Interruzione Clausole campione

Interruzione. Qualora il Fornitore, in caso di forza maggiore o di altre circostanze che non è ragionevolmente in grado di scongiurare, fosse parzialmente o totalmente impedito nella produzione, distribuzione o erogazione di calore, i suoi obblighi saranno sospesi fino a quando tali impedimenti o guasti saranno rimossi. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti riconducibili a interruzioni o erogazioni discontinue del calore dovute a casi di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Il Fornitore è autorizzato a sospendere temporaneamente l’erogazione di calore per l’esecuzione di lavori necessari al funzionamento del servizio ovvero per altri casi di interruzione programmata. In tal caso, il Fornitore darà un preavviso dell’interruzione al Cliente di almeno 48 ore nel Periodo invernale e di almeno 24 ore nel Periodo estivo. Il Fornitore è in ogni caso tenuto a porre rimedio il più rapidamente possibile a qualunque guasto o interruzione dell’erogazione.
Interruzione. La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio. In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l’Appaltatore è tenuto ad informare il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni di servizio.
Interruzione. Nel caso di interruzione del Finanziamento il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dall’Esperto e dalla Banca, erogherà a ciascun Soggetto finanziato il Finanziamento spettante - commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui i Soggetti finanziati abbiano usufruito di un’anticipazione si procederà come indicato nel precedente art. 5.
Interruzione. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla controparte.
Interruzione. 1. Nei casi di interruzione delle attività, per cause non imputabili ad Invitalia, l’Amministrazione responsabile, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti.
Interruzione. IL DIRITTO È STATO RICONOSCIUTO DALL’ALTRA PARTE
Interruzione. 1. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al Commissario, è dovuto ad INVITALIA il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data dell'eventuale sospensione.
Interruzione. 1. Nei casi di interruzione delle attività per cause non imputabili a Invitalia, la DGSP, effettuate le opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente.
Interruzione. (scegliere una variante) Variante 1 (Interruzione involontaria) (scegliere un’opzione) Opzione 1: Opzione 2: (scegliere un’opzione; più opzioni possibili) Opzione 1: Opzione 2:
Interruzione. 1. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al Commissario, è dovuto ad INVITALIA il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data della sospensione. 2. In caso di sospensione o rallentamento delle attività per fatto imputabile ad Invitalia che metta a rischio il rispetto dei termini previsti dalla disciplina relativa al Fondo complementare PNRR Sisma, Invitalia corrisponderà al Commissario la penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento e del rimborso delle conseguenti spese.