CONTRATTO
Programma ERASMUS+
Azione KA1 - VET Learners and Staff Mobility
PROGETTO “XXX.XX.XX.”
PROfessional COmpetences for local Development
N° 2019-1-IT01-KA102-007125
(Irlanda)
Denominazione del Beneficiario | COMUNE DI BARONISSI |
Indirizzo completo | Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxx XX |
di seguito denominato “il Beneficiario” rappresentato, per lo scopo di questo contratto, dal Dottore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Sindaco
da una parte, e
Nome e cognome del Partecipante |
Data di nascita |
Nazionalità |
Indirizzo Città Provincia |
Telefono |
Indirizzo mail |
Sesso (M/F) |
Titolo di studio conseguito |
Settore professionale-Codice ISCED |
di seguito denominato “il Partecipante” dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO
le Condizioni Particolari e gli Allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto (“il contratto”)
Allegato I ECVET Learning Agreement Allegato II Condizioni Generali
Allegato III Autorizzazione accredito pocket money Allegato IV Detrazione ai fini della dichiarazione d’imposta
Allegato V Nota Esplicativa sulle modalità di gestione del progetto Allegato VI Quality commitment
Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle degli Allegati.
ARTICOLO 1 – OGGETTO
1.1 Il Beneficiario fornirà il supporto finanziario comunitario al Partecipante per realizzare un periodo di traineeship nell’ambito del progetto “XXX.XX.XX. 2 - PROfessional COmpetences for local DEvelopment” (n° 2019-1-IT01-KA102-007125) di cui al Programma Erasmus+ KA1 VET.
1.2 Il Partecipante accetta il supporto finanziario e i servizi previsti e indicati all’Art. 3, e si impegna a portare a termine il periodo di mobilità, come descritto negli Allegati al presente contratto, sotto la propria responsabilità.
1.3 Il partecipante dichiara con il presente atto di essere venuto a conoscenza, di aver compreso e di accettare tutte le disposizioni del presente contratto e degli Allegati. Ogni modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.
1.4
Nel caso in cui le condizioni di sicurezza sanitaria, connesse al c.d. COVID 19, lo richiedessero, il Beneficiario ed il partecipante espressamente accettano e convengono che il paese di destinazione potrà essere sostituito con altro, individuato a insindacabile giudizio del Beneficiario. In tale caso, il Beneficiario provvederà a comunicare via e-mail al partecipante il nuovo paese di destinazione, l’eventuale diversa durata della mobilità, il diverso ammontare della borsa di studio attribuita e il diverso ammontare del pocket money previsto.
1.5 Sempre nel caso in cui le condizioni di sicurezza sanitaria, connesse al c.d. COVID 19, lo richiedessero, la mobilità oggetto del presente contratto potrà essere annullata a insindacabile giudizio del Beneficiario, senza alcun onere a carico delle parti.
ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA’
2.1 Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte contraente.
2.2 Il periodo di mobilità avrà inizio a settembre/ottobre 2020, salvo variazioni che dovessero intervenire per esigenze organizzative del Beneficiario non prevedibili al momento della sottoscrizione del presente contratto che saranno tempestivamente comunicate. La data di inizio del periodo di mobilità è il primo giorno di permanenza del Partecipante presso l’organismo ospitante e la data di fine del periodo di mobilità è l'ultimo giorno di permanenza del Partecipante presso l’organismo ospitante. Nel caso in cui è prevista la partecipazione ad un corso di lingua all’estero presso un organismo diverso da quello ospitante e tale partecipazione è parte rilevante del percorso di formazione all’estero, la data di inizio del periodo di mobilità è il primo giorno di frequenza del suddetto corso; la data di fine del periodo di mobilità è l'ultimo giorno di permanenza del Partecipante presso l’organismo ospitante.
2.3 Il Partecipante riceve un sostegno finanziario per un periodo di 122 giorni (comprensivo di viaggio aereo A/R, o altro mezzo opportunamente individuato).
2.4 Il periodo totale della mobilità non può eccedere 12 mesi.
2.5 L’organismo ospitante rilascerà un Certificato di tirocinio, contenente le date di inizio e di fine del periodo di mobilità.
ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO
3.1 Il Beneficiario gestisce il finanziamento del tirocinio attraverso l’erogazione al partecipante di:
A) SERVIZI:
❑ individuazione dell’organismo ospitante il tirocinio;
❑ preparazione linguistica sia attraverso l'utilizzo della piattaforma OLS messa a disposizione dalla Commissione Europea, che attraverso la realizzazione di un percorso formativo, con un focus sull’apprendimento delle microlingue;
❑ preparazione pedagogica e interculturale dei tirocinanti da effettuarsi obbligatoriamente prima della partenza pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto;
❑ polizza assicurativa (R.C e Inail);
❑
copertura dei costi di n. 1 viaggio aereo di andata e di n. 1 viaggio aereo di ritorno per e dal Paese di svolgimento del tirocinio. I voli saranno prenotati e pagati esclusivamente per le date corrispondenti all’inizio e al termine della mobilità. L’eventuale ritorno in Italia con volo diverso è ad esclusivo carico del partecipante il quale sarà tenuto anche al rimborso dell’eventuale prenotazione già effettuata dal Beneficiario. Il Beneficiario, nella scelta del vettore da utilizzare, compatibilmente con le necessità organizzative e gestionali, provvederà all’individuazione dello stesso tenendo conto anche delle problematiche relative all’impatto ambientale;
❑ copertura dei costi di alloggio in famiglia e/o in appartamento condiviso e/o Student House (anche in camera doppia o tripla), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri Paesi);
❑ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero;
❑ certificazioni e attestati
B) POCKET MONEY:
❑ L’importo riconosciuto sarà € 1.300,00 (lordi) per tutta la durata del tirocinio, come “contributo” monetario per le spese di vitto e tempo libero, mobilità locale, trasporto da/per gli aeroporti/porti/stazioni, eventuali spese postali e telefoniche.
3.2 L’ammontare definitivo del pocket money sarà determinato sulla base della effettiva durata della Mobilità. Il partecipante riceverà una rata mensile di € 325,00 lordi per ogni mese effettivo di tirocinio. Il partecipante deve fornire prova della effettiva data di inizio e di conclusione del Tirocinio, consegnando al Beneficiario (o altro partner di progetto a tal fine incaricato dal Beneficiario) il registro presenze, le carte di imbarco del volo di andata e di ritorno per e da il Paese di destinazione (o eventuale altro titolo di viaggio) e tutta la documentazione richiesta. L’ammontare definitivo del pocket money varierà nel caso in cui, per esigenze organizzative, vitto e trasporti locali saranno forniti nei servizi erogati.
3.3 Il sostegno finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione.
3.4 La sovvenzione è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, non dell’Unione, incluse le entrate che il Partecipante potrebbe ricevere, a vario titolo, dall’Organismo Ospitante.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL POCKET MONEY
4.1 Il pocket money sarà erogato mediante bonifico bancario, con le seguenti modalità:
- la prima mensilità dopo il primo mese di tirocinio (e comunque previa consegna della documentazione richiesta, quale ad esempio il “Learning Agreement” e della prova delle presenze effettive sul luogo di tirocinio);
- la seconda mensilità dopo il secondo mese di tirocinio (previa consegna della prova delle presenze effettive sul luogo di tirocinio);
- la terza mensilità dopo il terzo mese di tirocinio (previa consegna della prova delle presenze effettive sul luogo di tirocinio);
- il saldo avverrà al termine del tirocinio, dopo la consegna da parte del partecipante di tutta la documentazione richiesta (registro presenze, carte di imbarco A/R, Report, Questionari, etc.), dell'invio on-line da parte dello stesso del Rapporto finale (Mobility Tool) e del completamento della preparazione linguistica on line, inclusa la verifica finale. Si precisa che tale documentazione finale deve pervenire presso gli uffici del Beneficiario entro e non oltre 15 giorni dal rientro in Italia.
4.2 Il partecipante riceverà il pagamento del pocket money solo dopo aver fornito prova delle presenze effettive sul luogo del lavoro (registro presenze) e comunque in caso di assenze ingiustificate, non supportate da idonei giustificativi, lo stesso verrà decurtato in maniera proporzionale ai giorni di tirocinio effettivamente realizzati.
4.3 Il saldo del pocket money potrà essere trattenuto dal Beneficiario a copertura di somme dovute dal partecipante per eventuali danni causati, utenze non pagate e altri oneri ad esso imputabili.
4.4 Qualora le informazioni dichiarate in sede di contrattualizzazione nell’allegato IV al Contratto "Dichiarazione ai sensi degli effetti dell'art. 23 del dpr 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni" dovessero subire modifiche, il Partecipante è tenuto a comunicare tali variazioni tempestivamente. Il Partecipante dovrà compilare e inviare il modulo aggiornato all'indirizzo e- mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx. In caso di mancata comunicazione faranno fede le
informazioni riportate nella "Dichiarazione ai sensi degli effetti dell'art. 23 del dpr 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni" al momento della contrattualizzazione. In tal caso e/o in caso di comunicazioni errate o inesatte, il Beneficiario declina ogni responsabilità.
ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE
5.1 Il Partecipante è tutelato da copertura assicurativa per RC; è altresì tutelato da copertura assicurativa per infortuni occorsi in occasione dello svolgimento delle attività di tirocinio, relativamente a fattispecie che dovessero verificarsi nell’espletamento delle mansioni a cui è adibito dall’Organismo Ospitante.
5.2 La copertura assicurativa sanitaria di base è assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche durante la permanenza in un altro paese dell’UE ed è attestata dalla tessera sanitaria europea. Il Partecipante può munirsi, se lo ritiene opportuno, di assicurazione privata complementare.
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)
6.1. Il Partecipante deve effettuare la valutazione OLS (valutazione delle competenze linguistiche) prima della partenza e alla fine del periodo di mobilità.
6.2 Il Partecipante deve seguire il corso di lingua OLS, non appena riceve l'accesso al sistema. Il Partecipante informa immediatamente il Beneficiario (o altro partner di progetto a tal fine incaricato dal Beneficiario) qualora non fosse in grado di seguire il corso, ancor prima di accedervi.
6.3 Il pagamento della rata finale del pocket money è subordinato al completamento del test valutativo delle competenze linguistiche acquisite, che di fatto è obbligatorio.
ARTICOLO 7 – DOCUMENTAZIONE FINALE
7.1 Entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo al termine del tirocinio, il partecipante dovrà consegnare al Beneficiario la seguente documentazione: Registro presenze, Carte di imbarco A/R, Questionari di valutazione, Questionario finale del partecipante, Questionario finale dell’azienda ospitante in italiano e nella lingua del Paese di destinazione, Questionario Mobility Tool, ricevute di pagamento del pocket money, Certificato di tirocinio, Certificato Europass, Presentazione in Power Point, materiali fotografici e/o video relativi all’esperienza all’estero, attestato di lingua e quanto altro richiesto dal Beneficiario (o altro partner di progetto a tal fine incaricato dal Beneficiario).
ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ
8.1 L’Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione del tirocinio. Conseguentemente l’Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni.
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
9.1 Il partecipante, espressamente, si obbliga:
❑ a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle disposizioni del “regolamento alloggio”, eventualmente predisposto dal partner estero individuato dal
Beneficiario, che regola il soggiorno presso l’unità abitativa, comprese quelle relative alla richiesta di una cauzione, a copertura di eventuali danni o difformità rispetto allo stato iniziale dell’appartamento;
❑ tale cauzione potrà, qualora il partner lo motivi adeguatamente al Beneficiario, essere restituita, al partecipante, in toto o in parte, ad insindacabile autorizzazione del Beneficiario, al rientro in Italia. La cauzione, seppur restituita al partecipante, al termine del soggiorno estero e prima della partenza per l’Italia, non esonera il partecipante da eventuali responsabilità riscontrabili ed eccepite dal partner entro 15 giorni dalla consegna delle chiavi dell’appartamento;
❑ a rispettare i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio, così come stabiliti dal Beneficiario;
❑ a rispettare il regolamento dell’azienda ospitante, i suoi orari di lavoro e ad assumere comportamenti improntati alla buona condotta ed alla correttezza professionale;
❑ a produrre tutta la documentazione al Beneficiario (o ad altro partner di progetto a tal fine incaricato dal Beneficiario), nei tempi e con le modalità richieste;
❑ ad accettare variazioni dell’ubicazione del proprio alloggio e qualunque altra modifica che si renda necessaria ad insindacabile decisione del Beneficiario;
❑ a condividere con altre persone l’appartamento e la camera per tutta la durata del tirocinio;
❑ ad osservare ogni altra disposizione ricevuta dal Beneficiario;
❑ a prendere parte, a conclusione del progetto, ad un convegno finale, al fine di condividere, insieme agli altri partecipanti, l’esperienza effettuata e i risultati ottenuti grazie allo svolgimento dell’internship.
❑ a rapportarsi, esclusivamente, con il Beneficiario (o con altri partner di progetto a tal fine incaricati dal Beneficiario) per tutte le situazioni relative allo svolgimento del tirocinio;
❑ in caso di infortunio, a darne tempestivamente notizia e a trasmettere al Beneficiario, entro e non oltre le 12 ore dall’evento, la documentazione amministrativo/sanitaria di rito necessaria, autocertificazione sulle modalità, tempo e luogo dell’infortunio, oltre ad altra eventuale documentazione utile, per gli adempimenti del caso;
❑ a restituire l’intero importo del pocket money e a risarcire il Beneficiario di tutte le spese sostenute ed impegnate a fronte del tirocinio fino ad un ammontare di € 6.768,00, nel caso in cui il Beneficiario accertasse la carenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dal bando;
❑ a far pervenire “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” attestante l’avvenuto conseguimento o meno del diploma di maturità entro e non oltre il 7 agosto 2020. In caso di dichiarazioni mendaci, o di mancata comunicazione oltre le conseguenze di legge previste, il partecipante sarà tenuto a restituire gli interi importi, così come indicati al precedente capoverso;
❑ a restituire al Beneficiario il sostegno finanziario o parte di esso, fino all’ammontare suddetto, qualora non rispetti le disposizioni del presente contratto;
laddove necessario, a svolgere parte del tirocinio in modalità online, dall’Italia o dal paese di
❑
destinazione in cui si trova, secondo le indicazioni fornite da Beneficiario e dall’azienda ospitante.
ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI INOTTEMPERANZA
10.1 In caso di inottemperanza agli obblighi indicati nel precedente articolo e nell’Allegato V (Nota esplicativa delle modalità di gestione della Borsa di Studio), il Beneficiario si riserva di adottare nei confronti del partecipante inadempiente i provvedimenti necessari, fino alla revoca della borsa di studio, con conseguente restituzione dell’intero importo del pocket money e al risarcimento di tutte le spese documentate, sostenute ed impegnate per l’organizzazione del tirocinio per un importo complessivo non superiore ai massimali stabiliti dall’Agenzia Nazionale.
10.2 Il Beneficiario si riserva, altresì, di chiedere al partecipante il ristoro dei danni subiti a causa del suo comportamento.
ARTICOLO 11 – RINUNCIA ALLA BORSA DI STUDIO E RIENTRO ANTICIPATO
11.1 In caso di rinuncia prima della partenza, il partecipante sarà tenuto a rimborsare al Beneficiario tutte le spese da questi sostenute e/o impegnate per il suo tirocinio.
11.2 In caso di interruzione del tirocinio e rientro in Italia esclusivamente per i seguenti motivi: malattia e/o infortunio grave del partecipante, offerta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il partecipante sarà tenuto a corrispondere al Beneficiario le somme da questi sostenute e/o impegnate relative al periodo che va dalla data di cessazione del tirocinio fino alla data prevista di termine dello stesso e con obbligo alla restituzione delle maggiori somme eventualmente già ricevute anticipatamente, sempre che il partecipante abbia svolto almeno due settimane di tirocinio. In caso contrario, la restituzione da parte del partecipante, delle somme già anticipate e/o impegnate, sarà relativa all’intero periodo.
11.3 In caso di interruzione del tirocinio o rientro in Italia per qualsiasi altro motivo non contemplato al punto 11.2, il partecipante sarà tenuto a restituire l’intero ammontare del pocket money già versato e a risarcire il Beneficiario di tutte le spese sostenute e impegnate dallo stesso per l’organizzazione dei servizi (alloggio, assicurazioni, viaggi aerei, ricerca azienda).
11.4 In caso di interruzione del tirocinio per volontà dell’azienda ospitante, a causa di inadempienze e/o cattiva condotta del tirocinante, quest’ultimo sarà tenuto alla restituzione delle somme già anticipate e/o impegnate per l’intero periodo di tirocinio e a rientrare in Italia a proprie spese. In alternativa, qualora il partner in loco si rendesse disponibile ad individuare una nuova azienda ospitante, il tirocinante sarà tenuto a pagare una penale di € 100,00, oltre all’eventuale costo per la ricerca di una nuova azienda
ARTICOLO 12 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ
12.1 Il Beneficiario si impegna a fornire al partecipante tutte le indicazioni per garantire la salute e la sicurezza sia sul luogo del tirocinio che nell’alloggio nel paese di destinazione. Con la sottoscrizione del presente contratto, il partecipante si impegna a rispettare tali indicazioni consapevole degli eventuali rischi a cui si espone in caso di mancata osservanza delle stesse. Il partecipante dichiara la propria autonoma e consapevole volontà di prendere parte alla mobilità, esonerando espressamente il Beneficiario da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali problematiche di salute, con particolare riferimento al c.d. COVID 19, contratte durante il periodo di mobilità.
ARTICOLO 13 – VALUTAZIONE RISULTATI
13.1 Il Partecipante si impegna, nei dodici mesi successivi alla conclusione del tirocinio, a fornire al Beneficiario una o più relazioni sul suo stato occupazionale; tali dati sono obbligatori e rientrano nelle attività progettuali del Beneficiario, ai fini della valutazione della ricaduta occupazionale delle azioni intraprese con il progetto realizzato.
13.2 Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall’Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento del tirocinio in ottemperanza alle disposizioni del contratto.
ARTICOLO 14 – CONTO CORRENTE BANCARIO
14.1 I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal Partecipante i cui estremi sono di seguito riportati:
Nome della banca: _
Indirizzo della filiale:
Intestatario del conto:
Numero di conto corrente:
Codice IBAN:
14.2 Eventuali variazioni del conto corrente indicato e/o delle modalità di pagamento dovranno essere comunicate tempestivamente e in forma scritta.
14.3 Il Partecipante indica nel presente indirizzo mail, il recapito cui inviare comunicazioni urgenti o altrimenti importanti:
ARTICOLO 15 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
15.1 La mobilità oggetto del presente contratto è finanziata dal programma Erasmus+. Le risorse disponibili per le attività di tirocinio costituiscono l’unica fonte di finanziamento disponibile e, pertanto, lo svolgimento del tirocinio è subordinato alla erogazione delle stesse da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+. Qualora il finanziamento non venga in concreto erogato, il Beneficiario si riserva l’insindacabile facoltà di non dare corso e/o interrompere il tirocinio. In tale caso il partecipante non ha alcun diritto di richiedere alcun compenso, onere, danno o spesa.
15.2 La mobilità oggetto del presente contratto presuppone il possesso, da parte del tirocinante, di una conoscenza linguistica adeguata ad affrontare un periodo di mobilità e di tirocinio presso una azienda/società estera. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Beneficiario si impegna a reperire un’azienda idonea allo svolgimento del tirocinio in base alle competenze e saperi professionali e alla conoscenza linguistica dell’aspirante tirocinante. Pertanto, qualora il livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante sarà considerato dalle aziende partner ospitanti inadeguato allo svolgimento del tirocinio, il presente contratto si risolverà di diritto. In tale caso, con effetto retroattivo, sono nulle le obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto.
La validità e l’efficacia del presente contratto sono subordinate al conseguimento del diploma
15.3
nell’anno scolastico 2019/2020. Se il partecipante non ottiene il diploma il contratto decade automaticamente, fermo restando quanto stabilito dalle parti al precedente punto n.9 terzultimo capoverso in ordine alle responsabilità del partecipante sia sulla mancata ricezione entro e non oltre il 7 agosto 2020 della “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” attestante l’avvenuto conseguimento o meno del diploma di maturità e sia di eventuali dichiarazioni mendaci contenute nella richiamata “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.
16.1 Il partecipante espressamente autorizza il Beneficiario al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs n° 196/2003 e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
16.2 I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per l’adempimento del seguente contratto.
16.3 I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l’implementazione e il follow-up del contratto da parte del Beneficiario, dell’Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode).
16.4 Il partecipante può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante può richiedere ogni tipo di informazione riguardo al trattamento dei suoi dati personali. Il partecipante può presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in merito al trattamento dei suoi dati da parte del Beneficiario e/o dell’Agenzia nazionale o al Garante Europeo per la privacy in relazione all’uso dei dati da parte della Commissione Europea.
16.5 Il partecipante si rende disponibile a prendere parte alle azioni di monitoraggio e di valutazione promosse dall’Agenzia nazionale nei 24 mesi successivi alla data di chiusura delle attività progettuali e, nei limiti delle sue possibilità, a comunicare al Beneficiario l’eventuale variazione della sua residenza.
ARTICOLO 17 – INDAGINE UE
17.1 Il Partecipante deve compilare e inviare on-line il questionario UE al termine del periodo di mobilità e comunque entro 30 giorni di calendario dal ricevimento dell’Invito a completare il relativo questionario da parte del Beneficiario. Ai partecipanti che non abbiano compilato e inviato on-line il questionario, il Beneficiario è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario ricevuto.
17.2 Il Partecipante si rende disponibile all’eventuale somministrazione di un’intervista on–line complementare, al fine di approfondirei contenuti dei Rapporti dovuti dal Beneficiario all’Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.
ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE
18.1 Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni.
18.2 Si individua in Salerno il Foro esclusivamente competente a gestire eventuali controversie tra il Beneficiario e il Partecipante in merito all’applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.
18.3 A titolo di garanzia per tutte le obbligazioni (anche economiche) assunte nel presente contratto dal partecipante sottoscrive il presente contratto il sig./la sig.ra C.F.: nato/a a il
e residente in alla via
n. (identificato a mezzo C.I. n. )
FIRME
Per il Partecipante Per il Beneficiario
[firma e timbro]
Fatto a il ___________ Fatto a il________
(firma del genitore)
Fatto a il ___________
A seguito di specifica contrattazione e previa lettura di ogni clausola e di rilettura del presente contratto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, si approvano specificamente le condizioni contrattuali di cui agli art. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2,
15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 18.3 del presente contratto e l’Allegato V allo stesso.
Per il Partecipante
Fatto a il
Fatto a il
(firma del genitore)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8/02/2006 n. 54). In caso di impossibilità della firma di entrambi, il genitore firmatario si assume ogni responsabilità al riguardo.
Data Firma