SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATO A
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990, con l’Ente Pubblico titolare di un servizio culturale accreditato nell’Organizzazione Regionale.
TRA
La Regione Lazio, con sede in Roma, via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 212 codice fiscale: 80143490581 (di seguito denominata “Regione”) rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo nella persona di ……….…….. …………….., nato a ……… il
……., codice fiscale , domiciliato per la carica, presso la sede della
Regione Lazio
E
L’Ente Pubblico …………………….,. con sede a , in via/piazza
………………….., codice fiscale: (di seguito denominato “Ente”), titolare del
servizio culturale ………………………, e rappresentato dal nato a
……… il ……., codice fiscale , domiciliato per la carica, presso la
sede………………………………….
di seguito definite congiuntamente le “Parti”;
VISTI
− l’art. 118 della Costituzione;
− lo Statuto della Regione Lazio;
− la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
− il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
− la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
− il comma 2 bis del citato art. 15 della legge n. 241/1990, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, pena la nullità degli stessi;
− la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
− il Decreto del Presidente n. T 00309 del 24.12.2018 avente ad oggetto: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 - "Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale - O.B.R.";
− il Decreto del Presidente n. T 00310 del 24.12.2018 avente ad oggetto: “L.R. n. 42/1997 – Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”;
− la Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019, concernente: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”;
− la D.G.R. n. 984 del 20.12.2019 concernente “Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020” dove nella Macro Area Cultura, servizio Musei e Biblioteche, con la quale è stata prevista l’attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi di Musei e Biblioteche accreditati dalla Regione in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) e in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) annualità 2018;
− la D.G.R. n. 14 del 23.01.2020 concernente: “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990”;
− la Determinazione Dirigenziale n. G 00676 del 28.01.2020 concernente: “Approvazione delle modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e
O.M.R. nel 2018, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990”;
− la Determinazione Dirigenziale n. G 00954 del 3.02.2020 concernente: “Correzione per mero errore materiale della determinazione n. G00676 del 28/01/2020 "Approvazione delle modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e
O.M.R. nel 2018, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990";
− la D.G.R. n. 211 del 28 aprile 2020, concernente: “L.R. 15 novembre 2019, n. 24. Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2020. Revoca e sostituzione integrale della DEC12 del 17 marzo 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;
− la Determinazione n. G06820 del 11.06.2020 concernente: " Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990. Approvazione delle domande pervenute, di quelle non ammissibili e della graduatoria finale.
CONSIDERATO
− che tra gli obiettivi individuati dal Piano triennale di indirizzo, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019, sono indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, il miglioramento dei livelli di accessibilità e più in generale il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità di promozione, formazione e ricerca, nonché l’implementazione delle attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in materia;
− che per raggiungere gli obbiettivi sopra richiamati, condivisi anche con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, si ritiene opportuno sottoscrivere specifici Accordi di Collaborazione di durata annuale;
− che nell’elenco degli enti pubblici, titolari dei servizi culturali in O.B.R. e O.M.R., con i quali sottoscrivere gli Accordi di Collaborazione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G06820 del 11.06.2020 risulta esserci l’Ente Pubblico
…………………………., titolare del Servizio Pubblico ;
SI CONVIENE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 – Oggetto e finalità dell’Accordo di Collaborazione
Il presente Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990, si propone di disciplinare i rapporti tra le Parti per il conseguimento delle seguenti finalità comuni:
- potenziare il servizio pubblico offerto dai Musei e Biblioteche di enti pubblici, accreditati in
O.M.R. e O.B.R.;
- collaborare nella realizzazione delle attività di catalogazione del patrimonio culturale conservato dai medesimi servizi culturali, al fine di migliorarne la conoscenza e diffusione, nel rispetto degli standard adottati dagli enti pubblici competenti, anche ai fini della implementazione del Polo Regionale delle Biblioteche (RL1) e del Sistema Unico di Catalogazione dei Beni Culturali della Regione Lazio, per una gestione integrata e condivisa dei dati ivi presenti;
- promuovere iniziative ed attività finalizzate alla conoscenza dei beni conservati nei Musei e nelle Biblioteche, come previsto dal Piano triennale di indirizzo citato in premessa.
Articolo 3 – Modalità Attuative
Le Parti convengono che le finalità sopra elencate possono essere raggiunte attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
Articolo 4 - Impegni delle Parti
L’Ente pubblico ………………… titolare del Servizio Culturale si impegna a:
a) curare la realizzazione delle attività descritte nell’istanza presentata a seguito delle Determinazioni Dirigenziali nn. G 00676 e G 00954/2020, mediante proprie risorse umane e strumentali;
b) consentire alle risorse umane individuate dalla Regione Lazio l’accesso ai locali e agli strumenti necessari per la collaborazione in relazione alle attività previste all’articolo 3, fornendo alle medesime risorse ogni informazione necessaria al corretto utilizzo degli spazi e degli strumenti, incluso l’eventuale accesso a banche dati o sistemi informativi;
c) adottare gli atti eventualmente necessari a garantire la salute e la sicurezza delle risorse umane indicate al punto b) durante lo svolgimento delle suddette attività, anche ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008;
d) attuare tutte le misure necessarie di sicurezza per l’accesso ai locali nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche;
e) trasmettere ogni sei mesi una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione delle attività svolte;
f) avvalersi della collaborazione del personale individuato dalla Regione Lazio per le sole attività oggetto del presente Accordo.
La Regione Lazio si impegna a:
a) collaborare nella realizzazione delle attività previste all’articolo 3, mediante personale proprio o delle proprie società in house, nell’ambito dei contratti di servizio in essere, per un numero massimo di 1 unità per ogni servizio culturale interessato;
b) fornire assistenza tecnico – scientifica per il conseguimento delle finalità illustrate all’articolo 2, attraverso la Direzione Regionale competente in materia di cultura;
c) valutare, sulla base di quanto emerge dalla collaborazione, gli adempimenti più opportuni per l’ulteriore implementazione dei sistemi gestionali di propria titolarità inerenti il Polo Regionale delle Biblioteche (RL1) e il Sistema Unico di Catalogazione dei Beni Culturali della Regione Lazio.
Le Parti si impegnano a:
a) collaborare, nel rispetto dei rispettivi specifici ruoli istituzionali, ai fini dell’attuazione del
presente Accordo;
b) comunicare tempestivamente qualsiasi impedimento o criticità dovesse insorgere durante l’attuazione, impegnandosi a porre in essere gli atti di propria competenza necessari alla loro soluzione o proponendo all’altra Parte le soluzioni necessarie per una risoluzione condivisa;
c) valutare congiuntamente eventuali ulteriori attività da sviluppare in collaborazione o modifiche da attuare rispetto alle attività già previste, ai fini del miglior raggiungimento delle finalità descritte all’articolo 2;
d) individuare un proprio referente interno, fornendo all’altra Parte i relativi contatti, per ogni comunicazione o richiesta urgente inerente l’attuazione del presente Accordo.
Articolo 5 – Durata
Il presente Accordo di Collaborazione, redatto in due originali, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, e dura fino al 31.12.2020. L’Accordo potrà essere prorogato o rinnovato fino al 31.12.2021, sulla base della volontà di entrambe le Parti e compatibilmente con le risorse disponibili.
L’Accordo decade automaticamente qualora il Servizio Culturale, indicato all’articolo 4, decada dall’accreditamento ottenuto nella rispettiva Organizzazione Regionale.
Articolo 6 – Recesso
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni inviato a mezzo posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della Parte destinataria.
Articolo 7 - Oneri finanziari
Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri finanziari, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti e vengono realizzate nell’ambito dei rapporti di lavoro e dei contratti di servizio già in essere presso ciascuna delle Parti.
Nell’ambito del presente accordo non possono essere realizzate ulteriori attività comportanti nuovi oneri di spesa.
Articolo 8 – Esenzioni per bollo e registrazione
Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 131/86 e tabella allegata, ed è esente da bollo, come da tabella “Allegato b”, articolo 16 del D.P.R. 642/1972.
Articolo 9 – Foro competente
Nel caso sorgano liti nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo, non risolvibili in via
amministrativa e collaborativa tra le Parti, ogni questione inerente l’interpretazione e attuazione dell’Accordo è rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tar del Lazio, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lettera a) punto 2 del D. Lgs. n. 104/2010.
Roma, firmato digitalmente il ……………..
PER LA REGIONE
PER L’ENTE PUBBLICO
Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. …… pagine, che viene firmato digitalmente dalle parti.
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