Capitolato oneri
Artistico – Classico – Scientifico – Scienze applicate - Tecnico Chimico biologico
UFFICI di SEGRETERIA e PRESIDENZA: Xxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXXXXX
Codice meccanografico BNIS01100L – Tel. 0000.00000 – Sito web xxxxxxxxxxx.xxx.xx E-mail XXXX00000X@xxxxxxxxxx.xx – PEC XXXX00000X@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Gara per aggiudicazione del servizio di “Erogazione bevande fredde, calde, snack/merende”
con distributori automatici CIG : ZAD1FCC313
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” DI BENEVENTO
Xxx Xxxxxx, 0 -00000 -(XX) – Xxxxxx Cod.mecc: BNIS01100L
telefono 0824/29642 xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx Codice IPA: istsc_ bnis01100l Cod. fiscale 80001860628
IBAN: cc bancario XX00X0000000000000000000000 IBAN: cc postale XX00X0000000000000000000000
Capitolato oneri
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Oggetto, durata del contratto
1.1 Oggetto
La gara riguarda una concessione di servizi disciplinata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50.
Il presente capitolato disciplina la concessione degli spazi siti presso le sedi l' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” DI BENEVENTO (BN), finalizzata all'erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende,mediante distributori automatici. L’assegnazione della gestione del servizio suddetto è su- bordinata alla concessione da parte dell’Istituto per l’uso degli spazi per i distributori automatici della Pro- vincia di Benevento.
L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” DI BENEVENTO ospita circa 613 alunni (non
utilizzatori dei distributori automatici di bevande e snacks) 130 dipendenti in 5 plessi (dati a.s. 2017/18).
Il numero dei distributori automatici è pari a 13 (tredici) in totale e la loro collocazione dovrà essere la se- guente:
1. LICEO ARTISTICO DI BENEVENTO
via Tiengo, 1
82100 (BN)
n. 3 distributori automatici di bevande calde (uno per ogni piano);
n. 3 distributori automatici di bevande /alimenti (uno per ogni piano);
da installare negli specifici spazi predisposti, da destinare al personale della scuola ed agli ospiti.
2. LICEO CLASSICO SAN GIORGIO DEL SANNIO
Via X. Xxxxxxxx, 8 82018 (BN)
n. 1 distributori automatici di bevande calde ;
n. 1 distributori automatici di bevande /alimenti ;
da installare negli specifici spazi predisposti, da destinare al personale della scuola ed agli ospiti.
3. LICEO SCIENTIFICO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Xxxxxx X. Xxxxxxx
00000 - Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX)
n. 1 distributori automatici di bevande calde ;
n. 1 distributori automatici di bevande /alimenti ;
da installare negli specifici spazi predisposti, da destinare al personale della scuola ed agli ospiti.
4. ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE di San Giorgio del Sannio
Xxx Xxxxxxx
00000- Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX)
n. 1 distributori automatici di bevande calde ;
n. 1 distributori automatici di bevande /alimenti ;
da installare negli specifici spazi predisposti, da destinare al personale della scuola ed agli ospiti.
5. LICEO SCIENTIFICO di Foglianise
Xxx Xxxxxxxxxx
00000 - Xxxxxxxxxx (XX)
n. 1 distributori automatici di bevande /alimenti ;
da installare negli specifici spazi predisposti, da destinare al personale della scuola ed agli ospiti.
1.2 Durata
La durata del contratto di concessione è fissata in anni tre a decorrere dalla data di inizio, prevista dalla sot- toscrizione del contratto e scadenza dopo un triennio.
Il concessionario è tenuto ad attivare tutti i distributori in ciascuna sede e i relativi servizi entro tre giorni la- vorativi dalla data di inizio di cui al paragrafo precedente.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del contratto di concessione, qualora ricorrano motivi di dimensionamento e riorganizzazione stabiliti dalla Amministrazio- ne scolastica oppure gravi motivi accertati dall’Istituto scolastico con rilevanza penale e/o civile.
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla L. 62/2005 art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale prevista.
Art. 2 – Utenza
L’utenza sarà composta prevalentemente dai dipendenti in servizio in Istituto in numero indicato sopra al punto 1.1.
Il suddetto dato è puramente indicativo e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né il man- tenimento del numero dei dipendenti.
Il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento del servizio effettivamente e- rogato, né richiedere modifiche al contratto per la eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.
Art. 3 - Canone di concessione annuale a favore dell’istituto e della Provincia
La base del canone di concessione annuale a favore dell’Istituzione Scolastica non può essere inferiore a
€.1.500,00. Il canone di concessione annuale verrà corrisposto in due rate: 1° acconto pari alla metà del con- tributo entro il 15 novembre e saldo entro il 15 aprile di ogni anno.
Alla Provincia è dovuto: un importo annuo fisso di € 150,00 per ogni macchina installata, e un importo an- nuo variabile che è determinato moltiplicando il numero dei presunti fruitori del servizio (alunni, docenti e personale ATA) per la quota annua procapite di € 1,00 stabilita dalla Provincia con delibera Commissariale (con poteri di Giunta Provinciale) n° 32 del 10/03/2014 e successiva n° 1l1 del 09/09/2014.
Sono ammessi contributi aggiuntivi per sponsorizzazione di progetti di innovazione digitale dei laboratori e degli uffici e di progetti innovativi di alternanza scuola-lavoro.
Capo II - Esecuzione del servizio
Art. 4 – Pulizia, manutenzione e rifornimento
Sono a completo carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ordinaria e straordi- naria dei distributori e il rifornimento/ricambio di bevande e snack di ciascuna macchina in ciascuna sede dell’Istituto.
Il gestore del servizio è tenuto a rifornire, pulire e svolgere la manutenzione ordinaria e necessaria presso ciascuna sede dell’Istituto secondo un calendario di interventi parametrato ai singoli distributori. Non è con- sentito l’uso di prodotti nebulizzanti e, ove sono disponibili,sono preferiti prodotti eco-compatibili.
Il gestore assicura di provvedere al completo e tempestivo smaltimento dei rifiuti derivanti dal consumo di bevande e snack.
Art. 5 - Erogazione e gestione del servizio
5.1 Autorizzazioni
L’aggiudicatario del bando dovrà provvedere a proprio carico al conseguimento delle autorizzazioni com- merciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, imprescindibili per l'inizio dell'at- tività di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno dell’Istituto – mediante distributori automatici
5.2 Prestazioni
Le prestazioni del servizio consistono in:
A. erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno di ciascuna sede dell’Istituzione scolasti- ca mediante distributori automatici;
B. erogazione dei servizi accessori di manutenzione, rifornimento e pulizia dei distributori come previsto all’art.4
C. garantire la pronta risposta alla chiamata (entro 1 ora) su telefonia fissa e mobile e la reperibilità in tutti i giorni e orari lavorativi, da lunedì a sabato, in caso di chiamata per manutenzione straordinaria o altre esi- genze tecniche
5.3 Distributori – caratteristiche
I distributori devono avere le seguenti caratteristiche:
A. essere perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo regolare ed efficiente;
B. essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia;
C. essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete/banconote di diverse pezzature, con o senza meccanismo “restituzione resto” e con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroni- che, tessere, ecc.), prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a € 3.00;
D. essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell’installazione: non verranno consi- derati tali i distributori la cui data di immatricolazione sia anteriore ad anni due dalla pubblicazione del ban-
do di gara, fermo restando il possesso dei requisiti e delle funzioni richieste ai precedenti punti A.B.C.D e ai successivi punti E.F.G.;
E. essere di facile manutenzione per pulizia ed igiene sia interna che esterna;
F. essere tali da garantire l’assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
G. avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
H. essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
I. rendere evidente sul distributore il nominativo del referente, il recapito di telefonia mobile sempre attivo, a cui rivolgersi per ogni eventualità;
J. avere un costante rifornimento di prodotti;
K. erogare sempre acqua in quantità necessaria al fabbisogno giornaliero;
L. essere sottoposti ad una adeguata manutenzione;
M. I distributori automatici devono contenere come fornitura base almeno le bevande ed alimenti di seguito elencati che dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici:
N. Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti, snack, dolci e salati.
O. I distributori automatici inoltre dovranno fornire almeno due prodotti da agricoltura biologica.
P. È richiesto inoltre il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata nei pressi di ciascun di- stributore. È fatto divieto per il gestore vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti.
Q. Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confeziona- mento, ingredienti, data di scadenza).
5.4 Gestione del servizio
5.4.1 I distributori automatici devono assicurare la continuità del servizio, per tutto il periodo di svolgimento delle attività istituzionali.
5.4.2 In caso di guasti:
A. l’intervento deve essere tempestivo e comunque entro 24 ore dalla chiamata;
B. il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore non funzionante e alla sostituzione con altro funzionante, avente tutte le caratteristiche e le funzioni necessarie, entro 6 giorni dalla segnalazione;
C. il distributore non più funzionante, ancorché non sostituito nel termine dei 6 giorni, di cui al punto prece- dente, deve essere comunque rimosso dai locali dell’istituto.
Il gestore ha l’obbligo dello smaltimento dei propri distributori così come degli imballaggi durante il rifor- nimento dei prodotti.
Eventuali modifiche non in diminuzione del numero dei distributori e la loro ubicazione, nonché dei prodotti posti in vendita non previsti dal presente capitolato, sono subordinate alla discrezionale approvazione da parte dell’Istituto, previa istanza scritta e motivata.
5.4.3 Nei plessi, la somministrazione dei prodotti deve essere garantita dal mese di settembre al mese di lu- glio, nella sede Centrale dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” DI BENE- VENTO (BN) , sede della Presidenza e degli uffici di segreteria, Xxx Xxxxxx, 0 – BENEVENTO il conces- sionario deve assicurare la somministrazione dei prodotti tutto l’anno durante tutto l'orario di apertura.
5.4.4 L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
L'accesso ai locali di vendita da parte del concessionario e del personale da questi dipendente deve avvenire soltanto in orario in cui l'Istituto è regolarmente aperto.
Art.6 - Misure igenico sanitarie
6.1 Generalità
Il gestore è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (HazardAnalys and CriticaI Control Points) di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai con- trolli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
Le eventuali irregolarità accertate dal concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo e i provve- dimenti adottati, devono essere tempestivamente segnalati all'Istituto che, qualora ritenga insufficienti od i- nefficaci le misure correttive, può richiedere integrazioni alle stesse o al programma di autocontrollo.
Gli oneri relativi all'autocontrollo del servizio sono a totale carico del concessionario.
Art. 7 - Controlli qualitativi e quantitativi
7.1 Soggetti
Sono preposti al controllo dell'igiene della erogazione delle bevande e degli alimenti e del rispetto delle pre- scrizioni del presente Capitolato gli organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, su segna- lazione e richiesta dell'Istituto;
Per un controllo diretto e immediato del servizio di erogazione di bevande calde e fredde e snack e delle ge- nerali regolarità delle prestazioni del presente capitolato, è operante una Commissione designata dal Consi- glio di Istituto, la quale può eseguire verifiche sull'andamento del servizio al fine di accertare la corrispon- denza della composizione degli alimenti e delle grammature, la pulizia dei distributori, nonché la presenza di eventuali irregolarità.
7.2 Modalità di effettuazione
È facoltà del Dirigente scolastico, dei componenti del Consiglio di Istituto e/o della Commissione, effettua- re, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali e la manutenzione e pulizia dei distributori e dei recipienti della raccolta differenziata.
Art. 8 – Termine del contratto
Alla scadenza del contratto il gestore dovrà provvedere a ritirare i distributori automatici a proprie spese en- tro cinque giorni prima della scadenza.
Art. 9 – Disposizioni sul personale
9.1 Generalità
9.1.1 Il concessionario impiega, per l'espletamento del servizio, personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. Il concessionario assolve inoltre tutti i conse- guenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.
Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico del gestore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Istituto alcuna rivendicazione da parte del personale del soggetto aggiudicatario.
L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coin- volgere l'Ispettorato Provinciale del lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del gestore vengano osservate le prescrizioni suddette.
L'organico del personale deve essere adeguato al servizio richiesto. Il personale addetto alla gestione e ma- nutenzione dei distributori automatici deve essere munito di cartellino di riconoscimento e deve essere in
possesso di regolare tessera sanitaria e dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabile alle e- sigenze del servizio.
Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente i nominativi del personale che intende utilizzare nell'esercizio. Il concessionario, almeno dieci giorni prima dell'attivazione del servizio, è tenuto a fornire all'Istituto copia dell'estratto del libro matricola riguardante il personale impiegato nel servizio.
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta avvengano modifiche all'organico impiega- to o per sostituzioni oppure per l'impiego di nuovo personale, entro tre giorni dalla variazione.
9.1.2 Il concessionario si impegna a sollevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da azioni propo- ste direttamente nei confronti dell'Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 c.c., così come si obbliga a sollevare lo stesso da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi dovessero subire a causa del servizio prestato.
9.1.3 Il concessionario si impegna a garantire la più stretta disciplina tra il personale alle proprie dipendenze ed a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si comportassero in modo non corretto nei confronti dell'utenza, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità.
Il concessionario deve assicurare che, in relazione all'attività svolta, gli operatori addetti al servizio siano controllati e siano costantemente istruiti in materia di igiene alimentare, assumendosene i relativi oneri.
9.2 Il personale adibito al servizio sarà dipendente dell'impresa concessionaria, con la quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.
Il concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, prote- zione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo. Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi sono a carico del gestore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Istituto alcuna rivendicazione da parte del personale del soggetto aggiudicatario.
L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coin- volgere l'Ispettorato Provinciale del lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del gestore vengano osservate le prescrizioni suddette.
Art. 10 - Disposizioni in materia di sicurezza ed antinfortunistica
10.1 Il concessionario garantisce che le apparecchiature utilizzate e tutti i materiali forniti siano conformi a tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature, quelle relative al- la tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro.
Il concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente ri- spettate nel corso delle attività previste dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antin- fortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m. e alla direttiva macchine, impianti e attrezzature di lavoro. Il concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla pre- venzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massi- ma sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. AI momento della stipula del contratto dovrà comu- nicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17, comma 1
lettera b del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. Il concessionario dovrà consegnare all'Istituto, prima dell'av- vio del servizio copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. Preliminarmente all'avvio del servizio e ogni qualvolta si verifichino variazioni, deve essere con- segnato all'Istituto l'elenco dei nominativi del personale abilitato agli interventi di assistenza tecnica. In ap- plicazione dell'art. 26, comma 8 lettera b del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m tutto il personale impiegato dal concessionario dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l'indicazione del datore di lavoro. Si richiamano le disposizioni in materia di san- zioni previste dall'art. 55, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.
10.2 L'attività oggetto del presente capitolato d'oneri verrà svolta nei locali di cui all'art. 1 del presente Capi- tolato i cui impianti e locali, messi a disposizione dall'Istituto sono stati realizzati a norma di legge.
Il concessionario, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da even- tuali interferenze tra le attività.
Il concessionario ai fini dell'aggiudicazione si impegna a:
• rendere le dichiarazioni necessarie alla individuazione dei rischi interferenziali;
• sottoscrivere il documento integrativo della valutazione dei rischi (DUVRI) riferito ai possibili pericoli che potrebbero derivare dalle interferenze originate dalla sovrapposizione delle attività;
• adottare le indicazioni e prescrizioni che in suddetto documento vengono riportate.
Art. 11 – Penalità e risoluzione del contratto di concessione
11.1 Penalità
Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni di cui al presenta capitolato,l'Istituto procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa. Al raggiungimento di N° 3 accertamenti negli ultimi 60 giorni l'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la concessione con effetto immediato.
11.2 Decadenza
La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione della impresa concessionaria.
11.3 Risoluzione del contratto di concessione
Il contratto potrà essere risolto per inadempienze nei confronti dell’Istituto.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è prevista la risoluzione del contratto di concessione in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi accertati dall’Istituto scolastico con rilevanza penale e/o civile.
11.4 Clausola risolutiva espressa
L'inosservanza di una qualsiasi delle clausole del presente capitolato da parte di uno qualunque dei due con- traenti, determina la risoluzione del presente contratto. È fatto salvo il risarcimento del danno a favore del contraente adempiente.
Art. 12 - Divieto di cessione
È fatto espresso divieto al concessionario di cedere o affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente capitolato È fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti dalla presente concessione.
Capo III - Disposizioni finali
Art. 13 – Responsabilità per danni.
Il concessionario solleva l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli alunni, a terzi compreso il personale tutto dell’Istituto scolastico, in relazione alla forni- tura e distribuzione dei prodotti.
L'Istituto scolastico è sollevato da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che usufrui- scono del servizio oggetto del presente capitolato.
L'Istituto scolastico non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.
Il concessionario assume ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli alunni, a terzi, compreso il personale tutto dell’Istituto Scolastico, compresi i danni eventualmente arrecati all'Istituto stesso in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
Il concessionario è direttamente responsabile per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio o all'al- lestimento degli spazi svolte da soggetti giuridici terzi e solleva l'Istituto da ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone.
Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo “Responsabilità Civile Terzi” (R.C.T.) avente per oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di qualsi- voglia natura cagionati all'Istituto, a qualunque utente occasionale e relative cose ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporsi senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna degli spazi con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per sinistro, senza alcun limite per anno.
Art. 14 - Spese contrattuali
Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di concessione sono a carico del concessionario
.
Art. 15 - Competenza controversie
Le notificazioni di decisioni o le comunicazioni dell'Istituto, da cui decorrono termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate esclusivamente a mezzo pec.
È fatta salva la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge. Per le controversie relative al presente contratto la competenza esclusiva è del Foro di Benevento.
Art. 16 - Riferimento a norme vigenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara si fa riferimento alle nor- me e disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore.
Benevento,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX