Offerte anomale Clausole campione

Offerte anomale. Ai sensi dell’art. 86 del Codice, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare la congruità delle offerte economiche presentate ed in particolare: a) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Anche al di fuori di dette ipotesi, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (articolo 86, comma 3). I successivi artt. 87 ed 88 disciplinano i criteri ed il procedimento di verifica, in contraddittorio con l’offerente, delle offerte che appaiono anormalmente basse. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l’esclusione dell’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. La regola posta dall’art. 87, comma 1, del Codice – secondo cui all’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio con il concorrente – incontra l’eccezione dell’esclusione automatica che può essere disposta nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e le offerte presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e valgono i limiti di importo del contratto stabiliti, per i lavori, dall’art. 122, comma 9 (importo inferiore o pari a 1 milione di euro) e, per i servizi e le forniture, dall’art. 124, comma 8 (i...
Offerte anomale. Ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, sono considerate potenzialmente anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016).
Offerte anomale. Si procederà, ai sensi dell'art.86 c. 2 Dlgs n.163/06, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La valutazione di congruità avverrà ai sensi dell'art. 86 c. 3 bis e dell'art. 87, e con la procedura di cui all'art. 88 Dlgs n.163/06, con facoltà di esaminare contemporaneamente le migliori offerte non oltre la quinta (ex art.88 c.7 Dlgs n.163/06).
Offerte anomale. 1. In caso di offerta anormalmente bassa, individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., si procederà alla verifica secondo le modalità previste dai successivi artt. 87, 88 e 89 del medesimo decreto.
Offerte anomale. La SAMTE Srl valuta la congruità delle offerte ai sensi di quanto previsto dagli articoli 86 e ss. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e 284 del regolamento (D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.).
Offerte anomale. La verifica dell’affidabilità delle offerte anomale deve svolgersi sempre in contraddittorio. Il procedimento, improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente, è svolto, a seconda dei casi, dal RUP o dalla commissione giudicatrice nel rispetto della tempistica e delle modalità fissate dagli artt. 86 e ss. del codice dei contratti e si conclude con l’adozione di un provvedimento motivato in maniera rigorosa ed analitica nell’ipotesi di esclusione per inaffidabilità. La motivazione può, invece, legittimamente essere espressa per relationem alle giustificazioni rese dal concorrente qualora l’esito dell’istruttoria sia un giudizio di congruità dell’offerta. Poiché il procedimento non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze ma persegue il fine di accertare se l’offerta, considerata fissa ed immutabile, nel suo complesso dia o meno affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto, non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, essendo ammissibili anche quelle sopravvenute e le compensazioni tra sottostime e sovrastime. L’esiguità dell’utile di impresa non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica, ancorché non possa essere ridotto a cifra meramente simbolica.
Offerte anomale. 1. In base agli artt. 122 comma 9 e 124 comma 8 del D.lgs.163/2006 e s.m. nei bandi di gara per lavori d’importo inferiore o pari a 1.000.000,00 di Euro o per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000,00 Euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, può essere prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. In tali casi l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Si applicano gli artt. 121 e 284 del D.P.R. 207/2010. 2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 per l’individuazione delle offerte anormalmente basse valgono i criteri fissati dall’art. 86 commi 1 e 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m. 3. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica le offerte anormalmente basse richiedendo all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 del D.lgs.163/2006 e s.m. 4. A tal fine la Commissione di gara sospende le operazioni di gara e attiva il sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 84 e seguenti del D.lgs.163/2006 e s.m. trasmettendo gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento. 5. A norma dell’art. 87 comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m. le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi; d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato; f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più ...
Offerte anomale. Lotti Deserti 57 - Forum 58 – Sospensione. Annullamento 59 – Graduatoria di Gara
Offerte anomale. 1. Negli appalti di lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria, esperiti con procedure aperte e ristrette e con il criterio del prezzo più basso, trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale stabilito dalla legge106. 2. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l’amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L’amministrazione procede all’esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata. 3. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. 4. Negli appalti di servizi d’importo inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale107, secondo la procedura di cui ai successivi commi.
Offerte anomale. Saranno sottoposte a valutazione di congruità le offerte che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi effettivi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione. Si precisa che la verifica della congruità delle offerte, ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è di competenza della Commissione giudicatrice. I concorrenti le cui offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le spiegazioni a giustificazione del basso livello di prezzi o di costi proposti. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.