Contract
Capitolato d’oneri della convenzione mediante centrali di committenza art. 37 del D. Lgs 50/2016 per la concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva nonché dell’accertamento del canone patrimoniale sull’esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027.
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di riscossione volontaria e coattiva nonché l’accertamento del canone patrimoniale sull’esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti , ai sensi dell’art. 1, comma 816 e ss. della Legge 160/2019, nei Comuni di Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, San Xxxxxxx in Rio e Rolo aderenti all’Unione dei Comuni Pianura Reggiana.
Alla luce della normativa richiamata, i canoni di cui al comma precedente sostituiscono con invarianza di gettito ed a partire dal 01.01.2021, l’imposta di pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA). A tal fine i Comuni suindicati hanno provveduto ad approvare i Regolamenti della nuova entrata patrimoniale che sono pubblicati e resi accessibili nei modi di legge.
Si precisa che alla data del 31/12/2021 i comuni succitati rientrano nella classificazione dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti in base ai commi 826 e 827 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.
ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata in concessione ad un canone fisso annuo, dovuto dal Concessionario a favore dei singoli Comuni, nella misura risultante dalla gara.
Dal giorno d’effettivo inizio della gestione il Concessionario subentra ai Comuni in tutti i diritti e obblighi inerenti il servizio previsto dalla legge n. 160/2019 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia, nonchè dai rispettivi regolamenti comunali disciplinanti le entrate oggetto della concessione.
I Comuni trasferiscono al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previsti dalle vigenti norme e dalla presente convenzione.
La concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell’introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili, o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati dal parte del Concessionario equivale a dichiarazione di :
Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione ed applicazione della legge, dei regolamenti comunali, e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
Accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
ART. 3 CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto . L’eventuale cessione del contratto provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento.
All’aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del sub-concessione, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento delle cauzioni e salvi i danni.
Il verificarsi di detta situazione importa l’escussione della garanzia a mezzo del fedeiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero ai singoli Comuni dell’Unione per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
La ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l’esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all’apposito Albo Ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie di:
a)attacchinaggio;
b) installazioni, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;
c) stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.
Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.
Le prescrizioni di cui al presente articolo si estendono alle eventuali ulteriori attività complementari che il concessionario ritenesse implementare nel rispetto del presente Capitolato ed in relazione alle quali ricorressero i medesimi presupposti..
ART. 4 DURATA E VALORE DELLE CONCESSIONE
La durata della concessione oggetto della presente convenzione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dall’01/01/2023 o, in alternativa, se l’aggiudicazione è successiva alla predetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio e termina il 31/12/2027 salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato all’art. 23.
Il Concessionario è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi a decorrere dall’affidamento del servizio. Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dalla presente convenzione, i Comuni hanno facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare la concessione alla ditta che segue in graduatoria, senza che il precedente concessionario nulla abbia a pretendere.
E’ escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.
Al termine della concessione, il Concessionario si impegna finché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. La ditta affidataria si impegna altresì, ove richiesto dall’Amministrazione, alla fine del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa dell’eventuale completamente delle procedure per una nuova assegnazione del servizio, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di sei mesi.
Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni inerenti al canone patrimoniale in oggetto.
La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che prevedono l’abolizione dell’istituto della concessione stessa e del canone patrimoniale relativo.
In base all’anno 2021 il gettito annuo per ogni comune è stato pari a:
- € 38.418,34 per il Comune di San Xxxxxxx in Rio
- € 23.630,96 per il Comune di Fabbrico
- € 22.569,29 per il Comune di Rio Saliceto
- € 33.116,26 per il Comune di Rolo
- € 21.202,08 per il Comune di Campagnola Xxxxxx per un totale annuo complessivo di € 138.936,93.
La misura dei canoni fissi annui posti a base di gara per ciascun Comune è la seguente:
COMUNE DI SAN XXXXXXX IN RIO canone annuo fisso € 24.650,00 COMUNE DI FABBRICO canone annuo fisso € 15.725,00
COMUNE DI RIO SALICETO canone annuo fisso € 14.025,00
COMUNE DI ROLO canone annuo fisso € 18.700,00 COMUNE DI CAMPAGNOLA XXXXXX canone annuo fisso € 16.000,00
Per un totale annuo di Euro 89.100,00 che riferito all’intero periodo oggetto della concessione è pari ad Euro 445.550,00
Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del codice, per l’intero periodo di 60 mesi è stimato in Euro 694.684,65.
Il valore massimo stimato della presente concessione, comprensivo dell’eventuale opzione di proroga di 6 mesi, è pari ad Euro 764.153,12 (€ 138.936,93 x 5 anni e 6 mesi di eventuale proroga tecnica).
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla CCC.I.A.A. competente dalla quale risulti: lo svolgimento di attività coerente con l’attività di gara, di non trovarsi in stato di fallimento-liquidazione coattiva amministrativa- amministrazione controllata-concordato, alla data della gara e nell’ultimo quinquennio antecedente alla stessa;
b) Iscrizione all’albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, rientranti nella fascia di cui alla lettera b), comma 1 dell’art, 6 del D.
M. n. 289/2000, avente un capitale sociale almeno pari ad € 2.500.000,00 ai sensi dell’art. 1 comma 807 della legge n. 160 del 27/12/2019;
c) Volume d’affari della società desumibile dalla denuncia iva degli ultimi tre anni 2019-2020-2021 riferito ai servizi oggetto della gara è pari ad almeno € 1.000.000,00 annui;
d) Aver svolto per almeno 24 (ventiquattro) mesi continuativi nel quinquennio 0000-0000-0000-0000- 2021, regolarmente e senza aver fatto luogo a contestazioni, il servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in almeno cinque comuni al 31.12.2021 appartenenti alla classificazione dei comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti di cui all’art. 1, commi 826 e 827 della legge 160/2019;
e) Aver ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001/2008 specifico nell’accertamento e riscossione dei tributi locali;
L’operatore economico dichiara inoltre:
f) Di accettare integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei regolamenti Comunali e nel presente capitolato;
g) Di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e dei luoghi, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le
circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto , nella formulazione dell’offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
h) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
i) Di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza e di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art, 17 della L. 68/1999;
j) Di non aver reso, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
k) Xx non aver a carico del titolare o legale rappresentante condanne penali passate in giudicato e/o precedenti penali pendenti, né misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001
l) Che la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della legge 383/2001 modificata dal D. L. n. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002, ovvero che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso alla data della pubblicazione della gara;
m) Xx non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di imprese, così come simultaneamente in forma “individuale” ed in “raggruppamento”;
n) Di non avere situazioni di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile su altri soggetti partecipanti alla gara;
o) Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso :
INPS sede di ………………………..via………………………… posizione ……………………….
INAIL sede di ………………………..via………………………….posizione………………………..
E di essere in regola con i rispettivi versamenti;
Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e del DGUE.
ART. 6 MODALITA’ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione del servizio verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016,. La gara viene svolta dalla Provincia di Reggio Emilia, in qualità di stazione unica appaltante, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. del decreto sopra citato e viene aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall’art. 95 del decreto medesimo, valutata in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione:
A) PROGETTO TECNICO PUNTI 70
B) OFFERTA ECONOMICA PREZZO PUNTI 30
PUNTO A) progetto tecnico
Le componenti dell‘elemento A) a ciascuna delle quali la commissione attribuirà il punteggio massimo a fianco indicato, sono suddivise nei seguenti sub-elementi
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MAX | |
A | Caratteristiche del sistema informativo utilizzato e del sito web (Completezza, interattività, accessibilità on-line) | 15 |
B | Modalità di gestione del servizio : a) Staff di personale da impiegare per la gestione del servizio ( n. di addetti – mansioni- professionalità- formazione e informazione) max 5 b) Organizzazione del ricevimento dell’utenza ( giorni, orari di ricevimento - front-office, ecc.) …………………………………………………………………..……. max 5 c) Sito internet/call center: messa a disposizione gratuitamente dell’utenza di strumenti informatici che consentano un veloce ed efficiente scambio di notizie ed informazioni… max 5 | 15 |
C | Programma di fornitura, manutenzione e sostituzione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni | 15 |
D | Iniziative e progetti per il recupero dell’evasione e la gestione della riscossione coattiva con relative figure professionali addette (periodicità controlli, modalità e figure professionali addette) | 15 |
E | Proposte aggiuntive finalizzate a migliorare il livello del servizio offerto senza oneri per il Comune | 10 |
Punteggio complessivo assegnato per progetto tecnico P(i) (punti max 70) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:
P(i) = A(i)+ B(i) + C(i) +D (i) + E (i);
P(i)= punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
A(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per “Caratteristiche del sistema informativo”, calcolato in base alle indicazioni e alla formula seguente:
A(i) = 15*a(i)/a(max)
dove:
A(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio A
a(i): punteggio attribuito per la valutazione delle “Caratteristiche del sistema informativo”;
a(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;
B(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per “Modalità di gestione del servizio”,
Poiché questo elemento di valutazione viene valutato ricorrendo a dei sub criteri si applicano per ciascuno dei sub criteri le seguenti formule:
sub criterio a) Staff di personale da impiegare
Ba(i) = 5*ba(i)/ba(max)
Ba(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il sub criterio a) ba(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio a)
ba(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;
sub criterio b) Organizzazione del ricevimento dell’utenza
Bb(i) = 5*bb(i)/bb(max)
Bb(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il sub criterio b) ba(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio b)
bb(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;
sub criterio c) Sito Internet/Call Center
Bc(i) = 5*bc(i)/bc(max)
Bc(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il sub criterio c) bc(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio c)
bc(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione
Il punteggio attribuito a ciascun concorrente per il criterio B) sarà data dalla somma ottenuto nei tre sub criteri.
C(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima “Programma di fornitura, manutenzione e sostituzione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni”, calcolato in base alla seguente formula:
C(i) = 15*c(i)/c(max)
dove:
C(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio C
c(i): punteggio attribuito per la valutazione del “Programma di fornitura, manutenzione e sostituzione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni”;
c(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
D(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima “Iniziative e progetti di recupero dell’evasione”, calcolato in base alla seguente formula:
D(i) = 15*d(i)/d(max)
dove:
D(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio D
d(i): punteggio attribuito per la valutazione delle “Iniziative e progetti di recupero dell’evasione”; d(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche
proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
E(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per “Proposte aggiuntive senza oneri per il Comune”, calcolato in base alla seguente formula:
E(i) = 10*e(i)/e(max)
dove:
E(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio E
e(i): punteggio attribuito per la valutazione delle “Proposte aggiuntive senza oneri per il Comune”; e(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche
proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
Non saranno ammessi alla valutazione dell’offerta economica i concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo relativo al progetto tecnico di almeno 40 punti, dopo la riparametrazione che avverrà una sola volta per ciascun criterio (A, C, D, E) ed un sola volta per ciascun sub criterio (a,b,c) del criterio B, secondo le formula sopra indicate.
Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 4, da valutare in base alla documentazione presentata.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
PROPOSTA INSUFFICIENTE | PUNTI 0 |
PROPOSTA SUFFICINTE | PUNTI 1 |
PROPOSTA DISCRETA | PUNTI 2 |
PROPOSTA BUONA | PUNTI 3 |
PROPOSTA OTTIMA | PUNTI 4 |
PUNTO B) offerta economica
La misura dei canoni fissi annui posti a base di gara per ciascun Comune, è la seguente: COMUNE DI SAN XXXXXXX IN RIO canone annuo fisso € 24.650
COMUNE DI FABBRICO canone annuo fisso € 15.725
COMUNE DI RIO SALICETO canone annuo fisso € 14.025
COMUNE DI ROLO canone annuo fisso € 18.700 COMUNE DI CAMPAGNOLA XXXXXX canone annuo fisso € 16.000
Qualora l’aggiudicazione della presente gara fosse successiva alla data del 1/1/2023, si procederà ad una proroga tecnica e l’importo versato dal Concessionario uscente per tale periodo di proroga verrà decurtato dal canone annuo fisso di ciascun Comune a favore delle ditta aggiudicatrice.
L’offerta economica è a lotto unico; pertanto, a pena di nullità, dovranno essere indicate, per ciascun Comune, solo offerte in aumento rispetto al canone posto a base di gara.
L’offerta economica può prevedere delle proposte di aumento diversificate rispetto ai singoli canoni messi a base di gara; l’offerta economica che riporta come sommatoria dei canoni annuali l’importo maggiore sarà quella che otterrà il punteggio massimo.
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche relativamente ai canoni annui netti fissi a favore di ciascun Comune, la Commissione procederà al calcolo della media della somma complessiva dei canoni offerti. Al concorrente che avrà offerto la sommatoria dei canoni più elevata verrà attribuito il massimo punteggio previsto (30 punti), mentre agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito secondo l l’applicazione delle seguente formula:
X = (30xco/cm)
dove:
X = il punteggio attribuito
30 = il punteggio massimo previsto
cm = sommatoria dei canoni più alta offerta tra tutti i concorrenti co = sommatoria dei canoni offerti presa in esame
Non sono ammesse offerte condizionate; anche in direttamente; o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.
La sommatoria dei punti assegnati agli aspetti qualitativi (elemento A) e all’offerta economica (elemento B) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria della gara.
L’Ente appaltante si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice.
Quanto proposto e indicato nel progetto presentato dall’aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del presente contratto.
ART. 7 TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura concorrenziale devono presentare le offerte entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La gara verrà svolta sulla piattaforma telematica SATER della Regione Xxxxxx – Romagna.
L’offerta tecnica contiene, a pena di decadenza, una relazione che illustra la proposta tecnico-organizzativa del concorrente, con i riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati all’art. 6 punto A) PROGETTO TENCICO, preferibilmente nell’ordine in cui gli stessi sono esposti.
Il concorrente dovrà presentare un’unica relazione della dimensione massima di 15 facciate, formato A/4, carattere Times New Roman 11.
ART. 8 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Il sopralluogo deve essere effettuato dall’impresa interessata a partecipare alla gara mediante un proprio incaricato, che dovrà presentarsi all’Ufficio Tecnico di ogni Comune previo appuntamento da concordare con l’ufficio stesso
COMUNE DI SAN XXXXXXX IN RIO TEL 0522/636711 COMUNE DI RIO SALICETO TEL 0522/647813
COMUNE DI ROLO TEL 0522/658009 COMUNE DI CAMPAGNOLA XXXXXX TEL 0522/750718 COMUNE DI FABBRICO TEL 0522/751933
Ad avvenuto sopralluogo l’incarico comunale rilascerà un attestato che dovrà essere allegato in originale pena l’esclusione dalla gara alla domanda di partecipazione di cui al bando di gara; l’omessa effettuazione del sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara.
Il soggetto che si presenterà presso l’ufficio comunale per il sopralluogo potrà rappresentare un solo operatore economico concorrente e dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento ed apposita documentazione che consenta di accertarne la qualifica:
o Nel caso di legale rappresentante o direttore tecnico certificato C.C.I.A.A. in corso di validità;
o Nel caso di dipendente: apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ( completa fotocopia del documento d’identità) , da cui risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica;
o Nel caso di procuratore procura notarile;
L’effettuazione del sopralluogo ha la finalità essenziale di contribuire alla puntale conoscenza da parte
dell’impresa partecipante delle condizioni del servizio e serve per una ponderata formulazione dell‘offerta e del progetto di gestione da presentare.
ART. 9 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio è determinato dal canone annuo netto fisso dovuto dal Concessionario, a favore dei Comuni, nella misura risultante dalla gara.
Il canone dovrà essere corrisposto anche nei casi in cui l’ammontare delle riscossioni per canone e relativi accessori non raggiunga tale soglia.
ART. 10 VERSAMENTI CANONE ANNUO
Il corrispettivo sarà versato dal Concessionario, a favore dei singoli Comuni, con gli strumenti finanziari ammessi dalla normativa vigente al momento del versamento; l’ammontare del canone stabilito sarà liquidato in rate trimestrali, ciascuna di pari importo, scadenti il ventesimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre.
Per il ritardato versamento delle rate di cui al precedente comma, dal giorno successivo alla scadenza prestabilita, verrà applicato sulle somme tardivamente versate l’interesse legale al tasso vigente al momento. Il Comune potrà riscuotere tali somme con i procedimenti previsti dalla normative vigenti.
ART. 11 TRASMISSIONE DEI DATI ALLA FISCALITA’ LOCALE
Il Concessionario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa in vigore, invidiandoli, se previsto, all’autorità preposta ad effettuare i controlli.
ART. 12 CAUZIONE
Per il servizio oggetto dell’affidamento, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali e per tutta la durata della concessione, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire a favore di ciascun Comune, una cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo che corrisponde al canone annuo risultante dalla gara.
La cauzione che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell’esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie è prestata a garanzia di ogni adempimento del Concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.
La fidejussione deve precedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’accezione di cui all’art. 1997, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. Lgs. N. 385/1993 ovvero da Istituti Assicurativi autorizzati.
Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale o integrale di somme da parte del Comune, il Concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni, consegnando un originale del reintegro al Comune di competenza.
ART. 13 RECAPITO - ORARIO DI APERTURA - ELEZIONE DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a istituire e mantenere a proprie spese nell’ambito dei territori dei singoli Comuni o in Comuni confinati fra loro, un recapito per tutta la durata di validità della concessione. Il recapito deve essere dotato di un apparecchio telefonico e dovrà garantire un adeguata apertura al pubblico, come risultante dal progetto tecnico di gara, da definire di concerto con ciascun Comune per numero minimo di otto ore settimanali, articolate su almeno quattro giorni alla settimana (di cui almeno 2 da svolgere di mattina).
I predetti uffici dovranno arrecare all’esterno un’insegna con la dicitura “Comune di ………..- Servizio Affissioni – Pubblicità – Gestione: (indicazione della ragione sociale della ditta Concessionaria)” nonché l’indicazione degli orari di apertura al pubblico ed il recapito telefonico.
Tali uffici dovranno essere provvisti di personale in grado di ricevere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti il servizi oggetto di concessione che si intenderanno come personalmente rivolte al Concessionario.
Il Concessionario dovrà esporre al pubblico negli uffici anzidetti le tariffe relative al canone per le pubbliche affissione e dell’esposizione pubblicitaria e mettere a disposizione a proprie spese, la modulistica necessaria e i bollettini postali per il pagamento.
In occasione dell’invio dei bollettini per il pagamento del canone patrimoniale per esposizione pubblicitaria annuale, si dovrà rendere noto una specifica apertura presso i recapiti istituiti o presso le singole sedi Municipali, con la presenza di un incaricato per un minimo di 3 ore.
Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso ed abbandonato salvo i casi di forza maggiore contemplati dall’art. 1218 del Codice Civile.
I Comuni rimangono completamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, così nessun diritto potrà esser fatto valere verso le Amministrazioni Comunali.
Agli effetti della presente concessione il Concessionario dovrà, in sede di stipula dei contratti, eleggere e mantenere, su ogni Comune, per tutta la durata della concessione, domicilio presso il recapito istituito per singolo territorio, ove le Amministrazioni Comunali potranno, in ogni tempo, indirizzare avvisi, ordini, richieste ed ogni altra comunicazione, con facoltà dei Comuni di fare comunicazioni direttamente alla sede legale del Concessionario.
ART. 14 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d’oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.
Le spese di stipula e registrazione del contratto di concessione saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
ART. 15 STAMPATI –BOLLETTARI-REGISTRI
Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e conservare a proprie spese tutti gli stampati, registri, bollettari, e quant’altro necessario all’espletamento del servizio, compresi i modelli da mettere a disposizione degli interessati.
ART. 16 XXXXXXX XXXXXXXXX E RIDUZIONI
Il Concessionario è tenuto alla gestione del servizio secondo le procedure previste dalla legge e con l’applicazione delle tariffe deliberate dalle Amministrazioni Comunali o comunque vigenti. I Comuni comunicheranno al Concessionario le tariffe in vigore per il canone patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissione all‘inizio della concessione ed in ogni caso di eventuale e successiva variazione.
Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge in corso d’anno, non è consentito al Concessionario applicare tariffe diverse a quelle deliberate senza una previa intesa con le Amministrazioni Comunali.
Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal suddetto canone sia pe l’esposizione pubblicitaria che sulle pubbliche affissioni né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle singole leggi e dai regolamenti comunali.
Il Concessionario è tenuto ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalle leggi in materia e dai regolamenti comunali.
ART. 17 MODALITA’ ED OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1) La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del presente capitolato d’oneri, delle norme contenute nella legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, dei vigenti regolamenti comunali per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale nonché con l’applicazione delle tariffe e dei piani generali degli impianti pubblicitari deliberati dai singoli Comuni.
2) Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi anche ai fini dello svolgimento del processo. Spetta al concessionario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi sia a titolo di accertamento che per la riscossione coattiva. Il Concessionario è tenuto a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal progetto operativo alle istanze del contribuente.
3) Il Concessionario è tenuto a fornire ai Comuni, dietro specifica domanda, ogni informazione o documento che gli stessi riterranno opportuno richiedere.
4) Il Concessionario dovrà fornire ai Comuni alla fine della concessione le banche dati complete ed aggiornate, distinte e leggibili su supporto informatico del canone patrimoniale sull’esposizione pubblicitaria.
5) il Concessionario si impegna alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e la designazione di Responsabile del trattamento dei dati avrà durata fino al termine dell’attività svolta dall’aggiudicatario.
6) Il Concessionario è tenuto ad effettuare controlli periodici e capillari per la corretta applicazione delle norme del canone patrimoniale sull’esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni come da progetto tecnico presentato segnalando con tempestività le infrazioni alle disposizioni vigenti in materia ai competenti uffici comunali.
7) Il Concessionario è obbligato ad intervenire immediatamente a rimuovere gli impianti che siano causa di pericolo e di intralcio alla circolazione.
8) Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese alla effettuazione di tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria, ai sensi della legge n. 160/2019 o da altre disposizioni di legge o regolamento, anche se effettuate in esenzione o riduzione del canone sulle Pubbliche affissioni.
9) Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le commissioni di servizi già prenotati e pagati al precedente gestore, il quale sarà tenuto a trasferire al concessionario subentrante le somme già riscosse per il canone sulle pubbliche affissioni per i servizi non resi.
10) Il Concessionario dovrà fornire il conto giudiziale ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 112/1999, nei termini previsti dalla legge.
11) Il Concessionario dovrà inviare almeno trenta giorni prima del termine del pagamento, a tutti i contribuenti del canone patrimoniale sull’esposizione pubblicità permanente un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l’applicazione di sanzioni amministrative e di interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce ( tipologia, ubicazione, dimensione dell’impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l’assolvimento canone o dalle indicazioni di altre forme di pagamento previste dalla normativa vigente. L’invito ed altre eventuali comunicazione ai contribuenti devono essere inviate a spese del concessionario.
ART. 18 SERVIZIO AFFISSIONI
Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi così come definiti dalle Amministrazioni Comunali esclusivamente dal Concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale esonerandone i Comuni, attraverso proprio personale incaricato e nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali. Il Concessionario dovrà provvedere ad apporre su ogni manifesto posto in affissione un timbro recante la scritta “Comune di ….- servizio affissione –ditta ”
e la relativa data di scadenza. Ogni manifesto, al termine del proprio periodo do affissione, dovrà essere rimosso con tecniche idonee a garantire la pulizia ed il ripristino degli spazi sui quali è avvenuta l’affissione.
ART. 19 IMPIANTI ED ATTREZZATURE ESISTENTI
Il Concessionario si impegna a prendere in consegna dai Comuni gli impianti e le attrezzature esistenti alla data di stipulazione del contratto, a mantenerli e sostituirli, secondo quanto previsto dal progetto tecnico presentato nonché richiesto dai singoli Comuni ed in conformità alle norme regolamentari previste dagli Enti stessi. Fanno capo al Concessionario sia per gli impianti già istallati che per tutti gli impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o da terzi per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano istallati impianti pertinenti il predetto servizio, fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunali o collocati sopra suolo pubblico che saranno esenti dal qualsiasi canone o tassa.
Prima di iniziare il servizio un incaricato, per ogni Comune, procederà alla consegna al Concessionario , con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri esistenti di proprietà del singolo Comune. Il Concessionario si obbliga a tenere aggiornata una mappa generale, recante le indicazioni di tutti gli impianti destinati al servizio di pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere, a propria cura e spese al mantenimento, alla rimozione, smaltimento, sostituzione ovvero alla installazione di nuovi impianti, previo accordo e autorizzazione scritta dal Comune interessato, nel caso se ne presentasse la necessità..
Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà riconsegnare ai rispettivi Comuni, in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti, tanto se facenti parte della dotazione iniziale quanto se installati durante il periodo della concessione. Gli impianti come sopra forniti e collocati si intendono, con la collocazione, ceduti in proprietà ai singoli Comuni senza corresponsione di alcun compenso o indennità.
ART. 20 INFORMAZIONE ALL’UTENZA
Il Concessionario è obbligato, entro trenta giorni dall’inizio della concessione, a fornire a proprie spese adeguata informazione all’utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente alla gestione e l’organizzazione del servizio ( tariffe, tempo di pagamento, sanzioni, recapito del concessionario, orari di apertura al pubblico ecc.), nonché a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendete da disposizione di legge, regolamenti, delibere delle Amministrazioni Comunali, o da diversa organizzazione del servizio.
ART. 21 ISPEZIONI E CONTROLLO
I rapporti tra Concessionario e ciascun singolo Comune dovranno essere improntati alla massima correttezza e trasparenza affinchè la gestione del servizio avvenga con spirito di collaborazione e professionalità. Il servizio di ispezione e controlli è affidato a ciascun Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità dei servizi oggetto del presente capitolato, sia di controllo all’interno dell’ufficio/sede locale del Concessionario.
Il Concessionario dovrà consentire l’accesso all’ufficio degli incaricati di ciascun Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.
Il Concessionario è tenuto:
a) a sottoporsi a tutti controlli amministrativi e tecnici che ciascun comune riterrà utile eseguire o fare eseguire e fornire agli stessi tutte le notizie di dati che gli saranno richiesti;
b) ad attenersi alle norme previste dalle disposizioni legislative vigenti;
c) ad applicare i regolamenti e le tariffe deliberate da ciascun Comune ;
d) a rispondere tempestivamente alle istanze del contribuente e dei Comuni;
e) a fornire ai comuni che lo richiedono, informazioni specifiche relative anche a singole posizioni tributarie, nonché richiedere dati informazioni utili per l’attività di controllo sull’operato del Concessionario.
ART. 22 PENALITA’
Ciascun Comune di riserva la facoltà di applicare penali al Concessionario, individuandole infrazione che seguono:
a) in generale il Concessionario è responsabile del buon andamento della gestione delle attività oggetto della concessione e di tutte le attività affidate, ed è obbligato a svolgere i compiti assegnati. Pertanto laddove si verifichino infrazioni quali l’omissione, il rifiuto, il non corretto adempimento degli obblighi contrattuali, sono previste penali per un importo che va dallo 0,3 all’1 per mille del canone annuo risultante dalla gara del Comune in questione per i giorni di ritardo per ciascuna violazione, a seconda della gravità della stessa;
b) mancato allestimento dell’ufficio locale di cui all’art. 13 del presente capitolato penale pari allo 0,3 per mille del canone annuo risultante dalla gara del Comune in questione per i giorni di ritardo previa diffida ad adempiere.
Per ogni infrazione alle norme della presente capitolato nonché alle disposizioni dei Comuni saranno inoltre applicate le norme e le sanzioni eventualmente previsti dai Regolamenti Comunali. La contestazione dell’addebito sarà notificata al Concessionario che dovrà presentare le proprie contro-
deduzioni entro 10(dieci ) giorni dal ricevimento, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 ( dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione.
Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D. M. n. 89/2000.
L’applicazione della penale non preclude ai Comuni la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si procede alla risoluzione del contratto, e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, nei seguenti casi:
a) Quando il Comune e l’impresa per mutuo consenso, sono d’accordo sull’estinzione del contratto prima dell’avvenuto compimento dello stesso;
b) Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che comportino il venir meno della concessione ovvero la soppressione del canone;
c) Per sopravvenuta assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell’impresa per causa ad essa non imputabile;
d) Fallimento o cancellazione del Concessionario dall’albo di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000 n. 289;
e) Ove per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore, il Concessionario sospende il servizio per oltre 48 Ore;
f) Inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri;
g) Inadempienza contrattuale grave;
h) Continuate irregolarità o continuati abusi commessi nella conduzione del servizio ed in particolare nel caso di mancata ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa statale in materia e come recepita in sede regolamentare in ordine alla emissione degli avvisi di accertamento d’ufficio in rettifica;
i) Mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
j) Impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull’operato della ditta ;
k) Qualora l’affidatario non realizzi nei tempi e nelle modalità indicate nel progetto i servizi
/investimenti accessori ed aggiuntivi all’incarico oggetto della concessione, offerti gratuitamente in sede di gara;
l) Mancato adeguamento della cauzione di cui all’art. 12;
m) Subconcessione del servizio non autorizzata;
n) Negli altri casi previsti dal capitolato e dalla vigente normativa;
ART. 24 MODALITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
L’Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto, previa contestazione per iscritto dell’infrazione a mezzo PEC., assegnando al Concessionario un termine per controdeduzioni di giorni 15 (quindici) decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di controdeduzioni o qualora queste non siano ritenute valide dall’Amministrazione verrà disposta, con atto dell’Amministrazione stessa, la risoluzione del contratto.
Per effetto della risoluzione il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. Il Comune procede all’acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contradditorio con il Concessionario stesso.
La risoluzione della concessione porterà con sé l’incameramento della cauzione e l’acquisizione degli impianti installati dal Concessionario, che passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione della concessione.
ART. 25 FORO COMPETENTE
Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e Concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, saranno decise, in sede giurisdizionale, dal giudice ordinario. Il foro competente è quello di Reggio Xxxxxx. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Per ogni altra evenienza si applicano le norme del libro quarto, titolo II, capo IV del Codice Civile articoli da 1362 a 1369.
ART. 26 NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme della legge n. 160/2019, del D. Lgs. 446/97, dei Regolamenti Comunali, in quanto applicabili, e del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono per tanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alle entrate oggetto della concessione ed alle attività ad esse connesse e correlate.