AREA TECNICA
C o m u n e d i S a r r o c h
Città Metropolitana di Cagliari
AREA TECNICA
Allegato B CIG [ 7977438617 ];
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – RFQ 340034.
L’Amministrazione intende stipulare un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’ art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, sulla base del quale affidare con successivi atti le forniture di materiale elettrico per manutenzione degli immobili e impianti di illuminazione pubblica, per i quantitativi di prodotti di beni che riterrà necessario od opportuno acquistare nel periodo indicato al successivo art. 9.
Dette forniture non predeterminate, in questa fase, né nel numero, né nell’esatta consistenza in termini economici, ma individuabili, sulla base delle priorità e della necessità rilevate dall’Amministrazione comunale nell’arco di tempo di validità contrattuale, sono definite per caratteristiche e modalità esecutive nel presente capitolato ed in particolare nell’art.3 del presente capitolato.
Con l’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l’Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
Articolo 2 (Oggetto dell’appalto)
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma4, del D. Lgs. 50/2016 di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’ art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
L'appalto ha per oggetto la fornitura a richiesta, in funzione del fabbisogno dell’Ente, del forniture di materiale elettrico per manutenzione degli immobili e impianti di illuminazione pubblica indicati nell’ art. 3 del presente allegato.
E’ parte integrante della fornitura la consegna sul luogo indicato dall’Ufficio Tecnico Comunale, compreso l’imballo, eventuali pedane, il carico e scarico nonché il facchinaggio, mentre l’eventuale messa a dimora è a carico dell’ente.
Il numero degli articoli da fornire non viene determinato; a titolo meramente indicativo, l’importo della fornitura per la durata di tre anni e sino all’esaurimento dell’importo, e comunque non oltre 4 anni, che viene valutato, in circa 120.000,00 I.V.A. esclusa.
Rimane nella facoltà dell’amministrazione di variare in più l’entità economica dell’importo, entro i limiti di legge senza che perciò la Ditta aggiudicataria possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei soli materiali forniti, in quanto le quantità delle essenze necessarie sono determinate sulla base delle specifiche esigenze dell’amministrazione non conoscibili a priori.
Articolo 3 (SPECIFICHE TECNICHE)
Con il presente appalto l'Amministrazione Comunale intende acquistare materiali elettrici ed elettronico di vario tipo per le manutenzioni da eseguire sugli impianti elettrici ed elettronici dei fabbricati e dell’illuminazione pubblica di competenza comunale.
I materiali oggetto del presente appalto, non sono esattamente configurabili a priori sia come caratteristiche che come quantitativi, in linea di massima le forniture riguarderanno i materiali di seguito elencati:
- tubi in plastica o metallo (cavidotti, Tubi rigidi, corrugati etc.);
- scatole per frutti, derivazioni e transito;
- apparecchi di comando e prese;
- acc. per impianti terra, pozzetti, picchetti;
- conduttori di qualsiasi tipo o sezione;
- Cavi elettrici, cavi utp per reti locali;
- corpi illuminanti (Plafoniere per interni per esterni, proiettori etc.);
- plafoniere per interni e per esterni e proiettori;
- apparecchi illuminanti di emergenza;
- materiale per allarmi antifurto;
- pali di pubblica illuminazione, lampade per illuminazione stradale, armature stradali, etc.;
- quadri elettrici e materiali vari di cablaggio;
- materiale per video sorveglianza;
- materiale per reti dati Pc;
- video camere per interni ed esterni;
- materiale vario video sorveglianza;
- citofoni e video citofoni;
- centraline telefoniche;
- interruttori ed apparecchiature di protezione e comando di qualsiasi tipo o potenzialità;
- tasselli, fascette, attrezzi;
- trasformatori, campane;
- lampade e loro accessori;
- materiale vario per illuminazioni per esterni;
- utensileria per elettricisti;
- pile, accumulatori, UPS, citofoni;
- materiale vario.
CASE COSTRUTTRICI:
1. 1 3 M;
2. ABB SACE – XXXX;
3. UTENSILI ABC-F.LLI AMOS;
4. AEC;
5. XXXX XXXXXX;
6. AROS;
7. ARTEMIDE;
8. ASPIRA;
9. AVE ;
10. BEGHELLI;
11. BFT;
12. BM
13. XXXXXXXXXX;
14. BTICINO CIVILE ;
15. BTICINO INDUSTRIALE ;
16. CABUR;
17. CAME;
18. COMAR;
19. CVS;
20. CARPANETO – SATI;
21. XXXX XXXXXXXXX;
22. CONCHIGLIA;
23. DISANO FOSNOVA;
24. DUCATI;
25. DURACELL ;
26. ELETTRONICA DESSY;
27. ELIOS;
28. ERC;
29. ELD;
30. FAAC;
31. FINDER;
32. XXXXXXX;
33. FONDERIE VITERBESI;
34. FRACARRO;
35. FME – FANTON;
36. G.E. POWER CONTROL;
37. GEWISS;
38. GENIUS;
39. GENERAL ELETRIC;
40. XXXXX;
41. XXXXX LUME;
42. HT ITALIA;
43. I GUZZINI ILLUMINAZIONE;
44. INSET;
45. ITALWEBER;
46. ITALFARAD;
48. L.C. RELCO;
49. LEF;
50. XXXXXX;
51. LEGRAND;
52. LOWAR;
53. LV SCALE;
54. XXXX;
55. MWR QUADRI;
56. OSRAM APPARECCHI;
57. OSRAM LAMPADE;
58. OVA;
59. PALAZZOLI;
60. XXXXXXXX;
61. PHILIPS APPARECCHI;
62. PHILIPS LAMPADE;
63. PULSANTERIE TOSCANE;
64. REGALUX;
66. SCAME;
68. SIDERPALI;
69. SIEMENS;
70. STUCCHI;
71. TRATTOS;
72. TMI;
73. URMET;
74. VIMAR;
75. VORTICE;
76. ZUMTOBEL STAFF;
77. ZUCCHINI;
78. MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO ALTRE DITTE;
79. MATERIALE INFORMATICO,NORMATIVO, DIDATTICO;
Articolo 4 (Valutazione dell’offerta)
La gara si svolgerà come previsto dalla Lettera d’invito/disciplinare.
La suddetta fornitura verrà aggiudicata ad un’unica ditta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio del maggior ribasso percentuale offerto sui prezzi dei listini ufficiali delle case produttrici elencate nell’art. 3 del presente capitolato in vigore alla data di espletamento della gara Il ribasso dovrà essere unico per tutti gli articoli di tutti i listini proposti.
Non verranno prese in considerazione offerte parziali e/o condizionate.
Articolo 5 (Condizioni di fornitura)
Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite con la massima cura e disciplina, soddisfacendo gli standard di qualità in conformità a quanto disposto nel presente disciplinare circa le modalità di erogazione delle medesime.
L'Appaltatore dovrà indicare alla SA un indirizzo di posta elettronica, un numero telefax, un numero di telefono cellulare e un numero di telefonia fissa che verranno usati per le comunicazioni.
Data la peculiarità del contratto di cui si tratta, le forniture non sono programmabili in via anticipata, ma saranno commissionate dalla stazione appaltante solamente al manifestarsi delle varie necessita e richieste della clientela. Pertanto, ogni fornitura sarà formalmente commissionata dalla SA.
Considerato che le forniture da eseguirsi rivestono quasi esclusivamente carattere di urgenza, I' Appaltatore e obbligato a provvedere alla consegna entro i seguenti termini, ovvero nel termine diversamente richiesto da parte della stazione appaltante:
La ricezione del materiale richiesto con Ordinativo immediato dovrà avvenire entro e non oltre 2 ore dalla richiesta effettuata anche telefonicamente e riguarderà occasionalmente materiali necessari per riparazioni urgenti.
La ricezione del materiale richiesto con Ordinativo urgente dovrà avvenire entro 24 ore dalla data di trasmissione via mail o consegna a mano dell’ordine. Per tali ordini quale data di ricezione farà fede la data apposta dall’incaricato del Committente congiuntamente con il consegnatario del Fornitore all’atto della presa in carico del materiale richiesto.
In considerazione dell'improrogabilità di esecuzione delle forniture, I' Appaltatore dovrà essere disponibile nei termini sopra indicati durante /'intera durata dell'appalto, senza interruzione alcuna a qualsiasi causa dovuta (a titolo esemplificativo si indicano ferie, scioperi e malattie).
Le consegne dei materiali, delle attrezzature e delle piante oggetto della fornitura saranno effettuate presso il luogo indicato dalla stazione appaltante.
II carico, trasporto, scarico e consegna sarà a completa cura e spesa dell' Appaltatore che dovrà predisporre quanto necessario affinché sia salvaguardata l'integrità dei manufatti (imballaggio, protezione copertura ecc.) sia sotto il profilo estetico che fisico, rimanendo lo stesso appaltatore unico responsabile in ordine di eventuali danni che nel corso del trasporto dovessero essere arrecati ai materiali. La stazione appaltante si riserva quindi il diritto di non accettare i materiali che non arrivassero in ottime condizioni senza che I'Appaltatore abbia nulla a pretendere. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per materiali forniti in eccedenza sui quantitativi ordinati o forniti senza specifico ordine, anche se provvisoriamente accettati.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le norme e modalità previste nel presente Capitolato. E, fatto divieto all'Appaltatore di apportare modifiche di qualunque natura a quanto ordinato dalla SA, anche nell'eventualità che tali modifiche fossero richieste da terzi. L'Appaltatore si obbliga a non introdurre alcuna variante al contrattato, anche se migliorativa, se non su ordine della SA.
Qualora la fornitura consegnata non corrisponda in tutto o in parte a quanto richiesto, I'Amministrazione a suo insindacabile giudizio, potrà respingere quanto sarà considerato difettoso, non conforme, deficitario ecc. chiedendone la immediata sostituzione.
Salvi i casi di risoluzione contrattuale, ex art. 1456 c.c., gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste nell’art.7 saranno contestati per iscritto dal Comune di Sarroch all'esecutore. II provvedimento di applicazione delle penali sarà notificato con le modalità previste dalle normative vigenti (via posta o via fax o via e-mail). L'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Comune di Sarroch nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora Ie giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile dal Comune di Sarroch, non fossero ritenute accogliibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sotto indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, mediante detrazione sulle somme dovute dal Comune di Sarroch, ovvero anche di fatture successive nel caso in cui l'importo delle penali dovesse eccedere il valore della fattura;Salvi i casi di risoluzione contrattuale, ex art. 1456 c.c., per I'applicazione delle penali, il R.U.P., qualora rilevi una difformità della fornitura, procederà in contradditorio con il referente dell'appalto.
Ove I'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art.1456 (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione all'appaltatore, mediante Pec.
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate si potrà procedere alla risoluzione in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nelle ipotesi previste nel Protocollo di integrità.
Tutte le forniture previste nel presente appalto devono essere accertate in contraddittorio tra il RUP e l'Appaltatore e contabilizzate sulla base della quantità e qualità dei beni forniti e dei prezzi unitari derivanti dal ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Articolo 6 (Pagamento forniture)
0.Xx corso d’opera le fatture emesse dall’Appaltatore saranno pagate con cadenza bimensile ( 60 Giorni) sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, fino ad esaurimento della fornitura in oggetto che si concluderà con una fattura di saldo.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo determinato nella documentazione di contabilità:
a) al netto del ribasso d’asta percentuale offerto sull’importo a base d’asta e contrattualizzato;
b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, da svincolarsi con il pagamento dell’ultima fattura a chiusura della fornitura in oggetto.
3. Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d’appalto in relazione agli adempimenti sui pagamenti, la Stazione appaltante provvede a corrispondere all’Operatore economico la somma ammessa al pagamento così come desunta dalle prestazioni in fattura. Il RUP autorizza l’Operatore economico all’emissione della fattura, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa, e dopo che il geometra Xxxxx Xxxx preposto alle operazioni di verifica e controllo degli articoli consegnati, ne abbia certificato la regolarità contabile della regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l’esattezza dei prezzi e importi applicati. La fattura deve riportare il codice CIG dell’appalto.
4. I certificati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante sono subordinati:
a) All’acquisizione del DURC dell’Operatore Economico ai sensi dell’Art.50;
b) Agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
c) All’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.62 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti di cui Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte e di seguito riportate:
a. In caso di mancata consegna verrà applicata una penale pari al doppio del costo unitario della fornitura stessa, oltre le spese da determinarsi per maggior danno;
b. Per il ritardo sull’orario della consegna fino ai 30 (trenta) minuti rispetto all’orario e al luogo stabilito - verrà applicata una penale pari al 20% del costo unitario della fornitura;
c. Se il disservizio di cui sopra dovesse verificarsi nel corso del mese per un numero di volte superiore a 3 (tre) verrà applicata una penale del 50% del costo unitario della fornitura;
d. Per il ritardo sull’orario di consegna che ecceda i trenta (30) minuti rispetto all’orario e al luogo stabilito verrà applicata una penale pari al 70% del costo unitario della fornitura, oltre le spese da determinarsi per maggior danno;
Nel caso di fornitura non conforme per stato di conservazione ,numero o per qualità e tipo di lavorazione, verrà applicata una penale pari al costo unitario della fornitura stessa, oltre le spese da determinarsi per maggior danno Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla Stazione appaltante al Fornitore;
il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni all’ ente nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile del Rup, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
2. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
0.Xx richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4.L’Amministrazione Comunale potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2. Qualora venisse raggiunto tale limite, Ente potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
0.Xx Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Amministrazione Comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 15
Articolo 8
(Brevetti industriali e diritti d’autore)
L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere privativa altrui; il Operatore economico, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente e per iscritto l'Operatore Economico delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 9
(Durata contratto e invariabilità dei prezzi)
L’accordo quadro avrà durata di tre anni e sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo, e comunque non oltre 4 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro.
E’ facoltà dell’Ente di procedere in via d’urgenza alla consegna delle prestazioni anche nelle more della stipula del contratto applicativo, per tanto il termine durata del contratto decorreranno dal verbale di consegna di urgenza.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Qualora per straordinarie esigenze legate, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.
Il prezzo proposto sarà fisso ed inamovibile per tutta la durata predetta e comunque fino ad esaurimento del l’importo.
Le spese di stipula e di registrazione del contratto saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Articolo 10
(Cessione del contratto, subappalto)
E’ fatto assoluto divieto alla ditta cedere a terzi il contratto di appalto regolato dal presente capitolato. Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Il subappalto deve essere previamente indicato dall’impresa in sede di offerta e deve essere comunque richiesto dalla stessa ed autorizzato dal Comune ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità della ditta aggiudicataria, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto.
Articolo 11
(Modalità di svolgimento della gara)
L’offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza prevista per la presentazione.
Dopo il termine ultimo di scadenza per il caricamento delle offerte, il responsabile del procedimento visualizzerà l’elenco degli operatori economici concorrenti e, comunicherà l’affidamento per via telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica).
Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Saranno esclusi gli operatori economici che offrano la prestazione del servizio con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente disciplinare.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di:
• di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
• di sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura;
• di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate per via telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica).
Si procederà all’aggiudicazione della suddetta procedura mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A parità di punteggio verrà chiesto alle ditte un ulteriore rilancio; nel caso in cui perdurasse una situazione di parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Articolo 12 (Aggiudicazione e avvio della fornitura)
L’aggiudicazione della fornitura avverrà con atto di determinazione.
L’avvio della fornitura decorrerà dalla data di aggiudicazione nelle more della stipula del contratto.
Articolo 13 (Risoluzione del contratto)
In caso si succedano nel corso di un anno tre gravi inadempienze da parte del Fornitore quali:
1. mancata consegna della fornitura;
2. ritardo della consegna della fornitura oltre i 30 minuti;
3. consegna della fornitura non conforme a quanto commissionato;
La stazione appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
In ogni caso, si conviene che l’Ente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ.. per quanto espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto.
In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, l’Ente ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 (Deposito cauzionale)
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento del valore complessivo dell'accordo quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (compreso penali), il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché quanto ulteriormente previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e cessa di avere effetto solo alla scadenza dell'accordo quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempimenti dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103 c. 1 D.Lgs 50/2016ss.mm.ii).
La garanzia può essere ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. La garanzia verrà svincolata come previsto dalla normativa vigente.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la deca • denza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 15 (Osservanza delle norme)
La Ditta fornitrice, per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare tecnico, è tenuta all'osservanza delle norme o delle Leggi vigenti per gli appalti pubblici di forniture.
Il Responsabile del Settore LL.PP. Ed Unico Del Procedimento
Xxx. Xxxx Xxxx Xxxxxx
Timbro e firma del legale rapp.te per accettazione