VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA Clausole campione

VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. 1. All’esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. A tal fine il Fornitore si obbliga a produrre il verbale di collaudo. 2. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dalla Amministrazione ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2023 ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione fornita, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l’avviso 1.2.. 3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l’invito ad eliminarli.
VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di conformità e risultanti da apposita attestazione rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, può accettare o rifiutare la fornitura. L’accettazione della fornitura da parte di XXXXX, non esonera la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’accettazione stessa. Nel caso di mancata accettazione della fornitura da parte di XXXXX, quest’ultima può chiedere alla ditta aggiudicataria di provvedere alla sostituzione della fornitura non conforme. In tal caso l'ulteriore fornitura fornita in sostituzione dei precedenti sarà sottoposto a sua volta a verifica di conformità. In caso di mancata sostituzione della fornitura non conforme entro il termine di 15 (quindici)tt giorni dalla richiesta comunicata da ARPAT, con posta elettronica certificata, o nel caso in cui la verifica di conformità di quanto fornito in sostituzione risulti negativo, si applicherà quanto previsto dal capitolato speciale di appalto e dal capitolato generale d’oneri per le parti non in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. 1. All’esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. 2. La verifica di conformità sarà effettuata dal Responsabile del Progetto incaricato dalla Amministrazione (RUP) ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione fornita, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l’avviso 1.2. 3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l’invito ad eliminarli.
VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. 1. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dalla Amministrazione ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione fornita, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente capitolato e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l’avviso in oggetto e secondo quanto previsto al precedente Art. 2.
VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. 1. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dalla Amministrazione ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione fornita, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente capitolato e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l’avviso in oggetto e secondo quanto previsto al precedente Art. 2.
VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. Alla consegna del veicolo, alla presenza di incaricati dell’appaltatore, il Responsabile del procedimento, secondo i termini previsti dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016, provvederà ad effettuare verifiche e prove intese ad accertare la funzionalità e la completa conformità dell’autoveicolo fornito rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato. I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale e del successivo rilascio da parte del Responsabile del procedimento del certificato di verifica di conformità. In caso di esito favorevole, la data di consegna del veicolo risulterà quella indicata nel Verbale. In caso di esito sfavorevole, invece, l’appaltatore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel Verbale. Il veicolo sarà ripresentato ad una successiva verifica di conformità. In caso di esito favorevole di quest’ultima, sarà assunta come data definitiva di consegna quella relativa allo stesso. In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura e alla risoluzione del contratto, incamerando la garanzia definitiva, di cui al successivo art.8, riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. All’esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. A tal fine il Fornitore dovrà fornire la certificazione di aver ottemperato a quanto richiesto dal PNRR.

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  • Verifica di conformità 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione. 2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. 3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità dei servizi, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del servizio”. 4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. 5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del Fornitore. 6. Le Amministrazioni la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. 7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione e/o di Consip emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecuzione dei servizi oggetto del Piano dei Fabbisogni e della conseguente verifica di conformità di tali servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. 8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.