Sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sicurezza nei luoghi di lavoro. La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare. In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze, che sono da considerarsi pari a zero. I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità, e possono essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nella dichiarazione che la ditta dovrà ritornare sottoscritta dal suo legale rappresentante (allegato A. 5 alla lettera di invito), prima dell’inizio della fornitura. Il modulo prevede anche uno spazio per eventuali comunicazioni integrative che la ditta ritenga di suggerire per migliorare la sicurezza. La ditta deve tenere in considerazione che dovrà operare all’interno di una struttura nella quale sono presenti dipendenti universitari e/o utenti e/o dipendenti di ditte appaltatrici di altri lavori/servizi/forniture, con possibilità di affollamento in particolari orari di punta, e conseguente rischio di intralcio della circolazione, anche di sicurezza, qualora non venissero rispettate le disposizioni. Per una migliore visione dei rischi presenti, ed una più precisa valutazione dei propri costi della sicurezza per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente affidamento, le ditte partecipanti potranno effettuare un sopralluogo delle aree interessate. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della offerta ed evidenziati, a parte nella stessa. La ditta si farà carico, all’interno dei propri costi della sicurezza, degli oneri richiesti per le attività di coordinamento, qualora si rendessero necessarie per l’esecuzione dell’appalto stesso, rendendosi altresì disponibile allo scambio di informazioni ed a pianificare le proprie attività per eliminare/ridurre le interferenze che dovessero subentrare. Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0000000000, mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx).
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Al RLS vengono riconosciute annualmente, in aggiunta al quantitativo di ore di cui al punto 2.5 dell’Allegato G al CCNL 27/09/2005, n. 2 ore di permesso retribuito per ogni succursale dell’Azienda dalla sesta (compresa) in poi. Circa gli adempimenti connessi al D.Lgs. 626/94 viene concordato di definire, in occasione delle riunioni dell’Organismo paritetico previsto dall’art. 3 del presente CSLL: ➢ i rimborsi spese da riconoscere ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’attività che si troveranno a dover svolgere; ➢ l’attività di monitoraggio degli eventi criminosi accaduti. Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente capitolo, si rinvia alle norme previste in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nell’allegato G al CCNL.
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dei lavori di manutenzione il gestore si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune le misure più idonee. Il manutentore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il gestore è obbligato a redigere, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle singole attività esercitate, sulla base del Fascicolo dell’opera, parte integrante del progetto esecutivo presentato. Il manutentore sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e nel D.Lgs n. 81/2008. Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il gestore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dei lavori di manutenzione il Soggetto Realizzatore si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune le misure più idonee. Il manutentore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il realizzatore è obbligato a redigere, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute e nel D.Lgs n. 81/2008. Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il manutentore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
Sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.ei. L’Appaltatore è soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni: - Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell’”Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni e/o sospensione del traffico” - Xxxxx Xxxxxxxx di cui all’allegato 4 della Delibera del Ministero della Sanità 4 febbraio 1977 (G.U. n° 48 del 21 Febbraio 1977); - Xxxxx Xxxxxxxx relative alle tubazioni di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. 61 del 14 marzo 1986); - Nuove norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto, D. M. 4 aprile 2014 prot. 137, G. U. n.97 del 28/04/ 2014. - Norme UNI - UNI EN - UNI ISO - UNI CEI - ecc. vigenti in materia di materiali e controlli qualitativi; - D.M. 3/3/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce”; - tutte le Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-CNEL e testi citati nel presente Capitolato. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.
Sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto prevede l’art.15 e 18 oltre che a tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali e burocratici.
Sicurezza nei luoghi di lavoro decremento degli infortuni sul lavoro; - decremento delle patologie professionali; - aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle attrezzature utilizzate.
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascuna parte si impegna ad informare l’altra, entro l’inizio delle attività previste dalla presente convenzione, di ogni rischio presente presso la struttura che ospiterà l’attività mediante la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Ogni successiva modificazione dello stato dei rischi dovrà essere parimenti, tempestivamente comunicata. In attuazione del combinato disposto di cui al Decreto del 13 aprile 2011 e al Decreto del 12 gennaio 2012, il personale volontario riceve dal legale rappresentante di CRI la sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il personale volontario è tenuto ad informarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di protezione sanitaria previste dalle leggi e/o dalle disposizioni interne della parte ospitante.
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (art. 26 D.lgs. n. 81/2008), in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 05/03/08. Resta inteso che per l’Impresa rimane immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività svolta.