RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L'Affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti. Allo stesso modo, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall’attività o dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti sportivi. Resta a carico dell'Affidatario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Comune, risultassero causati da personale dell'Affidatario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati. L'Affidatario si vincola a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che, per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili all'Affidatario medesimo. L'Affidatario, per gli scopi di cui sopra, dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative: ➔ RCT - polizza di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l’uso degli impianti sportivi da parte dei terzi fruitori. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro. ➔ RCO - polizza di responsabilità civile verso prestatoti di lavoro, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Affidatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura dovr...
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. La responsabilità e la vigilanza, ai sensi del Regolamento sui beni comuni sono in carico al Proponente. Il Proponente, in nome e per conto di tutti i cittadini attivi coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che essi si impegnano a svolgere, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione e formazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza. Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune (Servizio Ambiente e Verde Pubblico) circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuale occorrenti nel caso siano necessari per lo svolgimento dell’attività. Nello svolgimento delle attività previste nell’ambito del presente patto di collaborazione il Proponete e tutti i cittadini attivi da esso coinvolti saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge e del vigente Regolamento. Il Proponete e tutti i cittadini attivi coinvolti nel presente Xxxxx risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose nell’esercizio della propria attività, ove tali danni siano cagionati con colta grave o dolo. I predetti cittadini assumono ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi pretesa a riguardo. Il Proponente in qualità di rappresentante di un gruppo di cittadini attivi, si assume l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, i contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’affidatario è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall’esercizio delle attività affidate, anche se causati dall’operato dei propri dipendenti. L’affidatario, al fine di tenere indenne l’Amministrazione comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà presentare al momento della sottoscrizione del contratto (oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i cinque giorni successivi l’inizio della esecuzione stessa) idonea polizza assicurativa in essere o da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio. L’affidatario dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato. L’esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L’ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. Nello specifico, la polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi: - Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro. Dovrà essere coperta: la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio nonché la responsabilità civile incombente all’appaltatore per danni indiretti; - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio; di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali e per risarcimento danni. Durante l’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all’operato dei suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo. E’ fatto dunque obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati. L'appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dalla consumazione da parte degli utenti di eventuali cibi contaminati e/o avariati e pertanto risponde direttamente dei relativi danni alle persone. Grava altresì sull’Aggiudicatario l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio:
A) apposita polizza ai fini della copertura della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione, riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni da avvelenamento, ingestione di sostanze nocive e tossinfezioni derivanti da alimenti somministrati nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per sinistro. Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune di Lavagna (dirigenti, funzionari responsabili, incaricati), prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori. La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati. La polizza dovrà inoltre risultare estesa almeno ai seguenti rischi: - RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni; - Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività; - Danni a terzi da incendio; - Danni a terzi da inquinamento accidentale; - Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dell’appalto; La polizza R.C.T. dev’esse...
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. 1. La Ditta aggiudicataria si assume ogni onere e rischio inerente l’affidamento in capo del servizio oggetto dell’appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del personale impiegato nell’esecuzione del servizio. Essa si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, anche oltre i massimali previsti nelle polizze del successivo comma 3 del presente articolo, tenendo, in tal senso, indenne l’Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
2. Per le responsabilità della Ditta aggiudicataria si richiama l’Art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
3. Alla Ditta aggiudicataria è fatto obbligo di contrarre e di mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto le seguenti coperture assicurative:
3.1 per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicoli impiegati nel servizio: - € 30.000.000,00 per sinistro per i danni causati alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, ed - € 2.000.000,00 per sinistro per i danni alle cose ed animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati;
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell’immobile oggetto della presente concessione-contratto, che dovrà quindi essere mantenuto in buono stato a sua cura e spese. Il concessionario è responsabile del corretto ed accurato uso del locale che gli viene affidato al solo scopo indicato all’articolo 3, comprese le parti comuni, nonché della buona conservazione degli arredi comunali, sotto pena della perdita del deposito cauzionale e del risarcimento dei danni. Il concessionario esonera il Comune di Treviso da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla concessione per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni ecc. dipendenti dall’immobile concesso in uso, nonché per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nell’immobile. Il concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di rilascio dei locali, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e polizza incendio per rischio locativo con un massimale pari ad Euro ... (...), con clausola ricorso terzi con un massimale di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), entrambe consegnate in copia al Comune concedente prima della sottoscrizione della presente concessione- contratto. La quietanza di pagamento dei premi periodici dovrà essere depositata annualmente al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno, in segno d'attestazione di vigenza delle polizze assicurative suindicate. In particolare, l’assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d’ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla concessione, agli immobili ed alla custodia ed uso degli stessi. Resta inteso comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc..
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’appaltatore sia civilmente che penalmente è responsabile di tutti i danni causati nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo a persone o cose, anche se arrecati da propri dipendenti e/o collaboratori. Il comune è sollevato da ogni responsabilità diretta ovvero indiretta. L’appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone. L’appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizze assicurative, in vigore per tutta la durata del contratto, a copertura dei rischi inerenti il servizio per RCT e RCO con i seguenti massimali: − polizza RCT (responsabilità civile terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune) con un massimale minimo per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00; − polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con un massimale minimo per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’appaltatore risponderà dei danni - sia alle persone, sia alle cose - cagionati all’Amministrazione appaltante o a terzi , anche per comportamenti omissivi del personale addetto, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione appaltante da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto avanzata. L’appaltatore si obbliga, pertanto, a stipulare con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto, comprese le eventuali proroghe - idonea copertura assicurativa per: La richiamata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere: - nella “descrizione del rischio assicurato”, l’espresso richiamo all’oggetto dell’appalto del presente Capitolato d’oneri; - massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a: • euro 3.000.000,00 per sinistro RCT, indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati ; • euro 3.000.000,00 per sinistro RCO per prestatore di lavoro infortunato;
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. Il Concessionario sarà responsabile dei danni, comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l’ente Concedente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l’erogazione del servizio, come previsto nel Capitolato.