Durata delle prestazioni. La Mobiliare versa un’indennità giornaliera al massimo per la durata specificata nella polizza, tuttavia non oltre il raggiungimento dell’età finale. Al raggiungimento dell’età AVS ordinaria, la durata mas- sima delle prestazioni per le persone
a. che anche dopo tale data continuano ad essere assicu- rate (cfr. L3) corrisponde al massimo a ulteriori 180 giorni per tutti i sinistri in corso, se non termina prima;
b. che in tale data sono ancora assicurate (cfr. J), corri- sponde al massimo a 180 giorni per i nuovi sinistri, meno il periodo di attesa, tuttavia non oltre il raggiun- gimento dell’età finale. Le prestazioni assicurative terminano in ogni caso al rag- giungimento dell’età finale. Sono inoltre fatte salve le disposizioni in merito alla durata delle prestazioni per dipendenti che svolgono periodo di prova oppure per i contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni. In caso di ricadute il termine d’attesa decade e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni. La ricomparsa di una malattia non è considerata ricaduta se vi è stata una piena capacità lavorativa ininterrotta per più di 365 giorni. Dopo l’esaurimento della durata delle prestazioni per un sinistro, l’assicurazione d’indennità giornaliera si estin- gue per la singola persona assicurata. Contemporanea- mente il diritto all’indennità giornaliera si estingue anche per eventuali altri casi di malattia in corso della medesima persona.
Durata delle prestazioni. In caso di trattamento ambulatoriale le prestazioni vengono accordate secondo la LAMal per un periodo di tempo indeterminato.
Durata delle prestazioni. Se le condizioni di COMPLEMENTARE GENERALE e COMPLEMENTARE PRIVATA non prevedono diversamente, le prestazioni vengono versate illimi- tatamente nel tempo.
Durata delle prestazioni. La Mobiliare versa l’indennità giornaliera per la durata specificata nella polizza, al massimo tuttavia sino al rag- giungimento dell’età finale. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni. In caso di ricadute il termine d’attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni. La ricomparsa di una malattia non è conside- rata ricaduta se vi è stata una capacità di guadagno inin- terrotta per più di 365 giorni. Dopo l’esaurimento della durata delle prestazioni per un sinistro, l’assicurazione d’indennità giornaliera si estin- gue. Contemporaneamente il diritto all’indennità giorna- liera si estingue anche per eventuali altri casi di malattia in corso della medesima persona.
Durata delle prestazioni. La durata delle prestazioni è di 730 giorni. Viene detratto il termine di attesa concordato. I giorni di incapacità al lavo- ro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo del- la durata delle prestazioni. In caso di ricadute il termine d’attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni.
Durata delle prestazioni. L’indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso. Il limite di 180 giorni di corresponsione dell’indennità giornaliera, non potrà comunque essere su- perato, nell’arco di un anno civile, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, an- che in caso di concorso di più eventi morbosi.
Durata delle prestazioni. Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente Polizza le Pre- stazioni scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.
Durata delle prestazioni. Le prestazioni del presente capitolato avranno la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di stipula contrattuale.
Durata delle prestazioni. La durata giornaliera della prestazione è quella prevista dal CCNL e dalla regolamentazione interna del Consorzio.
Durata delle prestazioni. Per ogni infortunio, HDI paga l’indennità giornaliera ospedaliera fino a un massimo di 1’800 giorni complessivi trascorsi presso ospedali e stabilimenti di cura. Sono inoltre assunti i costi per le cure domiciliari fino a un massimo di 200 giorni di cura per singolo infortunio.