POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO N. 1
POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO N. 1
KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO
Base di gara: Euro 0,05.- al km percorso; Euro 50.000,00.- annui.
Preventivo Km. percorsi: n° 1.000.000 (unmilione) d i chilometri (ultimo consuntivo 1.200.000)
A Primo Rischio Assoluto
per singolo veicolo: €. 30.000 (trentamila)
FRANCHIGIA DI € 100 (cento) PER SINISTRO
Premio lordo annuo per Km.: €. .(premio risultante dall’aggiudicazione) Premio lordo annuo Totale: €. ..(premio risultante dall’aggiudicazione)
la franchigia non sarà applicata alle garanzie “Rottura Cristalli”, “Soccorso Stradale” e “Vettura di cortesia” punti f), g), h) dell’art. 2) “Soggetti assicurati ed oggetto dell’assicurazione” di polizza.
QUOTA DI RITENZIONE DEL RISCHIO 100%
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DI ALTRI SOGGETTI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO
stipulata da
FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Via E. Mach,1 38010San Xxxxxxx all’Adige X. XXX 0000000000
e
.........................................
(Impresa Assicuratrice)
Periodo di assicurazione:
dalle ore 24.00 del 31.12.2010
alle ore 24.00 del 31.12.2012 S.T.R. e con possibilità di recesso annuale
DEFINIZIONI
Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con: Contraente: FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Via E. Mach,1 38010San Xxxxxxx all’Xxxxx X. XXX 0000000000
Società: La Compagnia Assicuratrice.
Xxxxxx: Il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dall’Impresa è Inser SpA
Assicurato: Il soggetto a favore del quale è prestata l’assicurazione. Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Polizza: Il documento che prova l’assicurazione.
Premio: La somma dovuta dalla contraente alla Società.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1) EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.
Previa comunicazione da parte della Stazione appaltante dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.
E’ facoltà della Stazione appaltante, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza.
Le parti hanno comunque la facoltà di esercitare il recesso dalla polizza ad ogni scadenza annuale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
2) SOGGETTI ASSICURATI ED OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia Assicuratrice presta l’assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che seguono, per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie, di proprietà e/o in uso al personale dipendente, ai collaboratori, agli amministratori, ai revisori dei conti della Contraente, agli amministratori ed ai revisori dei conti dell’Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura, rispettivamente:
- durante le missioni e/o viaggi di servizio svolti per conto della Contraente e semprechè il soggetto risulti autorizzato dalla Contraente;
- in occasione di viaggi di trasferimento compiuti per ragioni di servizio nell’ambito cittadino o nel comune di residenza che non comportano corresponsione di missione o indennità chilometrica;
in conseguenza di:
a) urto/collisione con qualsiasi veicolo, contro corpi mobili e fissi, ribaltamento, uscita di strada, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli od ad opera di ignoti; sono compresi i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
b) perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati. La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all’evento;
c) incendio, scoppio od esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.
La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi socio politici e vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi e vandalismi);
e) Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici (inondazioni, straripamenti, trombe di aria, tempeste, uragani, vento e cose da esso trascinate, caduta di grandine e di neve, frane, smottamenti, valanghe, slavine).
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza.
h) Vettura di cortesia
Per il tempo strettamente necessario alla riparazione, calcolato in giorni suddividendo il numero delle ore di mano d’opera concordate con il perito per 8 ore lavorative al giorno, verranno riconosciute le spese documentate sostenute per il noleggio di una autovettura con il massimo indennizzo per sinistro di € 1.000,00
3) RISCHI ESCLUSI
L’Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
L’assicurazione non vale altresì peri i danni:
a) determinati od agevolati da dolo dell’assicurato;
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militari, invasioni;
c) determinati da eruzioni vulcaniche, terremoto;
d) avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere;
e) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
f) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.
4) IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonchè delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri o ad altri documenti equipollenti.
Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente e messi a disposizione in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società.
5) ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei paesi europei che aderiscono alla Convenzione della “carta verde”.
6) MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di danno l’assicurato deve trasmettere alla Società entro 15 (quindici) giorni la denuncia da cui risultino la data e l'ora del sinistro, la dinamica del medesimo, oltre ad una circostanziata relazione sui danni arrecati al proprio autoveicolo.
Sulla denuncia deve essere apposto per presa visone il visto del Contraente che si impegna, su semplice richiesta della Società, a produrre tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni.
Se nell’incidente è coinvolto solo il mezzo assicurato, l’Assicurato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio su carta libera oppure dichiarazione prestata alla Pubblica Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani) da cui risulti quanto richiesto al primo capoverso.
7) FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato e la Società siano tenuti, devono essere fatte per iscritto.
8) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI
La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”.
Pertanto agli effetti dell’indennizzo, l’ammontare del danno se, parziale è valutato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro ed ai prezzi a nuovo.
E’ esclusa l’applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche, che di carrozzeria.
In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro.
Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato:
- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax Giallo, successivamente ai primi 6 (sei) mesi.
L’indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
In tutti i casi, poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza, applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del c.c.
In ogni caso l’indennizzo non potrà superare l’importo di € 30.000,00 (trentamila) per ciascun sinistro intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.
Per sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici il massimo risarcimento per sinistro non potrà peraltro superare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila). Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di una franchigia fissa e assoluta di Euro 100,00.-. La franchigia non sarà applicata alle garanzie “Rottura Cristalli” e “Soccorso Stradale” e “Vettura di cortesia” punto f), g), h), dell’art. 2) “Soggetti assicurati ed oggetto dell’assicurazione” di polizza.
9) NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati, rispettivamente dalla Società e dall'assicurato.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi.
Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, se i periti non accordassero sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.
A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota di indennizzo dovuto.
I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l’esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base del valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro.
I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o di errori materiali di conteggio.
10) TERMINE DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
II pagamento sull’indennizzo è eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, semprechè sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi.
11) OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE
L’Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società.
Egualmente deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino all’accertamento del danno da parte della Società senza avere diritto ad indennità per questo titolo.
12) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.
Previa comunicazione da parte della Stazione appaltante dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara.
In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
13) CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio imponibile anticipato (oltre alle imposte di Xxxxx) viene conteggiato su un preventivo di n. 1.000.000 (unmilione) chilometri di percorrenza annua.
Il premio imponibile per ciascun chilometro è pari al prezzo di aggiudicazione espresso per ciascun km.
Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà al conguaglio del premio in base all’effettivo numero di chilometri percorsi durante l’anno che dovranno essere comunicati dall’Assicurato alla Compagnia Assicuratrice, per mezzo del broker incaricato entro 3 mesi dalla data di scadenza della rata annuale.
Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia Assicuratrice provvederà ad emettere atto di appendice per la regolazione del premio in base alle comunicazioni ed ai criteri esposti nel punto precedente.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il Contraente è tenuto a versare la differenza attiva del premio e la Compagnia Assicuratrice l’eventuale differenza negativa.
14) OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società all’accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
15) RIPARTIZIONE DELL’ASSICURAZIONE E DELEGA
E’ esclusa la coassicurazione.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
16) FORO COMPETENTE
Per controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.
17) IMPOSTE
Le imposte inerenti alla presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.
18) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.
19) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
20) RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA
La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro.
La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni rispetto al termine di ciascuna annualità assicurativa.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
21) XXXXXXXX BROKER
Xxxxxx incaricato dall’Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA.
Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto