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Obblighi d’informazione Clausole campione

Obblighi d’informazione. La Helion e il cliente si impegnano a comunicare reciprocamente e in modo tempestivo particolari requisiti locali o costruttivi nonché disposizioni legali, ufficiali o di altro tipo che possano risultare comunque importanti per l'installazione e l'utilizzo delle forniture della Helion. Le parti comunicheranno reciprocamente e immediatamente anche tutti gli aspetti che possano ostacolare l’adempimento del contratto concluso o tradursi in risultati inadeguati o indesiderati.
Obblighi d’informazione. Tutti i dipendenti Sono tenuti a riferire con tempeStività e riServatezza all’OrganiSmo di Vigilanza, che S’impegna ad aSSicurare la Segretezza dell’identità dei Segnalanti, fatti Salvi gli obblighi di legge, ogni notizia di cui Xxxxx venuti a conoScenza nell’eSpletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o altre diSpoSizioni aziendali che poSSano, a qualunque titolo, coinvolgere ovvero ledere la Società. Le Segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in Seguito ad altra attività di accertamento, Sono tempeStivamente valutate dall’OrganiSmo di Vigilanza per l’adozione di eventuali provvedimenti Sanzionatori nei confronti dei reSponSabili delle predette violazioni; provvedimenti che Saranno propoSti dall’OrganiSmo e valutati dalle funzioni competenti.
Obblighi d’informazione. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare notizia della pianificazione degli interventi di cui all’art. 5 alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di Polizia locale, nonché a comunicare alla stessa struttura e alla Prefettura di Milano, entro la mattina del 24 novembre 2019, i risultati conseguiti.
Obblighi d’informazione. Lo stipulante, la persona assicurata e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Mobiliare in modo veritiero ogni infor- mazione richiesta e a consegnarle tutti i documenti – in particolare informazioni e referti medici – specie in merito all’evento assicurato e su eventuali malattie e infortuni precedenti. I medici che hanno visitato la persona assicu- rata devono essere liberati dal segreto professionale. La Mobiliare può ordinare visite e perizie presso medici da essa stessa designati. Se per accertare il diritto alle prestazioni è necessaria la verifica dell’andamento degli affari, lo stipulante deve ga- rantire alla Mobiliare la possibilità di consultare i libri con- tabili. Se la persona assicurata non è in grado di adempiere ai propri obblighi, essi devono essere adempiuti dal suo rap- presentante e da eventuali aventi diritto. Se lo stipulante o la persona assicurata non ottemperano agli obblighi di legge e contrattuali entro 30 giorni dopo l’avvenuto sollecito scritto, il diritto alle prestazioni de- cade. Il sollecito deve richiamare l’attenzione sulle conse- guenze della negligenza.
Obblighi d’informazione. Ciascuna parte contraente è tenuta a comunicare subito alla controparte (tramite il competente punto di contatto) fatti emersi di recente nonché guasti imminenti o già verificatisi, eventi straordinari e misure adottate che rivestono importanza per la stipulazione e l’attuazione dell’Accordo di cui la presente Appendice è parte integrante. Ciascuna parte contraente deve fornire tempestivamente alla controparte le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti e degli obblighi. Le parti contraenti hanno l’obbligo di scambiarsi a vicenda le informazioni richieste nelle Appendici e di provvedere alla reciproca notifica di eventuali cambiamenti. I dispositivi tecnici utilizzati e i formati per lo scambio di dati e informazioni devono essere conformi agli standard del settore. Swissgrid concorda preliminarmente con addetti del settore i formati da usare e li comunica con un congruo preavviso al GCE.
Obblighi d’informazione. Su richiesta, l’impresa di assicurazione comunica all’avente diritto il valore di 73 trasformazione o di riscatto. Se l’avente diritto richiede ulteriori dati per il calcolo del valore di trasformazione o di 74 riscatto, l’impresa di assicurazione è tenuta a trasmettergli le seguenti informazioni: • provvisione matematica di inventario 75 • deduzione per spese di acquisizione non ammortizzate • deduzione per il rischio di tasso d’interesse • eventuali averi di eccedenze accumulati • importo pro rata della quota di eccedenza per l’anno di assicurazione in corso • premio non ancora esaurito. Tali dati devono essere comunicati in modo tale da risultare comprensibili a esperti in 76 materia.
Obblighi d’informazione. 9.1 Il cliente convenzionato comunicherà pronta- mente e in forma scritta a Concardis tutte le even- tuali modifiche dei dati da esso indicati nell’ac- cordo di servizio. Ciò vale in particolare per: a) modifiche della forma giuridica o della ditta; b) modifiche dell’indirizzo e/o delle coordinate bancarie; c) modifica del luogo di svolgimento dell’attività dove vengono effettuate le prestazioni transa- zioni carta presentate per il conteggio; d) cessione o locazione dell’azienda o altro cam- biamento del titolare o cessazione dell’attività; e) cessione di quote societarie del cliente con- venzionato o dei suoi soci diretti o indiretti o ulteriori Interventi economicamente equiva- lenti che comportano un cambio alla guida del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti, in particolare nel caso in cui singoli soci detengano oltre il 25% delle quote socie- tarie o dei diritti di voto; f) modifiche sostanziali del tipo di assortimento dei prodotti offerti dal cliente convenzionato offre in loco e/o tramite internet, catalogo o altri mezzi di comunicazione; g) cambio del prestatore di servizi di pagamento incaricato oppure del gestore di rete; h) presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o fallimento (indipen- dentemente dal fatto che precedentemente vi sia stata o meno un’esecuzione) relativa al cliente convenzionato o al suo patrimonio; adozione di misure per l’apertura della proce- dura concordataria o stipula di un concordato relativo al cliente convenzionato o al suo patri- monio; i) notevole aumento del numero di esecuzioni nei confronti del cliente convenzionato o dell’entità complessiva delle stesse. 9.2 Al ricevimento della comunicazione di un cambia- mento del titolare da parte del nuovo titolare, Xxxxxxxxx sarà autorizzata a pagare al cliente con- venzionato le transazioni inoltrate a partire da questo momento solo dopo aver verificato com- pletamente il cambiamento del titolare . 9.3 Su richiesta, il cliente convenzionato trasmetterà prontamente a Concardis la documentazione aziendale necessaria per valutare la situazione economica del cliente convenzionato. Tale docu- mentazione che Concardis può richiedere com- prende in particolare conti annuali (eventual- mente testati), inventari patrimoniali, valutazioni economico-aziendali, previsioni, piani di liquidità a breve e medio termine, calcoli del flusso di cassa, conti delle eccedenze, nonché dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto e sul reddito e st...
Obblighi d’informazioneIl venditore segnala al compratore senza indugio e per scrit- to tutti i fatti e le circostanza da egli accertati o accertabili che potrebbero ostacolare o pregiudicare la manutenzione dell’hardware (compreso il rispettivo software gestionale). Il venditore informa regolarmente il compratore su miglioramenti tecnici dell’hardware (compreso il rispettivo software gestionale).
Obblighi d’informazione. L’utilizzatrice è tenuta a informare immediatamente le officine, i concessionari o i fornitori incaricati di lavori di ma- nutenzione, riparazione o vendita di pezzi di ricambio che il vei- colo in questione è di proprietà di Arval.
Obblighi d’informazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione: