RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI Clausole campione

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L'Affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti. Allo stesso modo, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall’attività o dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti sportivi. Resta a carico dell'Affidatario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Comune, risultassero causati da personale dell'Affidatario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati. L'Affidatario si vincola a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che, per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili all'Affidatario medesimo. L'Affidatario, per gli scopi di cui sopra, dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative: ➔ RCT - polizza di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l’uso degli impianti sportivi da parte dei terzi fruitori. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro. ➔ RCO - polizza di responsabilità civile verso prestatoti di lavoro, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Affidatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura dovr...
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. La responsabilità e la vigilanza, ai sensi del Regolamento sui beni comuni sono in carico al Proponente. Il Proponente, in nome e per conto di tutti i cittadini attivi coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che essi si impegnano a svolgere, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione e formazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza. Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune (Servizio Ambiente e Verde Pubblico) circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuale occorrenti nel caso siano necessari per lo svolgimento dell’attività. Nello svolgimento delle attività previste nell’ambito del presente patto di collaborazione il Proponete e tutti i cittadini attivi da esso coinvolti saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge e del vigente Regolamento. Il Proponete e tutti i cittadini attivi coinvolti nel presente Xxxxx risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose nell’esercizio della propria attività, ove tali danni siano cagionati con colta grave o dolo. I predetti cittadini assumono ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi pretesa a riguardo. Il Proponente in qualità di rappresentante di un gruppo di cittadini attivi, si assume l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, i contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’appaltatore sia civilmente che penalmente è responsabile di tutti i danni causati nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo a persone o cose, anche se arrecati da propri dipendenti e/o collaboratori. Il comune è sollevato da ogni responsabilità diretta ovvero indiretta. L’appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone. L’appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizze assicurative, in vigore per tutta la durata del contratto, a copertura dei rischi inerenti il servizio per RCT e RCO con i seguenti massimali: − polizza RCT (responsabilità civile terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune) con un massimale minimo per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00; − polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con un massimale minimo per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla copertura, per tutta la durata della subconcessione, dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati. Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e per danni ad opere ed impianti per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione /00) per sinistro. La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto. L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione. La scelta di detto ente ed i testi delle polizze assicurative dovranno essere preventivamente approvati da GESAP. La SUBCONCESSIONARIA potrà richiedere a GESAP, per quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni da morte o lesioni personali e/o per cagionati a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto della presente subconcessione, l’estensione della garanzia R.C. del gestore aeroportuale attivata da GESAP con la Compagnia Generali – nell’apposita sezione R.C. Appalti- ed in tal caso quest’ultima assumerà la qualifica di assicurato congiunto. La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze. La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per danni che possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grav...
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell’immobile oggetto della presente concessione- contratto, che dovrà quindi essere mantenuto in buono stato a sua cura e spese. Il concessionario è responsabile del corretto ed accurato uso del locale che gli viene affidato al solo scopo indicato all’art. 3, comprese le parti comuni, nonchè della buona conservazione di eventuali arredi comunali presenti, sotto pena del risarcimento dei danni. Il concessionario esonera il Comune di Lavagno da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla concessione per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni ecc. dipendenti dall’immobile concesso in uso, nonchè per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi associati e/o di terzi. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nell’immobile. Il concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di rilascio dei locali, idonea polizza assicuraiva per la responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e polizza incendio per rischio locativo con un massimale pari ad euro ...... (.../00) con clausola ricorso terzi da incendio per un massimale non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), entrambe consegnate in copia al Comune concedente prima della sottoscrizione della presente concessione-contratto. La quietanza di pagamento dei premi periodici dovrà essere depositata annualmente al Comune in segno d’attestazione di vigenza delle polizze assicurative suindicate. In particolare, l’assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d’ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla concessione, agli immobili ed alla custodia ed uso degli stessi. Resta inteso comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà diretttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi in liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. 1. Il Concessionario sarà responsabile dei danni, comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l’Ente Concedente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l’erogazione del servizio.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. 1. La Ditta aggiudicataria si assume ogni onere e rischio inerente l’affidamento in capo del servizio oggetto dell’appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del personale impiegato nell’esecuzione del servizio. Essa si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, anche oltre i massimali previsti nelle polizze del successivo comma 3 del presente articolo, tenendo, in tal senso, indenne l’Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente l’affidamento in capo del servizio oggetto dell’appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne l’Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta. L’aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone. L’appaltatore assume ogni responsabilità circa l’organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale. All’appaltatore è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto, le seguenti coperture assicurative: • per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicoli impiegati nel servizio: Polizza RCA obbligatoria ex lege (decreto legislativo 7 settembre 2005, nr. 209 Titolo X e s.m.i) con un massimale unico non inferiore ad € 25.000.000,00 per singolo veicolo ; • per i danni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio: Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera con i seguenti massimali minimi:
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. 11.1 Il Comune e la Direzione tecnica del Comune riconoscono di essere gli unici responsabili della gestione dello Spettacolo nel Sito, nonché la completa estraneità rispetto a tali eventuali responsabilità, della Produzione.