SUPPORTO FINANZIARIO Clausole campione

SUPPORTO FINANZIARIO. 3.1 Il sostegno finanziario per il periodo di mobilità ammonta a complessivi 2.046,00 EURO, per 35 giorni di permanenza, compresi i giorni di viaggio. 3.2 L’Organismo gestisce il sostegno finanziario per conto del Partecipante e fornisce per intero, direttamente o attraverso gli enti intermediari già individuati nel progetto, i servizi relativi al viaggio, al supporto individuale e al supporto linguistico (laddove previsto). l’Organismo assicura che nel fornire tale supporto siano rispettati gli standard di qualità e di sicurezza necessari. 3.3 Il rimborso delle spese sostenute in relazione a bisogni speciali, se del caso, è ammesso solo su presentazione dei documenti giustificativi da parte del Partecipante. 3.4 Il sostegno finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione. 3.5 In deroga all'Articolo 3.4, la sovvenzione è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, non dell’Unione, incluse le entrate che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre l’orario previsto per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato I. 3.6 Il sostegno finanziario o parte di esso deve essere reso all’Organismo qualora il Partecipante non rispetti le disposizioni del presente contratto. Se il Partecipante interrompe il periodo di mobilità prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già versato, salvo diversamente concordato con l’Organismo. Tuttavia, se il Partecipante non ha portato a termine l’attività di mobilità, come descritto nell'Allegato II, per causa di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo della sovvenzione corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l’Organismo. Tali casi debbono essere, comunque, segnalati dall’Organismo e accettati dall'Agenzia Nazionale.
SUPPORTO FINANZIARIO. 3.1 Il finanziamento del tirocinio avviene attraverso l’erogazione di: □ Individuazione dell’organismo ospitante il tirocinio; il partecipante sarà tenuto ad effettuare dei colloqui con l’azienda ospitante prima della partenza tramite conference call e/o de visu all’arrivo nel Paese ospitante. □ Preparazione pedagogica e culturale; □ Supporto alla preparazione linguistica tramite la piattaforma per il sostegno linguistico online Erasmus+ (Online LinguisticSupport - OLS); □ Polizza assicurativa (infortuni- Rc); □ Viaggio (n. 1 viaggio aereo di Andata e n. 1 Viaggio di ritorno). I voli saranno prenotati e pagati esclusivamente per le date corrispondenti all’inizio e al termine della mobilità; □ Copertura dei costi di alloggio (comprese le spese di utenze ed Internet) in aparthotel o residence condiviso (in camera doppia – tripla - quadruple) con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri Paesi); □ In tal caso, LICEO STATALE MEDI riconoscerà ad ogni partecipante un Pocket Money pari a □ Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero; □ Certificazioni ed attestati;
SUPPORTO FINANZIARIO. 3.1 Il Beneficiario gestisce il finanziamento del tirocinio attraverso l’erogazione al partecipante di: A) SERVIZI: ❑ individuazione dell’organismo ospitante il tirocinio; ❑ preparazione linguistica sia attraverso l'utilizzo della piattaforma OLS messa a disposizione dalla Commissione Europea, che attraverso la realizzazione di un percorso formativo, con un focus sull’apprendimento delle microlingue; ❑ preparazione pedagogica e interculturale dei tirocinanti da effettuarsi obbligatoriamente prima della partenza pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto; ❑ polizza assicurativa (R.C e Inail); ❑ copertura dei costi di n. 1 viaggio aereo di andata e di n. 1 viaggio aereo di ritorno per e dal Paese di svolgimento del tirocinio. I voli saranno prenotati e pagati esclusivamente per le date corrispondenti all’inizio e al termine della mobilità. L’eventuale ritorno in Italia con volo diverso è ad esclusivo carico del partecipante il quale sarà tenuto anche al rimborso dell’eventuale prenotazione già effettuata dal Beneficiario. Il Beneficiario, nella scelta del vettore da utilizzare, compatibilmente con le necessità organizzative e gestionali, provvederà all’individuazione dello stesso tenendo conto anche delle problematiche relative all’impatto ambientale; ❑ copertura dei costi di alloggio in famiglia e/o in appartamento condiviso e/o Student House (anche in camera doppia o tripla), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri Paesi); ❑ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero; ❑ certificazioni e attestati
SUPPORTO FINANZIARIO. Fatta salva la disponibilità di bilancio, il presente bando assegna circa 10 borse per stage in presenza, con durata di minimo 2 e massimo 3 mesi. Il contributo mensile è pari ad Euro 700,00 lordi. Il candidato avrà diritto a beneficiare del contributo se risulterà vincitore della selezione e seguirà le procedure di attivazione stage fornite dal Settore. Il contributo verrà erogato ai vincitori in un’unica soluzione entro circa un mese dalla data di inizio stage e potrà essere accreditato o sulla CartaConto di Xxxxxx attivata o su un conto corrente di cui siano intestatari o co-intestatari. Il mancato completamento del periodo di stage concordato comporta la restituzione del contributo.
SUPPORTO FINANZIARIO. Il presente bando assegna circa 60 borse per il progetto di stage WORLDWIDE INTERNSHIPS. Fatta salva la disponibilità di bilancio, l’importo unitario del contributo è stato definito secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Università e della Ricerca - MUR, nella seguente tabella, in base all’ISEE di cui all’art. 3, che il candidato avrà presentato: ISEE Importo mensile del contributo da ≤ 13.000 a ≤ 30.000 600 €/mese per un massimo di tre mesi interi e continuativi da 30.000 a ≥ 50.000 e oltre 400 €/mese per un massimo di tre mesi interi e continuativi Il candidato avrà diritto a beneficiare del contributo per tirocinio citato sopra, esclusivamente: - se presenterà tale documento, secondo quanto indicato qui: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/0000/ - dopo le verifiche che l’Ateneo effettuerà sulla veridicità dei dati e delle informazioni relative alle condizioni economico-patrimoniali con l’ausilio delle autorità competenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente - se risulterà vincitore della selezione Il contributo verrà erogato ai vincitori in un’unica soluzione entro circa un mese dalla data di inizio stage e sarà accreditato esclusivamente sulla CartaConto di Ateneo, che andrà obbligatoriamente attivata non appena si avrà conferma del tirocinio. Il mancato completamento del periodo di stage concordato comporta la restituzione del contributo.
SUPPORTO FINANZIARIO. I progetti di ricerca congiunti approvati saranno così finanziati: 3.1. Le Parti concordano di contribuire in egual misura al finanziamento dei progetti, fatta salva la disponibilità dei fondi delle Parti. 3.2. Per ciascun progetto, il «CNR» pagherà fino a 20.000 € annui a progetto alla Parte italiana. «IDEA GTO» pagherà fino a $720,000.00 pesos annui a progetto alla Parte dello Stato di Guanajuato. Il primo anno i due progetti saranno finanziati dal Programma della Valle Mentefactura di Guanajuato per l'Anno Fiscale 2024, identificato dal seguente codice programma: 6400.0104.03.08.03.Q3550.1519010000 item 4440. Per il periodo 2025, «IDEA GTO» riserverà un importo di $1'500'000.00 (un milione e cinquecentomila Pesos 00/100 M.N.), che sarà finanziato dal Programma della Valle della Mentefactura di Guanajuato1.
SUPPORTO FINANZIARIO. Le condizioni finanziarie per l’approvazione dei progetti di ricerca congiunti saranno le seguenti: 3.1. Le Parti concordano di contribuire in egual misura al finanziamento del programma, fatta salva la disponibilità dei fondi delle Parti. 3.2. Per ciascun progetto, il Cinvestav pagherà annualmente fino a 10.000,00 € (diecimila euro) alla parte messicana e il CNR pagherà annualmente fino a 10.000,00 € (diecimila euro) alla parte italiana. 3.3. Le spese di viaggio (internazionali e nazionali) e alloggio dei partecipanti saranno sostenute dal Paese inviante. 3.4. Il finanziamento ai gruppi di ricerca sarà un sussidio alle risorse di ciascun gruppo, con l’intento di coprire i costi legati alla natura internazionale dei Progetti, ai costi di viaggi internazionali (principalmente trasporto e spese). Ogni gruppo potrà richiedere finanziamenti ulteriori da parte di istituzioni terze.
SUPPORTO FINANZIARIO. 3.1 Il supporto finanziario per il periodo di mobilità è calcolato sulla base delle disposizioni stabilite dalla Guida del Programma 3.2 Il Partecipante riceve un supporto finanziario Erasmus+ per [...] giorni (il periodo corrisponde alla permanenza fisica presso il paese ospitante più i giorni del viaggio) 3.3 Il totale del supporto finanziario ammonta a complessivi [...] EURO. 3.4 L’Organismo può scegliere di: Il Partecipante riceve direttamente il supporto finanziario indicato all’Articolo 3.3. L’Organismo fornisce al Partecipante il supporto sotto forma di erogazione di beni e servizi necessari alla realizzazione della mobilità. In tal caso, l’Organismo deve assicurare che l’erogazione di tali beni e servizi avvenga nel rispetto degli standard di qualità e di sicurezza necessari. L’Organismo fornisce al Partecipante il supporto finanziario pari a complessivi [...] EURO in aggiunta ai beni e servizi resi per viaggio/supporto individuale/supporto linguistico/quote di iscrizione/ supporto all’inclusione. l’Organismo deve assicurare che l’erogazione di tali beni e servizi avvenga nel rispetto degli standard di qualità e di sicurezza necessari. 3.5 Il rimborso delle spese sostenute in relazione a bisogni speciali, se del caso, è ammesso solo su presentazione dei documenti giustificativi da parte del Partecipante. 3.6 Il supporto finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione. 3.7 In deroga all'Articolo 3.6, il supporto finanziario è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, non dell’Unione, incluse le entrate che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre l’orario previsto per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato I.
SUPPORTO FINANZIARIO. 13.1. Le Parti faranno in modo che non appena la Società acquisterà la capacità finanziaria – anche a mezzo di operazioni societarie di aumento di capitale ovvero di strumenti di finanziamento rilasciati da terzi ovvero Soci – la Società estinguerà, anche in quota parte, eventuali debiti commerciali ovvero finanziamenti Soci in essere fino a concorrenza del totale pagamento di tali debiti, fatta in ogni caso salva facoltà del Socio creditore di convertire in tutto ovvero in parte i propri crediti in capitale sociale della Società in occasione di uno o più aumenti di capitale allo stesso riservati, da liberarsi mediante compensazione del debito da sottoscrizione. Altresì, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, al fine di sviluppare l’attività della Società, è preminente interesse per la Società che il capitale sociale della Società sia aperto all’investimento e all’ingresso di Nuovi Soci mediante una o più operazioni di aumento di capitale della Società riservate anche in sottoscrizione esclusiva a tali Nuovi Soci con conseguente rinuncia al diritto di opzione spettante ai Soci ai sensi dell’articolo 2481 codice civile, da eseguirsi anche in più fasi, oppure anche mediante, a titolo esemplificativo, campagne di crowdfunding, emissione di titoli di debito convertibili in capitale sociale, di strumenti finanziari partecipativi con successiva loro conversione in quote di partecipazione al capitale della Società.

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  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Oneri finanziari 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento. 2. L’Università, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 772 – sono pari a € 150.000,00. a. un importo pari al 50% di € 150.000,00 (€ 75.000,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 150.000,00 (€ 60.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui al punto a. del presente articolo; c. un importo pari 10% di € 150.000,00 (€ 15.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa finali e della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 150.000,00; 4. In considerazione del fatto che l’Università non viene ricompresa nelle tabelle A e B della legge 28/10/1984, n. 720, così come risultano aggiornate dal DPCM del 29/11/2011 (in GU 284 del 06/12/2011), la stesso non è obbligato alla tenuta di un conto di Tesoreria e in adempimento all’art. 3 c. 1 della legge n. 136 /2010 e s.m.i., recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”, fornirà apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato. Pertanto gli importi di cui al comma 3 del presente articolo verranno versati mediante accreditamento della somma sul c/c presso UNICREDIT Agenzia Roma 60 – IBAN XX00X0000000000000000000000 – Intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a valere sugli oneri finanziari progettuali.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il “conto del Tesoriere” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall’elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall’elenco delle relative quietanze. 2. L’Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.