Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione Civile
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di «Verifiche tecniche e test su un campione di veicoli nuovi di fabbrica e circolanti e sui dispositivi di sicurezza a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica»
DISCIPLINARE DI GARA CIG: 6773985542
Indice generale
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 3
2. TIPO DI APPALTO, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE 3
3. DURATA DEL SERVIZIO 4
4. BASI D’ASTA 4
5. OPZIONI 4
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 4
7. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), E DI CONSORZI 6 8. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 8
9. SUBAPPALTO 9
10. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 9
11. CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 15
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 16
13. PROCEDURA DI GARA 19
14. CAUZIONE DEFINITIVA 22
15. SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 23
16. REGOLE GENERALI ED INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 23
17. ALLEGATI 24
Il presente disciplinare di gara contiene norme integrative del Bando di gara.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione (di seguito “MINISTERO”)
Indirizzo postale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 Xxxxx: Xxxx Codice postale: 00157 PEC: xx.xxx@xxx.xxx.xxx.xx
Punti di contatto:
All’attenzione di: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Posta elettronica: xx.xxx-xxx0@xxx.xxx.xxx.xx , Telefono: 06-4158.2384/85 Indirizzo del profilo di committente: xxx.xxx.xxx.xx
Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx identificativo gara: 6773985542.
2. TIPO DI APPALTO, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE
La gara ha ad oggetto il servizio di “verifiche tecniche e test su un campione di veicoli nuovi di fabbrica e
circolanti e sui dispositivi di sicurezza a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica”, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato 4.
La compiuta descrizione del Servizio nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle specifiche tecniche di partecipazione, aggiudicazione della gara e di esecuzione del Contratto sono riportate:
- nel Bando di gara;
- nel presente Disciplinare di Gara;
- nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- nello Schema di Contratto;
- negli allegati dei menzionati documenti.
Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto, devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali, che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla medesima, nonché – salvi quelli migliorativi offerti dall’aggiudicatario – in sede di esecuzione del Contratto, pena l’applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del Contratto medesimo.
Si precisa che il MINISTERO si è determinato a prevedere limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato aziendale e, segnatamente, il requisito di fatturato di cui al punto III.1.2 del Bando di gara, per motivazioni legate alla tipologia del servizio da erogarsi. A tale proposito, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara un operatore economico (ovvero, più operatori economici in forma associata) dotato di capacità e solidità economico-finanziaria e tecnico-professionale, idonea a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione anche delle esigenze operative per l’esecuzione di una peculiare attività, la cui ratio è
evincibile dalla disposizione di cui al comma 655 dell’articolo 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016). Per quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. A tal fine, tra l’altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative Imprese Mandanti di percentuali minime dei requisiti di fatturato in questione.
3. DURATA DEL SERVIZIO
Con l’aggiudicatario della presente Xxxx verrà stipulato un Contratto, conforme allo Schema di contratto
Allegato sub n. 5 al presente Disciplinare di gara, di durata pari a 12 (dodici) mesi a partire dalla data di stipula dello stesso.
Il Contratto è vincolante per l’aggiudicatario dalla data della sottoscrizione. Per il Ministero il Contratto è vincolante dalla data del relativo decreto di approvazione.
4. BASI D’ASTA
Base d’asta, non superabile in sede di offerta, pena l’esclusione dalla gara: € 3.000.000,00 (tremilioni/00),
oltre IVA. I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano a € 0,00 (zero/00).
5. OPZIONI
Non sono previste Opzioni
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
6.1. Modalità di presentazione delle offerte
Il concorrente che intenda partecipare alla gara deve far pervenire al MINISTERO delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 - Xxxx, alla c.a. del Responsabile del Procedimento (Xxxxxxxxx Xxxxxxx), entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara, la propria Offerta contenuta in un Plico secondo quanto di seguito prescritto.
A tale fine a nulla rileverà il fatto che l’Offerta/Plico sia stata inviata/spedita prima del termine di scadenza. Riguardo alla data di effettiva ricezione del Plico farà fede la data e l’orario della segnatura apposta dall’Ufficio Protocollo/Gare di MINISTERO.
L’Offerta/Plico deve essere redatta in lingua italiana.
Il Plico dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere chiuso e sigillato, sul lembo di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Al fine dell’identificazione della provenienza, sul Plico - oltre a numero di telefono, fax ed e-mail del mittente - dovrà essere scritto, a pena di esclusione, il nominativo del mittente (ovvero denominazione e ragione sociale: potrà essere utilizzato il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione). Sul Plico deve essere, altresì, riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
“Offerta relativa alla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di «Verifiche tecniche e test su un campione di veicoli nuovi di fabbrica e circolanti e sui dispositivi di sicurezza a tutela della
sicurezza stradale e della salute pubblica»”.
Il Plico può essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati (1), ovvero consegnato a mano da un rappresentante dell’impresa dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dei giorni dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e festivi). Nel caso di consegna a mano, a comprova dell’effettivo arrivo, il personale del MINISTERO addetto alla ricezione rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell’ora e della data di consegna.
Non si terrà conto dei – ovverosia, si considereranno come non ricevuti e, quindi, non verranno ammessi
– plichi pervenuti dopo la scadenza del termine, anche se spediti prima; a tal fine farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo/Gare del MINISTERO.
Si fa presente che il recapito tempestivo del Plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di MINISTERO nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo sopra indicato.
Il Plico deve contenere, a pena d’esclusione, le seguenti tre Buste:
Busta “A – Documentazione amministrativa” Busta “B – Offerta tecnica”
Busta “C – Offerta economica”
che dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate, sul lembo naturale di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Per garantire l’identificazione della provenienza delle suddette Buste, le stesse, a pena di esclusione, dovranno recare all’esterno il timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione.
Sulle buste dovranno essere riportate, rispettivamente, le seguenti diciture a pena di esclusione:
Busta “A”: “Documentazione amministrativa”
Busta “B”: “Offerta tecnica”
Busta “C”: “Offerta economica”
Le buste dovranno, a pena di esclusione, essere non trasparenti o comunque tali da non rendere conoscibile il proprio contenuto.
In caso di RTI o Consorzi costituiti o costituendi
Al fine dell’identificazione della provenienza, sul Plico e sulle singole Buste “A” “B” e “C” deve essere indicato, a pena d’esclusione, il nominativo del mittente (ovvero denominazione e ragione sociale: potrà essere utilizzato il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione) e, in particolare:
• dell’impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di R.T.I. costituendo;
• dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito, con la specificazione che partecipa quale mandataria di R.T.I.;
• di tutte le imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituendi;
• del Consorzio, in caso di Consorzio costituito.
(1) In tale caso le indicazioni sul confezionamento del plico e sull’identificazione della sua provenienza dovranno essere presenti anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.
7. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), E DI CONSORZI
Sono ammessi alla partecipazione tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del Codice.
Nel caso in cui le prove vengano effettuate in laboratori appartenenti alle imprese produttrici dei veicoli e/o dei dispositivi da sottoporre a valutazione, ovvero ad imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo, o agli stessi collegati o in generale, ovvero che intrattengano con i predetti soggetti rapporti commerciali continuativi, al fine di garantire la obbiettività della prova, costituisce requisito di esecuzione del contratto che detti laboratori siano certificati ISO/IEC 17025.
Ai fini della partecipazione alla gara trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i.).
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), del Codice, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere i requisiti di partecipazione ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria in senso relativo.
Resta fermo quanto eventualmente previsto nel proseguo del presente paragrafo in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di Concorrenti.
I concorrenti che intendano presentare un’offerta in R.T.I., o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate:
1) Relativamente ai documenti da produrre nella busta “A – Documentazione amministrativa”, pena l’esclusione dalla gara:
a) l’Istanza di partecipazione e la Dichiarazione necessaria, di cui agli allegati 1 e 2 al presente Disciplinare – ovvero, in alternativa, il DGUE – dovranno essere presentate:
- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), del Codice, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti;
b) la garanzia provvisoria di cui al successivo paragrafo 10, punto 3), dovrà essere prodotta:
- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, dal Consorzio medesimo;
c) in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice già costituito, fatto salvo quanto espressamente dichiarato nella Istanza di partecipazione di cui
all’Allegato 1 al presente Disciplinare, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
d) in caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice non ancora costituito, l’Istanza di partecipazione di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda dovrà:
- (solo per i R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del Codice;
e) in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 1, del Codice, l’Istanza di partecipazione di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare dovrà indicare se e quali sono le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;
f) in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 1, lettera c), del Codice, copia autentica della delibera dell’organo deliberativo dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
Inoltre, anche ai fini della compilazione della Dichiarazione necessaria di cui all’Allegato 2 del presente Disciplinare (ovvero, in alternativa, nel DGUE), i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara alle Sezioni III.1.1), III.1.2) e III.1.3) dovranno essere così posseduti e dichiarati, a pena di esclusione:
• con riferimento alle situazioni personali degli operatori di cui alle lettere a), e b) della Sezione
III.1.1) del Bando di gara: (i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di
R.T.I. (sia costituito che costituendo); (ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo); (iii) dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
• con riferimento alla capacità economico e finanziaria di cui alla Sezione III.1.2) del Bando di gara,il requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria o da una delle imprese consorziate che assume il ruolo corrispondente a quello di mandataria, in misura maggioritaria, fermo restando che, in ogni caso, il R.T.I o il Consorzio, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% del requisito. In caso di Consorzio di cui alla lettera b), comma 2, dell’art. 45 del Codice, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal consorzio e dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara. In caso di Consorzio di cui alla lettera c), comma 2, dell’art. 45 del Codice, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese consorziate;
• con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.1.3) lettera a) del Bando di gara, il requisito deve essere posseduto dall’impresa/e che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione all’interno del R.T.I. o del Consorzio (costituiti ovvero costituendi);
• con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.1.3) lettera b) del Bando di gara, dovrà essere posseduto dal RTI, consorzio o altra forma prevista dall’art. 45 del Codice, nel suo complesso.
2) Relativamente alla busta “B – Offerta tecnica”, la Dichiarazione di offerta tecnica ivi contenuta dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritta nell’ultima pagina:
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
3) Relativamente alla busta “C – Offerta economica”, la Dichiarazione di offerta economica ivi contenuta dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritta nell’ultima pagina:
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
8. AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) del Bando, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato dovrà allegare, pena l’esclusione, quanto previsto dall’art. 89 del Codice e s.m.i. e segnatamente:
(i) da dichiarazione di fare ricorso all’avvalimento, conforme al fac-simile allegato sub n. 6;
(ii) dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria, redatta conformemente al fac-simile allegato sub n. 6 al presente Disciplinare di gara, firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta per esteso ed in modo chiaro e leggibile nell’ultima pagina dal legale rappresentante ovvero da un procuratore speciale dell’impresa ausiliaria;
(iii) originale o copia autentica del Contratto di avvalimento.
Si precisa che ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’originale o la copia autentica del contratto di avvalimento sono richieste anche per il caso di avvalimento “infragruppo”.
Il MINISTERO verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l’Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone al concorrente di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12°, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
L’offerente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del MINISTERO in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’offerente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell'appalto posto a base di gara.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Il MINISTERO eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti dell’art. 105 del Codice.
L’Offerente che abbia intenzione di affidare in subappalto taluna delle prestazioni oggetto del contratto, deve indicare – nel modello di Dichiarazione necessaria allegato sub 2, ovvero in alternativa nel DGUE – almeno una terna di subappaltatori.
Le imprese indicate quali subappaltatrici non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. L’eventuale ricorrenza di una di dette cause di esclusione in capo ad uno dei subappaltatori indicati determina l’esclusione dalla gara del concorrente che li ha indicati, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 del Codice.
L’assenza in capo alle imprese subappaltatrici delle cause di esclusione di cui all’art. 80 deve essere fatta oggetto di apposita dichiarazione, resa – ai sensi del D.P.R. 445/00 – da chi sottoscrive l’istanza di partecipazione, per quanto a propria conoscenza, ovvero da ciascuna delle imprese subappaltatrici mediante dichiarazione autonoma ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Qualora l’offerente intenda utilizzare – in alternativa al modello di Dichiarazione necessaria e di dichiarazione soggettiva autonoma allegate sub 2 – il DGUE, i subappaltatori devono rendere le informazioni di cui alle sezioni A e B della Parte II del DGUE “informazioni sull’operatore economico”, nonché rendere le dichiarazioni circa l’assenza di cause di esclusione di cui alla Parte III del DGUE.
10. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana. Si precisa, peraltro, che in caso di
certificazioni/attestazione etc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma, come meglio precisato nel presente paragrafo. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale della documentazione di gara, del DGUE di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del MINISTERO della sanzione pecuniaria nella misura dell’1‰ dell’importo a base d’asta. In tal caso, il MINISTERO assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il MINISTERO ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
BUSTA “A - Documentazione Amministrativa”
Nella Busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
10.1. Istanza di partecipazione redatta conformemente al fac-simile allegato sub n. 1 al presente Disciplinare di gara, firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta per esteso ed in modo chiaro e leggibile nell’ultima pagina dal legale rappresentante ovvero da un procuratore speciale del concorrente.
10.2. Dichiarazione necessaria redatta conformemente al fac-simile allegato sub n. 2 al presente Disciplinare di gara, firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta per esteso ed in modo chiaro e leggibile nell’ultima pagina dal legale rappresentante ovvero da un procuratore speciale del concorrente.
Il MINISTERO accetta, in alternativa alla Dichiarazione necessaria, il “Documento di gara unico europeo” (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice. Il DGUE, fino all’attuazione di quanto previsto dall’art. 85 del Codice, può essere presentato solo in forma cartacea. Le dichiarazioni rese tramite il DGUE debbono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/00.
Ai fini della compilazione, può farsi riferimento al modello allegato al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016, recante “linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.
Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando, e ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.1.3), lettere a) e b), del Bando di gara, il Concorrente che intenda avvalersi del DGUE deve compilare in maniera dettagliata i campi della Parte IV applicabili alla presente procedura.
In particolare, con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando, il fatturato globale deve essere indicato al punto 1a), sezione B della Parte IV. Ai fini del possesso del requisito si considererà il fatturato minimo annuo di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari.
Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.1.3) lettera a) del Bando, la certificazione deve essere indicata alla sezione D della Parte IV.
Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.1.3) lettera b) del Bando, i servizi analoghi devono essere indicati al punto 1b) della sezione C della Parte IV. Si precisa che deve essere indicato il valore del servizio analogo svolto. Se detto servizio è stato eseguito nell’ambito di un contratto con una pluralità di oggetti, deve farsi riferimento al solo valore del servizio rilevante, e non al valore dell’intero contratto.
Nel caso in cui il concorrente opti per la presentazione del DGUE, questo deve comunque presentare l’istanza di partecipazione secondo quanto sopra specificato.
Per facilitare la compilazione del DGUE, all’Allegato 2, sub C è riportato un modello DGUE adattato alla presente procedura. Resta comunque inteso che il modello cui fare riferimento è il modello allegato al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016, recante “linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.
Alla Istanza di partecipazione, alla Dichiarazione necessaria, nonché – per il caso di sua presentazione – al DGUE, deve altresì essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, copia, non autenticata, di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i valido alla data prevista quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Si precisa che, le dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice, se non rese dal sottoscrittore delle dichiarazioni di cui sopra per quanto a sua conoscenza, dovranno essere rese utilizzando il modello di “Dichiarazione soggettiva autonoma” di cui all’Allegato 2, sub (B), dai seguenti soggetti:
• per le ditte individuali: dal titolare, dai direttori tecnici, ove presenti;
• per le società in nome collettivo: da tutti i soci, dai direttori tecnici ove presenti;
• per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari, dai direttori tecnici ove presenti;
• per gli altri tipi di società: dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza e poteri di direzione o di vigilanza, dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
• dal procuratore speciale sottoscrittore della documentazione di gara;
• dagli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o di controllo;
• dai soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, e comunque, sino alla data di presentazione dell’offerta.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, e comunque, sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1 del Codice andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società
fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, e comunque, sino alla data di presentazione dell’offerta.
Si evidenzia che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 2 del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Nel caso in cui le dichiarazioni soggettive di mancanza di motivi di esclusione non vengano rese dal sottoscrittore della dichiarazione necessaria o del DGUE, per quanto a propria conoscenza, anche nei confronti dei soggetti sopra indicati, questi debbono rendere la dichiarazione autonoma di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, conforme modello allegato sub 2, B).
10.3. documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo in favore dell’ANAC in ottemperanza all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo della gara. Le modalità per il pagamento del contributo sono consultabili sul sito dell’ANAC, al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/ ServizioRiscossioneContributi.
10.3.a) documentazione comprovante la costituzione, di garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, di durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte sotto forma di cauzione o fideiussione, e dovrà essere costituita secondo quanto disposto dall’art. 93 del Codice.
La garanzia dovrà avere un importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara, e segnatamente: € 60.000,00 (sessantamila), ferma restando la riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” la suddetta certificazione, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della certificazione medesima. Si precisa, inoltre, che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, così come definito dall’art. 48, comma 2, del Codice, nonché in caso di partecipazione in R.T.I. di tipo misto e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall’art 48, comma 2, del Codice, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. Nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda in possesso della certificazione assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I, così come indicata nella
Dichiarazione necessaria da rendere in conformità al fac-simile allegato sub n. 1 al presente Disciplinare di gara. Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.
La cauzione provvisoria è costituita:
• mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, ed avente ad oggetto: “Cauzione provvisoria: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di «Verifiche tecniche e test su un campione di veicoli nuovi di fabbrica e circolanti e sui dispositivi di sicurezza a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica»”.
Xxxx l’esclusione, la fideiussione dovrà prevedere:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del MINISTERO.
La cauzione provvisoria dovrà avere sottoscrizione del “garante” autenticata da notaio (o, in alternativa all’autentica notarile, dichiarazione di atto notorio rilasciata dal garante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine ai poteri del sottoscrittore).
10.3.b) l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs.
n. 58/1998) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di cui all’art. 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
Detta dichiarazione di impegno potrà risultare:
(i) nel testo della cauzione provvisoria, quindi nel medesimo certificato di polizza bancaria/assicurativa
ovvero
(ii) da atto di impegno separato, reso dal fideiussore ed inserito nella Busta “A” – Documentazione amministrativa”.
Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, l’impegno del fideiussore dovrà essere necessariamente reso con le modalità di cui al precedente punto (ii).
10.4. Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS.
Ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del medesimo Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici AVCPass istituita presso l'ANAC per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara. Ciascun Concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, otterrà, quindi, dal sistema un “PASSOE”. La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l’esclusione dalla presente procedura, ma il MINISTERO si riserverà di richiedere apposita integrazione. Si precisa che in caso di RT.I. o consorzio costituendo, tutte le imprese facenti parte dello stesso R.T.I. o consorzio dovranno produrre il PASSOE; in caso di avvalimento, la società ausiliaria dovrà produrre il PASSOE.
10.5. Nel caso di firma da parte di procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., documentazione (ad esempio copia non autenticata della procura speciale) in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma di chi sottoscrive la documentazione d’offerta e di gara nel suo complesso e, quindi - oltre alla documentazione di cui alla Busta “A” - anche la documentazione da inserire nella Busta “B – Offerta tecnica” e nella Busta “C – Offerta economica”.
10.6. Nel solo caso di avvalimento, la documentazione di cui al punto 8 del presente Disciplinare.
Busta “B – Offerta tecnica”
10.7. Nella Busta “B – Offerta tecnica” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione dalla gara, una
Dichiarazione di offerta tecnica.
La dichiarazione di offerta tecnica deve essere firmata o siglata in ogni pagina e, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritta per esteso in modo chiaro e leggibile nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente.
In particolare, la Dichiarazione di offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione (cfr. Tabella di cui al successivo paragrafo 12, contenente i criteri di valutazione tecnica delle offerte), ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
La dichiarazione di offerta tecnica consisterà in una Relazione Tecnica, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente Disciplinare in modo chiaro e conciso.
La Relazione Tecnica non potrà superare le 100 pagine. La relazione dovrà contenere delle pagine numerate progressivamente e dovrà essere confezionata in un unico volume rilegato in originale. Eventuali allegati che il Concorrente vorrà presentare nell’ambito dell’Offerta Tecnica, non daranno luogo all’attribuzione di alcun punteggio.
L’intera Offerta e i relativi allegati devono essere presentati in fogli formato A4, e redatti utilizzando carattere Time New Roman con dimensioni minime pari a 11 e interlinea singola.
L’Offerta Tecnica, e i relativi allegati, dovranno essere consegnati anche su tre copie di supporto magnetico (CD-ROM) in formato “PDF”.
Nell’ambito della Busta B - Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. Busta “C – Offerta economica”
10.8. Nella Busta “C – Offerta economica” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione dalla gara, la Dichiarazione di offerta economica formulata conformemente al fac-simile di cui all’Allegato 3 del presente Disciplinare.
La Dichiarazione di offerta economica deve essere firmata o siglata in ogni pagina e, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritta per esteso in modo chiaro e leggibile nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente.
Nella dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere indicato, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:
a) il prezzo offerto;
b) l’impegno del concorrente a mantenere ferma, valida ed invariata l’offerta presentata per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, eventualmente estensibile su richiesta del MINISTERO per un ulteriore periodo di 60 (sessanta) giorni nel caso in cui alla scadenza del predetto termine di 180 giorni non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva;
c) l’indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice (non saranno considerate accettabili dichiarazioni di costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a zero).
Il prezzo offerto deve essere espresso sia in cifre che in lettere e non dovrà riportare più di due cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà l’importo espresso in lettere; nel caso in cui vengano indicate più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti.
Xxxx l’esclusione dalla gara, l’Offerta economica non dovrà contenere abrasioni e cancellature e l’eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta economica medesima.
11. CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’impresa partecipante dovrà esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali nella
dichiarazione di cui all’allegato sub n.1 al presente Disciplinare di gara.
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:
a) il trattamento dei dati che riguardano l’impresa interessata ha finalità di:
- gestire le informazioni necessarie all’eventuale instaurazione di un rapporto contrattuale con la Vs.
Impresa;
- eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
- adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie;
b) in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l’adempimento di obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, a conferire i dati o a trattarli, potrà
comportare l’impossibilità per il MINISTERO di instaurare rapporti contrattuali o di proseguire l’esecuzione di quelli già in corso;
d) ove il mancato conferimento o il mancato consenso al trattamento concerna dati non riconducibili all’adempimento degli obblighi legali o contrattuali, il MINISTERO valuterà di volta in volta quali determinazioni adottare in relazione all’importanza per il MINISTERO stesso dei dati non conferiti, o per il cui trattamento non sia prestato il consenso;
e) i dati potranno essere comunicati a:
- professionisti;
- istituti di credito;
- imprese di assicurazione;
- società di servizi;
f) relativamente ai dati medesimi l’impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
g) titolare del trattamento è il MINISTERO.
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà attraverso l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti assegnato sulla base dei criteri di seguito indicati:
Criteri | Punti |
Punteggio Tecnico | 70 |
Punteggio Economico | 30 |
Si precisa che nel computo dei punteggi tecnici ed economici verrà preso in considerazione l’arrotondamento alla terza cifra decimale.
Il MINISTERO si riserva di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica ed agli elementi di valutazione economica.
Punteggio tecnico
Il Punteggio Tecnico (PT) verrà attribuito dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:
# | Punte Punteggio ggio Criteri di Valutazione Tecnico Tecnic specifico x xxxxx mo | ||
1 | Contesto del Servizio | ||
1.1 | Xxxxxxxxx e completezza della conoscenza del mercato e del quadro di riferimento in cui il Servizio dovrà essere realizzato | 3 | 3 |
2 | Approccio metodologico | ||
2.1 | Esaustività, efficacia e concretezza della metodologia proposta rispetto a ciascuna tipologia di prova/test | 6 | 6 |
3 | Proposta di Progetto |
# | Punte Punteggio ggio Criteri di Valutazione Tecnico Tecnic specifico x xxxxx mo | ||
3.1 | Coerenza, esaustività e concretezza della Proposta Progettuale | 24 | |
3.1.1 | • Adeguatezza e concretezza delle modalità operative, delle tecniche e degli strumenti che si propone di utilizzare per l'identificazione del campione oggetto di indagine | 4 | |
3.1.2 | • Adeguatezza delle modalità operative ed esaustività della descrizione delle tipologie di prove da realizzarsi per ognuno degli oggetti di indagine | 8 | |
3.1.3 | • Adeguatezza e sostenibilità delle modalità operative previste per il reperimento degli oggetti di indagine da includere nel campione | 8 | |
3.1.4 | • Efficacia nella definizione di un calendario per la realizzazione delle prove oggetto del Servizio | 4 | |
3.2 | Qualità della Proposta Progettuale | 12 | |
3.2.1 | • Qualità delle soluzioni e degli strumenti proposti per il perseguimento dell’efficacia del Servizio | 5 | |
3.2.2 | • Completezza ed efficacia delle modalità operative proposte per il monitoraggio del Servizio | 7 | |
4 | Organizzazione di Progetto | ||
4.1 | Funzionalità, integrazione e coerenza interna dell'organizzazione di Progetto proposta | 3 | 5 |
4.2 | Efficacia delle modalità di interazione con la Stazione Appaltante | 2 | |
5 | Servizi migliorativi | ||
5.1 | Prove di inquinamento per i veicoli di categoria "L" da realizzarsi in conformità con le normative pertinenti all'oggetto di indagine Sarà valutata la numerosità degli oggetti da sottoporre a test, in particolare: 5 unità, 1 pt; 10 unità, 2pt; 15 unità, 3 pt; 20 unità, 3 pt; 25 unità, 4 pt; 30 unità, 5 pt; | 5 | 20 |
5.2 | Test di sicurezza sui Pneumatici da realizzarsi in conformità con le normative pertinenti all'oggetto di indagine Sarà valutata la qualità e quantità delle prove secondo un coefficiente che assegna il punteggio in funzione della moltiplicazione dei valori ottenuti rispetto a ogni sotto-criterio: Quantità: 0 pt – 2 pt Qualità: 0 pt – 3 pt | 6 | |
5.3 | Ampliamento della numerosità degli oggetti "nuovi" inclusi nel perimetro di indagine Sarà valutata la numerosità aggiuntiva in termini percentuali per ognuno degli oggetti di indagine rispetto al campione minimo identificato per le tipologie di prova previste. | ||
"Veicoli" Incremento: +5%; Punteggio aggiuntivo: 2 pt Incremento: +10%; Punteggio aggiuntivo: 4 pt | 4 | ||
"Altri Veicoli" Incremento: +5%; Punteggio aggiuntivo: 1 pt Incremento: +10%; Punteggio aggiuntivo: 2 pt | 2 |
# | Punte Punteggio ggio Criteri di Valutazione Tecnico Tecnic specifico x xxxxx mo | ||
"Dispositivi di sicurezza" Incremento: +10%; Punteggio aggiuntivo: 1 pt | 1 | ||
5.4 | Proposizione di LdS aggiuntivi, corredati da relative proposte di penale e adeguati modelli di misurazione, rendicontazione e controllo | 2 | |
TOTALE | 70 |
Per ciascun concorrente il punteggio tecnico è pari alla somma di tutti i sotto-punteggi attribuiti dalla Commissione sulla base dell’applicazione dei criteri di valutazione riportati nelle tabelle precedenti.
L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica avverrà utilizzando il metodo aggregativo compensatore. L’attribuzione del punteggio PCT ad ogni offerta sarà effettuata utilizzando la seguente formula:
PCTi = ∑n [Wj x Vij] dove:
PCTi = Punteggio tecnico assegnato all’offerta i-esima i = offerta i-esima
∑ = sommatoria
Wj = Peso attribuito all’elemento di valutazione j-esimo j = numero totale degli elementi di valutazione
Vij = coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente i-esimo per l’elemento di valutazione jesimo, variabile tra 0 e 1
I coefficienti Vij sono determinati mediante il calcolo della media dei giudizi, riportati su una scala variabile tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari agli elementi di valutazione, per le diverse offerte.
Per calcolare tale media si procede come segue.
Per ogni offerta, si calcola la media dei giudizi attribuiti ad ogni elemento di valutazione dell’offerta da parte di tutti i commissari (“media provvisoria”).
Per ciascun elemento di valutazione dell’offerta si individua la media più alta attribuita alle offerte tra tutte quelle calcolate come descritto al punto precedente (“media massima”).
Tale media massima viene posta uguale a 1, riparametrando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Per proporzionare alla media massima le medie provvisorie si calcola, per ciascun elemento di valutazione delle offerte, un “fattore di conversione”, come segue:
fattore di conversione = 1 / media massima.
Si applica quindi tale fattore di conversione alle medie provvisorie, utilizzando la formula che segue: media definitiva (“coefficiente V”) = media originale x fattore di conversione
Infine, si utilizza la formula sopra riportata per attribuire ad ogni offerta il punteggio PCTi.
I possibili giudizi attribuibili dai commissari agli elementi di valutazione sono riportati nella tabella che segue, unitamente al relativo coefficiente. I giudizi vanno da un massimo livello di apprezzamento delle offerte (giudizio = ottimo), fino al minimo livello (giudizio = “insufficiente”).
Punteggio economico
Il punteggio attribuibile all’Offerta economica (PE) è ottenuto con la seguente formula Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente
13. PROCEDURA DI GARA
Eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura potranno essere indirizzati al RUP all’indirizzo email
indicato al punto I.1) del Bando entro le ore 24:00 del 12 settembre 2016. Il MINISTERO pubblicherà le risposte ai chiarimenti in forma anonima sul proprio profilo committente entro il 20 settembre 2016.
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del MINISTERO in Roma, alla Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx,
00. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P. con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima. La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal MINISTERO ai sensi dell’art. 77 del Codice e s.m.i., la quale, il giorno ed all’ora indicata al punto IV.2.5) del Bando di gara, presso gli uffici del MINISTERO procederà, in seduta pubblica, nell’ordine:
▪ alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e regolarità formale;
▪ all’apertura dei plichi medesimi ed alla verifica della presenza e dell’integrità delle Buste “A”, “B” e “C”;
▪ all’apertura delle Buste “A – Documentazione amministrativa” di ciascun concorrente, ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante fax o PEC entro il giorno precedente la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
Successivamente, la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà a valutare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, alla luce delle prescrizioni previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di gara; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti, il MINISTERO si riserva il diritto di richiedere ai concorrenti - a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax (al numero indicato da ciascun concorrente nella Dichiarazione necessaria di cui al Modello allegato sub n.
2) - di completare e/o fornire chiarimenti in ordine a documenti e dichiarazioni presentati. Resta ferma l’applicazione di quanto previsto all’articolo 83, comma 9, del Codice.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 85, comma 5, del Codice, una volta terminata la valutazione della completezza e della regolarità della documentazione contenuta nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, il MINISTERO procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti. Il MINISTERO effettuerà una verifica a campione su un numero di offerenti non inferiore al dieci per cento delle offerte presentate. A tal fine, nel corso della seduta pubblica dedicata all’apertura della Busta A si procederà al sorteggio dei concorrenti da sottoporre a verifica. Qualora lo ritenga opportuno, il MINISTERO potrà procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche, il MINISTERO richiederà ai candidati la presentazione entro un termine perentorio non inferiore a dieci giorni della relativa documentazione complementare eventualmente necessaria, anche ai sensi dell’art. 86 del Codice.
Al termine della verifica dei documenti delle Buste “A - Documentazione amministrativa” la Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura delle Buste “B – Offerta tecnica”, per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti rispetto a quanto previsto dal Disciplinare.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà:
• all’analisi ed alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella Buste “B”;
• all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) di ciascun concorrente. Ciascuna delle sedute riservate sarà verbalizzata dalla Commissione.
Terminato l’esame delle offerte tecniche sarà fissata un’apposita riunione della Commissione aperta al pubblico per procedere:
• alla comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte;
• all’apertura delle Buste “C – Offerta economica” ed alla lettura del valore offerto.
Successivamente, si procederà, in seduta riservata, all’esame e verifica, delle offerte economiche presentate, nonché alle verifiche ed eventuali esclusioni.
Si procederà, quindi, all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica (PE). Infine, si procederà nell’ordine:
(i) alla somma di tutti i punteggi attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), assegnando il punteggio complessivo a ciascuna offerta;
(ii) alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito;
(iii) a proporre al MINISTERO l’aggiudicazione della gara;
(iv) alla eventuale segnalazione di offerte anormalmente basse.
Il MINISTERO procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse nel rispetto di quanto prescritto ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, il MINISTERO – qualora non vi abbia già provveduto – procederà, altresì, alla verifica in capo ai concorrenti risultanti primo e secondo nella graduatoria provvisoria, dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria prescritti dal Bando di gara e dichiarati ai fini della partecipazione alla presente procedura.
Qualora la prova non sia fornita nel termine assegnato, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione necessaria di cui al Modello allegato sub n. 2 o, ove reso, nel DGUE, con riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione e, comunque, non comprovi il possesso di questi ultimi, si procederà all’esclusione del concorrente ed all’adozione dei provvedimenti ed alle segnalazioni previsti dalla legge, nonché alla riformulazione della graduatoria provvisoria.
Ferme restando le predette verifiche, in caso di esito positivo del controllo sulla completezza e regolarità formale e sostanziale della documentazione presentata ai fini dell’aggiudicazione, il MINISTERO adotterà il relativo provvedimento di aggiudicazione, che diverrà efficace all’esito delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti.
Il MINISTERO richiederà all’aggiudicatario, ai fini della stipula del Contratto, la produzione, entro 10 giorni solari dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a tale fine anticipata a mezzo fax, della seguente documentazione:
1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore del MINISTERO, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Paragrafo 12 del presente Disciplinare di gara;
2. (in caso di RTI/Consorzio) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo (in caso di R.T.I.) ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;
3. (in caso di RTI/Consorzio) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate;
4. nominativo e recapiti del Responsabile del contratto;
5. dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
6. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Qualora la Commissione ravvisi una causa di esclusione ai sensi della normativa vigente e della lex specialis, la medesima richiederà al concorrente delle giustificazioni, dando un termine non inferiore a dieci giorni. Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenga sufficienti, formulerà al RUP una proposta motivata di esclusione. L’esclusione sarà deliberata dal MINISTERO in conformità col proprio ordinamento.
* * *
Si procederà, quindi, alla stipula del Contratto.
Nel caso in cui alla data di stipula del Contratto il MINISTERO non abbia ricevuto l’esito delle verifiche sui requisiti di ordine generale, il Contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva costituita dall’esito negativo delle menzionate verifiche.
Nel caso in cui il MINISTERO venga a conoscenza dell’esito negativo delle menzionate verifiche prima della stipula del Contratto, la medesima il MINISTERO dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione della gara, dandone comunicazione al concorrente medesimo.
In tale caso, il MINISTERO si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria, ponendo in essere gli adempimenti a ciò necessari anche in merito alla richiesta di documentazione.
Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, il MINISTERO potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che verrà escussa.
Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario definitivo la documentazione di legge in materia di “antimafia”.
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il medesimo Contratto, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
14. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del Codice, una garanzia fideiussoria di importo
determinato ai sensi del comma 1 del menzionato art. 103 del Codice. Detta cauzione dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto.
La predetta cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, e deve prevedere:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario.
Detta cauzione deve essere irrevocabile e dovrà avere sottoscrizione del “garante” autenticata da notaio (o, in alternativa all’autentica notarile, dichiarazione di atto notorio rilasciata dal garante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine ai poteri del sottoscrittore).
La mancata costituzione della cauzione nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria da parte del MINISTERO.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del Codice.
L’importo della cauzione definitiva viene, se del caso, ridotto del 50% sulla base di quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del Codice.
15. SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Si precisa che, in conformità al disposto dell’articolo 216, comma 11 del Codice, le spese per la
pubblicazione sono rimborsate al MINISTERO dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Il MINISTERO, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le ulteriori spese di gara, ivi comprese le imposte e tasse, le spese generali, nonché quant’altro necessario per l’espletamento degli atti contrattuali, anche se non espressamente richiamato nel presente Disciplinare di gara e nello Schema di Contratto.
Saranno, inoltre, a carico dell’aggiudicatario le spese di xxxxxxx e tutte le spese conseguenti o, comunque, derivanti da contestazioni del MINISTERO in merito all’erogazione del servizio. In tale ipotesi sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese di registrazione degli atti relativi alle eventuali contestazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.
16. REGOLE GENERALI ED INFORMAZIONI/CHIARIMENTI
I concorrenti potranno richiedere informazioni al MINISTERO presso l’indirizzo di cui al punto 1 del
presente Disciplinare di gara.
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti, per iscritto, anche xxx xxxx, xxxx x 00 (xxxxx) giorni lavorativi prima del termine previsto nel Bando di gara per la presentazione delle offerte.
Il MINISTERO provvederà a comunicare, con le modalità meglio indicate nel Bando di gara, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, le risposte relative ai chiarimenti richiesti. Il MINISTERO provvederà, inoltre, a pubblicare le menzionate risposte, per consultazione ad accesso libero, sul profilo del committente.
Fatte salve le cause di esclusione previste nella restante parte del presente Disciplinare di gara e negli ulteriori documenti di gara, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:
▪ presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali;
▪ che presentino un’offerta economica di importo pari o superiore alla base d’asta;
▪ per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
▪ coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della legge n. 287/1990 – il MINISTERO si riserva la relativa valutazione, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure. Il MINISTERO si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
Il MINISTERO si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il MINISTERO si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.