Adeguamento dei premi
In caso di modifica della tariffa dei premi (x.xx. per l’evo- luzione dell’onere per sinistri) la Mobiliare può richiedere l’adeguamento del contratto di assicurazione con effetto a partire dall’anno di assicurazione successivo. La Mobi- liare rende noti i nuovi premi al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno assicurativo.
Qualora lo stipulante non concordi con la modifica può di- sdire il contratto di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Mobiliare al più tardi l’ultimo giorno dell’an- no assicurativo. La disdetta può avvenire per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. In mancan- za di disdetta da parte dello stipulante, la modifica si ritie- ne accettata.
Le modifiche dei premi a vantaggio dello stipulante non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.
2 Adeguamento delle prestazioni
Le modifiche delle prestazioni a vantaggio dello stipulan- te che non comportano un aumento del premio non dan- no diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.
3 Aggravamento e riduzione del rischio
Lo stipulante e la persona assicurata devono comunicare alla Mobiliare la variazione dell’attività lucrativa comuni- cata nella proposta, l’inizio o la cessazione dell’attività lucrativa (aggravamento sostanziale del rischio) entro quattro settimane da quando ne sono venuti a conoscen- za, per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Se lo stipulante omette di comunicare l’aggravamento essenziale del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto per l’avvenire.
Entro 14 giorni dalla comunicazione di aggravamento sostanziale del rischio, la Mobiliare è autorizzata ad au- mentare il premio, con effetto a partire dal momento dell’aggravamento del rischio. Se lo stipulante non è d’accordo con l’aumento del premio, può disdire il con- tratto entro quattro settimane per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. La responsabilità della Mobiliare cessa 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta.
In caso di riduzione significativa del rischio, lo stipulante può disdire il contratto entro quattro settimane o chiede- re una riduzione del premio. Se la Mobiliare rifiuta una riduzione del premio oppure se lo stipulante non concor- da con la riduzione proposta, lo stipulante può disdire il contratto entro quattro settimane dal ricevimento del pa- rere della Mobiliare. Le dichiarazioni dello stipulante de- vono essere presentate per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il periodo di preavviso è di quattro settimane.
D Scioglimento dell’assicurazione
1 Disdetta
1.1 Aspetti generali
La disdetta può avvenire per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
1.2 Disdetta ordinaria
Lo stipulante può disdire il contratto di assicurazione alla fine del periodo contrattuale convenuto e alla fine del ter- zo e di ogni anno assicurativo successivo. La disdetta deve pervenire alla Mobiliare al più tardi tre mesi prima della scadenza.
In caso di tacito rinnovo del contratto di assicurazione, esso può essere disdetto dallo stipulante con un preavvi- so di tre mesi alla fine dell’anno assicurativo.
La Mobiliare non ha diritto di disdetta alla scadenza del contratto.
1.3 Disdetta straordinaria
Entrambe le parti possono disdire il contratto per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una mo- difica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto oppure qualsia- si circostanza a seguito della quale la prosecuzione del contratto da parte di chi lo disdice non sia più ragionevol- mente esigibile per ragioni di buona fede.
1.4 Violazione dell’obbligo di informazione dell’assicuratore
Lo stipulante può disdire il contratto assicurativo se la Mobiliare prima della stipula dell’assicurazione ha viola- to l’obbligo di informare lo stipulante.
Il diritto di disdetta termina quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle informazioni di cui all’articolo 3 LCA, ma al più tardi due anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa perviene alla Mobiliare.
1.5 Violazione dell’obbligo di dichiarazione
La Mobiliare può disdire il contratto di assicurazione se lo stipulante o la persona assicurata nelle risposte alle domande della proposta o del questionario sullo stato di salute non ha dichiarato correttamente o ha omesso di dichiarare un fatto o un elemento che comporta un ri- schio rilevante, violando in tal modo l’obbligo di dichiara- zione.
La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. Il diritto di disdetta si estingue quattro setti- mane dopo che la Mobiliare è venuta a conoscenza della violazione.
Se il contratto di assicurazione riguarda più persone e se l’obbligo di annuncio è violato solo da una parte di que- ste persone, l’assicurazione rimane in vigore per la parte rimanente.
L’obbligo della Mobiliare di accordare una prestazione si estingue per i sinistri che si sono già verificati, se la loro insorgenza o estensione sono state influenzate dalla mancata o non corretta dichiarazione di un fatto o ele- mento che comporta un rischio rilevante. Se per questi danni sono già state fornite prestazioni, la Mobiliare ha diritto alla loro restituzione.
1.6 Cumulo di assicurazioni
Lo stipulante può disdire il contratto di assicurazione en- tro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assi- curazioni, se al momento della stipula della polizza non sapeva che si sarebbe creato un cumulo di assicurazioni.
1.7 Disdetta in caso di sinistro
Dopo il verificarsi di un sinistro indennizzabile lei può di- sdire il contratto d’assicurazione al più tardi al pagamen- to dell’indennità. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.
La Mobiliare non ha diritto di disdetta in caso di sinistro.
2 Motivazione fraudolenta del diritto all’assicurazione
In caso di frodi nelle giustificazioni (art. 40 LCA) la Mobiliare non è vincolata al contratto nei confronti dell’avente di- ritto. La Mobiliare non è inoltre vincolata al presente con- tratto di assicurazione se viene fornita una giustifica- zione fraudolenta in relazione a un altro contratto di assicurazione presso la Mobiliare.
3 Cambiamento di domicilio
Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio lega- le all’estero, il contratto di assicurazione termina dopo sei mesi. Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera.
La persona assicurata deve comunicare immediatamen- te alla Mobiliare il trasferimento del domicilio all’estero.
E Premio
Il premio dipende dall’età, dal sesso, dall’attività profes- sionale e dalle prestazioni selezionate.
Rimane riservato un eventuale premio minimo.
Il premio per l’indennità giornaliera in caso di malattia si determina in base all’età effettiva della persona assicura- ta. La tariffa dei premi è suddivisa nelle seguenti classi di età: tra 17 e 26 anni e in seguito per anno di età (27, 28, 29 ecc.). All’interno della classe di età tra 17 e 26 anni non vi è una ulteriore suddivisione in base all’età.
Durante il periodo contrattuale concordato nella polizza, per determinare il premio è determinante l’età media.
Per i contratti scaduti o in scadenza che vengono rinno- vati tacitamente, il premio si calcola annualmente in base all’età effettiva della persona assicurata e ne può risulta- re un nuovo premio più elevato.
F Obbligo di annuncio e altri obblighi
1 Obblighi di annuncio in relazione all’attività lucrativa
Lo stipulante e la persona assicurata devono comunicare alla Mobiliare il cambiamento dell’attività lucrativa indica- ta nella proposta e l’inizio o la fine dell’attività lucrativa, entro quattro settimane da quando ne sono venuti a cono- scenza, per iscritto o in un’altra forma che consenta la pro- va per testo.
La Mobiliare adegua quindi il contratto di assicurazione alle mutate condizioni. Sono fatte salve le disposizioni sull’aggravamento e sulla riduzione essenziale del rischio.
2 Assicurazione danni supplementare e rientro nella LAINF
La nuova stipula di assicurazioni danni supplementari che forniscono prestazioni in caso di infortunio o malattia, il rientro nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF o l’inclusione in un’assicurazione ma- lattia collettiva vanno comunicati immediatamente alla Mobiliare. Le prestazioni ed i premi della Mobiliare ven- gono adattati alle esigenze effettive.
In assenza di comunicazioni, in caso di sinistro la Mobilia- re può ridurre le prestazioni e disdire il contratto di assi- curazione oppure adeguarlo a partire dal nuovo anno assicurativo. Il contratto di assicurazione si estingue al momento in cui la disdetta perviene allo stipulante.
3 Doveri in caso di sinistro
3.1 Consultazione di un medico
Per ogni sinistro che dà verosimilmente diritto a percepi- re prestazioni assicurative deve essere consultato imme- diatamente un medico. La persona assicurata è tenuta a seguire le disposizioni del medico e del personale di cura. La Mobiliare fornisce prestazioni solo se la persona assicurata si sottopone regolarmente a controlli medici e a una visita medica almeno ogni quattro settimane.
La persona assicurata è inoltre tenuta a sottoporsi a una visita, trattamento o provvedimento d’integrazione ra- gionevole disposto dalla Mobiliare a fini diagnostici o di determinazione delle prestazioni o per favorire un miglio- ramento della capacità di guadagno.
Qualora la persona assicurata si rifiuti di seguire le di- sposizioni del medico oppure non si sottoponga ai rego- lari controlli medici o alle visite disposte, la Mobiliare può ridurre o rifiutare le prestazioni.
3.2 Notifica di sinistro
Ogni sinistro va notificato alla Mobiliare entro 30 giorni per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Qualora la notifica avvenga più tardi, l’obbligo di prestazione è sospeso fino all’arrivo della notifica. Il termi- ne di attesa è calcolato a decorrere da tale giorno.
I giorni che intercorrono fino alla presentazione della noti- fica di sinistro vengono computati alla durata delle presta- zioni. Se la notifica di sinistro perviene dopo più di cinque anni dal momento in cui è subentrato, non sussiste più alcun diritto alle prestazioni.
Il decesso va notificato alla Mobiliare entro un termine tale che le consenta di richiedere un’autopsia prima della se- poltura. Se l’autopsia della salma viene negata o risulta impossibile a causa della notifica tardiva e pertanto non è possibile stabilire con certezza la causa del decesso, il di- ritto alle prestazioni decade.
3.3 Obblighi d’informazione
Lo stipulante, le persone assicurate e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Mobiliare in modo veritiero ogni infor- mazione richiesta e a consegnarle tutti i documenti – in particolare informazioni e referti medici – specie in merito all’evento assicurato e su eventuali malattie e infortuni pre- cedenti. I medici che hanno visitato la persona assicurata devono essere liberati dal segreto professionale.
La Mobiliare può ordinare visite e perizie presso medici da essa stessa designati.
Se per accertare il diritto alle prestazioni è necessaria la verifica dell’andamento degli affari, lo stipulante deve garantire alla Mobiliare la possibilità di consultare i libri contabili.
Se la persona assicurata non è in grado di adempiere i propri obblighi, essi devono essere adempiuti dal suo rappresentate e da eventuali aventi diritto.
Se lo stipulante o la persona assicurata non ottemperano agli obblighi di legge e contrattuali entro 30 giorni dopo l’avvenuto sollecito scritto, il diritto alle prestazioni deca- de. Il sollecito deve richiamare l’attenzione sulle conse- guenze della negligenza.
3.4 Limitazione del danno
La persona assicurata deve fare tutto ciò che può ragio- nevolmente contribuire alla riduzione delle prestazioni assicurative ed evitare tutto ciò che conduce ad un au- mento delle prestazioni assicurative.
Se questo obbligo di limitazione del danno viene violato, le prestazioni vengono proporzionalmente decurtate.
Se l’incapacità al lavoro dura più di 90 giorni, si prende in considerazione anche una possibile attività nell’ambito di una professione o sfera di competenze diversa.
3.5 Collaborazione con l’assicurazione invalidità (AI)
La persona assicurata deve annunciarsi all’ufficio AI di competenza per il rilevamento e l’intervento tempestivo, qualora per motivi di salute sia stata incapace al lavoro ininterrottamente per 30 giorni oppure ripetutamente nell’arco di un anno per tempo più breve.
Inoltre, al più tardi sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro, la persona assicurata deve annunciarsi all’ufficio AI per percepire prestazioni. L’annuncio per il rilevamen- to tempestivo non vale come domanda per le prestazioni dell’AI.
Se la persona assicurata omette di annunciarsi al fine di percepire prestazioni, la Mobiliare può ridurre le presta- zioni di un importo corrispondente alle prestazioni AI mancate oppure chiedere alla persona assicurata il rim- borso, nell’importo corrispondente, delle prestazioni già erogate.
4 Informazioni generali sulle violazioni contrattuali
Se è stato concordato che lo stipulante o la persona assicu- rata subisca un pregiudizio giuridico a causa della violazio- ne di un obbligo o di un dovere, tale pregiudizio non si ap- plica se le circostanze indicano che la violazione va considerata involontaria, o se lo stipulante o la persona assicurata prova che la violazione non ha avuto alcuna in- fluenza sul verificarsi dell’evento temuto e sull’entità delle prestazioni dovute dalla Mobiliare.
5 Obbligo di comunicazione sulla protezione dei dati
G Foro competente
Per le pretese risultanti dal contratto di assicurazione la Mobiliare può essere citata nei seguenti luoghi:
– al foro del domicilio svizzero ovvero della sede com- merciale dello stipulante;
– al foro del domicilio svizzero della persona assicurata o dell’avente diritto;
– alla sede della Mobiliare a Berna.
Copertura assicurativa
H Persona assicurata
È assicurata la persona specificata nominativamente nella polizza.
I Validità territoriale
1 Aspetti generali
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
In Europa la copertura assicurativa non ha limitazioni tem- porali. Fuori dall’Europa la copertura assicurativa è sospe- sa dopo un soggiorno ininterrotto di 365 giorni.
2 Soggiorno all’estero con caso di sinistro in corso
Se una persona assicurata avente diritto a prestazioni lascia la Svizzera senza preventivo ed esplicito consenso da parte della Mobiliare, il suo diritto a percepire presta- zioni assicurative è sospeso per la durata del soggiorno all’estero. L’obbligo della Mobiliare di fornire prestazioni riprende al momento del rientro in Svizzera. I giorni tra- scorsi all’estero vengono computati alla durata delle pre- stazioni.
Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera.
J Xxxxxx e fine della copertura assicurativa per la persona assicurata
1 Inizio della copertura assicurativa
La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza. Rimangono riservate le disposizioni in merito alla copertura assicurativa provvisoria.
2 Fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa si estingue alla conclusione del contratto d’assicurazione. Rimangono riservate le dispo- sizioni in merito all’età finale.
La copertura assicurativa per il capitale d’invalidità in caso di malattia finisce al raggiungimento del 26° anno di età.
Prestazioni
K Aspetti generali
1 Assicurazione danni
Le assicurazioni infortuni e malattia valgono come assi- curazioni danni. Il capitale d’invalidità e in caso di deces- so costituiscono un’eccezione e valgono comme assicu- razione di somme.
2 Colpa grave
La Mobiliare rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni a causa di una colpa grave.
3 Riduzione dell’indennità
Se i danni alla salute sono riconducibili solo in parte agli eventi assicurati, le prestazioni vengono ridotte propor- zionalmente secondo giudizi peritali.
Se la persona assicurata è già incapace al lavoro in segui- to a un infortunio o una malattia, per un nuovo evento la Mobiliare riduce l’indennità del grado d’incapacità lavora- tiva preesistente.
4 Prestazioni di terzi
4.1 Indennità giornaliera
La Mobiliare decurta l’indennità giornaliera se, insieme alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF), dell’assicurazione militare federale (LAM), dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI), della previdenza professionale obbligatoria e sovra obbligatoria (LPP), dell’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), di un’assicurazione obbligatoria di maternità, dell’assicura- zione obbligatoria contro la perdita di guadagno secondo IPG, dell’assicurazione di responsabilità civile o di compa- gnie d’assicurazione straniere corrispondenti, esse ecce- dono le prestazioni assicurate presso la Mobiliare.
La persona assicurata è tenuta a notificare agli altri assi- curatori il diritto a prestazioni nei loro confronti.
Se nonostante la possibilità di riduzione si produce un indennizzo eccessivo (in particolare per effetto di presta- zioni anticipate erogate dalla Mobiliare), la Mobiliare può chiedere la restituzione delle prestazioni versate in ec- cesso, detrarle dalle prestazioni future oppure compen- sarle direttamente con le prestazioni degli assicuratori menzionati in precedenza. La Mobiliare subentra nei di- ritti della persona assicurata nella misura e al momento della sua prestazione per i danni analoghi da lei coperti. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge relative al diritto di regresso della compagnia di assicurazione.
4.2 Spese di cura
Le spese di cura vengono assunte soltanto a complemen- to e in aggiunta alle prestazioni della LAMAL, LAINF, AI o LAM. Le spese già pagate da altri assicuratori, come pure le riduzioni di prestazioni secondo la LAMAL o la LAINF non vengono prese a carico.
Questa disposizione è pure valida per le rispettive istitu- zioni assicurative all’estero.
L Assicurazione infortuni
1 Spese di cura
Le prestazioni e le spese di cura che la Mobiliare assume illimitatamente sono corrisposte nel corso di cinque anni successivi al verificarsi dell’evento assicurato senza limi- tazioni d’importo. Dopodiché per le medesime prestazio- ni e per le prestazioni rimborsate fino agli importi massi- mi fissati, vengono corrisposti complessivamente ancora CHF 500 000 per evento assicurato.
La Mobiliare paga illimitatamente per ogni evento assi- curato:
a. le spese necessarie e documentate per trattamenti terapeutici scientificamente riconosciuti, ordinati o ap- plicati da un medico o un dentista;
b. i medicamenti prescritti da un medico;
c. le spese ospedaliere in tutti i reparti ospedalieri di tutti gli ospedali;
d. un’eventuale deduzione delle spese di sostentamento secondo LAINF in caso di degenza ospedaliera;
e. le spese per cure ordinate dal medico ed eseguite in uno stabilimento di cura;
f. le spese per i servizi medici del personale infermieri- stico fuori di un ospedale nella misura in cui, secondo il parere medico, la degenza ospedaliera può essere ridotta o evitata come pure le spese per cure ambula- toriali ordinate dal medico durante il corso delle misure terapeutiche;
g. tutte le protesi provvisorie e la prima protesi definitiva;
x. le spese per danni causati da un incidente ad oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione. Per occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie il diritto al risarcimento sussiste soltanto in caso di lesione corporale bisognosa di cure;
i. le spese mediche necessarie al viaggio e al trasporto al luogo di cura (nella misura in cui sia possibile, vanno utilizzati i mezzi di trasporto pubblici).
Per ogni evento assicurato la Mobiliare paga fino agli im- porti massimi indicati:
j. trattamenti di medicina complementare/alternativa, a condizione che vengano svolti da medici riconosciuti o un terapeuta iscritto nel Registro di Medicina Empirica (EMR), fino a un massimo di CHF 5 000 per infortunio;
k. interventi di chirurgia estetica resi necessari da un in- fortunio assicurato, fino a un massimo di CHF 20 000;
l. le spese di pernottamento e di vitto in ospedale o nelle immediate vicinanze di un ospedale per i parenti di una persona che ha subito un incidente grave o poten- zialmente letale, durante la sua degenza ospedaliera. Inoltre, durante questo periodo, vengono indennizzate anche le spese necessarie per l’assistenza dei figli a ca- rico (fino a 16 anni) della persona assicurata. Comples- sivamente CHF 150 al giorno e al massimo CHF 5000 per infortunio, in base alle ricevute originali;
m. un aiuto domiciliare prescritto dal medico fino a un mas- simo di CHF 100 al giorno e CHF 5000 per infortunio;
n. l’acquisto di stampelle, bastoni, calzature ortopediche, occhiali di tipo semplice e funzionale o di lenti a con- tatto, fino a un massimo di CHF 5 000;
o. le spese per la pulizia, la riparazione o la sostituzione di indumenti danneggiati della persona assicurata in se- guito a infortunio indennizzabile come anche di oggetti e di veicoli di persone private che hanno partecipato attivamente al recupero e al trasporto del ferito, fino a un massimo di CHF 5 000;
p. le spese per operazioni di ricerca intese a salvare o a recuperare la persona assicurata sino a un massimo di CHF 50 000;
q. spese di salvataggio e di recupero sostenute all’estero come anche il trasporto della salma fino a un massimo di CHF 50 000.
Non sono assicurate:
le partecipazioni alle spese, come x.xx. le franchigie.
2 Indennità giornaliera
2.1 Diritto
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civi- le di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accerta- ta dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del perio- do di attesa contrattuale.
Il periodo di attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si conside- rano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro almeno del 25 per cento, certificata dal medico.
2.2 Parziale incapacità al lavoro
In caso di incapacità al lavoro parziale la Mobiliare corri- sponde l’indennità giornaliera proporzionalmente al gra- do di incapacità al lavoro. In caso di incapacità al lavoro inferiore al 25 per cento non vi è diritto a ad alcuna inden- nità giornaliera.
2.3 Durata delle prestazioni
La Mobiliare versa l’indennità giornaliera per la durata specificata nella polizza, al massimo tuttavia sino al rag- giungimento dell’età finale. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni.
In caso di ricadute il termine d’attesa decade e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni.
Dopo l’esaurimento della durata delle prestazioni per un sinistro, l’assicurazione d’indennità giornaliera si estin- gue. Contemporaneamente il diritto all’indennità giorna- liera si estingue anche per eventuali altri casi di infortunio in corso della medesima persona.
3 Capitale d’invalidità
3.1 Diritto
Quando l’infortunio assicurato provoca un pregiudizio presumibile e duraturo della salute, la Mobiliare versa il capitale d’invalidità assicurato. Questo capitale è calcolato secondo la somma d’assicurazione, il grado d’invalidità e la scala di prestazione (SP) selezionato. Il capitale viene versato non appena è stato fissato il grado d’invalidità.
Qualora malattie, conseguenze di malattie, infermità e infortuni sopravvenuti indipendentemente dall’evento assicurato abbiano peggiorato le conseguenze dell’even- to assicurato, il grado di invalidità viene ridotto secondo il parere di un esperto in una misura corrispondente alla quota di tali fattori estranei.
3.2 Grado d’invalidità
Il grado d’invalidità viene determinato sulla base di una perizia medica secondo le seguenti direttive:
– in caso di paralisi completa o alienazione 100% mentale inguaribile che escluda qualsiasi
attività lucrativa
– in caso di perdita o di privazione totale dell’uso:
– di entrambe le braccia o le mani, ambedue 100% le gambe o i piedi, un braccio o una mano e, simultaneamente, una gamba o un piede,
entrambi gli occhi (cecità completa):
– di un occhio 30%
se però la vista dell’altro occhio era già 70% completamente persa prima dell’evento
assicurato
– dell’udito di entrambe le orecchie 60% (sordità completa)
– dell’udito da un lato 20%
se però l’udito dell’altro orecchio era 40% completamente perso prima dell’evento
assicurato
– dell’espressione linguistica 40%
– del senso del gusto e dell’olfatto 5%
– della milza 5%
– di un rene 20%
– di entrambi i reni 70%
se però uno dei reni era completamente 50% perso o inutilizzabile prima dell’evento
assicurato
– di un braccio all’altezza o al di sopra del 70% gomito
– di un avambraccio o di una mano 60%
– di un pollice 20%
– di un indice 15%
– di un altro dito della mano 5%
– di una gamba all’altezza o al di sopra del 60% ginocchio
– di una gamba al di sotto del ginocchio 50%
– di un piede 40%
– di un alluce 10%
– di un altro dito del piede 3%
In caso di perdita parziale o incapacità funzionale parziale, il grado d’invalidità è ridotto proporzionalmente.
In caso di perdita o d’incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, i tassi percentuali d’invalidità vengono addizionati. Tuttavia il grado d’invalidità non può in nessun caso superare il 100 per cento.
Non vengono corrisposte prestazioni se il grado d’invali- dità è inferiore al cinque per cento.
Se parti del corpo colpite dall’infortunio erano già total- mente o parzialmente perse, mutilate o inutilizzabili, la Mobiliare corrisponde il capitale in base dalla differenza tra il grado di invalidità risultante dalla menomazione fisi- ca anteriore all’infortunio e quello risultante dall’intera invalidità.
Per disturbi psichici o disturbi nervosi viene accordato un capitale d’invalidità soltanto se i disturbi sono ricondu- cibili ad una lesione organica provocata dall’infortunio.
Se il grado d’invalidità non può essere determinato sulla base delle regole che precedono, esso viene stabilito in base all’accertamento medico secondo i tassi percentuali suddetti.
Quando un infortunio assicurato causa una sfigurazione fisica permanente (danni estetici come per esempio cica- trici) la Mobiliare – a condizione che non sia stato corri- sposto un capitale d’invalidità – versa a seconda della gravità della sfigurazione:
– per la deformazione della faccia al massimo il dieci per cento della somma di assicurazione;
– per la deformazione di altre parti del corpo normal- mente visibili al massimo il cinque per cento della som- ma di assicurazione.
Tuttavia l’indennizzo per questi danni estetici ammonta al massimo a CHF 20 000.
3.3 Calcolo dell’indennizzo secondo la scala di prestazione
L’indennizzo viene calcolato in base alle seguenti tabelle:
4 Capitale in caso di decesso
4.1 Diritto
Se l’assicurato muore in seguito alle conseguenze di un infortunio assicurato, la Mobiliare versa agli aventi diritto la somma assicurata per il decesso.
Un capitale d’invalidità già versato per lo stesso infortunio viene computato alla somma convenuta in caso di decesso.
4.2 Aventi diritto
Se nella proposta o al più tardi entro alla data del decesso la persona assicurata non ha disposto diversamente per iscritto alla Mobiliare, sono considerati aventi diritto:
– il coniuge oppure il partner registrato;
– in sua mancanza i figli e i figli adottivi;
– in loro mancanza, i familiari conformemente al diritto all’eredità secondo la legge.
5 Esclusioni generali dalla copertura nell’assicurazione infortuni
Non sono assicurati:
1. malattie;
2. infortuni:
a. con veicoli/imbarcazioni a motore durante la parteci- pazione a corse, rally e competizioni simili, corse su percorsi di gara, su terreni di allenamento, su circuiti nonché tutte le gare all’aperto. Sono assicurati i cor- si di perfezionamento alla guida, se hanno come uni- co scopo la sicurezza nella normale circolazione stradale, non hanno carattere di competizione e av- vengono senza cronometraggio;
b. l’uso di aeromobili, lanci con il paracadute, uso di alianti da pendio e parapendii, se la persona assicu- rata viola intenzionalmente le prescrizioni delle au- torità o non è in possesso delle licenze o autorizza- zioni ufficiali necessarie;
c. in seguito a ebbrezza (a partire da una concentrazio- ne di alcool nel sangue di 2.0 per mille (valore medio) o 1.0 mg/litro di aria espirata) o ad utilizzazione abu- siva di medicamenti, droghe o sostanze chimiche;
d. in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
e. in seguito ad eventi bellici
– in Svizzera;
– all’estero, a meno che l’infortunio subentri entro 30 giorni dall’inizio di tali eventi nel paese in cui soggiorna la persona assicurata e che questa sia stata sorpresa dallo scoppio delle ostilità;
f. durante tumulti di ogni genere e in seguito a provve- dimenti intesi a sedarli, a meno che la persona assi- curata provi di non aver partecipato attivamente quale agitatore o istigatore;
g. in seguito alla partecipazione attiva ad attentati ter- roristici;
h. in caso di perpetrazione intenzionale di un crimine o delitto o di tentativo;
i. prestando servizio militare in un esercito straniero;
x. partecipando a risse e scontri, a meno che la persona assicurata sia stata ferita dai litiganti senza prenderne parte oppure aiutando una persona indifesa;
k. nel caso in cui la persona assicurata abbia provocato pesantemente altri.
3. i danni alla salute consecutivi a interventi, trattamenti e xxxxx non resi necessari da un infortunio assicurato;
Ove non esistono aventi diritto, vengono pagate soltanto le spese funerarie effettive fino a un massimo di CHF 10 000 alla persona fisica che anticipa tali spese.
Scala di prestazione 0 | Scala di prestazione 1 | Scala di prestazione 2 | |
per la parte non eccedente il 25% | somma di assicu- razione semplice | somma di assicu- razione semplice | somma di assicu- razione semplice |
per la parte sup. al 25% ma non eccedente il 50% | somma di assicu- razione semplice | somma di assicu- razione doppia | somma di assicu- razione tripla |
per la parte eccedente il 50% | somma di assicu- razione semplice | somma di assicu- razione tripla | somma di assicu- razione quintupla |
Grado d’invali. | Capitale d’invalidità | Grado d’invali. | Capitale d’invalidità | Grado d’invali. | Capitale d’invalidità | ||||||
XX0 | XX0 | XX0 | XX0 | XX0 | XX0 | SP0 | SP1 | SP2 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
1–25 | Proporzionalmente al grado di MI | 51 | 51 | 78 | 105 | 77 | 77 | 156 | 235 | ||
26 | 26 | 27 | 28 | 52 | 52 | 81 | 110 | 78 | 78 | 159 | 240 |
27 | 27 | 29 | 31 | 53 | 53 | 84 | 115 | 79 | 79 | 162 | 245 |
28 | 28 | 31 | 34 | 54 | 54 | 87 | 120 | 80 | 80 | 165 | 250 |
29 | 29 | 33 | 37 | 55 | 55 | 90 | 125 | 81 | 81 | 168 | 255 |
30 | 30 | 35 | 40 | 56 | 56 | 93 | 130 | 82 | 82 | 171 | 260 |
31 | 31 | 37 | 43 | 57 | 57 | 96 | 135 | 83 | 83 | 174 | 265 |
32 | 32 | 39 | 46 | 58 | 58 | 99 | 140 | 84 | 84 | 177 | 270 |
33 | 33 | 41 | 49 | 59 | 59 | 102 | 145 | 85 | 85 | 180 | 275 |
34 | 34 | 43 | 52 | 60 | 60 | 105 | 150 | 86 | 86 | 183 | 280 |
35 | 35 | 45 | 55 | 61 | 61 | 108 | 155 | 87 | 87 | 186 | 285 |
36 | 36 | 47 | 58 | 62 | 62 | 111 | 160 | 88 | 88 | 189 | 290 |
37 | 37 | 49 | 61 | 63 | 63 | 114 | 165 | 89 | 89 | 192 | 295 |
38 | 38 | 51 | 64 | 64 | 64 | 117 | 170 | 90 | 90 | 195 | 300 |
39 | 39 | 53 | 67 | 65 | 65 | 120 | 175 | 91 | 91 | 198 | 305 |
40 | 40 | 55 | 70 | 66 | 66 | 123 | 180 | 92 | 92 | 201 | 310 |
41 | 41 | 57 | 73 | 67 | 67 | 126 | 185 | 93 | 93 | 204 | 315 |
42 | 42 | 59 | 76 | 68 | 68 | 129 | 190 | 94 | 94 | 207 | 320 |
43 | 43 | 61 | 79 | 69 | 69 | 132 | 195 | 95 | 95 | 210 | 325 |
44 | 44 | 63 | 82 | 70 | 70 | 135 | 200 | 96 | 96 | 213 | 330 |
45 | 45 | 65 | 85 | 71 | 71 | 138 | 205 | 97 | 97 | 216 | 335 |
46 | 46 | 67 | 88 | 72 | 72 | 141 | 210 | 98 | 98 | 219 | 340 |
47 | 47 | 69 | 91 | 73 | 73 | 144 | 215 | 99 | 99 | 222 | 345 |
48 | 48 | 71 | 94 | 74 | 74 | 147 | 220 | 100 | 100 | 225 | 350 |
49 | 49 | 73 | 97 | 75 | 75 | 150 | 225 | ||||
50 | 50 | 75 | 100 | 76 | 76 | 153 | 230 |
4. le conseguenze di interventi dell’assicurato sulla pro- pria persona, come anche il suicidio e la mutilazione volontaria nonché il loro tentativo, anche se questi atti sono commessi in stato di incapacità di discernimento;
5. i danni alla salute provocati da radiazioni di qualsiasi natura, come pure quelli derivanti da armi batteriologi- che, biologiche e chimiche;
6. danni prenatali, infermità congenite e relative conse- guenze.
6 Prestazioni dopo la cessazione del contratto di assicura- zione
Se l’infortunio si verifica nel corso della durata contrat- tuale, le prestazioni vengono erogate anche dopo la ces- sazione del contratto. Sono fatte salve le disposizioni sull’entità e la durata massima delle prestazioni e sull’età finale.
Se è assicurato il capitale in caso di decesso e l’infortunio si verifica nel corso della durata contrattuale, ma la per- sona assicurata muore dopo la fine del contratto per le conseguenze di questo infortunio, gli aventi diritto pos- sono rivendicare il capitale in caso di decesso ancora per cinque danni dopo la fine del contratto.
Sono fatti salvi i termini di prescrizione legale.
M Assicurazione malattia
1 Indennità giornaliera
1.1 Diritto
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del periodo di attesa contrattuale.
Il periodo di attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia set- te giorni prima della prima visita medica. Si considerano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro almeno del 25 per cento, certificata dal medico.
1.2 Parziale incapacità al lavoro
In caso di incapacità al lavoro parziale la Mobiliare corri- sponde l’indennità giornaliera proporzionalmente al gra- do di incapacità al lavoro. In caso di incapacità al lavoro inferiore al 25 per cento non vi è diritto a nessuna inden- nità giornaliera.
1.3 Durata delle prestazioni
La Mobiliare versa l’indennità giornaliera per la durata specificata nella polizza, al massimo tuttavia sino al rag- giungimento dell’età finale. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni.
In caso di ricadute il termine d’attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni. La ricomparsa di una malattia non è conside- rata ricaduta se vi è stata una capacità di guadagno inin- terrotta per più di 365 giorni.
Dopo l’esaurimento della durata delle prestazioni per un sinistro, l’assicurazione d’indennità giornaliera si estin- gue. Contemporaneamente il diritto all’indennità giorna- liera si estingue anche per eventuali altri casi di malattia in corso della medesima persona.
1.4 Maternità
Dopo ogni parto avvenuto dopo il sesto mese di gravi- danza, l’obbligo di prestazione è sospeso per la durata dell’indennità di un’assicurazione obbligatoria di mater- nità (p. es. indennità di maternità ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno), ma al minimo per otto settimane.
2 Capitale d’invalidità
2.1 Diritto
Quando l’evento assicurato dà diritto all’assegno per gran- di invalidi dell’assicurazione invalidità (AI), la Mobiliare versa il capitale d’invalidità assicurato. Il capitale d’inva- lidità è esigibile non appena vi è una disposizione esecu- tiva dell’AI.
2.2 Calcolo dell’indennità
L’ammontare dell’indennità si basa sul grado di gravità della grande invalidità fissato dall’AI.
Grado della grande invalidità | Ammontare dell’indennità |
Grande invalidità lieve | 33% del capitale assicurato |
Grande invalidità media | 66% del capitale assicurato |
Grande invalidità elevata | 100% del capitale assicurato |
Se il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AI aumenta per un minorenne, la Mobiliare adatta il diritto in base ai tassi suddetti. Per gli adulti non vengono effettuati adat- tamenti.
2.3 Aiuto immediato
La Mobiliare versa un aiuto immediato pari al dieci per cento del capitale d’invalidità assicurato in caso di pro- blemi di salute che affliggono la persona assicurata in modo grave e per un lungo periodo di tempo.
Un problema di salute si considera grave se:
– si possono evitare la morte o danni irreversibili solo grazie a trattamenti intensivi (x.xx. chemioterapia, radio- terapia) oppure
– a causa della perdita di funzioni importanti si rendono necessarie cure dispendiose (p. es. in caso di paralisi estesa).
Un periodo di tempo si considera lungo se:
– il trattamento intensivo o la cura dispendiosa durano per più di otto settimane.
Sono escluse malattie che pur perdurando nel tempo non richiedono un trattamento intensivo per un perio- do lungo oppure un trattamento intensivo o una cura dispendiosa, come per esempio nel caso del diabete.
Un medico designato dalla Mobiliare valuta il soddisfaci- mento delle condizioni.
2.4 Coperture escluse per il capitale d’invalidità Non sono assicurati:
1. infezione HIV acquisita dopo la nascita;
2. danno alla salute mentale e psichica non riconducibile ad una grave lesione organica del sistema nervoso inter- venuta nel corso della durata del contratto;
3. tutte le malattie già note prima della stipulazione del contratto di assicurazione.
L’aiuto immediato versato viene computato al capitale d’invalidità. Se l’AI non riconosce l’invalidità grave l’aiuto immediato non deve essere restituito.
L’esclusione della copertura n° 5 nel capitolo M4 non si applica per il capitale d’invalidità in seguito a malattia.
3 Prestazioni suppletive
Fatte salve le disposizioni sulla durata delle prestazioni e sull’età finale, il diritto all’indennità giornaliera permane anche dopo la cessazione del contratto di assicurazione, se la persona assicurata a questa data percepisce già prestazioni. Il diritto a prestazioni suppletive presuppone inoltre che l’incapacità lavorativa duri ininterrottamente per almeno il 25 per cento. Le prestazioni già versate ven- gono computate alla durata delle prestazioni.
Se è assicurato il capitale d’invalidità e la malattia si è verificata nel corso della durata del contratto, ma la pri- ma decisione dell’AI di concedere l’assegno per grandi invalidi entra in vigore solo dopo la fine del contratto, la persona assicurata può pretendere il versamento del ca- pitale d’invalidità per cinque anni dopo la fine del con- tratto di assicurazione.
Sono fatti salvi i termini di prescrizione legale.
4 Esclusioni generali dalla copertura nell’assicurazione malattia
Non sono assicurati:
1. gli infortuni e le relative conseguenze;
2. le malattie professionali;
3. sono tuttavia assicurati i danni alla salute provocati da radiazioni ionizzanti, radioterapie prescritte dal medico in relazione a malattie assicurate;
4. le conseguenze di interventi estetici;
5. danni prenatali, infermità congenite e relative conse- guenze;
6. gravidanze e parti senza complicazioni;
7. in seguito alla partecipazione attiva ad attentati terrori- stici;
8. le conseguenze di eventi bellici
– in Svizzera;
– all’estero, a meno che l’incapacità al lavoro subentri entro 30 giorni dall’inizio di tali eventi nel paese in cui soggiorna la persona assicurata e che questa sia sta- ta sorpresa dallo scoppio delle ostilità.
N Protezione dei dati
Trattiamo i suoi dati personali in conformità con la legi- slazione vigente in materia di protezione dei dati. Per in- formazioni dettagliate sull’elaborazione dei dati persona- li consultare la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per contratti di assicurazione» (xxx.xxxxxxxxx.xx/ assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei- dati). Per averne una copia cartacea, la preghiamo di contattare la sua agenzia generale o il suo consulente assicurativo.
La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiorna- ta periodicamente per fornire informazioni sul più attuale trattamento dei dati. Fa testo la dichiarazione sulla prote- zione dei dati più recente. Eventuali modifiche alla dichia- razione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicura- zione.
Definizioni
In merito alla definizione di:
– infortunio e lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio,
– infortuni professionali,
– infortuni non professionali,
– malattie professionali,
– incapacità di guadagno,
– invalidità,
– menomazioni dell’integrità,
valgono le disposizioni della legge federale sulla parte gene- rale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e delle relative ordinanze (OAINF).
1 Malattia
È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica indipendente dalla volontà della per- sona assicurata, che non sia la conseguenza di un infor- tunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.
Le complicazioni dovute a gravidanza o parto sono equi- parate a malattia.
2 Incapacità al lavoro
È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevol- mente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. Se l’incapacità al lavoro dura più di 90 giorni, si prendono in considerazione anche le attività ragionevol- mente esigibili nell’ambito di una professione o sfera di competenze diversa.
3 Medico
È considerato medico il titolare di un diploma federale autorizzato ad esercitare la professione o di un certificato di capacità estero equivalente.
4 Personale di cura
È considerato personale di cura il titolare di un diploma autorizzato ad esercitare la professione o il personale di cura messo a disposizione da organizzazioni riconosciute.
5 Aiuti domestici
Si considerano aiuti domestici le persone che dietro com- penso si occupano dell’economia domestica al posto della persona assicurata. Non si considerano aiuti domestici le persone che abitano nella stessa economia domestica del- la persona assicurata o che hanno una relazione di paren- tela con la persona assicurata.
6 Ospedali
Sono considerati ospedali le istituzioni nazionali ed i rela- tivi reparti che servono per il trattamento stazionario di malattie o conseguenze di infortuni, sono sotto continua direzione medica e dispongono del personale di cura specializzato necessario e di adeguate apparecchiature mediche.
7 Stabilimenti di cura
Si considerano stabilimenti di cura le istituzioni mediche che servono al trattamento successivo o alla riabilitazio- ne, sono sotto direzione medica e dispongono del perso- nale specializzato necessario e di adeguate apparecchia- ture.
8 Età finale per l’indennità giornaliera
L’indennità giornaliera si estingue all’età finale. Quale età finale vale l’ultimo giorno del mese in cui viene raggiunta l’età ordinaria AVS. Se prima dell’età ordinaria AVS viene percepita una rendita di vecchiaia, quale età finale vale l’ultimo giorno del mese precedente il primo percepi- mento della rendita.
xxxxxxxxx.xx 111.033.141 01.23