UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO ALLESTITO PER IL TRASPORTO DISABILI
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 autoveicolo allestito per trasporto disabili, deambulanti e non, avente caratteristiche e dotazioni equivalenti o migliorative rispetto a quanto descritto nel successivo art. 3, anche in presenza di denominazioni tecnico commerciali differenti.
ART. 2 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo del presente appalto è quello risultante dal preventivo presentato dall’appaltatore, al netto di IVA. Sono comprese nell’importo tutte le spese relative all’allestimento, al collaudo, all’atto di vendita ed alla sua registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A.,nonché ogni altra spesa per consegnare all’Amministrazione comunale l’autoveicolo pronto per l’uso.
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE
Il veicolo oggetto della fornitura dovrà essere nuovo, di prima immatricolazione, conforme alle seguenti caratteristiche e dotazioni minime:
- livello emissioni Euro 6 e successive modificazioni, comunque conforme alla più recente in vigore al momento della consegna;
- cambio automatico;
- potenza non inferiore a KW 100 (136 CV) tipo motorizzazione diesel;
- larghezza max. mm. 2100 specchi esclusi;
- lunghezza max. mm. 5500;
- avvisatore acustico retromarcia;
- impianto frenante idraulico con freni a disco anteriori e posteriori;
- numero posti totali 9 di cui: posti n°1 autista + n°1 accompagnatore (vano guida) + 5 posti vano passeggeri con sedili per disabili deambulanti + n°2 carrozzine disabili non deambulanti, possibilità di variare la configurazione aumentando da 2 a 3 il numero dei disabili in carrozzina, ovvero massima versatilità e configurabilità di utilizzo della selleria (tutte ad ancoraggio/sgancio rapido su binari a pavimento) del vano passeggeri con posti intercambiabili, smontabili e scorrevoli, nonché del numero dei posti per carrozzina;
- Sedili passeggeri in sky, similpelle o similare lavabile, con poggiatesta e braccioli ribaltabili, dotati di cinture di sicurezza omologate per il trasporto disabili;
- sedile autista anatomico, con regolazione molleggio in funzione del peso del conducente, posizionamento longitudinale ed altezza, dotato di bracciolo e supporto lombare;
- specchio retrovisore interno, esterni regolabili elettricamente con dispositivo antiappannante e abbattibili elettricamente;
- verniciatura colore bianco, con scritta “Comune di Firenze”, banda adesiva su tutto il perimetro del veicolo e simbologia specifica adesiva per “trasporto disabili” da applicare sulle fiancate e nella parte anteriore e posteriore (grafica da concordare in fase di allestimento con l’autoparco);
- sensori per parcheggio e telecamera posteriore per retromarcia;
- autoradio con lettore CD e Mp3, minimo 4 altoparlanti (2 ant. + 2 post.);
-finestrini posteriori fissi con apertura scorrevole parte superiore, vetro temperato incolore;
-tetto rialzato per avere un’altezza utile interna del vano passeggeri dal piano di calpestio al sottotetto interno non inferiore a 180 cm;
- accesso al vano passeggeri anche dalla zona guida;
- rivestimento interno completo con coibentazione termoacustica su tetto e fiancate come previsto dalle norme vigenti, rivestimenti in materiale antigraffio/antivandalo (i rivestimenti interni dovranno essere certificati conformi alla Direttiva Europea 95/28 CE);
- illuminazione interna con plafoniere a luce bianca ed azzurrata notturna;
- porta laterale di accesso vano passeggeri, nella parte anteriore dx con movimentazione manuale e gradino automatico retrattile, illuminato a led, per facilitare l’accesso e comandato in sincronismo con l’apertura o chiusura della porta stessa, porte manuali per accesso posto di guida e passeggero/accompagnatore anteriore, con alzacristalli elettrici;
-maniglia di appiglio dx e mancorrente sx di risalita della porta laterale vano passeggeri;
- pedana di sollevamento elettroidraulica per salita/discesa carrozzine posta nella parte posteriore interna del veicolo, capacità sollevamento minima 360 kg;
- dispositivi per l’ancoraggio di sedie a rotelle con retrattori automatici (arrotolatori) auto- tensionanti, universali per n.3 carrozzine, omologati;
- n.3 cinture di sicurezza addominale a bretella a tre punti, dedicata al cinturamento del passeggero sulla carrozzina, compatibile con il sistema di ancoraggio delle sedie a rotelle;
- impianto di climatizzazione (con produzione di calore e refrigerazione) con gestione separata della zona guida e passeggeri, con funzione di riscaldamento, in grado di assicurare una climatizzazione efficace in tutto il veicolo;
- pavimentazione in legno multistrato marino, con rivestimento antiusura ed antiscivolo;
- taglia cinture di sicurezza, con impugnatura ergonomica e copri lama di sicurezza;
- n.2 martelletti rompivetro (ai lati sx e dx del vano passeggeri), con sgancio rapido;
- ruota di scorta;
- triangolo norma CE;
- nr.3 giubbotti rifrangenti;
- cassetta medicinali primo soccorso;
- kit attrezzi;
- lampade di ricambio;
- crick sollevamento veicolo;
- catene da neve omologate;
- estintore d’incendi a norma, su apposito alloggiamento;
- cavi batteria;
- cestino portarifiuti;
- contenitore per dispositivi di ancoraggio;
- tappeto in xxxxx xxxx xxxxx;
- omologazione e collaudo MCTC, rispondente alle Direttive del trasporto disabili e dei veicoli ad uso speciale per trasporto di disabile in carrozzina;
- documentazione attestante il valore di emissione di vibrazioni dichiarato obbligatoriamente dal produttore ai sensi della Direttiva Comunitaria Macchine, al fine della “valutazione dei rischi da esposizione alle vibrazioni trasmesse dai veicoli al corpo intero degli autisti”.
La fase di realizzazione degli allestimenti tecnico-funzionali, sia all’interno che all’esterno del veicolo, sarà verificata, in corso d’opera, da parte Responsabile del procedimento in accordo con l’appaltatore.
ART. 4
GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA
L’autoveicolo fornito deve essere coperto da una garanzia dell’appaltatore per difetti e vizi di fabbricazione (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità essenziali e/o promesse (art. 1497 c.c.), nonché dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.).
La durata della garanzia dovrà essere pari a minimo 24 mesi per tutti i componenti ed allestimenti dell’autoveicolo decorrenti dalla data di accettazione/consegna del medesimo senza alcuna limitazione del chilometraggio massimo.
Considerate le necessità organizzative attinenti il servizio di destinazione del veicolo, l’appaltatore dovrà disporre di un Centro di Assistenza sito nel territorio comunale di Firenze o nei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa.
ART. 5 CONSEGNA
La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di formalizzazione dell’ordine della fornitura, presso l’Autoparco Comunale – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxx, o altro eventuale deposito nel territorio comunale, indicato dall’Amministrazione, a completa cura e spese dell’appaltatore.
La consegna dovrà essere previamente concordata con il Responsabile dell’Autoparco Comunale.
All'atto della consegna il veicolo dovrà essere immatricolato, collaudato, ed iscritto al P.R.A., munito di targhe e quant’altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per l’uso, completo di tutti gli equipaggiamenti richiesti, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 3, corredato dai manuali d'uso e manutenzione, messo a punto e pronto all'uso.
Incaricati dell’appaltatore dovranno inoltre provvedere, nella stessa fase, a fornire dettagliata istruzione al personale dell’Autoparco circa le caratteristiche tecniche, le modalità di manutenzione ed utilizzo del veicolo consegnato.
ART. 6
VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA
Alla consegna del veicolo, alla presenza di incaricati dell’appaltatore, il Responsabile del procedimento, secondo i termini previsti dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016, provvederà ad effettuare verifiche e prove intese ad accertare la funzionalità e la completa conformità dell’autoveicolo fornito rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato.
I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale e del successivo rilascio da parte del Responsabile del procedimento del certificato di verifica di conformità.
In caso di esito favorevole, la data di consegna del veicolo risulterà quella indicata nel Verbale.
In caso di esito sfavorevole, invece, l’appaltatore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel Verbale.
Il veicolo sarà ripresentato ad una successiva verifica di conformità.
In caso di esito favorevole di quest’ultima, sarà assunta come data definitiva di consegna quella relativa allo stesso.
In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura e alla risoluzione del contratto, incamerando la garanzia definitiva, di cui al successivo art.8, riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
ART. 7
OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza del bene oggetto di fornitura a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate
dall’Amministrazione Comunale; è inoltre a conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando quindi a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all’esecuzione della fornitura.
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% del valore contrattuale.
L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte dell’Amministrazione.
La garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e ricomprendere anche il periodo di garanzia biennale di cui all’art. 4 del presente capitolato. Dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all’emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.
ART. 9
REFERENTE DELL’APPALTATORE
L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell’Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell’appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato all’Amministrazione prima della stipula del contratto.
ART. 10
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.
Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxx.
Il pagamento in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7A, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.
La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a:
Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484.
La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx .
La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.
ART. 11
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto.
L’ appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall’Amministrazione.
ART. 12 PENALI
L’Amministrazione provvederà, previa contestazione all’appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:
1. ritardo nella consegna rispetto al termine indicato all’art. 5 del presente capitolato: applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, da calcolarsi a partire dalla data di ricezione dell’ordine.
2. applicazione di una penale pari ad € 100,00/die per fermo veicolo oltre i 3 gg., per cause riconducibili a difetti o rotture preesistenti, non causati da sinistro, nell’arco temporale di copertura della garanzia di cui all’art. 4.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto.
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, all’appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.
L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo delle penali in sede di liquidazione della fattura, ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 8.
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell’appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d’appalto, sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.,
fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della garanzia definitiva.
Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all’appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:
a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
b) gravi inadempienze legate anche alla eventuale mancata consegna del bene nei termini assegnati, o esito sfavorevole della verifica di conformità di cui all’art. 6;
c) cessione totale o parziale del contratto;
d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell’appalto;
f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 18;
h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 17.
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016.
In caso di violazione l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.
ART. 15 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% del valore contrattuale. Si applica l’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO
Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto sono a totale carico dell’appaltatore. Per quanto riguarda l’IVA, che è a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART.17
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.
In caso di inosservanza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
ART.18
CODICE DI COMPORTAMENTO
L’ appaltatore è tenuto, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). E’ altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0000-00/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX_0.xxx
ART.19 PRIVACY
I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l’informativa resa in sede di gara.
Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all’informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.
ART.20
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze. È escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell’ordinamento.
Il RUP
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Documento firmato da: XXXXXXXXX XXXXXXX COMUNE DI FIRENZE/01307110484