Direzione dell’esecuzione del contratto Clausole campione

Direzione dell’esecuzione del contratto. Art. 120 Collaudo
Direzione dell’esecuzione del contratto. 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.
Direzione dell’esecuzione del contratto. Le Università nomineranno i soggetti preposti alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, alla corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. I nominativi dei Responsabili dell’esecuzione del contratto saranno comunicati tempestivamente al Consorzio ed alla ditta appaltatrice che nominerà il Responsabile/direttore dell'esecuzione del contratto.
Direzione dell’esecuzione del contratto. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dei servizi erogati, compreso l’attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto, l'Amministrazione nominerà all’uopo la Direzione dell'esecuzione del contratto a norma dell'art. 23 del regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3/2007. Tale Direzione definirà in modo dettagliato le modalità e i criteri per la direzione ed esecuzione del contratto e avrà il compito di certificare la regolare esecuzione dei servizi resi. Il Fornitore dovrà produrre relazioni periodiche sulle attività svolte con cadenza definita dalla Direzione citata o a fronte di specifica richiesta. Il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, nei formati dei file intermedi e su supporti magnetici e ottici. In particolare, il Fornitore rilascerà con periodicità trimestrale relazioni di stato avanzamento lavori, contenenti una descrizione delle attività svolte, deliverable e computo delle gg/uu assorbite.
Direzione dell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 101 comma 1, del Codice, il Direttore dell’esecuzione del contratto è preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, il Ministero, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto ha il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Ministero, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito parere, prima del pagamento di ogni fattura.
Direzione dell’esecuzione del contratto. Art. 13 Obbligo di caposquadra qualificato
Direzione dell’esecuzione del contratto. Ai sensi degli art. 31, 101 e 111 del Codice la Direzione dell'esecuzione del contratto e' assunta dal Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento si avvale, per la gestione del contratto, di tecnici dell’Ente e precisamente: • Il Direttore dell’Esecuzione a cui sono demandati i compiti operativi previsti dal Codice (art. 101 comma 3) • Degli Ispettori di Cantiere a cui sono demandati i compiti operativi previsti dal Codice (art. 101 comma 5) Per il presente appalto, essendo a prevalenza di servizi, non è costituito l’ufficio della direzione lavori. I Direttori dell’Esecuzione e gli Ispettori di Cantiere operano secondo le istruzioni impartite dal RUP e si atterranno alle linee guida emesse dall’ANAC ai sensi dell’art. 111 del Codice. La nomina dei D.E. e degli I.C. verrà eseguita dal RUP nel primo atto di avvio del procedimento relativo al contratto (determinazione di approvazione del progetto).
Direzione dell’esecuzione del contratto. 1. Le attività relative alla direzione dell’esecuzione del contratto sono svolte dal Responsabile del procedimento o da altro soggetto con competenza specifica, a tal fine individuato;
Direzione dell’esecuzione del contratto. Il Comune nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il direttore dell’esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, provvede al rilascio dell’attestazione di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 prima del pagamento di ogni fattura.
Direzione dell’esecuzione del contratto. L’IINNPPDDAAPP comunica che la Direzione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.i., è affidata a Xxxxxx Xxxxxxxxx (Tel. 02.85912325-371 Fax 00.00000000). La Direzione del contratto provvederà ad accertare in corso d’opera, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Referenti di ciascuna sede INNPPDDAAPP, incaricati alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi locali, e con gli strumenti più opportuni, la perfetta osservanza, da parte della DDIITTTTAA dei subappaltatori, di tutte le prescrizioni contrattuali, in conformità anche a quanto stabilisce l’art. 1662 del C.C. I controlli da parte dell’IINNPPDDAAPP non sollevano l’assuntore dalla proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.