Osservanza delle norme Clausole campione

Osservanza delle norme. 1. Il Comune di Firenze avrà facoltà di rivalersi nei confronti dell’ Azienda aggiudicataria nei casi di irregolarità, inadempienze o mancato svolgimento del servizio nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato e degli atti di aggiudicazione. 2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’Amministrazione a mezzo di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 3. In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’impresa un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 4. Il Comune di Firenze si riserva il diritto di richiedere il risarcimento per eventuali danni causati a seguito dell’inadempimento.
Osservanza delle norme. 1. L’Appaltatore garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate le disposizioni di cui al Capitolato Tecnico allegato e tutte le norme e prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. 2. Resta espressamente convenuto tra le Parti che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di InfoCamere. 3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne InfoCamere da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni. 4. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Osservanza delle norme. La Ditta fornitrice, per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare tecnico, è tenuta all'osservanza delle norme o delle Leggi vigenti per gli appalti pubblici di forniture.
Osservanza delle norme. L’aggiudicatario, nell’utilizzazione del lotto in questione, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato e sia dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia.
Osservanza delle norme. 1. Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l’oggetto dell’Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo. Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l’elencazione di cui all’art.44 del C.S.A..
Osservanza delle norme. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale D’Appalto, dall’Elenco dei Prezzi Unitari, si applicano le disposizioni in vigore per le opere pubbliche dello Stato ed in particolare: - il D.Lgs. 50/2010 e smi; - il D.P.R. 207/201 e smi; - le Linee Guida ANAC; - il DM n°49/2018; - il Capitolato Generale d’Appalto per le Opere Pubbliche di cui al D.M. 145/2000 e smi; - il D.Lgs. n. 81 del 2008 e xxx; - la Legge 20/03/1865, n. 2248 e successive modifiche e integrazioni; - la Legge 19/03/1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni; L’Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emendate dalle Competenti Autorità in materia di Lavori Pubblici, di materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della gara e della esecuzione dei lavori.
Osservanza delle norme. La presente convenzione è sottoposta alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di riferimento all’attività:
Osservanza delle norme. Le parti contraenti la convenzione intendono far sì che le norme del CNM e di questa convenzione addizionale vengano sottoscritte ed osservate anche dalle imprese operanti nel settore delle lavori in sotterraneo che non sono affiliate alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori o che sono straniere, così come dalle imprese subappaltatrici e dalle imprese di lavoro temporaneo partecipanti a questo tipo di costruzioni.
Osservanza delle norme. La presente convenzione è sottoposta alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di riferimento all’attività: - Legge quadro n. 281 del 14/08/1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo; - Legge Regionale n. 34 del 26/07/1993 avente per oggetto: “ Tutela e controllo degli animali da affezione”; - Regolamento di attuazione della L.R. n. 34/1993, sopraccitata, promulgato con D.P.G.R. n. 4359 del 11/11/1993, che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della Legge; e di tutte le altre che in materia potranno essere emanate.
Osservanza delle norme. 1. In riferimento allo svolgimento delle attività/interventi definiti con la presente convenzione, l’Associazione è tenuta alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia, e in particolare: a. la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo; b. la Legge Regione Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 avente per oggetto “Tutela e controllo de- gli animali da affezione”; c. il Regolamento di attuazione della Legge Regione Piemonte 26 luglio 1993, n. 34, promul- gato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 93, che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della citata Legge; d. la Legge Regione Piemonte 19 luglio 2004, n. 18 “Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale n. 20 del e. tutte le altre disposizioni normative che in materia potranno essere emanate.