SEZIONE I
SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1. Premessa
Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Documento di Sintesi e al Manuale Tecnico (il “Manuale”), il contratto (il “Contratto”) tra il cliente (il “Cliente”) e Banca di Cividale S.C.p.A. o in breve CiviBank (la “Banca”).
La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la Guida Pratica relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario;
b) il Foglio Informativo, contente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi dalla medesima offerti, nonché sulle relative condizioni economiche;
c) il Manuale reso disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, in caso di offerta fuori sede, la Banca, prima della conclusione del Contratto ha consegnato al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) il Foglio Informativo contente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi dalla medesima offerti e sulle relative condizioni economiche;
b) la Guida Pratica relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.
In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto, ha messo a disposizione del Cliente, mediante la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto:
a) il Foglio Informativo contente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi dalla medesima offerti e sulle relative condizioni economiche.;
b) la Guida Pratica relativa all'Accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.
Se, su richiesta del Cliente, il Contratto è concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la Banca fornisce la stessa al Cliente subito dopo la conclusione del Contratto.
La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul proprio sito internet, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla home page, nonché nei locali della Banca aperti al pubblico.
Prima della conclusione del Contratto la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e il Documento di Sintesi.
Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare. In caso di stipula del Contratto mediante strumenti informatici o telematici, la consegna della copia del Contratto può avvenire attraverso il medesimo strumento impiegato per la conclusione dell'accordo, purché su supporto durevole.
In qualsiasi momento, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Art. 2. Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla
natura dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.. La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e dalle relative disposizioni di attuazione ed è assoggettata alla vigilanza della Banca d’Italia.
Art. 3. Identificazione del Cliente
All’atto della conclusione del Contratto e, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal D. Lgs. n. 231/2007 (“Normativa Antiriciclaggio”), nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
Art. 4. Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.
La Banca risponde secondo le regole del mandato dell’esecuzione degli incarichi assunti.
Il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.
Art. 5. Classificazione del Cliente
La Banca prima della conclusione del Contratto provvede a classificare il Cliente come “Cliente”, “Cliente al dettaglio” o “Consumatore”.
Gli obblighi di trasparenza della Banca nei confronti della clientela, infatti, sono diversamente graduati in relazione alle fasce di clientela interessate.
Alcune delle disposizioni di trasparenza trovano applicazione solo ai rapporti con “Consumatori” o “Clienti al dettaglio”.
Successivamente alla conclusione del Contratto, la Banca è tenuta a modificare la classificazione effettuata solo su richiesta del Cliente.
Art. 6. Elezione di domicilio e comunicazioni al Cliente
Il Cliente dichiara di voler eleggere domicilio, ad ogni effetto di legge, e di voler ricevere ogni comunicazione o documento a lui diretto all’indirizzo e secondo le modalità indicate nel frontespizio del Contratto, oppure fatte conoscere successivamente per iscritto.
In ogni momento del rapporto, il Cliente ha diritto di cambiare la modalità di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto ovvero delle modalità secondo cui ha richiesto di ricevere la corrispondenza da parte della Banca con lettera raccomandata oppure presentata a mani alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Art. 7. Comunicazioni alla Banca
Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Filiale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il Cliente sia
un'impresa, è riconosciuta al Cliente la facoltà di inviare le proprie comunicazioni con modalità informatiche, mediante invio di una mail dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC della Banca.
Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 8. Commissioni e spese
Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca ad addebitare sul conto corrente indicato nel frontespizio del presente Contratto i corrispettivi, le commissioni, le spese e gli oneri previsti per l’utilizzo del Servizio, nella misura e con la periodicità indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del presente Contratto.
La Banca è in ogni caso autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all’attivazione del Servizio.
Art. 9. Durata e recesso
Il Contratto ha durata indeterminata e si intende automaticamente risolto in caso di recesso, risoluzione o altra causa estintiva di tutti i contratti relativi ai rapporti cui il Servizio è collegato.
Diritto di ripensamento.
In fase di accensione del rapporto, il Cliente può esercitare il diritto di recesso, senza penali, nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto (c.d. diritto di ripensamento). Nel caso di esercizio del c.d. diritto di ripensamento, il recesso ha, in ogni caso, effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di interessi entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dal Cliente.
Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l’applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta.
Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
Il recesso dal Contratto provoca la cessazione del Servizio, cui la Banca provvede entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.
Analogamente, la Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni; tuttavia, se il Cliente è un Consumatore o una microimpresa, il recesso è comunicato dalla Banca con un preavviso minimo di 2 (due) mesi.
Se sussiste un giustificato motivo la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.
In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso e rimborsa al Cliente le spese relative al Servizio eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata, in misura proporzionale al periodo di tempo antecedente il recesso.
Art. 10. Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali
La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme e le condizioni (anche economiche) che regolano l’esecuzione del Servizio di cui al presente Contratto.
Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo, salvo che, nell'ipotesi di Clienti diversi dai
Consumatori, abbiano ad oggetto le condizioni e le informazioni relative a servizi ai servizi di pagamento.
La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso minimo di 2 (due) mesi
La comunicazione al Cliente avviene per iscritto, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del contratto” e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.
La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 11. Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca, per lettera raccomandata A/r presso “Banca di Cividale S.C.p.A. o in breve CiviBank Xxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0/0 – 33043 Cividale del Friuli” posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.
Qualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di
30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
a) all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l’ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.
Art. 12. Legge applicabile - Foro competente - Lingua utilizzata
Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Udine.
Tuttavia, se il Cliente è classificato come “Consumatore”, Xxxx competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto. La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.
La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l’applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA MULTICANALE
Art. 13. Che cosa è il Servizio di Banca Multicanale
Il Servizio di Banca Multicanale consente al Cliente di eseguire per via telematica – attraverso l’indirizzo internet a tal fine dedicato – operazioni di interrogazione e di disposizione relative a rapporti a lui intestati e a rapporti per i quali è delegato ad operare, nei giorni, negli orari e secondo le modalità tecniche ed operative indicate nei successivi articoli e nel “Manuale” reso disponibile dalla Banca. Il Servizio consente inoltre, previa sottoscrizione degli appositi contratti, l’esecuzione di operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari a valere su un deposito a custodia e amministrazione intestato al Cliente stesso.
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente conferma espressamente la volontà di voler utilizzare i servizi di pagamento resi disponibili mediante utilizzo del Servizio di Banca Multicanale anche mediante la rete internet.
La Banca potrà – a suo insindacabile giudizio – consentire al Cliente ulteriori operazioni, di tipo informativo e/o dispositivo, rispetto a quelle attualmente disponibili. Di tali operazioni la Banca darà tempestiva informazione al Cliente, mediante comunicazione inviata su supporto cartaceo o altro supporto durevole, oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico o disponibile sull’area del sito internet della Banca riservata al Servizio.
In relazione ai servizi di pagamento individuati nella Sezione III del contratto di conto corrente indicato nel frontespizio del presente Contratto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti (anche temporali) stabiliti nel presente Contratto, il Cliente potrà richiedere alla Banca di effettuare operazioni e interrogazioni ovvero impartire le proprie istruzioni anche attraverso soggetti diversi dalla Banca o attraverso strumenti e/o applicazioni che la Banca tempo per tempo mette a disposizione.
A tal riguardo, il cliente potrà indirettamente accedere ai predetti servizi mediante:
a) il “servizio di disposizione di ordine di pagamento”, cioè un servizio fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente (“PISP”) e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l’ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento;
b) il “servizio di informazione sui conti”, ovverosia un servizio online fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente (“AISP”) e espressamente incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.
Il servizio di disposizione di ordine di pagamento è il servizio che prevede la disposizione di un ordine di pagamento dal conto corrente accessibile online, richiesta dal cliente tramite un PISP (debitamente autorizzato ai sensi della normativa vigente) terzo rispetto alla Banca. In tal caso, la Banca riceve l’ordine di pagamento da parte del PISP su incarico del Cliente.
Il servizio di informazione sui conti è il servizio che prevede la fornitura, da parte di un AISP diverso dalla Banca, di informazioni consolidate relativamente al/i conto/i corrente/i detenuto/i dal Cliente presso la Banca ed eventualmente presso uno o più altri prestatori di servizi di pagamento.
Gli ordini di pagamento trasmessi attraverso i PISP e le richieste di informazioni trasmesse dagli AISP saranno trattati dalla Banca senza discriminazioni e senza costi aggiuntivi rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal Cliente o alle informazioni direttamente richieste da quest'ultimo.
Con particolare riferimento alle richieste che perverranno dai menzionati soggetti diversi dalla Banca, quest'ultima potrà altresì fornire a un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, autorizzato ai sensi della normativa vigente (“CISP”, e congiuntamente a PISP e AISP, "Operatori Terzi") e espressamente incaricato dal Cliente, la conferma della disponibilità sul conto dell’importo di volta in volta richiesto per l’esecuzione di un’operazione di pagamento effettuata tramite carta.
In tali casi, la Banca opererà quale prestatore di servizi di pagamento del Cliente pagatore e/o del beneficiario anche in caso di disposizione di un ordine di pagamento tramite un Operatore Terzo, purché tale Operatore sia debitamente autorizzato dal Cliente.
La Banca fornirà all'Operatore Terzo solo le informazioni relative ai servizi di pagamento eseguiti sul conto corrente, ad eccezione dei dati sensibili relativi ai pagamenti (come definiti tempo per tempo ai sensi del D.lgs. 11/2010), purché l'Operatore sia debitamente autorizzato dal Cliente.
In ogni caso, l'autorizzazione da parte del Cliente all'Operatore Terzo è presunta dalla Banca qualora l'Operatore Terzo si avvalga dei codici di identificazione del cliente. Le modalità di identificazione dell'Operatore Terzo presso la Banca e le modalità di comunicazione tra quest'ultima e i medesimi Operatori Terzi saranno conformi a quelle tempo per tempo vigenti
Fatta salva l'applicabilità delle misure di identificazione tra la Banca e l'Operatore Terzo, qualora il Cliente intenda impedire l'operatività di un Operatore Terzo è tenuto a informare la Banca dell'avvenuta revoca del consenso.
La Banca potrà rifiutare l'accesso al conto di pagamento a un AISP o a un PISP, nonché a un CISP qualora sussistano giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati.
In tal caso, la Banca, informa il Cliente del rifiuto e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all’esecuzione.
La comunicazione sarà effettuata, secondo le modalità sicure concordate con il cliente e che saranno tempo per tempo conformi alle vigenti disposizioni normative, prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consentirà l’accesso al conto corrente.
Art. 14. Cointestazione del rapporto - Rapporti collegabili al Servizio
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca consegna a ciascun cointestatario i Codici di Accesso personali necessari per accedere al Servizio. Ciascun cointestatario può compiere separatamente operazioni di interrogazione e/o di disposizione con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Allo stesso modo, l’estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno solo dei soggetti cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri soggetti cointestatari.
Tale facoltà di disposizione separata non è revocabile o modificabile.
Tutti i soggetti cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di uno solo di essi, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito.
Nel caso di rapporto cointestato a due coniugi, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari, in espressa deroga a quanto disposto dall’art. 190 cod.civ..
All’atto della sottoscrizione del Contratto il Cliente indica quali rapporti – tra quelli a lui intestati, cointestati o sui quali è delegato ad operare – intende collegare al Servizio.
In relazione ad eventuali rapporti cointestati a firme congiunte collegati al Servizio saranno disponibili esclusivamente le funzionalità informative (interrogazioni).
Il Cliente può richiedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta alla Banca, di modificare i rapporti collegati al Servizio, collegandone di nuovi o escludendo dal relativo ambito uno o più rapporti. La Banca provvede alle modifiche richieste entro il termine massimo di cinque (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa.
Art. 15. Requisiti per l’accesso al Servizio e l’utilizzo – Codici di Accesso e password dispositive
Per accedere al Servizio, il Cliente deve possedere l'attrezzatura tecnica idonea ad accedere alla rete internet o alla rete telefonica e quella che si renda tempo per tempo eventualmente necessaria. Ai fini della prestazione del Servizio, la Banca è responsabile esclusivamente della predisposizione e della messa in opera degli strumenti tecnici necessari per consentire l’accesso alle varie reti informatiche e telefoniche, restando ad esclusivo carico del Cliente la responsabilità in ordine alla gestione dei dati ed all’utilizzo del Servizio.
La Banca resta del tutto estranea agli accordi conclusi tra il Cliente e i gestori del servizio telefonico o di trasmissione dati.
Il Cliente si impegna ad utilizzare apparati telefonici ed informatici pienamente conformi alle prescrizioni di legge, rimanendo responsabile di tutti i danni che fossero arrecati al sistema informativo centrale e periferico della Banca in caso di violazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Il Cliente è tenuto ad accedere al Servizio e ad utilizzarlo con le modalità di identificazione e verifica indicate nel Manuale.
Al fine di consentirgli l’utilizzo del Servizio, la Banca fornisce al Cliente i seguenti Codici di Accesso, costituiti da una sequenza di numeri e/o lettere attraverso i quali il Cliente può accedere al Servizio e la Banca identifica il Cliente stesso, attribuendogli l’operazione richiesta o disposta:
a) un “codice utente” (username);
b) una password di accesso.
La Banca consegna al Cliente la password da utilizzare per il primo accesso al Servizio. Il Cliente dovrà obbligatoriamente modificare tale password in occasione del primo collegamento al Servizio, indicando una nuova password di accesso scelta liberamente dal Cliente stesso. La password di accesso potrà essere modificata dal Cliente in qualsiasi momento.
Il Cliente prende inoltre atto che per accedere al Servizio, per effettuare operazioni dispositive tramite la rete internet o effettuare qualsiasi altra azione tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi, la Banca si riserva la facoltà di richiedere una forma di autenticazione forte, definita in conformità con la normativa tempo per tempo vigente e con le modalità specificamente dettagliate nel Manuale presente sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Per motivi di sicurezza la durata dell’accesso alle pagine del sito internet della Banca non potrà essere superiore a quella
individuata dalla medesima Banca in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. Parimenti, la Banca individua il numero di tentativi di accesso al sito internet falliti dopo i quali il servizio sarà bloccato.
La Banca si riserva la facoltà di delegare a soggetti terzi tutte o parte delle attività necessarie per il corretto utilizzo e il funzionamento del Servizio, ferme restando le obbligazioni assunte dalla Banca ai sensi del presente Contratto.
Art. 16. Utilizzo del Servizio
Il Servizio è disponibile nei seguenti profili operativi, caratterizzati da specifiche funzionalità e attivati dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto o con successiva comunicazione inviata per iscritto alla Banca:
a) profilo informativo: consente al Cliente di consultare i saldi e i movimenti dei propri conti correnti, la situazione assegni, la posizione del deposito titoli e dell’esito degli ordini e di ricevere le comunicazioni online;
b) profilo dispositivo: in aggiunta alle funzionalità del profilo informativo, permette di effettuare operazioni di giroconto, bonifico, prenotazione e pagamento effetti, ricariche telefoniche, pagamento di bollettino bancario, pagamento MAV e RAV e le eventuali ulteriori operazioni che la Banca dovesse, nel tempo, rendere eseguibili tramite il Servizio;
c) profilo trading online: in aggiunta alle funzionalità del profilo dispositivo, consente al Cliente di ricevere l'informativa finanziaria aggiornata in tempo reale nonché di effettuare operazioni su strumenti finanziari.
Il profilo trading online può essere attivato solo se il Cliente sottoscrive presso la Banca il contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari. Il Cliente può disporre ordini di vendita di strumenti finanziari di cui ha la piena disponibilità nel deposito titoli in custodia e amministrazione.
Le informazioni e le disposizioni in merito ai rapporti collegati al Servizio sono aggiornate e processate secondo i migliori standard consentiti dalle procedure informatiche della Banca, compatibilmente con le regole e gli orari dei mercati su cui la Banca opera e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21. Il Cliente esegue le operazioni di interrogazione e disposizione, direttamente o per il tramite di un Operatore Terzo, entro i limiti operativi e secondo le modalità proprie del profilo prescelto.
Le operazioni di carattere dispositivo - ivi comprese quelle di trading online - si intendono ricevute dalla Banca nel momento in cui il Cliente riceve conferma dei relativi dati attraverso apposito messaggio telematico o telefonico.
Con specifico riferimento al profilo trading online, ogni ordine impartito deve indicare il rapporto cui il Cliente intende riferire l'operazione, il tipo di operazione, la quantità e la specie degli strumenti finanziari oggetto della medesima, e deve avere ad oggetto solo titoli trattati sui mercati resi disponibili attraverso il Servizio.
Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, salva diversa disposizione del Cliente. Tuttavia, se al momento della disposizione il sistema risulta indisponibile per cause tecniche, l’operazione sarà registrata come “prenotazione” e sarà eseguita al ripristino della normale funzionalità.
Il Cliente è tenuto a verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il Servizio. In ogni caso, il Cliente prende atto che – per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari – il saldo disponibile è rettificato a seguito delle disposizioni di acquisto già impartite e di vendita già eseguite.
Il Servizio può comportare la necessità di integrare la disposizione telematica/telefonica e/o la sua esecuzione, in applicazione delle vigenti norme di legge e/o di regolamento, con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una o di entrambe le parti contrattuali.
In relazione alle operazioni di carattere dispositivo il Cliente è tenuto a rispettare i limiti operativi fissati dalla Banca e, in ogni caso, ad operare entro il limite del saldo disponibile sul proprio conto. Se sui rapporti collegati al Servizio non sono disponibili i fondi o gli strumenti finanziari necessari, la Banca può rifiutarsi di eseguire l’operazione, informando il Cliente di tale circostanza attraverso apposito messaggio telematico o telefonico.
Il Cliente dichiara di essere consapevole dei rischi connessi all'utilizzo del trading online che potrebbe indurlo, per le sue specifiche caratteristiche tecniche, a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday.
Art. 17. Tutela dei dati
La Banca garantisce, attraverso idonei meccanismi di crittografia, la riservatezza dei Codici di Accesso assegnati al Cliente.
La Banca garantisce inoltre la riservatezza delle informazioni del Servizio e la protezione da accessi non autorizzati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali Regolamento UE n. 2016/679).
In caso di delega a soggetti terzi delle attività connesse al funzionamento del Servizio, la Banca si impegna ad assicurare che i terzi delegati rispettino e garantiscano la stessa riservatezza delle informazioni.
Art. 18. Obblighi della Banca
La Banca, in relazione alla prestazione del Servizio ha l’obbligo di:
a) assicurare che i Codici di Accesso al Servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
b) astenersi dall’inviare altri Codici di Accesso non specificamente richiesti, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano essere sostituiti;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca in conformità a quanto previsto dal successivo art. 20;
d) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco del Servizio, possa richiedere ed ottenere la riattivazione del Servizio;
e) impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).
Art. 19. Obblighi del Cliente – Custodia dei Codici di Accesso e del dispositivo “Token”
Il Cliente è tenuto:
a) ad utilizzare apparecchiature proprie che devono rispondere alle specifiche esigenze tecniche tempo per tempo richieste dalla Banca e garantisce che tali apparecchiature (personal computer, smartphone, tablet o altro) permettono la stampa o il salvataggio su supporto durevole di tutti i documenti a lui inviati o comunque messi a disposizione dalla Banca;
b) dal momento in cui riceve i Codici di Accesso e/o il dispositivo “Token” fisico o software, a custodirli con la massima cura e ad utilizzarli in conformità con i termini, indicati nel presente Contratto e nel Manuale, che ne regolano l’emissione e l’uso;
c) a mantenere i Codici di Accesso segreti e a non conservarli insieme al dispositivo “Token” fisico o software;
d) ad usare i Codici di Accesso al Servizio e il dispositivo “Token” con la dovuta diligenza e, fatto salvo quanto
previsto al precedente art. 13, a non darli in uso o cederli a terzi in nessun caso;
e) a comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo art. 20, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo “Token” fisico o software e/o del telefonino e/o smartphone e/o tablet associati al Servizio;
f) [a restituire prontamente alla Banca il dispositivo “Token” perfettamente funzionante in caso di scadenza del medesimo o nel caso di cessazione del Servizio per qualsiasi ragione, fermo restando che in caso di negligenza nella custodia del dispositivo, il Cliente è tenuto al pagamento della penale indicata nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del presente Contratto.
Qualunque uso improprio dei Codici di Accesso o del dispositivo “Token” fisico o software e/o del telefonino e/o smartphone e/o tablet associati al Servizio, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane ad esclusivo rischio del Cliente, il quale riconosce fin d’ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 21.
Art. 20. Furto, smarrimento o sottrazione o uso non autorizzato dei codici di accesso del dispositivo “Token” fisico o software e/o del telefonino e/o smartphone e/o tablet associati al Servizio
In caso di furto, smarrimento, sottrazione o involontaria diffusione o uso non autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo “Token” fisico o software e/o del telefonino e/o smartphone e/o tablet associati al Servizio, il Cliente deve:
a) chiedere immediatamente il blocco del Servizio, informando tempestivamente la Banca di tale circostanza secondo le modalità indicate nel “Manuale”;
b) denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, la Banca provvede al blocco del Servizio.
La segnalazione di smarrimento o sottrazione è efficace nei confronti della Banca dalle ore 24,00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata alla Banca, salvi i casi di forza maggiore, come ad esempio in caso di sciopero della Banca e dei suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 21. Responsabilità del Cliente e della Banca
Dopo la comunicazione di cui al precedente art. 19, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall’eventuale utilizzo dei Codici di Accesso o del dispositivo “Token” fisico o software e/o del telefonino e/o smartphone e/o tablet associati al Servizio.
Prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 19, il Cliente è responsabile fino all’importo di 50 Euro della perdita derivante dall’utilizzo indebito dei Codici di Accesso e del dispositivo “Token” fisico o software e/o del telefonino e/o smartphone e/o tablet associati al Servizio a seguito del furto o dello smarrimento.
Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica:
a) se il Cliente classificato come “Consumatore” o come “Microimpresa” ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici di Accesso e del dispositivo “Token” fisico o software e/o del telefonino e/o smartphone e/o tablet associati al Servizio,
b) se il Cliente non è classificato come “Consumatore” o come “Microimpresa”.
Inoltre, nei casi in cui:
a) ove richiesto tempo per tempo dalla normativa vigente, la Banca non abbia richiesto un'autenticazione forte del
cliente per disporre l'operazione di pagamento e salvo che il Cliente non abbia agito in modo fraudolento;
b) lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima del pagamento;
c) la perdita sia stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o intermediari della Banca,
il Cliente non sopporterà alcuna perdita.
La Banca non è responsabile della perdita, dell'alterazione o della diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico o telefonico di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo.
La Banca non è responsabile per:
a) eventuali ritardi e/o inadempimenti (totali o parziali), disservizi o danni derivanti al Cliente per ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, quali atti dell'autorità, interventi governativi, limitazioni legali, incendi, scioperi, ovunque verificati, del proprio personale o del personale di terzi, sospensione o interruzione del servizio telefonico, del servizio postale ed elettrico, blocco del sistema informatico, azioni di pirateria informatica;
b) il malfunzionamento del Servizio o per i pregiudizi derivanti al Cliente da fatti imputabili ai gestori del servizio telefonico o di trasmissione dati o comunque collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete internet o telefonica.
Art. 22. Comunicazioni
La Banca provvede, per ogni operazione di dispositiva eseguita a valere sui conti correnti collegati al Servizio, a consegnare tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l’operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l’importo, le spese, l’eventuale tasso di cambio, la data valuta dell’addebito/accredito).
Le medesime informazioni sono incluse nel rendiconto periodico dei singoli rapporti collegati al Servizio, trasmesso al Cliente con la periodicità prevista dai relativi contratti.
Se le condizioni economiche applicate al rapporto sono variate rispetto alla comunicazione precedente, la Banca provvede all’invio del Documento di Sintesi entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento. Il Documento di Sintesi aggiorna quello riportato nel frontespizio del Contratto.
In ogni caso, il Cliente può ottenere gratuitamente dalla Banca, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Documento di Sintesi con le condizioni in vigore:
a) chiedendone l'invio o la consegna di copia cartacea alla Banca, che vi provvede tempestivamente;
b) se il Cliente ha optato per la trasmissione delle comunicazioni in formato elettronico, mediante accesso alla specifica area protetta del sito Internet indicato dalla Banca o, su richiesta, mediante posta elettronica.
Il Cliente ha diritto di contestare le comunicazioni periodiche nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, mediante l’invio di un reclamo scritto alla Banca; in mancanza, le comunicazioni si intendono approvate.
Art. 23. Blocco del Servizio
La Banca ha il diritto di bloccare l’utilizzo del Servizio (eventualmente anche della singola operazione di pagamento disposta) al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza del Servizio;
b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) indisponibilità di fondi sul conto corrente di riferimento.
In caso di blocco del Servizio, la Banca è tenuta ad informare prontamente il Cliente dell’avvenuto blocco e delle ragioni che lo
hanno determinato, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
Tale comunicazione dovrà essere fornita, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il giorno successivo. In ogni caso, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco, la Banca dovrà riattivare il Servizio.
Il Cliente potrà comunque richiedere di riattivare il Servizio tramite internet o recandosi di persona in Filiale.
Per motivi di sicurezza la durata dell’accesso al Servizio non potrà essere superiore a quella individuata dalla medesima Banca in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. Parimenti, la Banca individua il numero di tentativi di accesso al Servizio falliti dopo i quali il servizio sarà bloccato.
Il Cliente è consapevole del fatto che potrà effettuare disposizioni giornaliere per un importo massimo nei limiti indicati nel Documento di Sintesi o nei Documenti di Sintesi dei vari servizi collegabili.
Art. 24. Modifica delle condizioni tecniche
Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del Servizio, senza comprometterne, per quanto possibile, la continuità, la Banca può:
a) apportare, in qualsiasi momento, variazioni alla tipologia dei dati, alle modalità operative e alle specifiche tecniche del Servizio;
b) richiedere modifiche alle apparecchiature tecniche del Cliente.
La Banca comunica queste modifiche mediante comunicazione inviata su supporto cartaceo o altro supporto durevole, oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico o disponibile sull’area del sito internet della Banca riservata al Servizio, indicando espressamente la data di decorrenza delle variazioni.
Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normative possono essere adottate dalla Banca anche senza preavviso.
Art. 25. Registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni
La Banca conserva la registrazione di tutti i dati ricevuti mediante il Servizio senza apportarvi alcuna modifica.
Le operazioni dispositive sono registrate in forma automatica e sono immagazzinate su supporti elettronici od ottici. In tal caso, i dati possono essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.
Il Cliente può conservare, su supporto cartaceo od elettronico, senza apportarvi alcuna modifica, copia di tutti i dati relativi alle disposizioni trasmesse.
Se il Cliente non si avvale di questa facoltà, riconosce fin d'ora l'efficacia probatoria delle registrazioni effettuate dalla Banca.
In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati dalla Banca fa piena prova.
La Banca garantisce, in ogni caso, comunicazioni tramite canali sicuri. Con l’espressione “canali sicuri” si intende una modalità di comunicazione utilizzata dalla Banca che garantisce l’autenticità del messaggio da parte della Banca e la protezione dei dati comunicati dal Cliente alla Banca.
Art. 26. Integrazione delle norme del Contratto
SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO "SMART CASH"
Le norme che regolano i singoli rapporti collegati al Servizio formano parte integrante del presente Contratto, in quanto compatibili.
Art. 27. Oggetto del Servizio
Con la sottoscrizione del contratto di Banca Multicanale il Cliente potrà accedere anche al servizio "Smart Cash".
Il Servizio Smart Cash consente al Cliente titolare di conto corrente di effettuare prelievi di contante – entro il saldo disponibile sul medesimo e nei limiti d’importo indicati nel Documento di Sintesi – esclusivamente dagli sportelli ATM gestiti dalla Banca, mediante l'utilizzo del proprio cellulare smartphone. Ove ricorrano esigenze tecniche o di sicurezza, la Banca può modificare in qualunque momento e senza preavviso i limiti di importo e le modalità di utilizzo del Servizio Smart Cash, dandone comunicazione scritta al Cliente.
In caso rapporto cointestato, l'attivazione del Servizio Smart Cash può essere effettuata solamente se il Conto Corrente è utilizzabile dai cointestatari con facoltà disgiunta, restando inteso che ciascuno cointestatario potrà attivare il Servizio Smart Cash separatamente seguendo la procedura di cui all'art. 28.
Art. 28. Attivazione e disattivazione del Servizio Smart Cash
Per attivare il Servizio Smart Cash, il Cliente dovrà:
(i) scaricare sul proprio telefono cellulare smartphone, dai market store abituali per l'acquisto di applicazioni compatibili con sistemi operativi IOS e Android, l'"Applicazione Smart Cash" e configurarla seguendo le specifiche istruzioni vi previste;
(ii) scegliere, tramite l'Applicazione Smart Cash, un codice PIN di utilizzo "PIN Smart Cash";
(iii) accedere all'area riservata del sito internet della Banca tramite le credenziali di accesso utilizzate per il Servizio di Banca Multicanale;
(iv) selezionare dall'area di configurazione del Servizio Smart Cash il conto corrente collegato al Servizio;
(v) visionare e accettare mediante gli strumenti di Autenticazione Forte i termini e le condizioni del servizio;
(vi) inquadrare con la fotocamera dello smartphone il QR Code che apparirà sulla pagina internet di configurazione.
Il Cliente prende atto che l'utilizzo del Servizio è subordinato al possesso di uno smartphone e/o tablet che abbia le caratteristiche indicate del documento “Caratteristiche tecniche degli smartphone utilizzabili per accedere al servizio Smart Cash” pubblicato sul sito della Banca.
Con l’espressione “QR Code” (“Quick Response Code”) si intende un codice a barre evoluto bidimensionale che può essere letto/decodificato mediante la videocamera/fotocamera dello smartphone.
Il Cliente, tramite la Applicazione Smart Cash potrà scegliere di autorizzare un secondo smartphone abilitato al prelievo Smart Cash tramite la funzionalità prevista dall'Applicazione Smart Cash.
Il Cliente può richiedere la disattivazione del Servizio Smart Cash in qualsiasi momento mediante le apposite funzionalità presenti nell'area riservata del sito internet della Banca.
La richiesta di disattivazione ha effetto immediato e annulla eventuali richieste di prelievo effettuate ma non ancora completate, cioè quelle per le quali non è ancora avvenuta l’erogazione delle banconote.
Ove il Cliente intenda riattivare il Servizio Smart Cash dovrà procedere a una nuova attivazione secondo le modalità descritte nei precedenti commi.
Il recesso dal Contratto di Banca Multicanale o dal contratto di Conto Corrente comporterà anche il recesso dal Servizio Smart Cash.
Art. 29. Utilizzo del Servizio Smart Cash
Per prelevare contanti dagli sportelli ATM gestiti dalla Banca, effettuata la registrazione secondo le modalità previste nell'art. 27, il Cliente dovrà:
(i) accedere alla Applicazione Smart Cash e inquadrare con la fotocamera/videocamera dello smartphone il QR Code che apparirà sullo schermo dell'ATM una volta selezionata dal terminale la funzionalità Smart Cash;
(ii) scegliere tramite la Applicazione Smart Cash l'importo del prelievo desiderato e l'opzione di stampa della ricevuta;
(iii) digitare sul terminale dell'ATM il PIN Smart Cash.
Il Cliente, potrà inoltre prenotare il prelievo di contanti tramite l'apposita funzione della Applicazione Smart Cash prima di accedere all'ATM, senza necessità di ripetere al momento del prelievo l'operazione di cui al punto (ii) del comma precedente. Qualora il prelievo sia effettuato da un secondo smartphone attivato ai sensi del precedente articolo, il Cliente dovrà comunque autorizzare ogni operazione mediante inserimento del PIN Smart Cash.
L'uso congiunto dello smartphone e/o del tablet e del PIN Smart Cash, identifica e legittima il Cliente a disporre del conto corrente con modalità elettroniche, valendo quale espresso consenso del Cliente all’esecuzione del prelievo di contante.
L'operazione non può essere revocata dopo che il Cliente ha manifestato il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione al prelievo.
Le condizioni economiche applicate al Servizio sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del presente Contratto.
Art. 30 – Obblighi del Cliente
Il Cliente, dal momento di attivazione del Servizio è tenuto a:
(i) utilizzare gli strumenti di autenticazione in conformità con i termini, esplicitati nel presente Contratto, che ne regolano l’emissione e l’uso;
(ii) comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo art. 33, il furto, lo smarrimento, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza;
(iii) adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dello smartphone e la riservatezza del PIN Smart Cash, sin dal momento della loro attivazione;
(iv) astenersi dall’utilizzare le apparecchiature ATM in caso di manifesto malfunzionamento delle stesse.
Art. 31 – Obblighi della Banca
La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi, ha l’obbligo di:
(i) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello smartphone e/o del tablet e del PIN Smart Cash carta possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 33;
(ii) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco del Servizio, possa richiederne e ottenerne la riattivazione;
(iii) impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui al precedente romanino ii).
Art. 32 – Custodia del PIN Smart Cash
Il Cliente, dal momento in cui attiva la Applicazione Smart Cash e il PIN Smart Cash, è tenuto a custodire lo smartphone e/o del tablet e il PIN Smart Cash con la massima cura.
Il PIN Smart Cash, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sullo smartphone o sul tablet, né conservato insieme ad essa.
Art. 33 – Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello smartphone e/o del Pin Smart Cash
In caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello smartphone e/o del tablet, da solo ovvero unitamente al PIN Smart Cash, il Cliente deve:
(i) chiedere immediatamente il blocco del Servizio, telefonando, in qualunque momento del giorno o della notte, al servizio telefonico dedicato 800-676328 (dall’estero: x00 000-0000000). Nel corso della telefonata l'operatore del servizio telefonico dedicato comunicherà al Cliente il numero di blocco;
(ii) denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi da quello della telefonata al servizio telefonico dedicato, il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca mediante e-mail/ fax/ corriere/ posta celere, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco del Servizio.
La comunicazione di cui al presente articolo si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:
a) telefonicamente, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte dell'operatore;
b) per mezzo di strumenti telematici, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte del sistema;
c) personalmente presso una filiale della Banca, dal momento della segnalazione;
d) mediante e-mail, lettera raccomandata, telefax o telegramma, dalle ore 24.00 della giornata operativa in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione da parte del Cliente.
Dopo che la comunicazione di cui ai precedenti commi è divenuta opponibile alla Banca, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dello smartphone o del PIN Smart Cash smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente.
Analogamente, il Cliente non sopporta alcuna perdita ove non sia stato in grado di effettuare efficacemente la comunicazione prevista dal presente articolo perché la Banca non ha rispettato gli obblighi previsti dal precedente art. 31, comma 1, romanino ii). Prima che la comunicazione sia divenuta opponibile alla Banca ai sensi del precedente comma 4, il Cliente è responsabile fino all’importo di 50 Euro della perdita derivante dall’utilizzo indebito dello smartphone o del PIN Smart Cash a seguito del furto o dello smarrimento.
Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica:
(i) se il Cliente classificato come “Consumatore” o come “Microimpresa” ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dello smartphone o del PIN Smart Cash,
(ii) se il Cliente non è classificato come “Consumatore” o come “Microimpresa”.
Art. 34 – Erogazione dei servizi
Ciascuna delle apparecchiature ATM è attiva negli orari e nei giorni indicati dagli appositi avvisi solitamente esposti nei locali della Banca.
Il Cliente prende atto che la disponibilità delle apparecchiature ATM situate all’interno dei locali della Banca sono normalmente limitate agli orari di apertura al pubblico, rispettivamente, dei locali della Banca e degli esercizi commerciali.
Art. 35 – Annotazioni in conto - Prova delle operazioni compiute
L'addebito sul conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta (scontrino) rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell'operazione di pagamento.
Art. 36. Funzionalità informative
Un'apposita funzionalità della App Smart Cash permetterà di verificare la lista dei prelievi effettuati tramite il Servizio.
Art. 36 - Rinvio alle norme sul conto corrente e relative alla prestazione dei servizi di pagamento
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le disposizioni delle Sezione I e II del presente Contratto, nonché le norme che regolano il rapporto di conto corrente e la prestazione dei servizi di pagamento, a suo tempo sottoscritte dal Cliente.
Banca di Cividale S.C.p.A. o in breve CiviBank
GLOSSARIO
Ai fini del presente contratto si intendono per:
"AISP", un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente e espressamente incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;
“Arbitro Bancario Finanziario”, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;
“Autenticazione forte del cliente”: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
“Banca”, la Banca di Cividale S.C.p.A. o in breve CiviBank; "CISP", un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, autorizzato ai sensi della normativa vigente;
"Cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca;
“Cliente al dettaglio”, i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
“Codici di Accesso”, il codice utente e la password composti da caratteri alfanumerici e che consentono al Cliente di accedere al Servizio;
“Consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“Filiale”, le succursali e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;
“Documento di Sintesi”, il frontespizio del contratto, recante le condizioni economiche e le più significative condizioni contrattuali applicate al servizio di cassette di sicurezza;
“Foglio Informativo”, il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio di cassette di sicurezza, sulle condizioni economiche offerte;
“Foro Competente”, il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;
“Guida Pratica relativa all'Accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, la Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario;
“Internet”, rete di computer mondiale ad accesso pubblico; "PISP", un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l’ordine di pagamento su richiesta del medesimo Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento;
“Recesso”, la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto di servizio di cassette di sicurezza;
“Reclamo”, ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail); “Servizio”, il Servizio di Banca Multicanale prestato dalla Banca;
“Servizio di disposizione di ordine di pagamento”, un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
“Servizio di informazione sui conti”, un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;
“Sito internet”, il sito Internet dedicato al Servizio, all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx;
“Token”, dispositivo fisico consegnato al Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto, o Applicazione software che consente di generare password usa e getta (c.d. OTP – “One Time Password”).