Offerte anomale Clausole campione

Offerte anomale. Ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, sono considerate potenzialmente anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016).
Offerte anomale. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 c.2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, e l’eventuale esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua. Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Offerte anomale. Ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, sono considerate potenzialmente anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in seduta pubblica di gara, di uno dei seguenti metodi:
Offerte anomale. 1. Sono escluse dalla gara le offerte che presentino un ribasso anomalo.
Offerte anomale. 1. In caso di offerta anormalmente bassa, individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., si procederà alla verifica secondo le modalità previste dai successivi artt. 87, 88 e 89 del medesimo decreto.
Offerte anomale. Si procederà, ai sensi dell'art.86 c. 2 Dlgs n.163/06, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La valutazione di congruità avverrà ai sensi dell'art. 86 c. 3 bis e dell'art. 87, e con la procedura di cui all'art. 88 Dlgs n.163/06, con facoltà di esaminare contemporaneamente le migliori offerte non oltre la quinta (ex art.88 c.7 Dlgs n.163/06).
Offerte anomale. Ai sensi dell’art. 86 del Codice, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare la congruità delle offerte economiche presentate ed in particolare:
Offerte anomale. 53.3 – Lotti Deserti 54 - Forum 55 – Sospensione. Annullamento 56 – Graduatoria di Gara
Offerte anomale. La valutazione delle offerte anomale sarà effettuata secondo quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs. n.50/2016.
Offerte anomale. La SAMTE Srl valuta la congruità delle offerte ai sensi di quanto previsto dagli articoli 86 e ss. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e 284 del regolamento (D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.).