ACCORDO DI RISERVATEZZA. 1. Il Cliente si impegna a considerare strettamente riservati e confidenziali – e, pertanto, a non divulgare e comunicare a soggetti terzi, in nessun modo e con nessun mezzo – i dati tecnici ed organizzativi, gli elementi di know how e le infor- mazioni commerciali, che non siano già divenuti altrimenti di pubblico dominio, relativi a Coop Bilanciai, che vengano co- nosciuti in esecuzione od in occasione dei rapporti di fornitura fra le stesse Parti.
2. Il Cliente si impegna a mantenere la massima riservatezza in ordine alle informazioni, acquisite in occasione delle forni- ture ordinate, relative ai metodi di produzione, di organizzazione e di sviluppo tecnico e commerciale delle attività di Coop Bilanciai e dei suoi prodotti e/o servizi accessori.
3. Il Cliente potrà trasmettere informazioni relative a Coop Bilanciai solo a soggetti terzi che abbiano necessità di conoscer- le per dare corretta esecuzione al contratto ovvero per adempiere ad inderogabili obblighi previsti da disposizioni legisla- tive e/o regolamentari.
ACCORDO DI RISERVATEZZA. 1. L’Affidatario si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione e file forniti dall’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale, dal precedente gestore, dagli uffici dei singoli Comuni e dei contribuenti.
2. Fornitore si impegna altresì a non divulgare in nessuna forma a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento, il contenuto dei file forniti dall’Amministrazione e notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro giunga in suo possesso in attuazione del presente contratto.
3. L’Affidatario si fa garante per il personale che impiegherà per l’esecuzione dell’appalto.
4. L’Affidatario viene nominato Responsabile del trattamento dei dati, garantendo l’integrale osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di “Tutela del trattamento dei dati personali e sensibili”.
5. L’Affidatario deve garantire la sicurezza informatica dei propri sistemi secondo la normativa con procedure e tecniche conformi agli standard vigenti.
ACCORDO DI RISERVATEZZA. 1. Il Fornitore si impegna a mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento dell’appalto. In particolare, il Fornitore si impegna a non divulgare alcuna informazione riguardante:
a) le banche dati gestite dall'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale contenenti informazioni relative all'Unione stessa e/o alla cittadinanza
b) l’infrastruttura informatica hardware e software e di telecomunicazioni
c) il piano di indirizzamento interno della rete
d) il tipo di sistemi operativi installati nei server, nelle workstation, nei client, e nei dispositivi di sicurezza (firewall, proxy, ecc.)
e) le patch installate
f) il software applicativo utilizzato
g) le eventuali vulnerabilità riscontrate
h) la composizione della struttura organizzativa in ordine alla gestione della sicurezza informatica
i) i piani di investimento dell’Ente, con particolare riferimento ai dispositivi informatici
j) qualsiasi informazione inerente alle attività strategiche dell’Ente
2. Il Fornitore si fa garante per il personale che impiegherà per l’esecuzione dell’appalto.
3. Il Fornitore si impegna a trattare e custodire i dati che raccoglierà nell’esecuzione dell’appalto secondo quanto stabilito dalla vigente normativa (D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di trattamento dati personali) ed a ciò è autorizzato esclusivamente per finalità legate all’oggetto dell’appalto.
ACCORDO DI RISERVATEZZA. L’Advisor fornirà ai Potenziali Acquirenti una serie preliminare di informazioni relative all’Immobile ("Info Memo”) al fine di valutare l'opportunità di investimento e poter presentare un'offerta indicativa non vincolante (l’"Offerta Non Vincolante") in relazione all'acquisto dell’Immobile. L’Info Memo sarà messo a disposizione dei Potenziali Acquirenti solo al momento della sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza qui allegato quale “Allegato A” - che dovrà essere trasmesso all’Advisor ed al Fondo ai recapiti di seguito indicati - sottoscritto e siglato in ogni pagina dal rappresentante legale o da un procuratore dotato di idonei poteri. La sottoscrizione dell’Accordo di Riservatezza è una condizione necessaria per ricevere l’Info Memo, per accedere ad ulteriori informazioni sull’Immobile e, di conseguenza, per partecipare alla procedura. L’Accordo di Riservatezza dovrà essere trasmesso ai seguenti recapiti di posta elettronica: x.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
ACCORDO DI RISERVATEZZA. 10.1 Il FORNITORE si impegna a non comunicare a terzi prima, durante e dopo l'esecuzione delle proprie obbligazioni, notizie e/o dati di natura tecnica o commerciale riguardanti l'Ordine di MARZORATI.
ACCORDO DI RISERVATEZZA. 1. La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento dell’appalto.
2. La Ditta aggiudicataria si fa garante per il personale che impiegherà per l’esecuzione dell’appalto.
3. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà la Ditta aggiudicataria, i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne preventiva notizia alla Stazione Appaltante, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultima.
4. In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la Stazione Appaltante assegnerà alla Ditta, mediante comunicazione scritta, un termine massimo per far cessare la violazione. Decorso inutilmente tale termine senza che la Ditta abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta alla Ditta, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Stazione Appaltante in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, la Ditta non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
5. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento della Ditta.
ACCORDO DI RISERVATEZZA. Per accettazione integrale e incondizionata di quanto ivi contenuto nell’apposita busta sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta con le modalità previste dal presente disciplinare.
ACCORDO DI RISERVATEZZA. L’Amministrazione tratterà i dati, le informazioni e gli elementi comunque forniti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. Accordo di riservatezza. In particolare, il CSI si obbliga a garantire la massima riservatezza e segretezza sulle informazioni ricevute in ragione del presente avviso, nonché a utilizzarle esclusivamente per il limitato scopo specificato in premessa e nella misura strettamente necessaria, adottando tutte le misure necessarie a tutela del suddetto impegno. Il CSI si impegna, pertanto ed al netto di quanto di seguito specificato, a non diffondere e/o utilizzare in qualsiasi modo le informazioni acquisite in ragione del presente avviso, astenendosi dal comunicarle e/o divulgarle, nonché ad adottare tutte le misure di sicurezza quantomeno analoghe a quelle adottate a tutela delle proprie informazioni riservate. Saranno escluse dal suddetto obbligo – e comunque fatto salvo quanto di seguito previsto rispetto all’uso delle informazioni nel contesto di un potenziale capitolato - unicamente le informazioni che:
i) siano o diventino di dominio pubblico senza alcuna violazione delle disposizioni del presente Accordo; ii) siano lecitamente conosciute dal Ricevente senza che sussista un obbligo di mantenerle riservate; iii) provengano da una fonte diversa, debitamente autorizzata a divulgarle e non assoggettata all'obbligo di mantenerle riservate; iv) siano state sviluppate in modo indipendente.
ACCORDO DI RISERVATEZZA. Il Professionista, sia nel corso della durata del presente Accordo, che successivamente, garantisce che le informazioni della Committente di cui verrà a conoscenza saranno estremamente riservate e non potranno essere in alcun modo, utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia per quello connesso all’espletamento della prestazione oggetto del presente accordo.
ACCORDO DI RISERVATEZZA. Un IVD potrebbe avere accesso a informazioni riservate di Jeunesse. In particolare, senza limitare quanto precede, rientrano fra le informazioni riservate le informazioni contenute in qualsiasi report genealogico o di downline fornito o accessibile a un IVD, elenchi di clienti, informazioni su produttori, report sulle commissioni o di vendita, formulazioni di prodotti e altre informazioni economiche e commerciali riguardanti Jeunesse. Tutte dette informazioni (siano esse in forma elettronica, verbale o scritta) sono di proprietà di Jeunesse e vengono trasmesse o rese disponibili all'IVD con carattere di massima riservatezza. Ogni IVD si impegna a non divulgare, direttamente o indirettamente dette informazioni riservate o proprietarie a terze parti né a usare le informazioni per competere con Jeunesse o per qualsiasi altro fine non espressamente autorizzato dall'Accordo. Tali informazioni devono essere usate solo per la promozione dell’attività Jeunesse in conformità con l'Accordo. L’IVD e Jeunesse convengono che, senza il presente accordo di riservatezza e non divulgazione, Jeunesse non fornirebbe o renderebbe disponibili le informazioni all'IVD. La presente disposizione sopravvivrà alla rescissione o alla scadenza dell'Accordo con l'IVD. Tutti i report genealogici o di downline forniti a un IVD sono informazioni riservate di proprietà di Jeunesse. Ogni IVD prende atto che i report possono contenere informazioni riguardanti l'IVD, compresi, ma non solo, nome, indirizzo, numero di telefono dell'IVD, prodotti acquistati e venduti, guadagni realizzati. Con la stipula dell'Accordo, l'IVD acconsente all'uso e alla diffusione da parte di Jeunesse dei report e delle informazioni ivi contenute e di qualsiasi altra informazione relativa a un IVD che Jeunesse ha raccolto nell'ambito della propria attività, anche al fine di far valere i termini e i diritti previsti dall'Accordo e di adempiere ai requisiti di legge. L’IVD non potrà usare i report in alcun modo o per alcun fine se non in relazione al business dell'IVD.