Cambiamento di domicilio Clausole campione

Cambiamento di domicilio. Il depositante deve comunicare immediatamente e per iscritto al depositario ogni variazione del proprio indirizzo. Fintanto che la modifica non viene notificata, il depositario è autorizzato a spedire la corrispondenza all'ultimo domicilio notificato dal beneficiario del deposito.
Cambiamento di domicilio. Il beneficiario del deposito deve comunicare immediatamente e per iscritto al magazziniere ogni variazione del proprio indirizzo. Fintanto che la modifica non viene notificata, il magazziniere è autorizzato a spedire la corrispondenza all'ultimo domicilio notificato dal benefi- ciario del deposito.
Cambiamento di domicilio. Un cambio di domicilio deve essere immediatamente notificato alla CSS. Se tale cambio di domicilio ha per conseguenza una modifica della tariffa, la CSS adatta i premi successivamente in scadenza. Un adattamento di questo tipo non autorizza a disdire il contratto.
Cambiamento di domicilio. Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio lega- le all’estero, il contratto di assicurazione termina dopo sei mesi. Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. La persona assicurata deve comunicare immediatamen- te alla Mobiliare il trasferimento del domicilio all’estero. Il premio dipende dall’età, dal sesso, dall’attività profes- sionale e dalle prestazioni selezionate. Rimane riservato un eventuale premio minimo. Il premio per l’indennità giornaliera in caso di malattia si determina in base all’età effettiva della persona assicura- ta. La tariffa dei premi è suddivisa nelle seguenti classi di età: tra 17 e 26 anni e in seguito per anno di età (27, 28, 29 ecc.). All’interno della classe di età tra 17 e 26 anni non vi è una ulteriore suddivisione in base all’età. Durante il periodo contrattuale concordato nella polizza, per determinare il premio è determinante l’età media. Per i contratti scaduti o in scadenza che vengono rinno- vati tacitamente, il premio si calcola annualmente in base all’età effettiva della persona assicurata e ne può risulta- re un nuovo premio più elevato. Lo stipulante e la persona assicurata devono comunicare alla Mobiliare il cambiamento dell’attività lucrativa indica- ta nella proposta e l’inizio o la fine dell’attività lucrativa, entro quattro settimane da quando ne sono venuti a cono- scenza, per iscritto o in un’altra forma che consenta la pro- va per testo. La Mobiliare adegua quindi il contratto di assicurazione alle mutate condizioni. Sono fatte salve le disposizioni sull’aggravamento e sulla riduzione essenziale del rischio. La nuova stipula di assicurazioni danni supplementari che forniscono prestazioni in caso di infortunio o malattia, il rientro nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF o l’inclusione in un’assicurazione ma- lattia collettiva vanno comunicati immediatamente alla Mobiliare. Le prestazioni ed i premi della Mobiliare ven- gono adattati alle esigenze effettive. In assenza di comunicazioni, in caso di sinistro la Mobilia- re può ridurre le prestazioni e disdire il contratto di assi- curazione oppure adeguarlo a partire dal nuovo anno assicurativo. Il contratto di assicurazione si estingue al momento in cui la disdetta perviene allo stipulante.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).