CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIE
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIE
Aggiornate al 01/03/2019
1. PREAMBOLO
1.1. Le presenti Condizioni Generali sono applicabili, tranne il caso che vengano modificate da un accordo apposito accettato per iscritto da entrambe le parti.
2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO
2.1 . Le offerte della venditrice sottoscritte per accettazione dall’altra parte costituiscono perfezionamento del contratto.
2.2. Le offerte della venditrice sia verbali che scritte non sono impegnative se non espressamente dichiarate tali. Le ordinazioni che pervengono alla venditrice si intendono accettate solo se da essa confermate per iscritto. Il contratto dunque è ritenuto perfezionato quando, su ricevimento di un ordine, il venditore abbia spedito una accettazione scritta.
2.3. Se il venditore nel formulare la sua offerta ferma, ha stabilito un termine-limite per l'accettazione, il contratto è ritenuto perfezionato allorché il compratore ha spedito una accettazione scritta prima dello scadere di detto termine. Tuttavia non vi sarà contratto valido se l'accettazione non sia pervenuta al venditore al più tardi una settimana dopo lo spirare di detto termine-limite. Viene tassativamente stabilito che la fornitura riguarderà esclusivamente quanto elencato nell’ordinazione, né potranno essere invocate condizioni particolari che non siano quelle scritte.
Sono escluse dalla fornitura, salvo diverso accordo tra le parti: il montaggio e il collaudo dell’intero impianto, le spese di viaggio di andata e ritorno sia con mezzi della venditrice che con altri mezzi (biglietto aereo ecc.), le spese di vitto e alloggio per il personale della parte venditrice durante il periodo di montaggio e collaudo, eventuali opere murarie, alimentazione corrente elettrica al quadro generale di comando, alimentazione aria compressa, gli eventuali mezzi di sollevamento, i sacchi vuoti per collaudo impianto (che dovranno essere messi a disposizione dal compratore) e ogni quant’altro non espressamente specificato.
2.4. Tutte le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi saranno vincolanti solo laddove si faccia ad essi espressamente riferimento per iscritto in seno al contratto.
3. DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI
3.1. I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunzi pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto in via di riferimento.
3.2. Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione od il montaggio delle opere e delle loro parti¹, e rimesso al compratore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del venditore. Essi non possono essere utilizzati dal compratore, o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso del venditore.
Il venditore non ha l’obbligo di fornire disegni industriali relativi al prodotto o alle parti di ricambio.
4. IMBALLAGGI
4.1 Salvo diversa precisazione:
a) i prezzi indicati nei listini dei prezzi e nei cataloghi si intendono riferiti a “ merce nuda”;
b) i prezzi indicati nelle offerte ferme ed in contratto comprendono quelli degli imballaggi o dei mezzi di protezione necessari (se concordati) per evitare danni o deterioramenti del materiale in condizioni normali di trasporto, per la destinazione stabilita in contratto.
La Molitecnica Sud s.n.c. provvederà all’imballaggio della merce, se previsto in contratto, restando esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per avarie o perdite.
Eventuali imballi speciali saranno richiesti per iscritto dal compratore e comporteranno un costo aggiuntivo che verrà di volta in volta determinato dalla venditrice, ogni eccezione rimossa e disattesa.
5. PREZZO
5.1. Il prezzo convenuto e riportato nell’ordinazione risentirà degli aumenti che dovessero intervenire nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx e degli oneri ad essa afferenti. A tale effetto il prezzo della fornitura dovrà essere inteso così suddiviso: 40% seguirà l’aumento dei materiali; 50% seguirà l’aumento della mano d’opera e degli oneri relativi; 10% resterà fisso ed invariabile.
Il compratore si obbliga a corrispondere l’acconto pattuito entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto. Il pagamento oltre il suddetto termine pone a carico del compratore ogni ulteriore spesa con l’aumento del prezzo.
6. LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI
6.1. Il compratore deve assistere il venditore nel miglior modo possibile perché ottenga le informazioni necessarie circa le leggi ed i regolamenti locali applicabili alle opere ed alle imposte e tasse ad esse afferenti.
6.2. Se, in seguito ad una modifica di dette leggi o regolamenti verificatasi posteriormente all'offerta, il costo del montaggio venga ad essere aumentato, l'ammontare di tale aumento verrà aggiunto al prezzo concordato.
7. CONDIZIONI Dl LAVORO 7.1.
a) i lavori non devono svolgersi in luoghi insalubri o pericolosi;
b) il personale del venditore deve avere la possibilità di trovare sufficiente e conveniente vitto e alloggio nelle vicinanze dell'area di installazione, e poter fruire di servizi medico-sanitari appropriati;
c) il venditore deve poter disporre sul posto in tempo utile e gratuitamente, salvo patto contrario, delle attrezzature, materiali di consumo, acqua ed energia così come precisato nel contratto;
d) il compratore deve mettere gratuitamente a disposizione del venditore, salvo accordo in contrario, locali chiusi o custoditi, sull'area o nelle vicinanze, che gli permettano di mettere al sicuro dal furto e dai deterioramenti il materiale destinato al montaggio, gli equipaggiamenti e gli attrezzi necessari, così come gli effetti di vestiario del personale;
e) il venditore non è tenuto a intraprendere lavori di costruzione e demolizione od a prendere altre misure eccezionali per quanto concerne il trasporto del materiale dal punto di scarico al luogo del montaggio.
Se una qualsiasi delle condizioni enunciate nel presente paragrafo non viene osservata, i prezzi saranno oggetto di una maggiorazione.
7.2. Qualora, a causa della mancata osservanza di una o più delle predette condizioni, si verifichi una situazione tale da rendere irragionevole l'esigere dal venditore l’esecuzione delle opere, questi può rifiutarvisi senza pregiudizio delle azioni che potessero spettargli.
1 In queste Condizioni Generali per “Materiale” s'intende ogni genere di macchina, apparecchi, materiali ed altri oggetti che il venditore deve fornire in base al contratto. Per “opere” si intende sia il “materiale” che tutti i lavori che il venditore deve effettuare in base al contratto.
8. MONTAGGIO AD ECONOMIA E MONTAGGIO A FORFAIT
8.1. Quando il montaggio è fatto “ad economia” le seguenti voci sono fatturate separatamente:
a) le spese di viaggio incontrate dal venditore per il suo personale e quelle di trasporto degli attrezzi e degli effetti personali (in limiti ragionevoli), secondo i modi e le classi di trasporto così come precisate nel contratto;
b) una indennità giornaliera di spostamento per ogni giorno di assenza del personale dalla sua residenza normale, ivi compresi i giorni di riposo e i giorni festivi;
c) il tempo lavorato, calcolato in base al numero di ore segnate sui fogli di presenza firmati dal compratore. Le ore straordinarie, quelle lavorate di domenica od in giorno festivo e le ore notturne vengono fatturate alle tariffe speciali menzionate nel contratto. Salvo disposizioni speciali, le tariffe orarie coprono l'usura e l'ammortamento degli attrezzi portatili e dell'attrezzatura leggera del venditore;
d) il tempo necessariamente impiegato per:
I) i preparativi e le formalità alla partenza e al ritorno;
Il) i viaggi di andata e ritorno,;
III) il tragitto quotidiano dall'alloggio al luogo di lavoro, xxxxxxx e sera, qualora superi la mezz'ora e non vi siano disponibili alloggi più vicini al luogo di lavoro;
IV) i tempi di attesa, quando il lavoro non può effettuarsi per cause delle quali il venditore non sia responsabile in base al contratto;
e) le spese sostenute dal venditore in base al contratto circa la fornitura degli attrezzi, così come, se del caso, il prezzo di affitto dell'attrezzatura pesante di sua proprietà;
f) le imposte e tasse che il venditore ha dovuto pagare sull'ammontare delle fatture nel paese ove avviene il montaggio.
8.2. Quando il montaggio deve essere pagato a forfait, il prezzo esposto nell’offerta comprende globalmente tutte le voci dettagliate nel paragrafo 7.1. Se tuttavia la durata del montaggio è prolungata per qualsiasi causa dovuta al compratore o ad altri suoi fornitori diversi dal venditore contrattuale, e se di conseguenza il lavoro del personale di quest'ultimo viene ad esserne interrotto o aumentato, ogni tempo di attesa ed ogni lavoro, indennità di soggiorno e spesa di viaggio supplementare di detto personale vengono fatturati in più.
9. PROVE DI COLLAUDO
9.1. (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il compratore) Per le macchine ove pattuito il collaudo lo stesso avverrà presso lo stabilimento del compratore. Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo:
a) se il compratore presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo;
b) se il compratore dichiari di non voler assistere al collaudo, o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dall’eventuale verbale di collaudo redatto dal venditore eventuali difetti di conformità della macchina.
Il venditore, nell’ipotesi di cui al superiore punto b, darà dunque notifica per iscritto al compratore riguardo al collaudo in tempo utile da consentirgli di farsi rappresentare. Se il compratore non è rappresentato, il rapporto relativo al collaudo sarà spedito al compratore il quale sarà tenuto ad approvarne la correttezza.
Qualora le modifiche introdotte per rendere la macchina conforme alle prestazioni promesse siano rilevanti, il collaudo potrà essere ripetuto se il venditore vi consente e si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo. I termini di consegna si intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo collaudo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo. L’eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità della macchina risultante dal verbale del primo collaudo; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l’esistenza di difetti esorbitanti dall’oggetto del collaudo appena indicato.
Quando le opere sono state terminate e hanno superato tutte le prove di collaudo il compratore prende in carico le opere e comincia a decorrere il periodo di garanzia. Quando il montaggio o l’installazione della macchina non devono essere eseguiti dal venditore, il compratore deve eseguirli secondo le indicazioni del costruttore.
9.2. (Messa in funzione presso il compratore) Quando la messa in funzione presso il compratore sia stata espressamente convenuta per iscritto tra le parti, si procederà alla stessa a cure e spese del compratore.
La messa in funzione della macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di messa in funzione, degli eventuali difetti di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell’installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione.
Quando il montaggio o l’installazione della macchina non devono essere eseguiti dal venditore, il compratore deve ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione. Il compratore dovrà comunicare al venditore la data della messa in funzione con un preavviso sufficiente a consentire al personale del venditore di presenziarvi. Salvo diverso accordo tra le parti, il compratore dovrà organizzare la messa in funzione in modo tale che si tenga non oltre trenta giorni dalla conclusione del collaudo: diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo.
Il compratore deve fornire, gratuitamente ed entro limiti ragionevoli, la forza motrice, i lubrificanti, l’acqua, i combustibili ed i materiali di qualsiasi genere che devono essere utilizzati durante la messa a punto e l’installazione. Egli dovrà parimenti installare gratuitamente ogni dispositivo necessario per le operazioni sopra menzionate.
9.3. (Effetti delle prove di collaudo) Il compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo della macchina, a meno che non siano stati specificamente contestati per iscritto i difetti di conformità della macchina o i vizi nel verbale di collaudo, durante o immediatamente dopo il collaudo.
10. TRASFERIMENTO RISCHI
10.1. Tutti i rischi relativi allo smistamento, sollevamento ai piani del fabbricato e alla installazione dei macchinari o parti di essi sono ad esclusivo carico del compratore anche nell’eventualità in cui questi si avvalesse del personale della venditrice. Non costituirà deroga in quest’ultimo caso la conseguente richiesta di pagamento dell’opera prestata.
10.2. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche quando è venduta “franco destino” ed anche se il trasporto è effettuato con mezzi della venditrice.
11. TERMINI DI CONSEGNA
11.1. I termini di consegna per la produzione e per la consegna delle merci, pur se indicati nella conferma d’ordine, sono approssimativi e non essenziali. Gli eventuali ritardi nella consegna che si dovessero verificare non comporteranno alcun diritto del compratore di chiedere la risoluzione del contratto, né di richiedere indennizzi o risarcimenti, per danni diretti o indiretti, o di qualsiasi altro genere per qualsiasi titolo o ragione, ogni eccezione rimossa e disattesa.
11.2. (Consegna ed installazione tardiva) Qualora la consegna o la installazione del macchinario vengano protratte per fatto del compratore, il pagamento dovrà ugualmente essere effettuato in conformità alle condizioni stabilite, rimossa fin d’ora ogni eccezione, diretta a procrastinare il pagamento stesso anche se, successivamente alla firma dell’ordinazione, sopraggiungessero cause ritenibili di forza maggiore.
11.3. Se il compratore non esegue il ritiro del materiale alla scadenza stabilita, deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi alla consegna come se il materiale fosse stato consegnato. Il venditore deve provvedere al magazzinaggio del materiale a spese ed a rischio del compratore ed avrà diritto, dietro notizia per iscritto al compratore, e senza bisogno di chiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto e conseguentemente di ottenere dallo stesso il risarcimento di qualsiasi danno subito a causa dell'inadempienza.
11.4. Se il ritardo nella consegna è determinato da una qualsiasi delle circostanze di cui alla clausola 21, da un atto od omissione da parte del compratore o da qualsiasi altra circostanza imputabile al compratore, il venditore avrà diritto di protrarre i tempi di consegna per il periodo necessario, con riguardo alle circostanze specifiche. Tale disposizione si applicherà indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista data di consegna.
11.5. Se, per qualsiasi ragione non imputabile alla responsabilità del venditore, il compratore non accetta la consegna nel termine stabilito il venditore potrà risolvere per intero o parzialmente il contratto notificando ciò per iscritto. Il venditore avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita a causa dell’inadempimento del compratore, inclusi il danno diretto e il lucro cessante.
12. PAGAMENTO
12.1. I pagamenti devono essere effettuati presso la sede della società venditrice. E’ riconosciuta espressamente alla ditta Molitecnica Sud s.n.c la facoltà di cui all’art. 1461 c.c.
12.2. Qualsiasi pagamento anticipato effettuato dal compratore è considerato come acconto e non costituisce caparra.
12.3. Se la consegna è stata effettuata prima del pagamento dell'intera somma dovuta in base al contratto, il materiale consegnato resta di proprietà del venditore nella misura permessa dalla legge del Paese dove il materiale si trova dopo la consegna, sino a che il pagamento totale non sia stato effettuato. Se detta legge non concede al venditore il patto di riservato dominio, il venditore ha diritto di beneficiare di tutti quegli altri diritti sul materiale che la legge in questione gli permetta di riservarsi. Il compratore deve dare ogni assistenza al venditore nel prendere qualsiasi misura necessaria per proteggere il diritto di proprietà di questo ultimo o gli altri eventuali diritti come sopra precisato. La riserva del diritto di proprietà non avrà effetto sul trasferimento del rischio ai sensi della clausola 10.
12.4. Se il compratore ritarda nell'effettuare qualsiasi pagamento, il venditore ha diritto, dietro comunicazione scritta inviata al compratore, al pagamento degli interessi di mora al tasso di due punti in più rispetto alla misura legale. Se allo scadere del periodo di ritardo nel pagamento di trenta giorni il compratore è ancora inadempiente, il venditore ha diritto, dietro comunicazione per iscritto al compratore e senza bisogno di chiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto e conseguentemente di ottenere dal compratore il risarcimento dell'ammontare del danno subito.
12.5. Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata, l’obbligazione di pagamento non si estinguerà finché non sarà avvenuto l’accredito irrevocabile sul conto del venditore dell’importo dovuto.
13. LAVORI PREPARATORI
13.1. Spetta al compratore l'esecuzione dei lavori preparatori secondo le indicazioni date dal venditore. Detta esecuzione deve essere portata a termine in tempo utile, ed i basamenti di fondazione devono essere tali da poter ricevere il materiale al momento adatto. Il compratore deve mettere gratuitamente a disposizione la manodopera qualificata complementare che si rivelasse necessaria.
13.2. Il compratore sarà responsabile della messa a disposizione di adeguate fondamenta, costruzioni, attrezzature di sollevamento, personale qualificato, acqua, collegamenti per l’energia elettrica ed altri fluidi, materie prime ed altri materiali, manodopera, servizi ed attrezzature ragionevolmente necessari a permettere ai tecnici del venditore di effettuare l’installazione e la messa in funzione dell’impianto.
14. NORME Dl SICUREZZA
14.1. Il compratore deve comunicare dettagliatamente al venditore le norme di sicurezza che egli prescrive al proprio personale e il venditore è tenuto ad assicurarne il rispetto da parte dei suoi dipendenti.
14.2. Se il compratore riscontra delle infrazioni a tali norme, deve avvertirne al più presto e per iscritto il venditore ed ha il diritto di inibire immediatamente l'accesso all'area di installazione ai colpevoli di tali infrazioni.
15. LAVORI EXTRA CONTRATTO
15.1. Il compratore non può, senza il preventivo consenso del venditore, impiegare il personale di quest'ultimo per un lavoro estraneo all'oggetto del contratto. In caso di consenso del venditore, questi non assume nessuna responsabilità per detto lavoro, ed il compratore è responsabile della sicurezza del personale del venditore per il tempo in cui esso è impiegato nel lavoro stesso.
16. DIRITTO Dl ISPEZIONE DEL VENDITORE
16.1. Fino alla presa in carico e durante qualsiasi lavoro risultante dalla operatività della garanzia, il venditore ha in qualsiasi momento il diritto di ispezionare le opere durante le ore di lavoro sull'area di installazione.
17. MODIFICHE
17.1. Il venditore si riserva di apportare anche in corso di esecuzione del contratto tutte le modifiche ai beni e oggetto di vendita che, senza alterarne le caratteristiche essenziali e i requisiti di sicurezza, possano risultare necessarie od opportune. Le modifiche di natura tecnica proposte dal compratore successivamente alla conclusione del contratto potranno essere realizzate solo previo accordo scritto tra le parti, nel quale verranno stabilite le conseguenti modifiche dei prezzi, dei termini di consegna e delle ulteriori condizioni del contratto, se del caso.
18. ISTRUZIONE DEL PERSONALE DEL COMPRATORE
18.1. Qualora il contratto lo preveda il venditore fissa le condizioni alle quali assicura l'istruzione da darsi al personale del compratore che dovrà far funzionare il materiale.
19. GARANZIA
19.1. (Conformità delle macchine) - Il venditore si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo.
Quando il compratore richiede la fornitura di una macchina con variazioni di qualunque tipo ed entità rispetto alla macchina riportata nel catalogo del venditore (o, comunque, richiede la fornitura di una macchina personalizzata), egli dovrà comunicare per iscritto al venditore i disegni, i documenti tecnici, i dati ed ogni altra istruzione, essendo inteso che il venditore sarà tenuto a consegnare una macchina conforme a tali variazioni solo se esse sono state confermate per iscritto dal venditore.
E' esclusa ogni garanzia per la merce diversa dalle macchine.
19.2. (Estensione della garanzia) - Il venditore non risponde dei difetti di conformità della macchina e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi.
Il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità della macchina e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, ecc.).
Il venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina. Neppure egli risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso della macchina da parte del compratore oppure dall'avere egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del venditore. Nel caso di macchine spedite smontate, che devono essere montate dal venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore non venga effettuato direttamente dal venditore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato. In nessun caso il venditore è responsabile per difetti di conformità e i vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore.
Il venditore non garantisce l'inesistenza di pretese o di diritti fondati sulla proprietà industriale o intellettuale di terzi, relativi alla macchina o alla documentazione comunicata al compratore.
E' esclusa in ogni caso la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni. Da tale garanzia sono escluse le parti elettriche, i particolari danneggiati per uso improprio o mancata manutenzione, la mano d’opera necessaria per la sostituzione dei particolari. Non sarà riconosciuto alcun compenso - per spese, danni o mancati utili - sostenuto dal compratore.
19.3. (Durata della garanzia) - La presente garanzia ha durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna. Quando invece è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la presente garanzia ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di messa in funzione della macchina presso il compratore e, in ogni caso, non più di 15 mesi a partire dalla data della consegna della macchina. Le garanzie sono concesse a condizione che il compratore collabori pienamente con il venditore per tutto il processo di progettazione, installazione, collaudo e messa in funzione e fornisca tutto quanto richiesto per l’installazione, collaudo e messa in funzione dell’impianto come previsto in contratto, ovvero come potrà essere ragionevolmente indicato e richiesto dal venditore.
La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.
19.4. (Denuncia dei difetti di conformità) - Il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura, entro 15 giorni da quando egli l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati alla precedente clausola 19.3.
Il compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso, il compratore ometta di restituire tale pezzo in tempi brevi dalla richiesta.
19.5. (Riparazioni o sostituzioni) - In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi della clausola 19.4, il venditore, a propria scelta, dopo essersi accertato dell'esistenza del difetto, potrà:
a) fornire gratuitamente al compratore le parti necessarie per sostituire quelle difettose; oppure
b) eseguire o fare eseguire a proprie spese da terzi la riparazione; oppure
c) rimborsare al compratore il prezzo da questi pagato per le parti dimostratesi difettose. L'eventuale fornitura delle parti in sostituzione di quelle difettose avverrà Xxxxxx Xxxxxxxx.
19.6. (Limitazione di responsabilità del venditore) - Salvo dolo o colpa grave del venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla parte difettosa.
La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere.
20. RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO
20.1. Il venditore non sarà responsabile di alcun danno al patrimonio che sia stato causato dal prodotto dopo la sua consegna e durante il possesso da parte del compratore. Il venditore non sarà altresì responsabile dei danni a prodotti fabbricati dal compratore o a prodotti dei quali fanno parte i prodotti del compratore.
Se il venditore incorre in responsabilità nei confronti dei terzi in ragione dei danni descritti nel precedente comma, il compratore dovrà indennizzare il venditore, sostenerne la difesa e tenerlo al riparo da rivendicazioni.
21. FORZA MAGGIORE
21.1. Il venditore avrà diritto alla sospensione dall’adempimento previsto dal contratto nella misura in cui un evento di forza maggiore ne impedisca l’adempimento, ossia nell’ipotesi:
• di estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato;
• di non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto;
• di insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti;
• di guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, epidemie, cicloni, terremoti, siccità, ecc.
22. COMUNICAZIONI
22.1. Fatta salva ogni diversa espressa disposizione in contratto, tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto all’indirizzo indicato dalle stesse in contratto.
22.2. Ogni informazione comunicata da ciascuna parte all’altra relativa a progettazione, realizzazione, sviluppo dell’impianto, piani finanziari, previsioni e ad ogni altro documento contrassegnato come “confidenziale o riservato” dovrà essere trattata dalla parte che la riceve in maniera riservata e con ogni ragionevole precauzione per assicurarne la segretezza.
23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
23.1. La risoluzione del contratto, per qualunque causa sia intervenuta, non arreca pregiudizio ai diritti della parte venditrice. Nel caso di risoluzione del contratto, anche prima della sua esecuzione, spetterà alla venditrice una somma corrispondente almeno al 35% dell’importo totale della fornitura, salva ogni azione per il risarcimento di danni maggiori.
24. COMPOSIZIONE DELLE CONROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
24.1. Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro del venditore ossia il Tribunale di Bari, con espressa esclusione di ogni altro foro competente per legge. Le parti espressamente per concorde volontà stabiliscono l’applicazione della legislazione italiana, con ogni esclusione di qualsiasi diversa convenzione internazionale, che si intenderà come non esistente e non applicabile.
Detta competenza non potrà in alcun caso venire derogata neppure nell’ipotesi in cui il compratore intendesse spiegare rivalsa in seguito ad azione promossa da terzi nei di lui confronti e neppure nell’ipotesi prevista dal capoverso dell’’art. 2204 del codice civile italiano. Nell’ipotesi che il presente contratto venga concluso all’estero o con cittadino estero, resta fin d’ora concordato in modo tassativo ed esclusivo la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana.
24.2. Il contratto è retto dalla Legge del Paese della società venditrice, ossia la Legge Italiana.
24.3. Le parti convengono che la redazione in lingua italiana del presente contratto è l’originale e fa fede tra le parti. Il compratore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le presenti condizioni generali di vendita.
Molitecnica Sud S.n.c.
PER ACCETTAZIONE DATA, TIMBRO E FIRMA