Direzione dell’esecuzione del contratto Clausole campione

Direzione dell’esecuzione del contratto. Art. 120 Collaudo TITOLO II CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Direzione dell’esecuzione del contratto. 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. 2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. 3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
Direzione dell’esecuzione del contratto. Le Università nomineranno i soggetti preposti alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, alla corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. I nominativi dei Responsabili dell’esecuzione del contratto saranno comunicati tempestivamente al Consorzio ed alla ditta appaltatrice che nominerà il Responsabile/direttore dell'esecuzione del contratto.
Direzione dell’esecuzione del contratto. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dei servizi erogati, compreso l’attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto, l'Amministrazione nominerà all’uopo la Direzione dell'esecuzione del contratto a norma dell'art. 23 del regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3/2007. Tale Direzione definirà in modo dettagliato le modalità e i criteri per la direzione ed esecuzione del contratto e avrà il compito di certificare la regolare esecuzione dei servizi resi. Il Fornitore dovrà produrre relazioni periodiche sulle attività svolte con cadenza definita dalla Direzione citata o a fronte di specifica richiesta. Il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, nei formati dei file intermedi e su supporti magnetici e ottici. In particolare, il Fornitore rilascerà con periodicità trimestrale relazioni di stato avanzamento lavori, contenenti una descrizione delle attività svolte, deliverable e computo delle gg/uu assorbite.
Direzione dell’esecuzione del contratto. Art. 120 Collaudo
Direzione dell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 101 comma 1, del Codice, il Direttore dell’esecuzione del contratto è preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, il Ministero, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto ha il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Ministero, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito parere, prima del pagamento di ogni fattura.
Direzione dell’esecuzione del contratto. Art. 13 Obbligo di caposquadra qualificato
Direzione dell’esecuzione del contratto. Ai sensi degli art. 31, 101 e 111 del Codice la Direzione dell'esecuzione del contratto e' assunta dal Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento si avvale, per la gestione del contratto, di tecnici dell’Ente e precisamente: • Il Direttore dell’Esecuzione a cui sono demandati i compiti operativi previsti dal Codice (art. 101 comma 3) • Degli Ispettori di Cantiere a cui sono demandati i compiti operativi previsti dal Codice (art. 101 comma 5) Per il presente appalto, essendo a prevalenza di servizi, non è costituito l’ufficio della direzione lavori. I Direttori dell’Esecuzione e gli Ispettori di Cantiere operano secondo le istruzioni impartite dal RUP e si atterranno alle linee guida emesse dall’ANAC ai sensi dell’art. 111 del Codice. La nomina dei D.E. e degli I.C. verrà eseguita dal RUP nel primo atto di avvio del procedimento relativo al contratto (determinazione di approvazione del progetto).
Direzione dell’esecuzione del contratto. 1. Le attività relative alla direzione dell’esecuzione del contratto sono svolte dal Responsabile del procedimento o da altro soggetto con competenza specifica, a tal fine individuato; 2. Qualora nell’ambito temporale di efficacia del contratto relativo al presente appalto sia approvato il Regolamento attuativo/applicativo del Codice dei contratti pubblici, in forza di quanto previsto dall’art. 5 dello stesso, ed in tale complesso normativo risultino disposizioni volte a disciplinare la direzione dell’esecuzione del contratto e l’individuazione del soggetto a ciò deputato, come previsto dall’art. 119 del Codice medesimo, l’Amministrazione assume tale dato regolamentativo come riferimento per la disciplina della direzione dell’esecuzione del contratto.
Direzione dell’esecuzione del contratto. Ai sensi degli artt.299 e 300 del D.P.R. n.207/2010, con la stipula del relativo contratto di appalto, il Comune nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività del contratto, attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune. La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto del Comune.