TRA
BOZZA di contratto
AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2, 60 del D. LGS. n. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (MECCANICA, ELETTROMECCANICA, GOMMISTA, CARROZZERIA, SOCCORSO STRADALE) DEGLI AUTOMEZZI E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (ALAGGIO, MECCANICA, ELETTROMECCANICA, CARROZZERIA, RECUPERO H24) DELLE IMBARCAZIONI IN USO AL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO PER IL PERIODO DAL AL 31.12.2021.
CIG Z302161885
TRA
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, C.F. 86004850151, nella persona del Direttore Xxxxxxx Xxxx, con sede a 00000 XXXXXXX (XX), in xxx Xxxxxx x. 0, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poteri in forza delle disposizioni statutarie (d'ora in poi denominato il “Parco”);
E
........................ , con sede legale in ............................... (.......), al n.
........., c.a.p. ..............., C.F./P.I. ............................. , in persona del Legale rappresentante,
Sig/Sig.ra..................., nato/a a .............. il ...................., domiciliato/a per la carica presso
....................................., munito/a degli occorrenti poteri (d'ora in poi denominato l’ “Appaltatore” e, insieme al Parco le “Parti”)
PREMESSO CHE
con determinazione a contrarre n. ....... del ................ è stata promossa la pubblicazione di una procedura aperta da effettuarsi su piattaforma informatica di ARCA Lombardia-Sintel per la conclusione di un accordo quadro concluso con piu operatori economici (ai sensi dell’art.54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle imbarcazioni in uso al Parco Lombardo della Valle del Ticino per il periodo di anni 3 (2019 – 2021), come evidenziato nei documenti di gara che qui si intendono integralmente riportarti e accettati.
in data ..................... è stato pubblicato il relativo bando di procedura aperta attraverso la piattaforma informatica di ARCA Lombardia – Sintel, all’Albo pretorio e sul sito internet del Parco alla sezione Bandi e Concorsi;
alla scadenza del bando in data ................. sono pervenute n valide richieste di
partecipazione alla successiva procedura di gara.
con determinazione a contrarre n. ..... del è stata promossa la procedura per
l’aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle imbarcazioni in uso al Parco Lombardo della Valle del Ticino per il periodo di anni 3 (2019 – 2021), ai sensi dell’art. 95 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016.
con determinazione n. ..... del ........... è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento;
con determinazione n........ in data ............... è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.
sono state condotte tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità generale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria dichiarate dall’Appaltatore in sede di gara;
le suddette verifiche hanno avuto esito positivo;
con determinazione n........... in data ............ è stato approvato il verbale della commissione e proposta l’aggiudicazione nella quale l’Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario della suddetta procedura di gara;
è trascorso il termine previsto dall’art.32, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e che, alla data odierna non è stato presento alcun ricorso al Giudice Amministrativo con istanza cautelare;
con determinazione n........... in data ............ è stata approvata l’aggiudicazione definitiva nella quale l’Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario della suddetta procedura di gara;
le Parti intendono quindi disciplinare mediante il presente contratto i relativi rapporti tra di loro.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. Norme applicabili
Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. In particolare, ad esso si applicano le disposizioni espressamente richiamate nel presente Contratto e nella Documentazione di Gara, oltre che dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle fonti regionali eventualmente vigenti in materia.
Art. 2. Definizioni
I termini utilizzati nel presente Contratto, non altrimenti definiti, avranno il significato qui di seguito specificato:
a) Servizi Tecnici: l’insieme di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, che attengono allo svolgimento delle prestazioni dettagliate nel successivo art. 3;
b) Codice: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
c) Contratto: il presente contratto che disciplina le obbligazioni del Parco e dell’Appaltatore in relazione ai Servizi Tecnici;
d) Offerta: tutti i documenti presentati dall’Appaltatore in fase di offerta;
e) RUP: il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Parco ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolgente tutte le funzioni attribuite dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e s.m. e i..
Art. 3. Oggetto del Contratto
3.1 Con il presente Contratto il Parco affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (meccanica, elettromeccanica, gommista, carrozzeria, soccorso stradale) degli automezzi e manutenzione
ordinaria e straordinaria (alaggio, meccanica, elettromeccanica, carrozzeria, recupero natanti) delle imbarcazioni in uso al Parco Lombardo della Valle del Ticino.
3.2 Nello specifico, vengono affidate le seguenti attività cosi come descritto all’art. 2 punto 3. del Lotto del Capitolato Tecnico:
Lotto 1 - manutenzioni meccaniche ed elettriche di automezzi ed attrezzature di massa complessiva a pieno carico inferiori o pari a 35 quintali (per i mezzi elencati nell’allegato “A”)
Manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, e fornitura dei pezzi di ricambio, degli autotelai e dei veicoli compreso le attrezzature fisse e mobili di varia natura (moduli scarrabili, motori a scoppio delle attrezzature installate, impianti lift, gru ecc.) e mezzi speciali (trattori agricoli, terne, bobcat e miniescavatori ecc.);
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, e riparazione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline dell’iniezione, i sistemi antifurto le barre o i lampeggianti);
Esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di lubrificanti e di materiali di consumo usurati e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo
Eventuale esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MCTC, ovvero presso la propria sede se all’uopo autorizzata ovvero presso altra officina.
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, e riparazione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti (quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti)
Fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, comprensiva del servizio di riparazione copertura, equilibratura, convergenza completa di campanatura e incidenza, smontaggio/montaggio pneumatici, fornitura/installazione di valvola tubeless e prolunga valvola, fornitura di carcassa rigata, rigatura pneumatici;
Soccorso stradale e trasporto in officina
servizio di soccorso stradale per sostituzione e/o riparazione pneumatici sul territorio di competenza del Parco, garantito 24 ore su 24, tutti i giorni, con intervento entro 120 minuti dalla chiamata;
Gli interventi, relativi a tutti i mezzi, dovranno essere garantiti per tutti i giorni feriali con disponibilità di:
Personale specializzato
Adeguate strutture ed attrezzature per la tipologia dei mezzi trattati
Automezzi debitamente attrezzati per la riparazione
Ricambi originali o equivalenti purché nuovi e inscatolati e marcati dalle case produttrici;
La ditta esecutrice dovrà provvedere ad effettuare le operazioni di riparazione previo lavaggio di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;
La fornitura di pneumatici richiesta è relativa all’acquisto e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, per i quali dovranno essere forniti esclusivamente pneumatici tubeless e camere d'aria di "prima scelta".
Le attività oggetto di fornitura sono di seguito elencate:
fornitura e montaggio sul cerchio di pneumatici nuovi (intendendosi per “nuovi” tutti i pneumatici, purché non ricostruiti, di primo utilizzo);
fornitura e il montaggio sul cerchio di pneumatici riparati (intendendosi per “riparati” tutti i pneumatici oggetto di attività di riparazione effettuata dalla ditta/officina);
fornitura e sostituzione di flap e camere d’aria;
sostituzione valvole ad ogni cambio pneumatici o eventualmente quando si rende necessario;
equilibratura su cerchio dei pneumatici;
convergenza;
assetto;
inversione;
servizio deposito di tutti i pneumatici estivi - invernali in dotazione al Parco del Ticino (servizio fornito a carico dell’appaltatore e senza oneri economici per il Parco del Ticino);
riparazioni dei pneumatici, a perfetta regola d’arte e secondo i criteri e le modalità stabiliti da ciascuna casa di produzione e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Capitolato;
smaltimento a proprie spese di tutti i pneumatici fuori uso escluso il contributo PFU;
La percorrenza media minima garantita degli pneumatici forniti non sarà inferiore a km
20.000 per gli pneumatici nuovi e km 12.500 per quelli ricostruiti;
Per eventuali mezzi in panne e/o bloccati in strada è richiesto il soccorso tempestivo con il servizio di trasporto in officina da parte dell’officina incaricata o tramite società terza convenzionata con la stessa, con rimozione del mezzo da effettuarsi nel più breve tempo possibile ed al massimo entro le 24 ore successive alla richiesta – anche telefonica – di soccorso da parte di un incaricato del Parco.
Le voci sopra riportate riguardano tutti gli automezzi e le attrezzature indicati nell’elenco Allegato “A” al presente capitolato, che potrà variare durante l’esecuzione del contratto, nel numero e nella tipologia, senza che il fornitore del servizio, per questo, abbia nulla a pretendere.
La ditta esecutrice si impegna, su richiesta del Parco del Ticino, a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio.
Per le manutenzioni da eseguire di carattere eccezionale che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 2.000,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato
Lotto 2 - manutenzioni meccaniche ed elettriche di automezzi ed attrezzature di massa complessiva a pieno carico superiori 35 quintali (per i mezzi elencati nell’allegato “B”)
Manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, e fornitura dei pezzi di ricambio, degli autotelai e dei veicoli compreso le attrezzature fisse e mobili di varia natura (moduli scarrabili, motori a scoppio delle attrezzature installate, impianti lift, gru ecc.) e mezzi speciali (trattori agricoli, terne, bobcat e miniescavatori ecc.);
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, e riparazione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline dell’iniezione, i sistemi antifurto le barre o i lampeggianti);
Esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di lubrificanti e di materiali di consumo usurati e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo
Eventuale esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MCTC, ovvero presso la propria sede se all’uopo autorizzata ovvero presso altra officina.
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, e riparazione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti (quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti)
Fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, comprensiva del servizio di riparazione copertura, equilibratura, convergenza completa di campanatura e incidenza, smontaggio/montaggio pneumatici, fornitura/installazione di valvola tubeless e prolunga valvola, fornitura di carcassa rigata, rigatura pneumatici;
Soccorso stradale e trasporto in officina
servizio di soccorso stradale per sostituzione e/o riparazione pneumatici sul territorio di competenza del Parco, garantito 24 ore su 24, tutti i giorni, con intervento entro 120 minuti dalla chiamata;
Gli interventi, relativi a tutti i mezzi, dovranno essere garantiti per tutti i giorni feriali con disponibilità di:
Personale specializzato
Adeguate strutture ed attrezzature per la tipologia dei mezzi trattati
Automezzi debitamente attrezzati per la riparazione
Ricambi originali o equivalenti purché nuovi e inscatolati e marcati dalle case produttrici;
La ditta esecutrice dovrà provvedere ad effettuare le operazioni di riparazione previo lavaggio di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;
La fornitura di pneumatici richiesta è relativa all’acquisto e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, per i quali dovranno essere forniti esclusivamente pneumatici tubeless e camere d'aria di "prima scelta".
Le attività oggetto di fornitura sono di seguito elencate:
fornitura e montaggio sul cerchio di pneumatici nuovi (intendendosi per “nuovi” tutti i pneumatici, purché non ricostruiti, di primo utilizzo);
fornitura e il montaggio sul cerchio di pneumatici riparati (intendendosi per “riparati” tutti i pneumatici oggetto di attività di riparazione effettuata dalla ditta/officina);
fornitura e sostituzione di flap e camere d’aria;
sostituzione valvole ad ogni cambio pneumatici o eventualmente quando si rende necessario;
equilibratura su cerchio dei pneumatici;
convergenza;
assetto;
inversione;
servizio deposito di tutti i pneumatici estivi - invernali in dotazione al Parco del Ticino (servizio fornito a carico dell’appaltatore e senza oneri economici per il Parco del Ticino);
riparazioni dei pneumatici, a perfetta regola d’arte e secondo i criteri e le modalità stabiliti da ciascuna casa di produzione e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Capitolato;
smaltimento a proprie spese di tutti i pneumatici fuori uso escluso il contributo PFU;
La percorrenza media minima garantita degli pneumatici forniti non sarà inferiore a km
20.000 per gli pneumatici nuovi e km 12.500 per quelli ricostruiti;
Per eventuali mezzi in panne e/o bloccati in strada è richiesto il soccorso tempestivo con il servizio di trasporto in officina da parte dell’officina incaricata o tramite società terza convenzionata con la stessa, con rimozione del mezzo da effettuarsi nel più breve tempo possibile ed al massimo entro le 24 ore successive alla richiesta – anche telefonica – di soccorso da parte di un incaricato del Parco.
Le voci sopra riportate riguardano tutti gli automezzi e le attrezzature indicati nell’elenco Allegato “B” al presente capitolato, che potrà variare durante l’esecuzione del contratto, nel numero e nella tipologia, senza che il fornitore del servizio, per questo, abbia nulla a pretendere.
La ditta esecutrice si impegna, su richiesta del Parco del Ticino, a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio.
Per le manutenzioni da eseguire di carattere eccezionale che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 2.000,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato
Lotto 3 - manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni (alaggio, meccanica, elettromeccanica, carrozzeria, recupero h24) (per i mezzi elencati nell’allegato “C”)
Gli interventi da effettuare per le imbarcazioni con motore entrobordo sono:
Alaggio e varo;
Lavaggio completo dell’imbarcazione, della carena mediante idropulitrici con fornitura ed applicazione di due mani di antivegetativa a norma (colore da definire in base allo scafo), sia alla carena che alle trasmissioni poppiere;
cambio dell’olio e dei relativi filtri;
cambio dei filtri e dei prefiltri del carburante;
cambio dei filtri dell’aria;
cambio dell’olio del circuito dei trim, dell’olio delle trasmissioni poppiere,dell’olio della timoneria e delle cuffie di trasmissione poppiere;
Manutenzione ordinaria completa delle turbine e dei piedi poppieri con stacco e riattacco delle turbine e dei piedi, verifica ed integrità dei soffietti e delle relative fascette, verifica dei cuscinetti (se smontabili dall’esterno), dei paraoli e dell’olio di lubrificazione dell’albero delle eliche;
Verifiche delle leve di comando motori, smontaggio, manutenzione ed eventuale riparazione dei motorini d’avviamento e degli alternatori;
Calibratura e riparazione delle eliche esistenti che saranno preservate come eliche di rispetto;
Verifica estintori in dotazione.
Gli interventi da effettuare per i gommoni e per i motori marini fuoribordo, sono: Gommoni :
lavaggio completo con pulizia radicale della carena con applicazione di due mani di antivegetativa a norma (colore da definire in base allo scafo);
controllo, verifica e riparazione della tenuta dei tubolari, incollaggio dei coni di poppa, fascioni laterali di protezione e musone di prora;
verifica e riparazione delle valvole di scarico dei natanti;
manutenzione ordinaria previa incollatura, dei ferzi tubolari alla carena;
piccole riparazioni in vetroresina allo scafo;
riparazione e sovrapposizioni di appositi ferzi antiabrasivi a protezione del calpestio dei tubolari per l’intera lunghezza del natante e per 30 cm di larghezza;
riparazione degli stacca batterie e ripristino impianto elettrico;
riparazione dei tendalini con tipo compatibile con il t-top già esistente;
riparazione pompe per sentina
riparazione prese elettriche tipo accendino;
verifica impianto elettrico e attrezzature elettriche di coperta; Motori Marini:
rimessaggio completo dei motori laddove richiesto;
particolare attenzione alle componenti sottoposti ad usura o a rottura quali il filtro e prefiltro carburante, olii motori, trim, olio piede, candele, giranti di raffreddamento e anodi nonché delle cinghie motori;
verifica e riparazione dei trim alzapiedi idraulici laddove presenti;
verifica , manutenzione collaudo e funzionamento dei leveraggi (cavi ultraflex) del comando gas e marcia;
verifica estintori in dotazione.
Per le manutenzioni da eseguire di carattere eccezionale che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 2.000,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato.
3.3 L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che, ai sensi della legge 196/2003 e del GDPR 679/2016, la Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi all'utenza del servizio e delle attività ad esso collegate, designa l’Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, dovrà acquisire.
L’Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante, in particolare l’Appaltatore:
a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;
b) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
c) dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
d) dovrà restituire alla scadenza contrattuale tutti i dati, i documenti e gli atti in suo possesso.
Art. 4. Durata del Contratto
4.1 Il servizio oggetto di affidamento avrà durata a partire dalla sottoscrizione del Contratto e fino a tutto il 31.12.2021.
4.2 Si segnala, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.106 c.11 del D.Lgs 50/2016.
Art. 5. Prezzo dei Servizi Tecnici e pagamenti
5.1 Il prezzo per lo svolgimento dei Servizi Tecnici risulta, in conformità a quanto contenuto nell’Offerta risultante dagli atti di aggiudicazione del lotto/i della procedura di gara.
5.2 L’Appaltatore, al riguardo, conferma e ribadisce di essere pienamente consapevole che i prezzi indicati di cui al punto 5.1 che precede è da intendersi omnicomprensivo in relazione a tutte le prestazioni oggetto dei Servizi Tecnici sino alla data di completamento dell’appalto.
Art. 6. Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
6.1 L’Appaltatore si impegna al rispetto puntuale e diligente di tutte le condizioni prescritte nel bando di gara, nel disciplinare, nel Contratto, nonché a svolgere i Servizi Tecnici nel pieno rispetto di quanto indicato nell’Offerta.
6.2 Nell’assumere l’incarico di svolgimento dei Servizi Tecnici, l’Appaltatore conferma:
a) di aver valutato, nell’Offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dell’attività;
b) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
6.3 L’Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore.
6.4 Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per svolgere i Servizi Tecnici, secondo le migliori tecniche e in maniera diligente.
6.5 L’Appaltatore si impegna, tra l’altro a:
a) redigere tutti gli atti, documenti ed elaborati necessari ai fini dell’attuazione dell’oggetto del Contratto;
b) informare il Parco non appena ne venga a conoscenza, in relazione a:
(i) ogni evento o circostanza che possano ragionevolmente apparire idonei a determinare un ritardo rispetto alla tempistica programmata, con indicazione della relativa causa e delle misure che l’Appaltatore intende adottare per limitare danni e ritardi;
(ii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sui Servizi Tecnici affidati.
6.6 L’Appaltatore è obbligato a mantenere per tutto il periodo di validità del Contratto il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti e dallo stesso dichiarati in sede di gara. Il venir meno in capo all’Appaltatore anche di uno solo dei requisiti richiamati comporterà la risoluzione del Contratto, impregiudicato il diritto del Parco al risarcimento del danno.
6.7 L’Appaltatore è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Parco o ai suoi dipendenti e consulenti, che siano diretta conseguenza delle attività dell’Appaltatore stesso, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione del Contratto. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all’Appaltatore o ai suoi dipendenti sarà a carico esclusivo dell’Appaltatore stesso.
6.8 L’Appaltatore dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire nello svolgimento dei Servizi Tecnici in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento applicabili, anche in materia, fiscale, contributiva e previdenziale.
Art. 7. Obblighi e responsabilità del Parco
Il Parco si impegna a cooperare con l’Appaltatore, affinché questi possa provvedere in maniera adeguata a svolgere i Servizi Tecnici.
Art. 8. Direzione dell’esecuzione del Contratto
8.1 Il Direttore dell’esecuzione del Contratto, nominato dal Concedente in conformità alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016, ha il compito di curare che l’esecuzione delle
attività oggetto del Contratto siano rispondenti agli impegni assunti dall’Appaltatore con il Contratto.
8.2 In particolare competono al Direttore dell’esecuzione del Contratto tutte le attività previste dal D.M. di cui all’art.111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui detto
D.M. non fosse ancora entrato in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto, le Parti faranno riferimento all’art. 216, comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e, ove opportuno, alla più recente versione delle linee guida oggetto della proposta di ANAC ai sensi del citato art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 pubblicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
8.3 Tenuto conto del valore dell’appalto, il ruolo di direttore dell’esecuzione sarà svolto dal RUP.
Art. 9. Subappalto
9.1 Le Parti danno atto che l’Appaltatore è pienamente consapevole ed accetta che la possibilità di ricorrere al subappalto è limitata alle attività elencate nell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e alle sole prestazioni indicate in sede di Offerta.
9.2 L’Appaltatore si dichiara quindi consapevole del fatto che:
a) non potranno essere rilasciate autorizzazioni al subappalto per attività e/o prestazioni diverse da quelle richiamate al precedente art. 9.1;
b) ove venisse in evidenza nel corso dell’esecuzione del presente Contratto il subappalto di una o più attività diverse da quelle sopra richiamate, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
9.3 Nel caso di subappalto autorizzato, trova applicazione l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Di conseguenza, le Parti si danno atto che il pagamento dei subappaltatori avverrà direttamente da parte del Parco solo ed esclusivamente nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105.
Art. 10. Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori
Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all’osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 11. Sospensione dei Servizi Tecnici
11.1 L’eventuale sospensione dei Servizi Tecnici non potrà mai essere decisa dall’Appaltatore.
11.2 Il Parco potrà disporre la sospensione dei Servizi Tecnici in forza di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto applicabile.
11.3 L’Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo, se non nel caso in cui la sospensione disposta in base all’art. 11.2 venga accertata, in via giudiziale con sentenza passata in giudicato, illegittima.
11.4 Qualora si verifichi una sospensione dovuta a forza maggiore, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell’Esecuzione tale circostanza, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi dei fatti.
Art. 12. Cessione del Contratto
E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 13. Penali
13.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze pattuite, nonché in caso di ritardi dipendenti dall’Appaltatore che determinino un ritardo nella consegna dei veicoli rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 50,00. Le Parti si danno atto che le penali non potranno superare comunque il 10% del valore complessivo netto del Contratto, a norma dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
13.2 Le penali sono applicate dal RUP al primo versamento utile, previa notifica di contestazione all’Appaltatore almeno 10 giorni prima da parte dello stesso, se non contestata.
13.3 L’Appaltatore ha facoltà di proporre le proprie osservazioni rispetto alle ragioni relative all’applicazione delle penali, tramite comunicazione scritta inviata al RUP entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di cui al punto 13.3 che precede.
13.4 Ove la contestazione abbia ad oggetto profili di carattere tecnico, il RUP potrà farsi assistere da un soggetto esperto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
13.5 L’applicazione delle penali non determina il venir meno del diritto del Parco di agire nei confronti dell’Appaltatore per ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti.
Art. 14. Risoluzione del Contratto
14.1 Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 13, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., al ricorrere delle seguenti circostanze:
a) nel caso di errori reiterati nelle riparazioni dei mezzi oggetto dell’appalto;
b) l’Appaltatore abbia sospeso o interrotto i Servizi Tecnici per un periodo superiore a 30 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;
c) l’Appaltatore abbia omesso di attivare o mantenere operative le garanzie e coperture assicurative di cui ai successivi artt. 18 e 19;
d) la documentazione antimafia dia indicazione di condizioni impeditive a contrarre o a proseguire il rapporto con l’Appaltatore;
14.2 Il Parco potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto in qualunque altro caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi ivi previsti, compreso il mancato rispetto della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., comunicata per iscritto all’Appaltatore, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento.
14.3 Resta inteso che trova applicazione altresì l’art. 108 del Codice.
Art. 15. Esecuzione in danno e manleva
In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà tenere manlevato ed indenne il Parco da ogni costo o onere che ad esso dovesse venire imputato o sostenuto per l’affidamento a terzi dei Servizi Tecnici, per eventuali addebiti dell’eventuale maggior costo sopportato dal Parco, nonché per l’eventuale risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 16. Recesso
16.1 Il Parco potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto.
16.2 L’Appaltatore potrà avvalersi della facoltà di recesso secondo quanto stabilito dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 .
Art. 17. Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 110 del Codice.
Art. 18. Garanzia definitiva
18.1 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore deve presentare garanzia definitiva, secondo le modalità e l’importo stabilito dall’art. 103 citato.
18.2 Detta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità al termine del servizio.
18.3 L’Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha già consegnato quindi, in data /2018 garanzia definitiva per l’esecuzione del Servizio, in forma di Polizza Fideiussoria n. _ , rilasciata da . in data
/2018.
18.4 Le Parti si danno atto che detta garanzia, costituita con garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Parco.
Art. 19. Copertura assicurativa
19.1 L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il Parco per i danni cagionati al Parco e a terzi per l’intero periodo di durata del servizio.
19.2 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio dei Servizi Tecnici e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.
19.3 Le Parti si danno atto che qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili al Parco.
19.4 Le Parti si danno atto altresì che l’Appaltatore ha a disposizione polizza assicurativa n. _, rilasciata da ., in data , valevole fino al
e conforme a quanto previsto dall’art.103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 20. Verifica di conformità
20.1 Completati da parte dell’Appaltatore i Servizi Tecnici, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate negli atti di gara, si procederà alla verifica di conformità.
20.2 Le operazioni di verifica di conformità sono svolte dal Direttore dell’esecuzione o suo delegato.
20.3 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte, se del caso, a spese dell’Appaltatore e in contraddittorio con quest’ultimo.
20.4 Le operazioni relative alla verifica di conformità verranno avviate entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte del Direttore dell’esecuzione della comunicazione dell’Appaltatore di avvenuta ultimazione dei Servizi Tecnici e si concluderanno entro i successivi 30 giorni, salvo motivata proroga.
20.5 Qualora, all’esito della verifica, emergessero mancanze di lieve entità, il Direttore dell’esecuzione procederà ad assegnare un congruo termine, comunque non superiore a 5 giorni, perché l’Appaltatore vi ponga rimedio.
20.6 Nel caso in cui il termine assegnato ai sensi dell’art. 20.5 non venisse rispettato dall’Appaltatore, si procederà ad applicare le penali di cui al precedente art. 13 a valere sui residui crediti dell’Appaltatore, sino a che non verrà posto definitivo rimedio ai difetti e alle mancanza di lieve entità riscontrate. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese a tal fine necessarie resteranno a carico dell’Appaltatore e nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante.
20.7 Se le carenze riscontrate risultassero di significativa entità, il Direttore dell’esecuzione certifica la non conformità, individua gli interventi necessari a rimuovere carenze riscontrati ponendo a carico dell’Appaltatore tutte le relative spese necessarie, anche tramite compensazione rispetto ai residui crediti dell’Appaltatore stesso.
20.8 Nelle ipotesi di cui agli artt. 20.5, 20.6 e 20.7, resta fermo il diritto del Parco ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 21. Eccezioni e riserve dell’Appaltatore
21.1 Le eccezioni e riserve che l’Appaltatore intende opporre con riferimento ai Servizi Tecnici debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, per iscritto ed inviate, a pena di decadenza, a mezzo PEC al Direttore dell’esecuzione entro 15 giorni dal verificarsi delle circostanze oggetto di contestazione.
21.2 Per la loro definizione, si procederà secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, sulla scorta del D.Lgs. n. 50/2016, del
D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore e delle eventuali indicazioni di competenza di ANAC, ove e quanto in applicabili.
Art. 22. Interpretazione del Contratto
22.1 In caso di norme del presente Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.
22.2 L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con il Servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..
Art. 23. Elezione di Domicilio
Agli effetti del presente Contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale a
in viale n. .
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
Art. 24. Tracciabilità dei flussi finanziari
24.1 L’Appaltatore, si impegna al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) e quindi, per gli eventuali pagamenti che effettuerà verso terzi si impegna ad ottemperare a quanto previsto dalla stessa legge n. 136 del 13 agosto 2010, obbligandosi nel contempo a fornire tutti i documenti necessari per la verifica della tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento in questione.
24.2 Di ogni violazione di tali disposizioni, l’appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente.
24.3 Il presente Contratto si risolverà qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e, in particolare, dell'obbligo di
effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ed accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
24.4 A questo proposito, l’Appaltatore ha comunicato con nota prot. n. del
2018 i conti correnti dedicati al presente Contratto, anche non in via esclusiva, nonché i soggetti autorizzati ad operare su tali conti correnti.
Art. 25. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
Per il Parco, al seguente indirizzo:
xxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) fraz. Pontevecchio
c.a.: U.O.6 Vigilanza e Volontariato - Settore Volontariato AIB-GEV-PC PEC: xxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Per l’Appaltatore al seguente indirizzo:
)
c.a.:
PEC:
ovvero ai diversi indirizzi che ciascuna Parte comunicherà all’altra secondo le modalità sopra indicate.
Le comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario.
Art. 26. Spese, imposte, tasse
Il presente contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 24 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 per gli atti e i documenti redatti sotto forma di corrispondenza. In applicazione di tale previsione, dunque, il pagamento
dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, deve essere effettuato solo al verificarsi del caso d'uso (ovvero quando gli atti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione).
Qualora fosse necessario registrare il presente contratto, sarannono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Parco:
a) le spese contrattuali;
b) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
Art. 27. Controversie
Tutte le controversie tra il Parco e l’Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale
Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il Parco L’Appaltatore
Il Direttore Il Legale rappresentante