Effetto e durata del Contratto Clausole campione

Effetto e durata del Contratto. La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020 scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a tre mesi oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.
Effetto e durata del Contratto. 15 Recesso e risoluzione 16
Effetto e durata del Contratto. //Omissis – non rilevante per l’Assicurato//
Effetto e durata del Contratto. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente Contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.
Effetto e durata del Contratto. 1. Il contratto produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
Effetto e durata del Contratto. Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2021 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2023, e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da entrambe le parti. Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31/12/2022, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni. La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della L. 7 agosto 2012 n. 135 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di Committenza Regionale (ARIA) successivamente alla stipula del presente contratto, siano normo- economicamente migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488.
Effetto e durata del Contratto. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta. Previa comunicazione da parte della Stazione appaltante dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni. E’ facoltà della Stazione appaltante entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
Effetto e durata del Contratto. Il Contraente e la Società pattuiscono che la presente polizza ha una durata pari a 1 anno, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di polizza se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore - durante il periodo di efficacia del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione di una norma di legge penale o amministrativa; - trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi Il contratto ha la durata prevista dalla Scheda di polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.
Effetto e durata del Contratto. 11 Recesso e risoluzione 11
Effetto e durata del Contratto. Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2013 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2016 , e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da entrambe le parti. Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31/12/2014, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza della polizza, e’ in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 90 giorni. La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Alla scadenza della polizza, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 163/2006 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà insindacabile dell’opzione di contratto per ulteriori TRE anni, previa adozione di apposito atto. La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta entro la data di scadenza della polizza. Il pagamento del premio di rinnovo usufruirà del termini di mora di 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 dellla L. 7 agosto 2012 n. 135 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di Committenza Regionale (ARCA) successivamente alla stipula del presente contratto, siano normo-economicamente migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della le...