Determinazione a contrattare. 1) La volontà dell'Ente di procedere all’acquisizione di forniture e servizi deve essere espressa mediante apposito atto, denominato determinazione a contrattare.
2) In conformità allo Statuto ed ai regolamenti dell’Ente, la determinazione a contrattare è assunta dagli organi dell’Ente nelle materie e nei limiti di spesa per essi previsti, dal Segretario Generale o dai titolari dei centri di responsabilità competenti per la relativa spesa, nei limiti stabiliti con l’assegnazione del budget in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione dell'Ente e dall’articolo 13 del Regolamento di amministrazione e contabilità.
3) Nella determinazione a contrattare sono specificati:
a) gli obiettivi che con il contratto si intendono perseguire;
b) l'oggetto e la durata del contratto;
c) le clausole ritenute essenziali;
d) la procedura di scelta del contraente;
e) i criteri di aggiudicazione;
f) il nome del responsabile del procedimento contrattuale;
g) il valore massimo presunto del contratto, ripartito, nel caso di contratti pluriennali, per ciascuno esercizio finanziario;
h) il conto economico su cui imputare la spesa.
4) I bandi ed i disciplinari di gara, i capitolati tecnici, amministrativi e normativi, che costituiscono i documenti fondamentali su cui si basa l’intera procedura di gara, sono approvati con la determinazione a contrattare. Nel caso in cui l’appalto rientri nel campo di applicazione dell’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Ente redige il Documento unico di valutazione dei rischi ( DUVRI) e lo mette a disposizione dei concorrenti ai fini della formulazione dell’offerta, indicando, altresì, l’eventuale costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
Determinazione a contrattare. 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del settore interessato o del responsabile del procedimento di spesa appositamente individuato, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Determinazione a contrattare. 1. L’avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduto da apposita determinazione a contrattare del Dirigente del settore interessato, che individua:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) gli elementi essenziali, l’oggetto e la forma del contratto;
c) gli elementi essenziali per l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del contraente, quali: - tipologia della procedura di gara - modalità di aggiudicazione e, correlativamente, di formulazione dell’offerta - requisiti tecnici ed economici richiesti ai concorrenti - importo complessivo della prestazione, distinto, laddove necessario, in importo a base di gara, importo per oneri di sicurezza, importo del costo del personale e somme a disposizione dell’Amministrazione - modalità di finanziamento ed indicazione degli estremi di copertura finanziaria - eventuale importo delle assicurazioni richieste all’aggiudicatario - responsabile del procedimento - ogni particolarità rispetto alla procedura ordinaria;
d) nel caso di acquisti di beni e servizi, l’avvenuto accertamento in merito all’esistenza ed all’adesione o meno alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., centrali di committenza regionali e/o ricorso al M.E.P.A., ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
2. Possono essere esperite indagini di mercato, non impegnative per l’Ente, in assenza della preliminare adozione della determinazione di cui al comma 1.
Determinazione a contrattare. 1. La determinazione a contrattare, a firma del dirigente competente, contiene gli elementi di seguito indicati:
a. l’interesse pubblico da soddisfare;
b. le caratteristiche di massima del servizio o della fornitura da acquisire;
c. la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;
d. gli elementi essenziali del contratto da aggiudicare;
e. il quadro economico relativo al contratto dando conto della relativa copertura finanziaria;
f. il nominativo del responsabile del procedimento;
g. il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 3.
2. In sede di determinazione a contrattare viene approvato il capitolato speciale di appalto e ogni altro documento utile a configurare la prestazione da acquisire.
3. L’approvazione della determinazione a contrattare legittima l’iscrizione dell’importo stimato del contratto da affidare, nel fondo pluriennale vincolato di cui principio contabile 4.2 - d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con riferimento alla relativa spesa di investimento.
Determinazione a contrattare responsabile del settore socio culturale 412/2015.
Determinazione a contrattare. 1. L’Amministrazione manifesta la volontà di procedere alla conclusione di un contratto mediante Determinazione a contrattare del Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa.
2. Nella Determinazione a contrattare devono essere indicati, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto individuato nelle rispettive prestazioni e la sua durata;
c) le clausole ritenute essenziali;
d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne stanno alla base;
e) la forma di stipula del contratto;
f) l’impegno di spesa o l’accertamento dell’entrata che derivano dal contratto;
g) il Codice identificativo gara e/o CUP, se obbligatorio ex art. 11 della legge 3/2003, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m. (che dovranno essere altresì riportati nell’atto di liquidazione);
h) le modalità di pubblicazione del bando ed in relativo impegno di spesa;
i) il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.;
3. La Determinazione deve essere motivata, in modo congruo, con particolare riguardo a quanto previsto dal precedente comma 2 lettera d).
4. Con la Determinazione di indizione della procedura di selezione del contraente devono essere approvati il bando di gara o la lettera invito ed il relativo di capitolato, che devono essere elaborati di concerto con l’Ufficio Appalti, per le parti di competenza. Il bando di gara, la lettera invito ed il capitolato devono essere allegati alla stessa determinazione, quale parte integrante e sostanziale.
5. Nel caso in cui siano previsti oneri per la sicurezza dovrà essere allegato alla pratica di indizione gara apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, secondo quanto disposto dall’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.). Nel caso di lavori la funzione del DUVRI è assolta dai piani di sicurezza, redatti ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Determinazione a contrattare. 1. La determinazione a contrattare precede necessariamente le procedure di scelta del contraente e la stipulazione dei contratti.
2. Ai sensi dell'art.192 del D.lgs.n.267/00 e s.m.i., con detta determinazione si devono specificare:
a) il fine che s'intende perseguire con il contratto;
b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale d'appalto;
d) le procedure e i criteri di scelta del contraente.
3. L'atto determinativo deve essere congruamente motivato con riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.
4. Con la determinazione a contrattare vengono approvati gli atti preliminari della gara, ed in particolare il bando e il capitolato speciale d'appalto per le forniture e i servizi.
5. I progetti delle opere pubbliche, con gli atti ad essi complementari, vengono approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Determinazione a contrattare. 1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la stipulazione del contratto, salvo il caso di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.
2. La determinazione a contrattare deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, con i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso a tale procedura;
d) i criteri di aggiudicazione, con le ragioni che ne sono alla base;
e) il finanziamento della spesa;
f) la forma del contratto.
3. Nel caso in cui la spesa non risulti finanziata, la determinazione deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.
4. Nel settore dei lavori pubblici la determinazione a contrattare si configura come atto attuativo del progetto approvato dall'organo politico. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale presuppone che l'intervento risulti compreso, nei casi previsti dalla legge, nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato, nonché l'intervenuta adozione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con cui si approvano gli elaborati progettuali ritenuti sufficientemente sviluppati dal responsabile del procedimento per essere posti in gara. E` ulteriore condizione della determinazione a contrattare che i suindicati atti presupposti siano corredati dai pareri prescritti in via generale per tutte le delibere, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame, con particolare riferimento alle attestazioni e quanto altro prescritto in relazione alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, ambientali e paesaggistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità, al termine per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori e del procedimento espropriativo dell'opera stessa.
Determinazione a contrattare. 1. La determinazione a contrattare, in relazione al combinato disposto dell’articolo 192 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e dell’articolo 11 del Codice dei contratti, deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire -
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali -
c) la procedura per l’individuazione degli offerenti (articolo 54 del Codice dei contratti) -
d) il criterio per la scelta dell’offerta migliore (articolo 81 del Codice dei contratti) -
2. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il Responsabile del procedimento unico, nominato dalla Giunta Comunale, in applicazione dell’articolo 10 del Codice dei contratti.
Determinazione a contrattare. La Determinazione a contrattare del Dirigente o Responsabile del Servizio cui si riferisce l’oggetto della Gara deve contenere : gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 4; il richiamo ad eventuali Atti prodromici – Parere, Autorizzazione, Nulla Osta etc. – rilasciati o da acquisire prima della stipula del Contratto ; il riferimento in dettaglio alle entrate proprie di Xxxxxxxx o il vincolo a concludere la procedura negoziale solo dopo la previa acquisizione per iscritto della concessione del finanziamento previsto ; le modalità di pubblicazione del Bando di Gara e dell’Avviso di Gara esperita ; se richiesti dal Contratto : il richiamo al Provvedimento di approvazione del Piano economico– finanziario dell’investimento di cui all’art. 201 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 le indicazioni relative al procedimento espropriativo ; il richiamo al Programma delle opere pubbliche.