TRA
ALLEGATO 1) CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA LA SDS LUNIGIANA, L’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E LA FONDAZIONE CASA CARDINALE XXXXX – O.N.L.U.S. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE E SOCIO RIABILITATIVE AD ALTA INTENSITA’ ASSISTENZIALE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICA RIABILITATIVA PSICHIATRICA PER ACUTI E SUB ACUTI - STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVA PSICHIATRICA AD ALTA INTENSITÀ ASSISTENZIALE SITA IN LOCALITA’ MOTTA DI FIVIZZANO
L’anno duemila ( ) e questo giorno ( ) del mese di presso la sede della Società della Salute della Lunigiana
TRA
- la Società della Salute della Lunigiana, di seguito denominata SdS c.f. 90009630451, con sede in Xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, 00 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Zurigo (Svizzera) il 25.11.1957, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in qualità di Direttore SdS;
E
- l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale a Pisa, via Cocchi 7, C.F. e P.I. 02198590503, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxxx nata a Roma il 16.10.1953 domiciliata per la carica ove sopra, il quale interviene in qualità di Direttore Generale;
E
la Fondazione Casa Cardinale Xxxxx – O.N.L.U.S. con sede legale in San Xxxxxx in Palazzi – Xxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 C.F. e P.I. 00276530490, rappresentata dal Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Vecchiano (PI) il 12/10/1938, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in qualità di Presidente – legale rappresentante;
vista la normativa nazionale, regionale, le deliberazioni e le note regionali in quanto applicabili al rapporto oggetto del presente accordo contrattuale e in particolare:
− il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421 art. 8 e s.m.i.;
− la L.R.T. 24.02.2005, n. 40, di disciplina del Servizio Sanitario Regionale,
− L.R.T. n. 51 del 5 agosto 2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e relativo regolamento n. 61/2010 e s.m.i.;
PREMESSO:
- che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate presso la Residenza Terapeutico Riabilitativa Psichiatrica per acuti e sub acuti - Residenza Socio Riabilitativa psichiatrica ad alta intensità assistenziale della Fondazione Casa Cardinale Xxxxx –
O.N.L.U.S. di Fivizzano, di seguito anche denominata struttura;
- che in considerazione della necessità rilevata dall’Azienda e dalla SdS di poter disporre di una struttura sul territorio in grado di accogliere persone con patologie psichiche e disagio relazionale, inserite nelle strutture fuori dall’ambito Provinciale e Regionale, la Fondazione Casa Cardinale Xxxxx, allo scopo di corrispondere a tali necessità, ha elaborato in collaborazione con i Servizi del territorio un progetto di riorganizzazione dei percorsi assistenziali per persone con problemi psico sociali e disagio relazionale denominato “Arcobaleno”;
- che la GRT con propria deliberazione n. 763 del 27/08/2012 ha approvato il citato “Progetto di riorganizzazione dei percorsi assistenziali per persone con problemi psico sociali e disagio relazionale - Arcobaleno”, di durata sperimentale biennale presentato dall’Azienda in raccordo con la Società della Salute della Lunigiana e con la Fondazione Casa Cardinale Xxxxx;
- che la sperimentazione relativa al suddetto progetto disciplinata a mezzo di apposita convenzione sottoscritta dalla Struttura, dall’Azienda e dalla SdS, si è conclusa nel mese di febbraio 2015, ed a seguito della validazione degli esiti da parte dei competenti Uffici Regionali, la Struttura, ha intrapreso il percorso volto alla costituzione di una Residenza Sanitaria Riabilitativa articolata in Residenza Terapeutico Riabilitativa psichiatrica per acuti e sub acuti di 12 posti letto e Residenza Socio Riabilitativa psichiatrica ad alta intensità assistenziale di 8 posti letto;
- che la Direzione Generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” con Decreto Dirigenziale
n. 2173 del 15 maggio 2015 ha riconosciuto compatibili rispetto al fabbisogno regionale la struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa di 12 posti letto e la struttura residenziale psichiatrica socio riabilitativa ad alta intensità assistenziale di 8 posti letto da autorizzare a Fivizzano (MS), località Motta a favore della Fondazione Casa Cardinale Maffi – O.N.L.U.S.;
- che lo sviluppo, gli esiti e l’articolazione delle strutture sanitarie sopracitate promuovono e realizzano un sistema di servizi per la salute mentale dei cittadini che garantisce in via prioritaria:
• il rispetto dei diritti umani e civili delle persone con problemi di salute mentale;
• la centralità del cittadino utente, il riconoscimento dei suoi bisogni e delle sue capacità di scelta e di azione e la valorizzazione delle sue risorse e potenzialità;
• la presa in cura condivisa e partecipata dei servizi territoriali invianti e della equipe multidisciplinare della struttura con il coinvolgimento della persona assistita, dei suoi familiari e, più in generale, con il contesto sociale di riferimento;
• la realizzazione di progetti terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi con interventi di diversa intensità assistenziale da realizzare con progetti personalizzati volti al recupero di
un buon livello di vita autonoma delle persone accolte nelle varie fasi riabilitative attraverso una rete diversificata di servizi e percorsi con l’obiettivo di una continuità assistenziale dinamica fino al possibile reinserimento sociale
- che le strutture residenziali devono potersi differenziare e modulare tenendo conto delle specifiche necessità degli utenti al fine di garantire interventi sanitari a vario grado di assistenza che rispondano ad obiettivi di appropriatezza ed efficacia;
- che la struttura è stata autorizzata al funzionamento dal Sindaco del Comune di Fivizzano comunicata con nota Prot. 1726 del 10.02.2016 quale Residenza Terapeutico Riabilitativa psichiatrica per acuti e sub acuti di 12 posti letto e Residenza Socio Riabilitativa psichiatrica ad alta intensità assistenziale di 8 posti letto e risulta in regola con la normativa relativa all’accreditamento istituzionale, di cui alla LRT 51/2009 e relativo regolamento 61/2010 e s.m.i.,
- la Struttura ha adottato il regolamento interno e la Carta dei Servizi;
Nulla ostando al funzionamento della struttura in parola, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue, dando atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
ART. 1 DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI
L’Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Società della Salute della Lunigiana ammettono a fruire delle prestazioni terapeutiche riabilitative psichiatriche e socio riabilitative ad alta intensità assistenziale, oggetto della presente convenzione, persone individuate dai Servizi dell’Azienda e/o della SdS, secondo le procedure amministrative in vigore presso l’Azienda Toscana Nord Ovest e la Società della Salute della Lunigiana e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta. La struttura può accogliere anche persone provenienti da altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana nonché da territori extraregionali.
ART. 2 NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO
La Residenza si impegna al pieno rispetto delle vigenti leggi in materia, degli indirizzi e delle indicazioni formulate nell’ambito della programmazione zonale dei servizi sanitari riabilitativi ad alta integrazione socio sanitaria.
La Residenza dovrà indicare nella Carta dei servizi:
− le finalità e le caratteristiche della struttura;
− le norme particolareggiate riguardo alla vita comunitaria;
− le modalità di ammissione e dimissione degli ospiti;
− i servizi forniti;
− le modalità di corresponsione della retta;
− la durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;
− gli orari dei pasti e del rientro serale;
− i criteri di organizzazione delle attività ricreative;
− i rapporti con i familiari;
− i rapporti con la comunità locale e i servizi territoriali;
− le modalità di formazione e di funzionamento dell’organismo di rappresentanza degli ospiti e/o dei familiari;
La struttura è tenuta a comunicare all’Azienda USL Toscana Nord Ovest e alla SdS della Lunigiana ogni variazione inerente il Direttore Sanitario ed il Responsabile della struttura.
ART. 3 POSTI CONVENZIONATI
La Residenza, per l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, riserva a favore delle persone residenti nel comprensorio della SdS Lunigiana - Azienda USL Toscana Nord Ovest, ambito di Massa Carrara, i seguenti posti:
n. 10 posti nella Residenza Terapeutico Riabilitativa per acuti e sub acuti;
n. 6 posti nella Residenza Socio Riabilitativa ad alta intensità assistenziale.
I posti convenzionati possono essere utilizzati solo dai residenti nel territorio della SdS Lunigiana - Azienda USL Toscana Nord Ovest, ambito di Massa Carrara.
Per le ammissioni di persone provenienti da territori extra ambito di Massa Carrara la Fondazione Casa Cardinale Xxxxx dovrà dare preventiva comunicazione ai competenti Servizi della predetta Azienda e/o della SdS Lunigiana che si riservano la priorità di inserimento dei propri assistiti anche oltre il limite dei posti riservati.
ART. 4 AMMISSIONI
L’Azienda e la SdS si avvalgono della Residenza per le prestazioni sanitarie riabilitative ad alta integrazione socio sanitaria in favore di persone non autosufficienti segnalate dai Servizi dell’Azienda stessa.
L’Azienda e la SdS si avvalgono della Residenza per l’assistenza a persone adulte affette da gravi patologie psichiche, a rischio psicosociale relazionale non ancora cronicizzate ma stabilizzate che necessitano di un percorso assistenziale specifico per un tempo determinato, da definire con i servizi territoriali, in relazione alle condizioni socio sanitarie della persona.
L’ammissione nella struttura è conseguente alla valutazione congiunta e concertata tra i Servizi Territoriali Aziendali e l’equipe multidisciplinare della Struttura.
L’ammissione è subordinata all’assenso del soggetto interessato, o da chi ne ha la tutela legale, e l’inserimento viene effettuato in seguito a formale autorizzazione al ricovero con impegnativa al pagamento della retta giornaliera da parte del Servizio competente, individuato nell’Azienda USL nel quale il cittadino è residente. L’impegnativa deve indicare la tipologia di intervento richiesto, il periodo autorizzato ed inoltre, devono essere forniti i documenti richiesti dalla Residenza e l’onere della retta sanitaria.
La Residenza, accertata la regolarità dell’impegnativa e dei documenti presentati, accoglie l’assistito dandone comunicazione entro 24 ore agli Enti invianti per mezzo di modulo appositamente predisposto dalla stessa.
Art. 5 DIMISSIONI
La dimissione degli assistiti è concertata tra i Servizi invianti e l’equipe multidisciplinare della Struttura.
Quando la dimissione è decisa per diretta volontà dell’interessato o di chi ne esercita la tutela, la struttura deve darne comunicazione all’Azienda o alla SdS di provenienza dell’assistito.
La struttura può dimettere con effetto immediato gli assistiti che commettono gravi infrazioni al Regolamento interno o che tengano una condotta incompatibile con la vita comunitaria.
La struttura è tenuta a notificare all’Azienda o alla SdS interessata l’avvenuta dimissione dell’assistito, secondo i programmi concordati, nel termine di 24 ore dalla cessazione delle prestazioni per mezzo di apposito modulo.
ART. 6 PRESTAZIONI
La struttura garantisce le prestazioni di assistenza alla persona: attività sanitarie, infermieristiche, riabilitative e di socializzazione assicurando altresì l’assistenza religiosa. Sono garantiti il servizio alberghiero ed i servizi generali di cucina, lavanderia e pulizia locali.
Queste prestazioni sono garantite con la presenza di adeguato personale come stabilito dalla normativa vigente.
La struttura si impegna a garantire all’assistito la massima libertà di movimento ed a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto della vita comunitaria rispondendo comunque al bisogno di personalizzare l’aiuto sulle specifiche caratteristiche dell’assistito attraverso una rete eterogenea di servizi e percorsi di cura, assistenza, riabilitazione e reinserimento sociale, prevedendo una residenzialità personalizzata, “aperta” e flessibile, con passaggi multidirezionali tra i vari moduli e tra i moduli ed il territorio, col fine ultimo di favorire il rientro nel proprio contesto sociale, al proprio domicilio, o comunque creare le basi per un progetto di vita autonoma.
In concomitanza col passaggio tra i vari moduli, la persona è sostenuta ed accompagnata nella riappropriazione della propria autonomia, nella convinzione che la residenzialità non possa essere intesa come una soluzione abitativa permanente, bensì possa consentire, attraverso processi riabilitativi, la costruzione di nuove opportunità, di un recupero di autonomia sia a livello individuale che per l’integrazione sociale.
Il tutto nella cornice di riferimento di un “protagonismo dell’utente”, il quale rappresenta l’attore principale della costruzione del proprio progetto di vita, condiviso non solo con l’equipe multidisciplinare della Fondazione Maffi e col Servizio Territoriale, ma anche con i familiari e più in generale con il proprio contesto sociale di riferimento.
La permanenza nella Residenza Terapeutico Riabilitativa per acuti e sub acuti è concertata sulla base di Piani Terapeutici Riabilitativi Individuali condivisi dall’equipe multidisciplinare della struttura ed i Servizi invianti ed è prevista ordinariamente fino ad un massimo di 18 mesi eventualmente prorogabili in base ai bisogni degli assistiti.
La permanenza nella Residenza Socio Riabilitativa ad alta intensità assistenziale rimane concertata sulla base di Piani Terapeutici Riabilitativi Individuali condivisi dall’equipe multidisciplinare della struttura ed i Servizi invianti ed è prevista ordinariamente fino ad un massimo di 36 mesi eventualmente prorogabili in base ai bisogni degli assistiti.
ART. 7 TUTELA DELLA SALUTE
La Residenza si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi socio sanitari dell’Azienda e della SdS Lunigiana, per assicurare agli assistiti che usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative.
Lo stato di salute dei singoli assistiti, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati scelti dagli stessi assistiti in collaborazione con il medico specialista e le altre professionalità della Residenza.
La Residenza assicura la Direzione Sanitaria e la presenza di Medici Specialisti ed altre figure professionali programmata o per fasce orarie secondo orari definiti adeguati ai bisogni assistenziali degli assistiti.
La Residenza è tenuta a predisporre e rendere attivo per ciascun assistito, il “Progetto Terapeutico Individuale” con carattere preventivo e riabilitativo da verificare periodicamente. L’equipe della struttura ed i Servizi Aziendali invianti valutano a cadenza periodica gli andamenti e gli esiti del percorso terapeutico riabilitativo e socio riabilitativo ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
La Struttura è tenuta in caso di necessità a fare intervenire il MMG dell’assistito garantendo le necessarie cure, su prescrizione medica
Inoltre deve fornire le necessarie prestazioni infermieristiche; curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico; organizzare su ordine del medico, il trasporto in ospedale dell’assistito e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza; interessarsi affinché gli assistiti seguano la dieta prescritta dal medico; avvisare i parenti in caso di pericolo di vita o di grave infermità; garantire il soddisfacimento delle scelte religiose. Le attività e gli interventi contenuti nei punti sopra indicati devono essere registrati nella cartella personale degli assistiti da parte dei Medici di Medicina Generale e, per quanto dovuto, dagli operatori della Residenza.
ART. 8 RETTA
Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione la Fondazione Casa Cardinale Xxxxx
O.N.L.U.S. riceverà una retta giornaliera omnicomprensiva tale da garantire tutte le prestazioni previste.
ART. 9 IMPORTO RETTA
Residenza Terapeutico Riabilitativa per acuti e sub acuti: la retta è fissata in euro 163,00
(centosessantatre/00) giornalieri omnicomprensivi.
Residenza Socio Riabilitativa ad alta intensità assistenziale: la retta è fissata in euro 80,00
(ottanta/00) giornalieri omnicomprensivi.
Per i suddetti percorsi sanitari gli utenti titolari di indennità di accompagnamento sono tenuti a compartecipare al pagamento della retta giornaliera, fino alle misure sopraindicate, versando alla Fondazione la suddetta indennità mensile, ricondotta a quota giornaliera che sarà detratta dall’importo fatturato all’Azienda e/o SdS.
Per eventuali inserimenti di assistiti provenienti da territori extraregionali le modalità di corresponsione della retta verranno definite con i Servizi Territoriali invianti.
Gli inserimenti di utenti provenienti da Aziende USL della Regione Toscana o extraregionali dovranno essere autorizzate dai competenti uffici delle Aziende di originaria residenza anagrafica dell’assistito. Per originaria residenza anagrafica s’intende quella posseduta al momento del primo ricovero secondo le modalità previste dalla pianificazione regionale toscana.
Le rette giornaliere come sopra definite sono commisurate ai parametri del personale dedicato alle Residenze al momento della stipula della presente Convenzione ed appresso indicati su base annuale calcolati sulla piena occupazione dei posti letto:
- Direttore Sanitario 936 ore
Residenza Terapeutico Riabilitativa per acuti e sub acuti per 12 posti letto:
- Responsabile U.O. 520 ore
- Medico Psichiatra e/o Neuropsichiatra 416 ore
- Infermieri 6536 ore
- Responsabile Servizio educativo/riabilitativo 520 ore
- Tecnici della Riabilitazione 7380 ore
- OSS 5840 ore
- Psicologo 208 ore
- Assistente Sociale 208 ore
Residenza Socio Riabilitativa ad alta intensità assistenziale per 8 posti letto:
- Responsabile U.O. 104 ore
- Medico Psichiatra e/o Neuropsichiatra 104 ore
- Infermieri 730 ore
- Responsabile Servizio educativo/riabilitativo 104 ore
- Tecnici della Riabilitazione 3690 ore
- OSS 2190 ore
- Psicologo 104 ore
- Assistente Sociale 208 ore.
Eventuali variazioni dei suddetti parametri in adeguamento ad eventuali nuove normative regionali o a specifici accordi con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest comportano la ridefinizione dei suddetti parametri e conseguentemente delle rette giornaliere.
La remunerazione dell’attività è determinata nella misura pari al 50% della retta giornaliera in regime di continuità, nel caso di brevi interruzioni di permanenza nella struttura, comunque non superiori ai 15 giorni consecutivi e comunque non superiori a 30 giorni nell’anno, purché definite nel Piano Riabilitativo Individuale.
La retta non è dovuta in caso di ricovero ospedaliero.
In tutte le situazioni di cui sopra è garantito il mantenimento del posto.
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ART. 10 MODALITA’ DI FATTURAZIONE DELLA RETTA
La retta sanitaria secondo la legislazione vigente è a carico della SdS Lunigiana e/o dell’ Azienda di residenza dell’utente all’atto del ricovero.
Relativamente a detta retta la Fondazione Casa Cardinale Xxxxx non può richiedere anticipazioni all’utente, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o mancato pagamento da parte della SdS e dall’Azienda USL che hanno assunto l’impegno a corrisponderla.
Mensilmente la Fondazione presenta alla SdS e/o Azienda USL Toscana Nord Ovest, nonché alle altre eventuali Aziende USL interessate fatture in formato elettronico, distinte per gli inserimenti nella Residenza Terapeutico Riabilitativa per acuti e sub acuti e nella Residenza Socio Riabilitativa ad alata intensità assistenziale.
Ciascuna fattura deve indicare il nome della struttura, la SdS e/o Azienda USL di riferimento, il periodo di fatturazione e adeguata descrizione.
ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO
La liquidazione delle fatture a carico dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e della SdS avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime, previa verifica di regolarità contabile amministrativa delle stesse e di regolarità contributiva della struttura, accertata tramite DURC.
La SdS Lunigiana e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) positivo nei confronti dei propri dipendenti.
In caso di DURC negativo la SdS Lunigiana e l’Azienda Toscana Nord Ovest attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 207/2010, trattenendo dal mandato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e versando le somme dovute all’Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell’INPS.
Nulla sarà dovuto, in caso di DURC irregolare, per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, ne avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.
Le quote sanitarie sono riconoscibili dal momento dell’ammissione dell’assistito nella Struttura.
ART. 12 DOCUMENTAZIONE E REGISTRI OBBLIGATORI
Al momento del primo ingresso, la Struttura è tenuta a consegnare all’utente, al familiare o a chi esercita la tutela giuridica, il Regolamento Interno della Struttura, la Carta dei Servizi e copia della presente convenzione.
Nel rispetto della normativa in materia di privacy, la Struttura si impegna a tenere aggiornata, la seguente documentazione relativa alle persone ospitate e all’organizzazione della vita comunitaria.
La documentazione comprende:
− progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;
− registro delle presenze giornaliere degli assistiti;
− cartelle personali degli ospiti con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari;
− registro delle presenze del personale, con l’indicazione dei turni e delle relative mansioni;
− quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
− tabella dietetica;
− registro delle terapie individuali;
− diario delle attività quotidiane strutturate;
− registro degli ausili in dotazione;
− ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico sanitaria;
− ogni altra eventuale documentazione richiesta dall’Azienda Toscana Nord Ovest o dalla SdS Lunigiana.
La documentazione personale degli assistiti è assoggettata alle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla privacy e al segreto d’ufficio professionale.
ART. 13 ATTIVITA’ DI CONTROLLO
La struttura è sottoposta al controllo della commissione regionale e del Gruppo Operativo per la verifica della Strutture Sanitarie.
La Residenza è tenuta a consentire il libero accesso a tutti gli ambienti agli operatori dell’Azienda e della SdS Lunigiana per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.
La Residenza si impegna altresì a facilitare rapporti diretti tra operatori e personale ed operatori ed assistiti.
ART. 14 FORMAZIONE
La Struttura promuove programmi di formazione obbligatoria per il personale impiegato nei vari livelli professionali di assistenza anche in collaborazione con l’Azienda Toscana Nord Ovest e la SdS Lunigiana.
ART. 15 ASSICURAZIONE
La Struttura è tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa di legge che copra:
• i danni arrecati dal personale dipendente
• alle persone ospitate e a terzi;
• la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella Struttura;
• la responsabilità civile e i danni arrecati dalla Struttura alle persone ospitate e a terzi.
Di tali atti la Struttura è tenuta a dare formale comunicazione all’Azienda e alla SdS Lunigiana, preliminarmente alla stipula della presente convenzione e, successivamente, in caso di variazione.
ART. 16 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
La struttura è obbligata a erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro nel rispetto della normativa vigente.
E’ fatto obbligo alla Struttura di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il personale operante nella Struttura deve essere opportunamente informato e formato sui rischi specifici relativi alla propria mansione.
Le parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto della presente convenzione non prevedono l’impiego, all’interno della Struttura, di personale dipendente dell’Azienda e della SdS e che, pertanto, non sono presenti rischi dovuti a interferenze.
ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY
La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03.
La Fondazione nello svolgimento dell’attività ad esso affidata dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e quelle che l’Azienda si è data in materia nonché le Decisioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
In particolare la Fondazione si impegna ad osservare compiutamente quanto disposto dall’Azienda sanitaria nel Regolamento di attuazione della normativa sulla privacy (Det. D.G. n. 1096/2008), che dichiara di conoscere in tutte le sue parti, e a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente e dal Regolamento Aziendale di cui sopra così da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
Rientra negli adempimenti di legge la designazione individuale e scritta di eventuali incaricati al trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del Trattamento, nonchè l’elaborazione di una informativa al trattamento dei dati personali dell’utenza e l’acquisizione del consenso dell’interessato ove previsto.
In ogni caso la Fondazione si impegna a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali sottoposti a trattamento verso terzi diversi dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest o altra Azienda interessata o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dall’Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Fondazione.
E’ riservata all’Azienda la facoltà di verificare l’attuazione e puntuale osservanza delle istruzioni impartite in materia di privacy.
La Fondazione anche nella persona del legale rappresentante pro tempore è nominato RESPONSABILE dei trattamenti gestiti in forza del presente contratto , senza ulteriori atti di formalizzazione di tale incarico.
La Fondazione dovrà inoltre informare la Azienda USL Toscana Nord Ovest di ogni richiesta, ordine e controllo proveniente da parte sia del Garante dei dati personali che dell’Autorità giudiziaria, osservando i relativi adempimenti.
ART. 18 – SISTEMA INFORMATIVO
La Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana in relazione alle attuali normative e a collaborare, nelle modalità che saranno richieste in base anche alle eventuali indicazioni regionali e ministeriali, con l’Azienda e la SdS e gli altri Enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri, ai fini della realizzazione di un sottoinsieme informativo sui ricoveri di persone anziane e adulte inabili, adottando la modulistica prevista e ottemperando alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.
ART. 19 INADEMPIMENTI
Eventuali inadempimenti alla presente Convenzione devono essere contestati dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell’efficacia, fino all’adempimento, di quanto stabilito con la presente Convenzione, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.
Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l’azione di rivalsa per l’eventuale risarcimento del danno.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Previa contestazione per iscritto dell’addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:
− ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto della presente convenzione;
− gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
− gravi o ripetute violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
− grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
− gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio.
Il contratto si intende, altresì, risolto di diritto in caso di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento della struttura.
ART. 21 RECESSO
La SdS e L’Azienda si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo in caso di sopravvenuti, prevalenti motivi di interesse pubblico o disposizioni di legge.
ART. 22 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia in merito all’applicazione della presente convenzione è competente il Tribunale di Massa.
ART. 23 - DURATA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata dal giorno della sottoscrizione fino al 31.12.2018 fatta salva la possibilità di proroga mediante scambio di note tra le parti, verificato il permanere delle attuali condizioni di bisogno del territorio dell’Azienda.
Nell’eventualità che, nella vigenza della presente convenzione, siano approvate ed introdotte nuove norme dalla legislazione regionale, tali da rendere necessario un adeguamento della presente convenzione, le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale.
La presente Convenzione potrà essere rinnovata esclusivamente con il consenso scritto di tutte le parti.
ART. 24 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso con oneri a carico della parte interessata. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE SDS LUNIGIANA
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
IL RAPPRESENTANTE LEGALE FONDAZIONE CASA CARDINALE XXXXX
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx