Ripartizione dell'Assicurazione e Delega Clausole campione

Ripartizione dell'Assicurazione e Delega. L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. COMPAGNIA QUOTA TOTALE 100% A) At t i vi t à di S i ndac o, di R e vi s or e Lega l e i nt e r no i n società di capi t a l i o E nti e di Revisore dei conti in Enti Pubblici 1. A parziale modifica di quanto già previsto al punto 2 dell’art. 1 e dell'esclusione di cui all'Art 3 punto j) di cui sopra l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato svolga nella qualità di Sindaco effettivo o supplente di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, incluso l'attività di revisione legale in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni- sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. 2. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 e 2403bis del Codice Civile. 3. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva G). 4. La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in polizza con l'applicazione della franchigia e dello scoperto a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di adesione. 5. Dall’estensione resta escluse qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco, Revisore in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza, salvo per: - incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, falliment...
Ripartizione dell'Assicurazione e Delega. L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al RTI Celeritas Insurance Brokers Srl - Mediass Spa, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla AIG EUROPE SA; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal RTI Celeritas Insurance Brokers Srl - Mediass Spa, il quale tratterà con l’impresa Delegataria e solo per conoscenza le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compresa la completa gestione delle pratiche di Sinistro e l’emissione sempre da parte della Delegataria di un unico documento contabile/quietanza rilasciato all’Assicurato fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del RTI Celeritas Insurance Brokers Srl - Mediass Spa direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. AIG EUROPE SA 70% AGCS 30% ( valide esclusivamente s e espressamente richiamate) A) A t t i v i t à di S i nda c o, di R e v i s or e Le ga le i nte r no i n società di c a pi t a l i o E nt i e di Revisore dei conti in Enti Pubblici 1. A parziale modifica di quanto già previsto al punto 2 dell’art. 1 e dell'esclusione di cui all'Art 3 punto j) di cui sopra l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato svolga nella qualità di Sindaco effettivo o supplente di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, incluso l'attività di revisione legale in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni - sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. 2. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipend...
Ripartizione dell'Assicurazione e Delega. E’ esclusa la coassicurazione. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
Ripartizione dell'Assicurazione e Delega. Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. La Società Coassicuratrice Delegataria deve dichiararedi aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a: • firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto; • incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi; • ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso; • in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici; Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Ripartizione dell'Assicurazione e Delega. (clausola opzionale) 10
Ripartizione dell'Assicurazione e Delega. L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all’ ATI AON/ Biverbroker /Acros/ Banchero Costa Insurance Broker, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla AIG EUROPE LIMITED.; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dall’ATI AON/ Biverbroker/ Acros/ Banchero Costa Insurance Broker, la quale tratterà con l’impresa Delegataria e solo per conoscenza le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compresa la completa gestione delle pratiche di Sinistro e l’emissione sempre da parte della Delegataria di un unico documento contabile/quietanza rilasciato all’Assicurato fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite dell’ ATI AON/ Biverbroker/ Acros/ Banchero Costa Insurance Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
Ripartizione dell'Assicurazione e Delega. Qualora dall’offerta aggiudicataria risulti che l’Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici, tutti i coassicuratori devono sottoscrivere la polizza, accettando tutte le seguenti condizioni. Le imprese coassicuratrici devono affidare la delega per la gestione del contratto alla Società e riconoscere che il Contraente/Assicurato ha affidato per parte sua tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione al Broker ASSIDEA & DELTA S.r.l., la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria. Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente, eventualmente anche per il tramite della ASSIDEA & DELTA Srl, direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società delegataria, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Società delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle imprese coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni. La Società delegataria è tenuta al pagamento dell’intero indennizzo nei confronti dell’assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione. La Società delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle imprese coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome. È ammessa la riassicurazione. È fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario e ai coassicuratori di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.
Ripartizione dell'Assicurazione e Delega. L’assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell’eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale

Related to Ripartizione dell'Assicurazione e Delega

  • Coassicurazione e delega L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente alla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione. d) Le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile L’assicurazione non comprende: e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l’Appaltatore, il Committente o qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti; f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell’esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990; g) i danni causati da natanti o aeromobili; h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori; i) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione dei diritti altrui; j) i danni da polvere; k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; m) i danni da furto; n) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti. Solo mediante espresso richiamo nella scheda di copertura delle relative condizioni particolari, sono assicurabili: o) Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata; p) I danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento ed a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche,biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; c. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d. determinati da dolo dell’Assicurato.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Attivazione del servizio 4.1 Xxxxxx provvederà ad inviare l’Apparato presso l’Indirizzo di attivazione, salvo che il Cliente non abbia già ricevuto l‘Apparato radio mediante consegna da parte di persona incaricata da Xxxxxx. 4.2 Ad eccezione del caso in cui il Cliente, in possesso del Apparato, dovrà contattare il Servizio Clienti per procedere all’attivazione dell’Apparato radio medesimo, il Cliente dovrà collegarsi dal proprio Terminale al Captive Portal di Linkem ed inserire, negli appositi campi, il Codice di Attivazione ricevuto via SMS ed il proprio codice fiscale. Seguendo le indicazioni che compariranno a video, il Cliente procederà all’attivazione dell’Apparato e l’accesso al Servizio. 4.3 Per attivazione del Servizio si intende il momento di attivazione dell’Apparato concordato tra il Cliente ed il Servizio Clienti, oppure compiuto in autonomia dal Cliente seguendo le indicazioni all’uopo presenti sul Captive Portal. 4.4 Qualora il Cliente si rivolga a terzi per effettuare le operazioni di attivazione, gli eventuali costi saranno totalmente a suo carico. Xxxxxx non assume alcuna responsabilità per interventi, manomissioni e qualsiasi attività compiuta da terzi sull’Apparato, né per malfunzionamenti o danni da tali attività derivanti. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Xxxxxx per danni all’Apparato cagionati dall’intervento di terzi non autorizzati. 4.5 Ai fini del calcolo del tempo necessario al collegamento iniziale, si intenderà come momento in cui viene reso disponibile il Servizio, la data in cui il Cliente avrà a propria disposizione l’Apparato, i codici di identificazione o, in alternativa, l’Apparato radio ed il Codice di Attivazione non tenendo conto del tempo intercorrente tra il momento in cui viene reso disponibile il Servizio, per come definito nel presente articolo 4.5, e la data di attivazione dell’Apparato, se tale intervallo dipende dall’inerzia del Cliente. 4.6 Salva ogni altra ipotesi, il Servizio non potrà essere attivato qualora l’indirizzo indicato dal Cliente come Indirizzo di attivazione corrisponda ad una zona nella quale al momento della ricezione della Proposta di Abbonamento da parte di Linkem o dell’adesione on-line all’Offerta Commerciale non sia disponibile il Servizio di Linkem.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Composizione delle delegazioni 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue: 2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d. lgs n. 29 del 1993. 3. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: