Interruzione Clausole campione

Interruzione. La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio. In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l’Appaltatore è tenuto ad informare il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni di servizio.
Interruzione. Qualora il Fornitore, in caso di forza maggiore o di altre circostanze che non è ragionevolmente in grado di scongiurare, fosse parzialmente o totalmente impedito nella produzione, conduzione o erogazione di calore, i suoi obblighi saranno sospesi fino a quando tali impedimenti o guasti saranno rimossi. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati al Cliente e riconducibili a interruzioni o erogazioni discontinue del calore, dovute a casi di forza maggiore. Il Fornitore è autorizzato a sospendere temporaneamente l’erogazione di calore per l’esecuzione di lavori necessari al funzionamento del servizio. Tali interruzioni dovranno essere precedute dalla comunicazione della data al Cliente, salvo i casi di pericolo imminente. Il Fornitore è tenuto a porre rimedio il più rapidamente possibile a qualunque guasto o interruzione dell’erogazione.
Interruzione. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla controparte.
Interruzione. Nel caso di interruzione del Finanziamento il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dall’Esperto e dalla Banca, erogherà a ciascun Soggetto finanziato il Finanziamento spettante - commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui i Soggetti finanziati abbiano usufruito di un’anticipazione si procederà come indicato nel precedente art. 5.
Interruzione. 1. Qualora il Fornitore, in caso di forza maggiore o di altre circostanze che non è ragionevolmente in grado di scongiurare, fosse parzialmente o totalmente impedito nella produzione, distribuzione o erogazione di calore, i suoi obblighi saranno sospesi fino a quando tali impedimenti o guasti saranno rimossi. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti riconducibili a interruzioni o erogazioni discontinue del calore dovute a casi di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
Interruzione. 1. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al Commissario, è dovuto ad INVITALIA il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data dell'eventuale sospensione.
Interruzione. IL DIRITTO È STATO RICONOSCIUTO DALL’ALTRA PARTE
Interruzione. 1. Nei casi di interruzione delle attività, per cause non imputabili ad Invitalia, l’Amministrazione responsabile, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti.
Interruzione. 1. Nei casi di interruzione delle attività per cause non imputabili a Invitalia, DGCEE, effettuatele opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente.
Interruzione. 1. Nei casi di interruzione del Progetto, per cause non imputabili ai Soggetti Beneficiari, il MIUR, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà ai Soggetti Beneficiari, l’Agevolazione spettante, commisurata ai costi da ciascuno sostenuti e risultati ammissibili.