Spese di cura. La garanzia vale, sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, per il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indispensabili nonché, sempre nell’ambito della somma pattuita al massimo di 250,00 Euro, per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Spese di cura. L’assicurazione si assume le prestazioni in relazione alle spese di cura in caso di trattamento di emergenza ambulatoriale o stazionario a integrazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF e delle assicurazioni complementari eventualmente in essere presso l’assicu- ratore o altre compagnie assicurative. Per quanto riguarda il rapporto con altre compagnie assicurative si rimanda al punto 9.1.3. delle DC applicabili in base alla polizza assicurativa e relative all’assicurazione multipla. Sono coperti malattia, infortunio e parto prematuro alle tariffe locali o con- trattuali. Il parto è considerato prematuro se avviene in modo imprevisto e oltre sei settimane prima del termine stabilito dal medico. La partecipazione ai costi prevista per legge e valida per la Svizzera non è assicurata.
Spese di cura. 1.7.1 - Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
Spese di cura. L’assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall’Art. 2.22, le spese sostenute per trasporto e ricovero in ospedale o clinica, comprese le rette di degenza, le spese ambulatoriali, gli onorari medici, le radiografie, le ingessature e le prime medicazioni, a seguito di rapina, scippo o estorsione, il tutto sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese di cura. A seguito di Infortunio indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, la Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici e le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso. La garanzia opera: - per il periodo della cura medica e fino a un massimo di 300 giorni successivi a quello dell’Infortunio ed entro i limiti stabiliti in Polizza; - per le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso, sino ad un massimo di 250,00 Euro. La garanzia opera entro i limiti stabiliti in Polizza - le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica; - qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall’Infortunio. La Compagnia provvederà al rimborso di quanto dovuto all’Assicurato, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati.
Spese di cura. La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma massima indicata in polizza, le spese rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio e sostenute per:
a) xxxxxxx xx xxxxxx e chirurghi;
b) accertamenti diagnostici;
c) terapie fisiche e spese farmaceutiche;
d) trasporto in ospedale o clinica con autoambulanza. Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, da parte dell’Assicurato, dell’origi- nale dei documenti giustificativi. Per l’insieme delle prestazioni di cui alle lettere c) e d) l’onere a carico della Società non potrà superare il 20% della somma assicurata.
Spese di cura. 1 Le prestazioni e le spese sanitarie che la Mobiliare assu- me illimitatamente sono corrisposte nel corso di 5 anni successivi al verificarsi dell’evento assicurato senza limitazioni d’importo. Dopodiché per le medesime pre- stazioni e per le prestazioni rimborsate fino agli importi massimi fissati, vengono corrisposti complessivamente CHF 200 000 per evento assicurato. Per ogni evento assicurato paghiamo senza limitazioni:
1.1 le spese necessarie e documentate per trattamenti terapeutici scientificamente riconosciuti, ordinati o applicati da un medico o un dentista;
1.2 i medicamenti prescritti da un medico;
1.3 le spese ospedaliere in tutti i reparti ospedalieri di tutti gli ospedali;
1.4 le spese per cure ordinate dal medico ed eseguite in uno stabilimento di cura;
1.5 le spese per i servizi medici del personale infermieri- stico fuori di un ospedale nella misura in cui, secon- do il parere medico, esse possono ridurre o evitare la degenza ospedaliera come pure le spese per cure ambulatoriali ordinate dal medico durante il corso delle misure terapeutiche;
1.6 tutte le protesi provvisorie come anche la prima protesi definitiva;
1.7 le spese per danni causati da un incidente ad oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione. Per occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie il diritto al risarcimento sussiste soltanto in caso di lesione corporale bisognosa di cure;
1.8 un’eventuale deduzione delle spese di sostentamento secondo LAINF in caso di degenza ospedaliera;
1.9 le spese mediche necessarie al viaggio e al trasporto al luogo di cura (nella misura in cui sia possibile, vanno utilizzati i mezzi di trasporto pubblici). Per ogni evento assicurato paghiamo fino agli importi massimi indicati:
1.10 metodi di cura della medicina complementare rico- nosciuti dalle casse malati, eseguiti da medici, natu- ropati, guaritori e terapeuti riconosciuti dalle casse malati, al massimo fino a CHF 5000;
1.11 gli interventi di chirurgia estetica resi necessari da un infortunio assicurato, fino a un massimo di CHF 20 000;
1.12 le spese per i servizi d’aiuto domiciliare, qualora siano giustificabili da un punto di vista medico, tut- tavia al massimo per 30 giorni e CHF 50 al giorno;
1.13 l’acquisto di stampelle, bastoni, calzature ortopedi- che, occhiali di tipo semplice e funzionale o di lenti a contatto, fino a un massimo di CHF CHF 5000;
1.14 le spese per la pulizia, la riparazione o la sostituzione di indumenti danneggiati della persona assicurat...
Spese di cura. L’Impresa, entro il limite del 2% della somma assicurata per il caso di Invalidità Per- manente e in caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, assicura il rimborso delle spese sostenute per:
a) onorari del chirurgo dell’anestesista e dell’equipe operatoria;
b) uso della sala operatoria e materiale di intervento;
c) rette di degenza in Istituto di Cura;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
e) xxxxxxx xxxxxx;
f) accertamenti diagnostici;
g) Trattamenti Fisioterapici e rieducativi e cure termali purché prescritte dal me- dico curante (escluse le cure idroponiche e i massaggi non rieducativi) pratica- ti entro 180 (centottanta) giorni dal verificarsi dell’Infortunio. Da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera;
h) il trasporto dell’Assicurato in ospedale o clinica con autoambulanza. L’Impresa effettua il rimborso previa presentazione delle copie dei documenti giustifica- tivi. Per l’insieme delle prestazioni di cui alle lettere d) g) e h) l’onere a carico dell’Impresa non potrà superare il 10% della somma assicurata. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all’Estero in valuta diversa dall’euro, i rimborsi vengo- no eseguiti in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalla quotazione fornita dalla Banca Centrale Europea.
Spese di cura. 1. Il lavoratore o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro il termine previsto dall’art. 60, comma 1, hiedere che siano poste a carico dell’Azienda le spese di cura o di protesi. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 42, 43, 44, 45 e 46 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
2. Il rimborso delle spese di cura o di protesi effettivamente sostenute, che non siano a carico dell’Azienda, di altri enti pubblici o privati, viene effettuato dall’Azienda previa presentazione dei documenti giustificativi. Ai fini del rimborso l’Amministrazione può avvalersi della consulenza dei propri servizi sanitari ai fini di valutare la connessione della cura con l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio nonché la congruità della spesa sostenuta.
3. La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata dal lavoratore o, in caso di morte, dai suoi eredi entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o, limitatamente alle spese sostenute posteriormente a tale data di comunicazione, entro 30 giorni dall’effettuazione delle stesse, salvo comprovato impedimento. Tale documentazione dovrà indicare anche le eventuali quote di concorso delle spese a carico di altri enti. Per il rimborso delle spese di cura effettuate regolarmente e frequentemente l’Azienda può concordare con il lavoratore la presentazione mensile o annuale della domanda di rimborso e dei giustificativi di spesa.
4. Al dipendente possono essere concesse dall’Azienda delle anticipazioni sulle spese di cura, di ricovero o per protesi nella misura massima dell’80% delle spese previste, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
5. Non sono rimborsabili le spese sostenute dai dipendenti per visite mediche specialistiche e per accertamenti diagnostici, se non nei confronti di dipendenti affetti da stati morbosi particolarmente gravi o complessi.
6. In caso di effettuazione di cure balneo termali, idropiniche, salsoiodiche e altre complementari, dedotta la quota eventualmente a carico di altri enti pubblici, saranno rimborsate al lavoratore le spese sostenute fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dell’indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio. La durata massima delle cure anzidette è stabilita in giorni dodici per ciclo. Per ottener...
Spese di cura. A seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato per: - accertamenti diagnostici - medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni e , con esclusione delle protesi applicate durante l’intervento (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici).