Procedura negoziata senza bando Clausole campione

Procedura negoziata senza bando. L’Azienda può aggiudicare appalti pubblici di forniture e servizi, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63, comma 2, lett. b, punti 2) e 3), Codice dei Contratti), motivando adeguatamente, nel primo atto della procedura, in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, quando i beni o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni, che si configurano quali eccezioni alle regole generali dell’evidenza pubblica:  la concorrenza è assente per motivi tecnici;  la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Tali eccezioni si applicano solo quando: 1. non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli; 2. l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. Con riferimento al presupposto di cui al punto 1), l’Azienda deve indire una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 11. Con riferimento al presupposto di cui al punto 2), le specifiche tecniche del progetto della fornitura di beni o servizi, devono rispettare le caratteristiche minime di cui all’art. 68 del Codice dei contratti. Ai fini dell’avvio della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del Codice, la Richiesta di Acquisto, unitamente alla Dichiarazione di Infungibilità e alla dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse, corredata dei documenti ed elaborati di cui al punto 1 dell’art. 10, è trasmessa alla SCABS, a cura: 12.1. del Direttore della S.C. Farmacia per i Farmaci e per i Dispositivi Medici e diagnostici; 12.2. delle altre Unità di Validazione indicate all'articolo 10 per i beni e/o servizi di relativa competenza, per linea di attività e di prodotto. Per l’acquisto di prodotti esclusivi aventi specifiche tecniche che contemplano prestazioni equivalenti, si procede a confronto concorrenziale, mediante le procedure aperte, ristrette o negoziate ove applicabili, oppure mediante le altre procedure di rilievo comunitario previste dalla normativa vigente.
Procedura negoziata senza bando. (art. 57 comma 5° lett. b) del D.Lgs 163/2006) richiesta DCSIT del 29/10/2014 -determina di indizione RS30/492/2014 del 22/12/2014- aggiudicazione prot.17/3012 dell'11/2/2015 - contratto 16/2/2015 € 5.522.003,04 Direzione Centrale Risorse Strumentali RS30-2015-00019 05/02/2015 Servizio di lavaggio tende e tappeti, lavori di tappezzeria e piccola riparazione di sedie e poltrone della Direzione Generale dell'INPS periodo anni 2015-2016 - aggiudicazione a ditta Torrenti Xxxxxx XxX n. 697207 del 09.01.2015 Procedura in economia per Cottimo fiduciario mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (art. 125 comma 11° del D.Lgs. 163/06) RS30-2014-00483 € 2.273,47 Direzione Centrale Risorse Strumentali RS30-2015-00020 06/02/2015 Servizio di lavaggio di 20 camici in dotazione ai medici in servizio presso il gabinetto diagnostico della sede centrale dell'INPS per l'anno 2015 Affidamento diretto alla Swan Italia Procedura in economia per Affidamento diretto (art. 125 comma 11° ultimo periodo del D.Lgs. 163/06) Lettera contratto prot. n. 2519 del 6.2.2015 € 2.725,96 Direzione Centrale Risorse Strumentali RS30-2015-00022 09/02/2015 Sottoscrizione di abbonamenti per gli uffici centrali dell'Istituto per l'anno 2015 Abbonamenti uffici centrali Procedura in economia per Affidamento diretto (art. 125 comma 11° ultimo periodo del D.Lgs. 163/06) PEI 15.12.2014 Coord. Gen. Legale € 5.856,00 Direzione Centrale Risorse Strumentali RS30-2015-00025 10/02/2015 Servizio di aggiornamento del software affrancatrice Xxxxxx Bowes l'incremento delle tariffe postali Procedura in economia per Affidamento diretto (art. 125 comma 11° ultimo periodo del D.Lgs. 163/06) DETERMINA RS30-2015-00025 € 561,20 Direzione Centrale Risorse Strumentali RS30-2015-00029 17/02/2015 Sottoscrizione di abbonamenti per il Coordinamento Generale Tecnico Edilizio per l'anno 2015 Abbonamenti Coord. Gen. Tecnico Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in economia per Affidamento diretto (art. 125 comma 11° ultimo periodo del D.Lgs. 163/06) PEI 16.12.2014 Coord. Gen. Tecnico Edilizio € 9.089,00 Direzione Centrale Risorse Strumentali RS30-2015-00034 18/02/2015 Servizio di lavaggio dei bus navetta per i collegamenti tra le strutture della Sede Centrale dell'INPS per l'anno il 2015 Affidamento diretto alla Ditta Mini Bar di Xxxxxx Xxxxxxx e C. Procedura in economia per Affidamento diretto (art. 125 comma 11° ultimo periodo del D.Lgs. 163/06) Lettera contratto prot. n. 2928 del 11.2.2015 € 2.268,00 Direzione Centrale R...
Procedura negoziata senza bando. Direzione Centrale RS30-2018-00218 11.05.2018 "fornitura di 3000 scanner con alimentatore automatico" comprensiva di 60 mesi di manutenzione SDAPA Consip Direzione Centrale RS30-2018-00219 11.05.2018 Partecipazione di n. 1 dirigente Inps al corso "laboratorio di comunicazione efficace" organizzato dalla sna Affidamento diretto Direzione Centrale RS30-2018-00221 14.05.2018 Procedura di affidamento diretto tramite oda su piattaforma mepa disposto nei confronti dell'editore xxxxxxx' s.p.a. per abbonamento annuale consultazione banca dati "de jure lavoro". ordine diretto di acquisto Direzione Centrale RS30-2018-00222 14.05.2018 Procedura per affidamento diretto tramite oda su mepa disposto nei confronti della xxxxxxx kluwer italia s.r.l. per acquisto abbonamento annuale consultazione banca dati "pluris". ordine diretto di acquisto
Procedura negoziata senza bando. 17 ART. 13 -
Procedura negoziata senza bando. 1. La procedura negoziata senza bando può essere attivata nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 57 del D.lgs.163/2006 e s.m. 2. In base all’art. 57 comma 6 del D.lgs. 136/2006 e s.m. ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Per individuare gli aspiranti idonei può essere pubblicato per almeno 7 giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico, se ritenuto necessario dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa, un apposito avviso con cui sollecitare manifestazioni di interesse oppure possono essere utilizzati nella determinazione di indizione della procedura alcuni dei parametri, sotto elencati in via esemplificativa: a) idoneità della struttura imprenditoriale e/o produttiva in relazione alla tipologia, entità e durata dei lavori /forniture/ servizi da affidare; b) rotazione avuto riguardo ad eventuali precedenti rapporti contrattuali; c) positiva esperienza in precedenti rapporti con l’Amministrazione; d) inesistenza di contenziosi in essere tra l’impresa e l’Amministrazione relativi all’esecuzione di prestazioni non definiti in via bonaria; e) insussistenza di inadempimenti gravi accertati dall’Amministrazione o grave ritardo nella realizzazione delle opere/ dei servizi/delle forniture; f) insussistenza di dichiarazioni di decadenza dall’aggiudicazione o dall’affidamento delle prestazioni da parte del Comune; g) mancanza di annotazioni gravi sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici h) inesistenza di situazioni di irregolarità contributiva, retributiva ed assicurativa rilevanti al fine della liquidazione dei corrispettivi; i) manifestazione di interesse a contrattare con l’Ente. 3. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedu...

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  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.