BANDO DI GARA
Ingria, 02.02.2015 Prot. n. 104
BANDO DI GARA
Relativo alla procedura aperta ai sensi dell’ art. 160 ter del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di appalto di lavori finalizzato alla realizzazione di una operazione di Public Private Partnership, per la progettazione, la realizzazione, il finanziamento e la perfetta manutenzione per 20 anni delle opere concernenti la REALIZZAZIONE DI UNA MICRO CENTRALE IDROELETTRICA CON DERIVAZIONE DAL RIO INGRIA.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di INGRIA (TO)
Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XX)
Tel. (x00)0000.00000 - Fax (x00)0000000000
Codice Fiscale: 01840350019 - Partita IVA: 01840350019 EMail: xxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xxx.xx
Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx Web: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xxx.xx
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 3 comma 15-ter D. Lgs. 12.6.2006 n. 163
Art. 160 –ter D.Lgs. 12.6.2006 n. 163
Direttiva Eurostat 11 febbraio 2004 “Treatment of public-private partnerships”. D. Lgs. 12.4.2006 n. 163
D.P.R. 5.10.2010 n. 207
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO
in esecuzione della Delibera G.C. n. 16 del28.03.2014 e della Determina a Contrattare n. 31 del 30.06.2014che è indetta una procedura aperta ai sensi dell’ art. 160 ter del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento di appalto di lavori finalizzato alla realizzazione di una operazione di Public Private Partnership, per la progettazione, la realizzazione, il finanziamento e la perfetta manutenzione per 20 anni delle opere concernenti la REALIZZAZIONE DI UNA MICRO CENTRALE IDROELETTRICA CON DERIVAZIONE DAL RIO INGRIA, coerentemente con la deliberazione 439/2012 della Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 66/2012 della Corte dei Conti sez. regionale di controllo per Puglia, con la delibera 432/2012 della Corte dei Conti sez. regionale di controllo per l’Xxxxxx Xxxxxxx, con la determinazione EUROSTAT 11 Febbraio 2004 “Treatment of public-private partnerships” e con la determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 dell’AVCP avente a oggetto «Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità»;
CIG 61145026AB CUP
H35F13000000009
PREMESSA
E’ intenzione di questa Amministrazione realizzare in Partenariato Pubblico Privato una MICRO CENTRALE IDROELETTRICA CON DERIVAZIONE DAL RIO INGRIA.
Affinchè l’opera possa essere classificata come PPP, così come prevede la direttiva EUROSTAT del 2004, è necessario che il soggetto privato assuma il rischio di costruzione e almeno uno dei due seguenti rischi: rischio di disponibilità e rischio di domanda.
Non sussistono inoltre le condizioni ostative alla classificazione in PPP previste nella versione del SEC 95 pubblicata da EUROSTAT ad ottobre 2010, in cui vengono chiariti altri aspetti che influenzano il trattamento contabile delle operazioni in PPP ed in particolare: il finanziamento pubblico, le garanzie pubbliche, l’allocazione degli ASSET a fine contratto e le clausole di fine contratto.
Si è provveduto inoltre, come previsto da Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella delibera n. 1139/2009/PRSE in riferimento al leasing in costruendo (e per analogia da riportare al contratto di disponibilità), a concedere un diritto di superficie per un tempo considerevolmente più lungo rispetto al contratto di disponibilità in modo tale che, qualora la Stazione Appaltante non dovesse provvedere al riscatto dell’opera, il bene possa avere un apprezzabile valore di mercato.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
OGGETTO DELL’APPALTO
Contratto di disponibilità ai sensi del D Lgs 163/06 e art. 44 del DL 1/12 convertito in L. 27/2012 del 24.03.2012 concernente la realizzazione della MICRO CENTRALE IDROELETTRICA CON DERIVAZIONE DAL RIO INGRIA.
In particolare, essendo detta opera in Partenariato Pubblico Privato, saranno a cura dell’affidatario:
- la progettazione esecutiva
- l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera
- la perfetta manutenzione dell’opera per anni 20
- Il finanziamento dell’opera
Per le specifiche tecniche si rimanda ai documenti progettuali disponibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ingria.
CAUSA GIURIDICA DELLO SCHEMA NEGOZIALE
Si ritiene che la causa giuridica dello schema negoziale si possa identificare con la“realizzazione di un’opera da parte di un soggetto privato con contestuale garanzia del rispetto dei parametri di funzionalità affinchè la pubblica amministrazione possa utilizzare l’opera realizzata per lo svolgimento di un servizio pubblico”.
AMMONTARE PREVISTO DELL’APPALTO
Il totale previsto per l’appalto ammonta a € 565.000,00 di cui:
a) Importo relativo ai lavori | € 392.261,25 |
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza | € 5.621,60 |
c) Xxxxx per progettazione esecutiva, rilievo plani- altimetrico di controllo e denuncia opere in c.a. | € 5.000,00 |
Totale a) + b) + c) | € 402.882,85 |
d) Somme a disposizione | € 162.117,15 |
Totale a)+b)+c)+d) | € 565.000,00 |
Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto privato dovrà tenere in considerazione i costi seguenti, poiché gli altri importi rimarranno a carico della S.A..
Importo relativo ai lavori | € 392.261,25 |
Oneri per attuazione piani di sicurezza | € 5.621,60 |
Progettazione esecutiva + rilievo plano altimetrico di controllo e denuncia delle opere in C.A. | € 5.000,00 |
Oltre ai costi sopraelencati, il soggetto privato dovrà tenere conto nella propria offerta economica anche dei costi relativi a c.s.e e D.L. che rimarranno a suo carico.
Si precisa che sarà il soggetto privato stesso a incaricare professionisti di propria fiducia.
CATEGORIE LAVORI
I lavori si intendono appartenenti alle seguenti : OG9 classifica II
Pertanto i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere, a pena di esclusione, attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso delle qualificazioni nelle suindicate categorie e classifiche.
MESSA A DISPOSIZIONE DEL BENE
Una volta realizzata l'opera, la stessa rimarrà di proprietà dell'esecutore, denominato Concedente, fino al
pagamento dell’eventuale prezzo di trasferimento da parte del Comune, denominato Utilizzatore, con ogni consequenziale obbligo.
Essa sarà messa a disposizione dell'Utilizzatore e dovrà essere garantita la costante fruibilità della stessa, nel rispetto dei pagamenti di funzionalità previsti nel contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
E' previsto che il Comune possa esercitare opzione finale di riscatto mediante la corresponsione del prezzo di trasferimento ( che non potrà comunque superare € 2.000,00).
In tal caso il Comune riacquisterà al termine del contratto il pieno diritto di proprietà sui beni suindicati e sulle relative concessioni, trasferite al momento dell’affidamento all’esecutore.
Il corrispettivo dovuto dal Comune consiste esclusivamente nel pagamento dei canoni di disponibilità.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione relativa al presente appalto è costituita dai seguenti allegati al bando che ne costituiscono parte integrante. Il concorrente, partecipando alla presente procedura dichiara di esserne perfettamente a conoscenza e di accettare tale documentazione in tutte le sue parti.
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato prestazionale e progetto definitivo
4. Modello dichiarazione sostitutiva A costruttore
5. Modello dichiarazione sostitutiva A1 impresa consorziata
6. Modello dichiarazione sostitutiva A2 amministratori con potere di rappresentanza
7. Modello dichiarazione sostitutiva A3 impresa ausiliaria
8. Modello dichiarazione sostitutiva B progettista
9. Modello atto d’impegno C ATI/Consorzio ancora da costituire
10. Modello offerta economica D
11. Schema di Contratto di disponibilità
CANONE DI DISPONIBILITA’ E OFFERTA ECONOMICA
Il canone di disponibilità annuale che il Comune pagherà all’aggiudicatario sarà pari ad € 3.000,00 relativo ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il canone di disponibilità sarà corrisposto per anni 20 e non sarà oggetto di ribasso in sede di gara.
L’offerta economica dovrà prevedere invece una percentuale sulla produzione offerta all’Ente Locale in quanto i proventi e gli incentivi derivanti dalla gestione della stessa saranno gestiti ed incassati direttamente dall’aggiudicatario, al quale saranno volturate le concessioni attualmente in capo al Comune.
Il soggetto aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire una quota annuale fissa all’Ente Locale pari ad € 3.000,00 oltre ad una quota annuale variabile pari alla percentuale offerta in sede di gara che non potrà essere inferiore al 5% della produzione.
ll “rischio di domanda” viene trasferito totalmente in capo al soggetto privato.
PROGETTO ESECUTIVO – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto esecutivo e le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti é a carico dell’affidatario.
TEMPISTICA DEI LAVORI
Il tempo massimo per la progettazione esecutiva è di 20 gg dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione.
Il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori e per la messa a disposizione dell'opera sul quale praticare l’offerta in sede di gara, è pari a 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni.
Le migliorie presentate non potranno in alcun modo interessare aspetti legati ad una riapprovazione del progetto da parte di autorità competenti.
VALIDITA’ DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà essere valida 180 giorni dalla presentazione della stessa.
PAGAMENTI
I pagamenti avverranno nel rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 e xx.xx. (norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
AREA DELL’OPERA
La Stazione appaltante costituirà, a titolo gratuito, ai sensi dell’art 952 del Codice Civile, il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo la costruzione del bene in oggetto.
Il soggetto privato dovrà dunque garantirne, oltre alla realizzazione, la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo contrattuale.
Il diritto di superficie avrà una durata pari a 30 (trenta) anni, salvo considerarsi estinto nel momento in cui eventualmente la Stazione appaltante eserciti l’opzione di riscatto totale dell’opera.
Si precisa che detta attribuzione in favore del soggetto privato non avviene a titolo di parziale pagamento del canone di disponibilità o a titolo di contributo per la realizzazione dell’opera ma a titolo di autonoma pattuizione negoziale.
FINANZIAMENTO
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Ai sensi dell’art 160 ter del D.Lgs 163/2006 il finanziamento sarà a totale carico del soggetto privato aggiudicatario. A partire dalla data di consegna dell’opera, successiva al collaudo, l’aggiudicatario fatturerà al Comune i canoni periodici di disponibilità.
MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE
Come previsto dall’art 160 ter del D.Lgs 163/2006 saranno previste tre forme di contribuzione:
1) canone di disponibilità
2) contributo in corso d’opera
3) prezzo di trasferimento
- Il canone di disponibilità non sarà oggetto di ribasso in sede di gara;
- Il contributo in corso d’opera potrà essere utilizzato solamente se l’Ente locale intendesse acquisire la proprietà del bene; ne consegue che il suo utilizzo è propedeutico alla diminuzione del canone di disponibilità e all’abbattimento del prezzo di trasferimento.
- Il prezzo di trasferimento è il corrispettivo che la Stazione Appaltante dovrà corrispondere al soggetto privato nel caso in cui si optasse per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto e sarà determinato in base a quanto previsto dall’art 160 ter del D.Lgs 163/2006 e che non potrà comunque superare €. 2.000,00.
Ad oggi è prevista la corresponsione n. 20 canoni annuali di disponibilità.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE
Ai fini di un corretto trasferimento del “rischio di disponibilità” saranno a carico del soggetto privato tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria qui di seguito elencate:
• manutenzione camera di carico, opere elettromeccaniche, paratoie ecc.
• manutenzione edificio centrale, opere elettromeccaniche, quadri elettrici, macchina idraulica, impianto elettrico ecc.,
Il costo delle attività sopracitate è parte integrante del “canone di disponibilità” a base di gara.
Il bene oggetto del bando sarà messo a disposizione dell'Utilizzatore e dovrà essere garantita la costante fruibilità dello stesso, nel rispetto dei pagamenti di funzionalità previsti nel contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE
Sarà cura del soggetto aggiudicatario mantenere in disponibilità dell’utilizzatore il bene oggetto del contratto provvedendo alle manutenzioni ordinaria e straordinaria dell’immobile che dovessero rendersi necessarie per
garantire l’efficienza del bene per tutta la durata contrattuale, comprese le opere necessarie al ripristino dei danni causati da atti vandalici e/o da sinistri comunque non prevedibili.
Saranno a cura del soggetto privato gli oneri per il rinnovo di tutte le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo dell’immobile per tutta la durata contrattuale.
Il soggetto che assumerà a proprio carico la manutenzione potrà essere il costruttore stesso o altro soggetto facente parte del raggruppamento in caso di ati oppure un soggetto terzo, indicato in sede di offerta dal concorrente. In questo caso la responsabilità della manutenzione rimarrà comunque in capo all’aggiudicatario.
Particolare riguardo dovrà essere posto dai concorrenti nella redazione del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 207/2010, sulla base del quale dovrà essere previsto un dettagliato programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare il funzionamento ottimale dell’immobile per tutta la durata contrattuale.
Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, predisposto dal concorrente, dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie programmate (nei periodi di asciutta del corso d’acqua) e di tutte le manutenzioni straordinarie previste per tutta la durata del contratto.
Si intende trasferito completamente al soggetto privato il “rischio di disponibilità” del bene per tutta la durata contrattuale, attraverso l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, necessari a garantire l’efficienza del bene e della predisposizione della documentazione e del pagamento degli oneri per il rinnovo di tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo dell’immobile.
ONERI A CARICO DEL MANUTENTORE
Il manutentore per tutta la durata del contratto sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutte le attività necessarie a garantire la perfetta efficienza dell’opera e la sua agibilità; saranno a suo carico tutti gli oneri per la fornitura dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari, della manodopera e delle attività relative all’architettura e all’ingegneria a tal fine necessari.
Il manutentore dovrà garantire che tutti i materiali, i componenti e/o parti di questi, utilizzati per la realizzazione degli interventi manutentivi o riparativi, siano di ottima qualità e comunque idonei alla tipologia delle attività da eseguire in relazione al Contratto conformemente ai migliori standard tecnici esistenti sul mercato e conformemente alle regole dell'arte ed ai manuali di uso e manutenzione di cui al progetto.
Il gestore non potrà apportare alcuna modifica al bene ed ai suoi componenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, fatta eccezione per le sole modifiche che siano specificamente richieste dallo svolgimento delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione previste nel piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. In caso di violazione del divieto che precede, il Comune sarà autorizzato a richiedere ed ottenere dal gestore, a sua cura e spese, l'immediato ripristino.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Nel corso dei lavori di manutenzione il gestore si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune le misure più idonee.
Il manutentore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il gestore è obbligato a redigere, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle singole attività esercitate, sulla base del Fascicolo dell’opera, parte integrante del progetto esecutivo presentato.
Il manutentore sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e nel D.Lgs n. 81/2008.
Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il gestore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Il Gestore dovrà garantire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel più breve tempo possibile.
VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE E DELLA PERFETTA MANUTENZIONE
Il Comune vigilerà sull’efficiente ed efficace realizzazione e manutenzione del bene avvalendosi a tal fine di un proprio tecnico o di un esperto nominato dal Responsabile Unico del Procedimento (collaudatore in corso d’opera); eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al realizzatore/manutentore, che concorderà con il tecnico responsabile del Comune le soluzioni più idonee da adottare.
Al fine di consentire la vigilanza del Comune sull’adempimento degli obblighi contrattuali, il manutentore dovrà assicurare tutta l’assistenza necessaria nelle verifiche, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti e sarà tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, con cadenza mensile, i report delle attività eseguite ed il programma delle manutenzioni da eseguire nei sei mesi successivi.
AGGIUDICAZIONE
Vedasi “Disciplinare di Gara”.
OFFERTE ANOMALE
Si procederà, ai sensi dell'art.86 c. 2 Dlgs n.163/06, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
La valutazione di congruità avverrà ai sensi dell'art. 86 c. 3 bis e dell'art. 87, e con la procedura di cui all'art. 88 Dlgs n.163/06, con facoltà di esaminare contemporaneamente le migliori offerte non oltre la quinta (ex art.88 c.7 Dlgs n.163/06).
NOMINA COMMISSIONE DI GARA
La stazione appaltante procederà alla nomina della commissione di gara ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.282 DPR n.207/2010.
COMUNICAZIONI TRA S.A. E CONCORRENTI
Qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la Stazione Appaltante potrà avvenire a mezzo fax; tali comunicazioni soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere necessariamente seguita da quella del documento originale. A tal fine i concorrenti dovranno indicare un numero di fax attivo ed autorizzare espressamente l’utilizzo di tale mezzo (ex art.79 c.5bis D Lgs 163/06).
PARTECIPANTI ALLA GARA
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163, e cioè:
• gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali e le società cooperative;
• consorzi di imprese (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane,consorzi stabili,consorzi ordinari di concorrenti), che devono possedere i requisiti di cui agli artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e xx.xx. e sono ammessi a partecipare alla gara alle condizioni ivi previste;
• i raggruppamenti temporanei di imprese, che devono possedere i requisiti di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. e sono ammessi a partecipare alla gara alle condizioni ivi previste;
• i gruppi europei di interesse economico (GEIE) , ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art.37 D.Lgs n.163/06 e xx.xx.
Sono comunque ammessi tutti gli “operatori economici”, in possesso dei necessari requisiti, individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale.
CONCORRENTI CON SEDE IN ALTRI STATI:
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici che figura nell’allegato 4 dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, o in Paesi che, per altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare (ex art. 47, D. Lgs. 163/06 e xx.xx.). Tuttavia gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. black list, di cui al D. Min. Finanze 04.05.99, e al D. Min. Economia e Finanze 21.11.01, sono ammessi a partecipare alle gare solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite da tale Dicastero. tali disposizioni si applicano anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia che consentano di partecipare a gare pubbliche a condizioni di reciprocità. Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da SOA (società di attestazione) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come individuati nel presente bando.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
Ai sensi dell’art. 79 comma 7 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per procedere alla redazione del progetto esecutivo dell'opera, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Il requisito dell'idoneità tecnica può essere altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è
stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
Ai sensi dell’art. 92 comma 6 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e dell’art. 53 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, i requisiti per i progettisti possono essere posseduti da imprese attestate per sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, ovvero avvalendosi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipando in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione
I progettisti dovranno essere iscritti ai competenti ordini professionali e rientrare nelle categorie dei soggetti indicati all’art. 90 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 lettere d), e), f), f-bis, g) e h) e possedere i requisiti previsti dall’art. 267 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
REQUISITI SOGGETTIVI
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art.38 Dlgs n.163/06 e xx.xx.
Il concorrente dovrà pertanto certificare il possesso di tali requisiti, in sede di partecipazione alla gara.
ATI E CONSORZI
Nel richiamare le previsioni di cui agli artt.34,35,36,37 di cui al Dlgs n.163/06 , nonché dell'art.92 DPR n.207/2010, si sottolinea che:
• (ex art. 37 c. 12 D.Lgs. 163/06 e xx.xx.) l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
• (ex art.36 c.5 e 37 c.7 D.Lgs n.163/06 e xx.xx.) i consorzi di cui all'art.34 c.1 lett.b),c) devono indicare , in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
• (ex art.37 c.7 D.Lgs n.163/06 e xx.xx.) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
• (ex art.37 c.9 D.Lgs n.163/06 e xx.xx.) è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 37 c. 18 e 19 D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
• (ex art.37 c.8 dlgs n.163/06) in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara, pena l’esclusione, l'impegno (sottoscritto da tutte le imprese raggruppande)che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
• (ex art.37 c.13 Dlgs n.163/06) in caso di ATI di tipo “orizzontale” i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, a pena di esclusione, la percentuale di partecipazione al raggruppamento già in sede di gara;
• nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti dovrà essere allegato alla documentazione di gara, in originale o copia conforme,pena l'esclusione, l’atto di costituzione , che dovrà specificare, la quota di partecipazione di ciascun concorrente all’ATI;
• (ex art.92 c.2 DPR n.207/2010 ) in caso di ATI o consorzi orizzontali, in requisiti richiesti dal bando per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; i lavori dovranno essere eseguiti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione;
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e xx.xx., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.
A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta la documentazione prevista all’art.49 c.2 D.Lgs n.163/06 e xx.xx.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. E' vietato che più di un concorrente alla medesima gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, né associata o consorziata ai sensi dell’art.34 D.Lgs n.163/06 e xx.xx.
Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 D. Lgs. 163/2006 e xx.xx. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 49 del D. Lgs 163/2006 e xx.xx.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali.
PRESA VISIONE
I lavori sono illustrati negli atti depositati e visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale aperto al pubblico dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico.
E’ fatto obbligo al legale rappresentante dell’impresa costruttrice (o suo delegato munito di delega scritta) di visionare il progetto, e di prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori.
La presa visione del progetto e dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio.
Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento, con almeno 48 ore di anticipo, con l’Ufficio Tecnico Comunale che comunicherà il giorno del sopralluogo.
La presa visione dei luoghi sarà effettuata, previo appuntamento, ogni venerdì alle ore 10:30.
La presa visione deve essere necessariamente effettuata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo delegato (in tal caso occorrerà produrre la delega al momento della visita); il delegato deve essere necessariamente un dipendente del concorrente (in caso di ATI/consorzi ordinari, un dipendente di un qualsiasi soggetto raggruppando; in caso di consorzi di cooperative o consorzi stabili, un dipendente del consorzio o del consorziato che sarà indicato in gara come esecutore) Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità.
Al termine della visita, verrà rilasciato un attestato di presa visione dei luoghi e del progetto, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la partecipazione alla gara.
In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti (art. 34 comma 1 lett. e) costituiti prima della presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti (art. 34 comma 1 lett. e) non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono
riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI verrà consegnato uno o più attestati di presa visione.
Si precisa che in caso di consorzi di cui all’art. 34 c.1 lett. b), c) il sopralluogo dovrà essere effettuato dal consorzio.
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante, pena l’esclusione di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona.
Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione, pena l’esclusione, un dipendente di un altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest’ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di altri.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. l’offerta è corredata da :
I) una garanzia, pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara del presente bando, costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e xx.xx., integrata dalle previsioni di cui al DM n.123/04;
II) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art.113 Dlgs n.163/06.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c., nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Si precisa inoltre che:
I)- polizze-tipo: le garanzie, ai sensi del D.Min.Attività Produttive n.123 del 12.3.2004, devono essere conformi agli schemi-tipo approvati con il suddetto Decreto e integrate dalla previsione degli artt. 75 comma 4 e 113 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e ss.m.
II)-intermediari finanziari: possono essere prodotte, a titolo di cauzioni provvisorie e definitive, fideiussioni prestate da Intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D. Lgs. n.385/1993 ed in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art.2 c.1 D.P.R.n.115 del 30.3.2004 (l’intermediario finanziario dovrà produrre, in sede di gara, dichiarazione riportante gli estremi dell’autorizzazione ministeriale).
GARANZIE DEI CONCORRENTI RIUNITI: In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI), di cui all’art. 34, c. 1, lett.d), D. Lgs. 163/06, e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, c. 1, lett e), D. Lgs. 163/06 non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte soltanto dalla mandataria.
In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le garanzie fideiussorie e assicurative sono intestate a tutti i concorrenti e presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.
Per godere del beneficio della riduzione delle cauzioni ex art. 40, c. 7, D. Lgs. 163/06 e xx.xx, tutte le imprese partecipanti ai raggruppamenti temporanei/consorzi ex art. 34, c.1, lett. e), D. Lgs.
163/06 costituendi di tipo orizzontale devono possedere (e produrre in sede di gara) la certificazione di qualità aziendale/attestazione Soa come suindicato mentre, in caso di raggruppamenti/consorzi di tipo verticale, fermo il possesso della certificazione da parte della mandataria, la riduzione avverrà in quota parte solo ove alcune delle mandanti ne siano in possesso; in caso di consorzi ex art. 34, c. 1, lett. b) e c), tale certificazione deve essere posseduta e prodotta
solo dal consorzio.
ALTRE DISPOSIZIONI
CONTRIBUZIONE AVCP
I Concorrenti alla procedura sono tenuti a versare il contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 c. 65 e 67 della Legge 266/2005 secondo gli importi e le modalità previste dall’ AVCP.
DIREZIONE LAVORI E C.S.
Le attività di D.L. e C.S. saranno a carico del soggetto aggiudicatario. Il Comune vigilerà sull’efficiente ed efficace realizzazione e manutenzione del bene avvalendosi a tal fine di un proprio tecnico o di un esperto nominato dal Responsabile Unico del Procedimento;
COLLAUDO DELL’OPERA
L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilita’.-