Obblighi della Banca. La Banca:
a. assicura che il Sistema di Autenticazione e il Servizio a distanza illimity non siano accessibili informaticamente a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad utilizzare gli stessi secondo le modalità pattuite, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 16;
b. consente al Cliente di comunicare alla Banca lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato del Sistema di Autenticazione o del Servizio a distanza senza indugio non appena ne viene a conoscenza. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce imezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima;
c. si astiene dall’inviare strumenti di pagamento non richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato all’Utente debba essere sostituito;
d. impedisce qualsiasi utilizzo del Sistema di Autenticazione e/o del Servizio a distanza illimity successivo alla comunicazione di cui alla lettera che precede, ove richiesto dal Cliente. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno riscontrate e/o eseguite nel più breve tempo possibile, salvo diverso termine previsto da norme imperative o da pattuizioni contrattuali scritte. È facoltà della Banca rifiutare di assumere gli incarichi conferiti dal Cliente dandone comunicazione al medesimo, senza obbligo di motivazione. Resta inteso che la Banca ha facoltà di non eseguire alcuna disposizione in assenza della provvista necessaria, salvo diverso accordo scritto con il Cliente (es. in forza di rapporto di affidamento).
Obblighi della Banca. 1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Obblighi della Banca. La Banca provvede a consegnare al Cliente, prima della sua sottoscrizione il documento di acquisto o di sottoscrizione, la documentazione d’offerta o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. La documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dalle singole Società Prodotto, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnargli esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascuna di dette Società Prodotto. La Banca provvede all'invio alle Società Prodotto degli ordini del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente che siano eventualmente necessari alla esecuzione dei citati ordini, secondo i tempi e le modalità descritti negli specifici accordi conclusi con le Società Prodotto. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla Società Prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto gli ordini da questi impartiti.
Obblighi della Banca. 1. La BANCA si impegna a: - rendere operativo il servizio telefonico negli orari comunicati sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO; eventuali variazioni potranno essere comunicate al CLIENTE tramite posta elettronica o pubblicate sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO; - fare in modo che il CLIENTE abbia accesso al SERVIZIO MITO mediante attivazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del CODICE PIN e del servizio DRINPASS; - assicurare che il SERVIZIO MITO sia, per tutta la durata del CONTRATTO, erogato e gestito nel pieno rispetto della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Obblighi della Banca. La Banca, in relazione alla prestazione del Servizio ha l’obbligo di:
a) assicurare che i Codici di Accesso al Servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
b) astenersi dall’inviare altri Codici di Accesso o dispositivi Token non specificamente richiesti, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano essere sostituiti;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo Token possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8;
d) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco del Servizio, possa richiedere ed ottenere la riattivazione del Servizio;
e) impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).
Obblighi della Banca. 1. La Banca mette a disposizione del Titolare, su richiesta da inoltrare agli indirizzi indicati sul Sito o all'Agenzia di Riferimento, quanto necessario per dimostrare di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art 102, per i diciotto mesi successivi alle comunicazioni stesse.
2. La Banca è tenuta a impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Titolare inviata nelle ipotesi di cui all'art. 102 del presente Contratto.
Obblighi della Banca. 1. La Banca provvede a consegnare al Cliente l’apposito modulo di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento. Il Cliente procede all’acquisto o alla sottoscrizione degli strumenti e prodotti finanziari solamente dopo aver ricevuto i predetti documenti e preso cognizione dei relativi contenuti.
2. La Banca provvede a trasmettere alle società emittenti gli ordini e le disposizioni del Cliente ed i mezzi di pagamento consegnati dallo stesso nelle modalità e nei termini convenuti.
3. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione ricevuta dalle Società Emittenti, riferita o destinata allo stesso avente ad oggetto gli ordini o le disposizioni impartite.
Obblighi della Banca. La Banca mette a disposizione del Titolare, su richiesta da inoltrare agli indirizzi indicati sul Sito o all'Agenzia di Riferimento, quanto necessario per dimostrare di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art 102, entro i diciotto mesi successivi alle comunicazioni stesse.
Obblighi della Banca. La BANCA, prima della sottoscrizione del PRODOTTO da parte del CLIENTE, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Obblighi della Banca. 1. La Banca assicura che la Carta ed il P.I.N. non siano accessibili a soggetti diversi dal Titolare. E’ fatto salvo il dovere di custodia in capo a quest’ultimo.
2. La Banca non potrà inviare al Titolare Xxxxx per le quali non abbia ricevuto dal Titolare specifica richiesta ad eccezione di quelle emesse in sostituzione di quelle di cui egli è già in possesso.
3. La Banca mette a disposizione del Titolare quanto necessario a quest'ultimo per dimostrare di avere effettuato le comunicazioni di cui all’art 5 della presente Sottosezione, per i diciotto mesi successivi alle comunicazioni stesse.
4. La Banca è tenuta ad impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Cliente nelle ipotesi di cui all’art. 5 della presente Sottosezione.