CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO (CPC)
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO (CPC)
Art. 1 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
1. L’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 verrà affidato mediante procedura negoziata in concorrenza con altri Fornitori.
2. Le Condizioni del Contratto, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali del Contratto e con il contenuto nel Catalogo). Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto, si rimanda a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relativo al bando “Servizi di Riscossione di Abilitazione al Mercato Elettronico della P.A..
Art. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1. L’affidamento ha per oggetto la fornitura dei servizi di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento e dei relativi modelli F24 per il tributo TARI per i Comuni di Udine, Tavagnacco e Tricesimo e avvisi TASI e IMU per il Comune di Tricesimo, aderenti all’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale (UTIFC), come descritto nell’allegato tecnico.
2. Non sono ammesse offerte per prodotti difformi da quanto descritto nell’allegato tecnico della RdO.
Art. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
1. Tutte le specifiche di esecuzione sono riportate dettagliatamente nell’Allegato Tecnico.
2. Il servizio avrà durata di 15 mesi e decorrerà dalla stipula del contratto o comunque fino all’esaurimento delle attività previste nell’Allegato Tecnico.
3. Con la stipula del contratto, l’assuntore assume la piena ed intera responsabilità tecnica, organizzativa ed amministrativa afferente l’esecuzione del servizio e ad essa conseguente, sia nei riguardi del committente che di terzi.
Art. 4 VALORE DELL’APPALTO – PREZZI- OFFERTA - VARIAZIONI
1. L’importo unitario posto a base d’asta è di € 0,358 per singola busta recapitata in zona servita e composta da 3 fogli, un totale complessivo stimato di € 50.828,00 (+ I.V.A.), incluse le spese postali per le zone non servite, e compresi € 1.000,00 (+ I.V.A.) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
2. L’importo sopra riportato è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Documento e relativi allegati, e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, comprese le spese postali.
3. L’aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere alcun compenso od indennizzo di qualsiasi natura oltre il pagamento del prezzo offerto, comprensivo degli oneri di sicurezza previsti, nonché di tutte le imposte e tasse (ad esclusione dell’IVA di legge).
4. Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione, per eventuali esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta affidataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere
indennità, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. In particolare uno o più Comuni potrebbero revocare l’adesione all’UTI Friuli Centrale e di conseguenza cessare l’affidamento riferito agli stessi.
Art. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
2. E’ ammesso il subappalto, secondo le modalità dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30 (trenta) per cento. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni. L’affidatario resta in ogni caso responsabile, unitamente al subappaltatore, nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle opere subappaltate. Il pagamento al subappaltatore avverrà tramite l’affidatario fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016. È fatto obbligo all’affidatario di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
3. Si applica l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 per quanto riguarda le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto.
4. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 6 GARANZIA
1. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
2. L’Affidatario è tenuto, ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. 50/2016 a presentare idonea “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Anche alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La “garanzia definitiva” sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE PER DANNI A TERZI
1. L’Affidatario sarà responsabile nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per i danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà tenuto a risarcire tale danno.
2. L’Affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi derivassero all’Amministrazione, agli utenti del servizio, a terzi ed alle cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle proprie prestazioni.
3. Pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.
4. È fatto obbligo all’Affidatario di mantenere l’Amministrazione sollevata da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, sia per il mancato servizio verso i committenti, sia in genere che per qualunque altra causa che dipenda dal mancato servizio. Deve altresì mantenere indenne l’Amministrazione contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione, da terzi danneggiati.
5. L’affidatario, a copertura dei rischi sopra indicati, è tenuto ad essere in possesso di idonea polizza assicurativa per danni da responsabilità civile della ditta, per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso terzi, inclusa l'Amministrazione, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività oggetto del presente appalto e per ogni danno anche se qui non menzionato, con un massimale unico di almeno € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per sinistro e per anno assicurativo. Tale polizza dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e non esonera l’Affidatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali mancate coperture, franchigie e/o scoperti presenti sul contratto resteranno a totale carico del dell’Affidatario.
6. Copia dichiarata conforme all’originale della polizza assicurativa di cui ai commi precedenti deve essere consegnata all’Amministrazione entro 20 giorni dalla stipula contratto firmato digitalmente e comunque prima dell’avvio del servizio, a pena di decadenza dell’appalto e con la conseguenza dell’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’articolo 6.
Art. 8 LE PENALI
1. L’Amministrazione, qualora il servizio venga svolto in maniera tale da incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull’efficienza ed efficacia dei servizi o comunque in
maniera non conforme all’Allegato Tecnico, procede a contestare formalmente tale inadempimento a mezzo PEC.
2. La contestazione contiene l’invito all’Affidatario ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, e ad adottare nelle more le misure idonee per garantire lo svolgimento del servizio in conformità a quanto previsto.
3. Per ciascun caso di inadempimento le penali vengono così individuate:
ATTIVITA’ PREVISTA | VIOLAZIONE | AVVERAMENTO EVENTO | UNITA’ DI MISURA | PENALE (x unità di misura) |
Xxxxxx e consegna avvisi per il recapito | Oltre 5 gg lavorativi dalla validazione dei modelli di stampa | La stampa e la consegna degli avvisi avviene oltre i 5 gg lavorativi. | Singolo avviso | € 0,001 al giorno per ogni avviso |
Recapito | Oltre i 10 giorni lavorativi | Consegna oltre i 10 gg | Singolo avviso | € 0,001 al giorno per ogni avviso |
Rendicontazion e attività di recapito | Oltre 10 gg lavorativi dal termine di consegna | Mancato inoltro della rendicontazione oltre i 10 gg | Flusso di rendicontazione di avvenuta consegna | € 50,00 |
4. L’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto.
5. All’Affidatario è dato il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora l’Affidatario non risponda o risponda oltre il termine ovvero siano accertati da parte dell’Amministrazione casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a caso fortuito o forza maggiore, l’UTIFC provvede ad irrogare le penali con apposita determina dirigenziale.
6. L’Amministrazione potrà trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore, oppure potrà compensare tali crediti sull’importo da liquidare per le fatture emesse. Il Fornitore presta sin d’ora il suo consenso a tale incameramento, fermo restando che sussiste comunque il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che dovessero derivare dagli inadempimenti dell’Affidatario.
7. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta deve essere reintegrata entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Fornitore, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato all’Affidatario mediante PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
9. Il ritardo nell’esecuzione della prestazione dovrà comunque essere tempestivamente comunicato all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx .
Art. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il corrispettivo spettante all’Aggiudicatario verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. La fattura elettronica (L. 244/2007 e D.M. 55/2013) andrà emessa a prestazione eseguita e dovrà riportare i seguenti contenuti:
• indirizzo destinatario: Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale – Via Lionello 1 – 33100 Udine (Servizio Entrate) C.F: 94140620306 P.IVA:02867250306;
• codice IPA per fattura Pa: AI1DLD
• numero e data e CIG della determinazione dirigenziale che saranno comunicati successivamente all'affidamento;
• codice di esigibilità “S” (split payment);
• gli estremi dello strumento di pagamento (IBAN) su cui registrare tutti i movimenti finanziari inerenti alla presente fornitura in adempimento alla Legge 136/2010;
• la data di scadenza del pagamento: 30 giorni data ricevimento fattura;
• descrizione della fornitura,
• corretto importo dell'addebito sia nel dettaglio che nel totale;
• modalità di pagamento: bonifico;
3. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate. In caso di ritardo nel pagamento della fattura rispetto al termine sopra specificato, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art.5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.
4. La fattura verrà rifiutata tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate in caso di: mancata o errata indicazione dei codici CIG mancata indicazione della determinazione dirigenziale di riferimento, mancata indicazione del codice esigibilità “S” (split payment).
5. Qualora la fattura presentasse contenuti erronei o mancanti, ovvero la documentazione non fosse completa, il procedimento di liquidazione verrà sospeso fino al ricevimento al Protocollo Generale ovvero alla casella xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx della documentazione integrativa.
Art. 10 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L 136/2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia antimafia”. In particolare l’Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina l’applicazione di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 3 della L. 136/2010. Nel caso di subappalto, l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. L’Affidatario dichiara lo strumento di pagamento ed i relativi estremi su cui registrare tutti i movimenti relativi al contratto , le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare mediante lo strumento di pagamento stesso tramite apposita funzionalità della piattaforma MEPA ovvero tramite dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali sub-appaltatori.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2 di questo articolo, non si potrà dar luogo al pagamento nei confronti del Fornitore.
Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati personali dei partecipanti esclusivamente per finalità istituzionali inerenti all’appalto, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003.
2. L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016, dalla L. 241/90 e dal
D.P.R. 184/2006.
Art. 12 ACCORDO DI RISERVATEZZA
1. L’Affidatario si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione e file forniti dall’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale, dal precedente gestore, dagli uffici dei singoli Comuni e dei contribuenti.
2. Fornitore si impegna altresì a non divulgare in nessuna forma a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento, il contenuto dei file forniti dall’Amministrazione e notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro giunga in suo possesso in attuazione del presente contratto.
3. L’Affidatario si fa garante per il personale che impiegherà per l’esecuzione dell’appalto.
4. L’Affidatario viene nominato Responsabile del trattamento dei dati, garantendo l’integrale osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di “Tutela del trattamento dei dati personali e sensibili”.
5. L’Affidatario deve garantire la sicurezza informatica dei propri sistemi secondo la normativa con procedure e tecniche conformi agli standard vigenti.
Art. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Si estendono all’Affidatario e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili
– gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del UTIFC ed in mancanza dello stesso da quello del Comune di Udine.
2. La violazione di dette norme costituisce causa di risoluzione contrattuale.
Art. 14 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. L’Affidatario ed i suoi collaboratori e dipendenti sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione adottato dall’UTIFC ed in mancanza delle stesse dal Comune di Udine.
2. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
3. Tutti i documenti citati in questo articolo sono reperibili sul sito xxx.xxxxxx.xxxxx.xxx.xx - sezione “Amministrazione Trasparente”.
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’UTIFC potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) Mancata stampa e consegna per il recapito entro i 10 gg lavorativi;
b) Ripetuti errori o ripetuti mancate stampe/consegna che interessino oltre il 5 % degli invii complessivi;
c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’Affidatario delle prestazioni oggetto del presente Documento e dell’Allegato Tecnico, non dipendente da causa di forza maggiore per un periodo consecutivo o la somma di periodi consecutivi, superiore a 10 giorni;
d) irrogazione di penali per un importo superiori al 10 % valore contratto;
e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto;
f) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
g) mancata prestazione o adeguamento della cauzione definitiva;
h) cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento.
2. L’Amministrazione procede alla risoluzione di diritto del contratto:
a) qualora le transazioni connesse all’appalto non avvengano attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento (bonifico bancario o postale o altro consentito) idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Art. 3 comma 9 della L 136/2010).
b) In caso di violazione del Codice di Comportamento di cui al precedente Art. 13;
c) Nei casi di cui all’Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
3. L’Affidatario che ha subito la risoluzione per inadempimento cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio.
4. L’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura negoziata.
5. Per il recesso e il subentro si applicano gli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 16 FORMA DEL CONTRATTO
1. Il contratto di appalto verrà stipulato mediante la piattaforma “MEPA”.
Art. 17 IMPOSTA DI BOLLO
1. Ai sensi dell’art. 53 delle “Regole del sistema e-procurement della P.A.” l’Amministrazione, in qualità di soggetto aggiudicatore, è tenuta ad assicurare il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e pertanto si precisa che nel presente contratto l’imposta di xxxxx verrà assolta in modo virtuale, con bollo a carico dell’affidatario che verrà trattenuto dai pagamenti.
Art. 18 FORO COMPETENTE
1. Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Documento e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.
Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento (RUP) è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Dirigente del Servizio Entrate dell’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale.
Art. 20 NORME DI RIFERIMENTO
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento ed dell’Allegato Tecnico, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
2. Per quanto non specificatamente disciplinato, si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016.