COMUNE DI CAREMA
COMUNE DI CAREMA
Provincia di TORINO
REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI D’APPALTO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07/08/2008 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/04/2013
INDICE
SEZIONE PRIMA PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e rispetto dei principi pag.4
Art. 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto………………………pag.4
SEZIONE SECONDA
FASE PRELIMINARE ALLA GARA
Art. 3 – Determinazione a contrattare……………………………………………………………..………….pag.4 Art. 4 – Presidenza della Commissione…………………………………………………………………..……pag.4 Art. 5 – La Commissione di gara……..……………………………………………..……………………..……pag.5
SEZIONE TERZA
SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 6 – Procedure di aggiudicazione ……………………………………………………….……………….pag.5 Art. 7 – Criteri di aggiudicazione……..…………………………………………………………………..……pag.5 Art. 8 – Procedura aperta e ristretta nei lavori pubblici: forme di pubblicità e termini...….pag.6 Art. 9 – Procedura aperta e ristretta nei servizi e nelle forniture: forme di pubblicità e
termini…………………………………………………………………………………………………………pag.7 Art. 10 – Procedura negoziata senza bando……………………………………………………………….pag.7
SEZIONE QUARTA
LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI
Art. 11 – Disposizioni generali……..………………………………………………………………………….pag.8 Art. 12 – Determinazione dirigenziale e responsabile del procedimento….……….……..……pag.9 Art. 13 – Preventivi di spesa…………..………………………………………………………………….……pag.9 Art. 14 – Scelta del preventivo………..………………………………………………………….……..……pag.9 Art. 15 – Esecuzione dell’intervento….…………………………………………….………………..……pag.10 Art. 16 – Lavori in economia……………….………………………………………….………………..……pag.10 Art. 17 – Diritto di inizia Servizi e forniture in economia……….……………………………..……pag.11 Art. 18 – Elenco servizi e forniture in economia……………………………..…………………..……pag.11 Art. 19 – Casi e situazioni particolari …….……………………………..………………..………………pag.13 Art. 20 – Lavori d’urgenza………… …….…………………………………..…………..…………....……pag.14 Art. 21 – Lavori di somma urgenza……….………………………………………………………....……pag.14
SEZIONE QUINTA ESPLETAMENTO DELLA GARA
Art. 22 – Modalità di svolgimento delle gare pag.14
Art. 23 – Principi inerenti il bando e la lettera d’invito..……………………………………...……pag.14 Art. 24 – Il Verbale di gara……………….…………………………………………....................……pag.15 Art. 25 – Rappresentanti delle ditte……….………………………………………….…………....……pag.15 Art. 26 – L’interprete dell’offerta…..…….….………………………………………..…………....……pag.15 Art. 27 – Aggiudicazione………………….…………………………………………………………....……pag.15
SEZIONE SESTA IL CONTRATTO
Art. 28 – Forma dei contratti………………..…………………………………………………..…………pag.16 Art. 29 – Termini per la stipulazione del contratto…....…………………………………....……pag.16 Art. 30 – Documentazione necessaria alla stipula del contratto.………….…………....……pag.17 Art. 31 – Garanzie……………….……….………………………….……………….....................……pag.17 Art. 32 – Condizioni generali del contratto….………………………………………….……....……pag.17 Art. 33 – Esecuzione del contratto….…….………………………………………………….…....……pag.17 Art. 34 – Pagamenti ed anticipi….….…….……………………………………….……………....……pag.17
SEZIONE SETTIMA DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 – Spese contrattuali………………….……………………………………….....……pag.17 Art. 36 – I diritti di segreteria……….…….…………………………………………....……pag.18 Art. 37 – Abrogazione di norme….…….……………………………………………....……pag.18
REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI D’APPALTO
SEZIONE PRIMA PRINCIPI GENERALI
ART.1 – Oggetto e rispetto dei principi
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs 163/2006, dello Statuto Comunale, nonché in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, disciplina l’attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ART.2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto
1. In tutti i contratti di appalto stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
3. E’ vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione;
4. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato per ciascuno singolo contratto.
5. La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
SEZIONE SECONDA
FASE PRELIMINARE ALLA GARA
ART.3 – Determinazione a contrattare
1. E’ competenza del responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra l’adozione della determinazione a contrattare di cui all’art.92 del decreto legislativo 267/2000, che deve sempre precedere l’avvio della procedura di gara.
2. Nella determinazione a contrattare devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. L’adozione della determinazione a contrattare non è necessaria per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a 40.000 euro. Sino a 40.000 può essere posta in essere la determinazione di impegno di spesa indicante l’operatore economico incaricato della prestazione.
ART.4 – Presidenza della Commissione di gara
1. Le procedure di affidamento sono presiedute dal Responsabile del Servizio interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando fosse assente, la presidenza viene assunta da altro Responsabile.
2. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del Servizio che ha presieduto la procedura di gara.
ART.5 – La Commissione di gara
1. Nelle Commissioni da costituirsi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la nomina dei commissari di gara e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono essere oggetto di apposita determinazione del Responsabile del Servizio.
2. Deve essere composta da un numero dispari di componenti (min.3 – max.5) esperti nello specifico settore.
3. La Commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti dell’Ente.
4. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006.
5. La fasi di gara ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.
6. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata in quanto, trattandosi di attività procedimentale, deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.
7. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
8. Non è richiesta la costituzione di apposita Commissione quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso. In tal caso la gara è presieduta dal Responsabile del Servizio.
SEZIONE TERZA
SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART.6 – Procedure di aggiudicazione
1. Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
a. Procedura aperta
b. Procedura ristretta
c. Procedura negoziale
2. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Comune sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Il Comune si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; così come pure si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
ART.7 – Criteri di aggiudicazione
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue:
x. Xxx i contratti da stipulare a misura è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b. Per i contratti da stipulare a corpo è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta prezzi unitari;
c. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, titolo esemplificativo:
a. Il prezzo;
b. La qualità;
c. Il pregio tecnico;
d. Le caratteristiche estetiche e funzionali;
e. Le caratteristiche ambientali;
f. Il costo di utilizzazione e manutenzione;
g. La redditività;
h. Il servizio successivo alla vendita;
i. L’assistenza tecnica;
l. La data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m. L’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n. La sicurezza di approvvigionamento.
ART.8 – Procedura aperta e ristretta nei lavori pubblici: forme di pubblicità e termini
A. Lavori pubblici di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria
1. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati:
a. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici;
b. Sul “profilo di committente” della stazione appaltante (se presente);
c. Non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici della Regione Piemonte e sul sito informatico presso l’Osservatorio Nazionale, con l’indicazione degli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
d. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
B. Lavori pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro
1. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito informatico del Comune (se presente).
C. Termini di ricezione delle domande e delle offerte
1. I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro, non può essere inferiore a ventisei giorni;
b. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito.
ART.9 – Procedura aperta e ristretta nei servizi e nelle forniture: forme di pubblicità e termini
1. I bandi relativi a contratti di fornitura e servizi il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati:
x. Xxxxx Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici;
b. Sul “profilo di committente” della stazione appaltante (se presente);
c. Non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici della Regione Piemonte e sul sito informatico presso l’Osservatorio Nazionale, con l’indicazione degli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
d. Nell’albo pretorio della stazione appaltante.
2. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
3. I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a. Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito.
ART.10 – Procedura negoziata senza bando
1. Il Comune aggiudica contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrattare;
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
x. Xxxxxxx, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;
b. Qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c. Nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti non è compatibile con i termini temporali imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture la procedura del presente articolo è inoltre consentita:
a. Qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b. Nel caso di consegne complementari a quelle effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, per cui il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c. Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d. Per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è inoltre consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere giudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi ai servizi, la procedura del presente articolo è inoltre consentita:
a. Per i lavori o i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• Tali lavori o servizi complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione dl contratto iniziale sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
• Il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera l’importo del 50% dell’importo del contratto iniziale.
b. Per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini del rispetto delle soglie di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 163/2006.
6. La procedura negoziata,senza previa pubblicazione di un bando di gara, è ammessa in ogni caso anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.00,00 euro.
7. Il Comune nelle procedure negoziate individua gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.
SEZIONE QUARTA
LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI
ART.11 – Disposizioni generali
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
a. Mediante amministrazione diretta;
b. Mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Nell’Amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con il personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
4. L’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
ART.12 – Determinazione dirigenziale e responsabile del procedimento
1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio.
2. Il responsabile, nel provvedimento di cui al primo comma indica:
▪ La modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall’art.15 del presente regolamento;
▪ Il responsabile del procedimento, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;
e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:
• L’ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
• Le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
• Le modalità di pagamento;
• La disponibilità finanziaria.
3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all’esecuzione degli interventi in economia.
4. Per forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, e per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, la gestione in economia può essere disposta direttamente dal responsabile del procedimento previo accertamento della disponibilità di bilancio.
ART.13 – Preventivi di spesa
1. A seguito della determinazione di cui all’articolo precedente, man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile del procedimento provvede a richiedere la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando di norma le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la facoltà di provvedere all’esecuzione a rischio e pericolo dell’assuntore e di risolvere la obbligazione semplice denuncia nei casi in cui l’assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti.
2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici appositamente predisposti. E’ consentito, tuttavia, il ricorso a un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000,00 euro.
ART.14 – Scelta del preventivo
1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo, il responsabile del procedimento, nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie in base all’offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di xxxxxx. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all’esecuzione dell’intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.
ART.15 – Esecuzione dell’intervento
1. L’esecuzione dell’intervento, sia sotto l’aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del procedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest’ultimo ha obbligo di segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.
2. In caso di ritardo imputabile all’operatore economico incaricato dell’esecuzione dell’intervento, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell’intervento a spese dell’operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
ART.16 – Lavori in economia
1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
2. Si considerano lavori eseguibili in economia:
A. Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli a mezzo di pubblico incanto, licitazione privata o altre forme previste dal D.Lvo 12/04/2006 n.163, artt. 55, 121 e 122;
B. Lavori di manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ad 100.000,00 euro concernenti:
b1) manti di usura del piano viabile; b2) sovrastrutture stradali;
b3) corpo stradale nelle sue varie parti; b4) opere di presidio e di difesa;
b5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti; b6) opere in verde;
b7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale; b8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
b9) i lavori di riparazione, adeguamento e adattamento di locali di proprietà e/o gestione comunale con i relativi impianti, infissi e manufatti, nonché per quelli presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto siano a carico del locatario;
b10) le riparazioni e le manutenzioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b11) i lavori relativi a demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo
sgombero dei materiali rovinati;
b12) ogni altra tipologia di interventi diretti a mantenere, modificare, adeguare o risanare beni ricompresi nel patrimonio dell’Ente.
C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché interventi diretti a scongiurare situazioni di pericolo;
D. Lavori di ogni specie la cui esecuzione non può essere differita, dopo che siano state infruttuosamente esperite le procedure di gara;
E. Gli studi, le rilevazioni ed i lavori necessari per la compilazione dei progetti;
F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
X. Xxxxxx da eseguire d’ufficio, a carico dei contravventori ai regolamenti comunali ed alle ordinanze contingibili ed urgenti.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i lavori di importo inferiore a
40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento mediante determinazione di impegno di spesa.
ART.17 – Servizi e forniture in economia
1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 100.000,00 euro al netto dell’IVA.
2. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, come indicati nel successivo art.18 oppure preventivamente individuate con apposita delibera di Giunta.
3. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c. Prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti , nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d. Urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
4. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 e fino a all’importo di euro 100.000,00, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
5. Per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante determinazione di impegno di spesa.
ART.18 – Elenco servizi e forniture in economia
1. E’ ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi:
A) Tipologie di forniture
a. Spese per cancelleria ed in generale per materiale, attrezzature e arredi per gli uffici comunali (fotocopiatori, fax, macchine fotografiche, telefoni, armadi…);
b. Noleggio, riparazioni e manutenzione mobili, macchine ed altre attrezzature d’ufficio; spese telefoniche, spese telegrafiche, spese postali;
c. Spese di rappresentanza, ricevimenti, convegni e onoranze; acquisti di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
d. Arredi, attrezzature e spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali, stanze ed uffici comunali; spese per fornitura acqua, gas e energia elettrica anche mediante l’acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;
e. Spese per il funzionamento della mensa, compreso acquisto di elettrodomestici e di arredi, per eventuali ulteriori mense e per il trasporto scolastico;
f. Spese per l’igiene e la pulizia in genere di locali comunali;
g. Acquisto e abbonamento a libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;
h. Divulgazione di bandi di concorso o comunicati ulteriori o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
i. Spese per la stampa e la diffusione di modulistica, bollettini, circolari, prospetti, pubblicazioni in generale;
j. Spese per lo svolgimento di corsi per il personale; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie;
k. Spese per l’espletamento di concorsi;
l. Apparecchiature e programmi informatici (hardware e software, modem, scanner, memorie rimovibili e non…) compresa l’assistenza specialistica sistematica e di programmazione, macchine da scrivere e da calcolo, apparecchiature cifranti e spese per il relativo materiale di consumo;
m. Beni alimentari;
n. Spese per il mantenimento degli indigenti;
o. Spese per onoranze funebri;
p. Acquisto, manutenzione e riparazione attrezzatura antincendio; acquisto, manutenzione e noleggio di materiale e attrezzature destinati al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
q. Acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori, pedaggi autostradali;
r. Combustibili, carburanti e lubrificanti ed altro materiale di consumo;
s. Spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
t. Materiale di ferramenta;
u. Spese per acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari; spese per accertamenti sanitari in generale e visite mediche;
v. Materiali e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia;
w. Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria; spese di condominio;
x. Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali;
y. Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività dei servizi comunali e degli interventi in occasione delle emergenze (piano neve, frane, sisma...);
z. Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, impianti di riproduzione, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, ecc;
aa. Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche; bb. Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali; cc. Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio assistenziali,
edifici scolastici, edifici per attività culturali, musei, cimiteri;
dd. Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree a verde, aree pubbliche comunali in generale, acquedotti e fognature e relativi impianti, impianti di pubblica illuminazione;
ee. Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero;
ff. Provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti; gg. Forniture di giochi, arredo urbano e segnaletica;
hh. Spese per servizi di lavoro interinale;
ii. Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie;
B) Tipologie di servizi
a. Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
b. Servizio di gestione beni comunali, fatto salvo quanto disposto in regolamenti e provvedimenti specifici;
c. Servizi di manutenzione del verde pubblico, ville e giardini, di strade e piazze ed in generale di ogni area pubblica;
d. Servizi e prestazioni in materia di trasporto in genere e di trasporto scolastico in particolare e relativo accompagnamento attinente alle scuole di ogni ordine e grado, attività ricreative e servizi pre e post scuola;
e. Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa;
f. Servizi e prestazioni attinenti all’informatica; servizi di microfilmatura, archiviazione ottica;
g. Servizi di trascrizione, traduzione, restauro e rilegatura di libri, riviste, giornali, atti comunali e pubblicazioni di vario genere; sistemazione archivio comunale;
h. Servizi di natura intellettuale in genere e servizi di consulenza;
i. Servizi tecnici di architettura ed ingegneria in materia di progettazione di lavori pubblici e urbanistica;
j. Servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed alla paesaggistica non riferiti alla redazione di progetti (rilievi topografici, frazionamenti, inserimenti in catasto, saggi, adempimenti relativi a procedure espropriative);
k. Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
l. Servizi di collocamento e reperimento del personale;
m. Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
n. Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, pulizia e sgombero strade e scarpate, di bonifica di discariche e ripristino ambientale, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione di luoghi, mezzi e attrezzature e servizi analoghi;
o. Servizi informativi e di stampa, di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
p. Servizi di mensa e di ristorazione;
q. Servizi di mensa e refezione scolastica;
r. Servizi per la custodia e la sicurezza;
s. Servizi per la vigilanza degli uffici comunali;
t. Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
u. Servizi relativi all’istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;
v. Servizi sociali e sanitari;
w. Servizi cimiteriali;
x. Servizi culturali, ricreativi e sportivi;
y. Servizi sgombero neve;
z. Servizi di prevenzione, protezione e qualità degli ambienti di lavoro; aa. Attività e iniziative culturali specifici per giovani, anziani, stranieri;
bb. Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le attività del Comune.
ART.19 – Casi e situazioni particolari
1. Il ricorso al sistema delle spese in economia per beni e servizi, nei limiti degli importi indicati nel presente regolamento, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
• Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto del contratto;
• Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;
• Lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati quando l’impresa fornitrice non vi abbia provveduto entro i termini indicati per eseguire i lavori;
• Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
• Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
ART.20 – Lavori d’urgenza
1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile unico del procedimento o da un tecnico all’uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un’apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, che viene trasmessa all’Amministrazione per la copertura finanziaria e l’autorizzazione all’esecuzione delle opere.
ART.21 – Lavori di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile unico del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del Verbale di Somma Urgenza, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’art.136, comma 5 del Regolamento sui lavori pubblici, DPR.554/99.
4. Il responsabile unico del procedimento, compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede all’approvazione dei lavori.
5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione della Giunta Comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
SEZIONE QUINTA ESPLETAMENTO DELLA GARA
ART.22 – Modalità di svolgimento delle gare
1. Tutte le gare sono valide anche in presenza di un’unica offerta, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
ART.23 – Principi inerenti il bando e la lettera d’invito
1. Nel caso in cui accada che il bando di gara o la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
2. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di xxxxxx e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.
3. Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
4. Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara o della lettera di invito, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata a pena di esclusione, ovvero nel caso in chi ha prescindere dall’espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
ART.24 – Il verbale di gara
1. Il verbale di gara è l’atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione provvisoria.
2. Nel verbale di gara devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
3. Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
• La data, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
• I principi che regolano il procedimento di gara;
• L’elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
• La formulazione della graduatoria;
• Le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti;
• La sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall’ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.
ART.25 – I rappresentanti delle ditte
1. Chiunque lo voglia è ammesso ad assistere alla seduta di gara, in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell’intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
3. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti dovranno essere acquisiti i relativi dati personali, l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante e ne spenda la contemplatio domini.
ART.26 – L’interpretazione del’offerta
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un’espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
4. Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.
ART.27 – Aggiudicazione
1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del Comune, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta infatti l’atto con il quale si individua l’offerta migliore con cui l’Ente stipulerà il successivo contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’Ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione.
3. Dopo aver effettuato le verifiche di legge, e in particolare aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, l’Ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro 30 giorni ed a stipulare il contratto.
4. In sede di stipula del contratto, oltre alle necessarie verifiche documentali di cui al comma precedente, l’Ente dovrà richiedere all’aggiudicatario la presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), secondo quanto previsto dal D.L.223, 4 luglio 2006.
SEZIONE SESTA IL CONTRATTO
ART.28 – Forma dei contratti
1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
• Per atto pubblico con interventi del Notaio;
• Per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
• A mezzo di scrittura privata;
• A mezzo di scrittura privata autenticata;
• Nelle altre forme previste dalla legge (scambio di corrispondenza di offerta e accettazione con ditte commerciali).
2. Il Segretario Comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’Ente.
3. Di regola, e salvo motivate eccezioni, i contratti il cui valore sia superiore a 20.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale, ovvero con sottoscrizione autenticata; i contratti il cui valore sia inferiore a 20.000,00 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata.
4. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
5. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica.
ART.29 – Termini per la stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto deve intervenire decorsi 30 giorni e non oltre i 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un preavviso di almeno sette giorni.
2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni. Nel caso in cui il Comune non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nel termine indicato al comma 1 il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.
ART.30 – Documentazione necessaria alla stipula del contratto
1. Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare, oltre ad eventuali documenti richiesti, i seguenti documenti:
• L’iscrizione alla Camera di commercio;
• La certificazione antimafia;
• La cauzione, nell’importo stabilito dal capitolato d’appalto.
ART.31 – Garanzie
1. Le ditte affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto e dalla prestazione della cauzione definitiva per gli appalti di importo inferiore ad euro 20.000,00, IVA esclusa.
2. In ogni le suddette garanzie sono dovute in caso di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica.
ART.32 – Condizioni generali del contratto
1. Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt.1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria.
ART.33 – Esecuzione del contratto
1. Il contratto, sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile del servizio competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell’offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
ART.34 – Pagamenti e anticipi
1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E’ vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti e disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso d’uso.
3. E’ fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all’aggiudicazione o alla stipula dei contratti.
SEZIONE SETTIMA DISPOSIZIONI FINALI
ART.35 – Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
ART.36 – I diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n.604 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.37 – Abrogazione di norme
1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, sono abrogati i precedenti “Regolamento Comunale sui contratti” e “Regolamento per l’affidamento dei lavori, le forniture di servizi e l’acquisizione di beni, in economia” nonché tutte le altre disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.