SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)
SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)
L’Impresa con sede legale in , alla Via
, n° , C.F. x.
X. X.X.X. , nella
persona del legale rappresentate nato a il
, in appresso per brevità denominata “APPALTATORE”
E
l’Impresa con sede legale in , alla Via
, n° , C.F. x.
X. X.X.X. , nella
persona del legale rappresentante nato a il
, in appresso per brevità denominata “SUBAPPALTATORE” ed entrambi per brevità in appresso denominate “PARTI”.
PREMESSO
- che l’Impresa è assuntrice da parte della Stazione Appaltante, con sede in , alla Via , n. in appresso denominata “ENTE APPALTANTE” dei lavori/servizi/forniture di , giusto contratto d’appalto stipulato in data
con R.E.P. n° e registrato a il
al n° (ovvero giusto il verbale di consegna in data ) per l’importo complessivo dei lavori/servizi/forniture al netto dell’I.V.A. di Euro comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una quota ad idonea impresa;
- che l’Impresa si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l’esecuzione di
Per i quali dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che:
non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16;
è in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per l’assunzione in subappalto dei predetti lavori/servizi/forniture;
è iscritta presso la C.C.I.A.A. di al n. del Registro Imprese;
dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL di INPS di CASSA EDILE di
matricola n. matricola n. matricola n.
C.C.N.L. applicato: (barrare la casella interessata)
Edilizia
Altri Settori (specificare settore di appartenenza)
Numero totale dipendenti
Numero dipendenti ai fini della Legge 68/99 così come modificata dalla Legge 247/2007.
è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
è assicurata contro la responsabilità civile verso terzi con polizza n°
della Compagnia con massimale pari a Euro ;
del
ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore e l’Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest’ultimo;
(lavori) si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l’impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
(lavori) è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
(lavori) è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell’esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/16.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO
ART. 1 CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
L’impresa subappaltante affida alla subappaltatrice la parte della commessa inerente le seguenti lavorazioni:
ART. 3
SPECIFICHE CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Da adattare a seconda che si tratti di subappalto di lavori, servizi o forniture
Traccia per i lavori:
Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all’appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell’appaltatore.
Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.
Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell’appaltatore.
Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l’oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.
ART. 4
OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE
Il subappaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, consente di osservare all’appaltatore tutte le norme regolanti l’appalto principale obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell’appaltatore ogni adempimento ed onere tecnico stabilito e accetta, senza alcuna riserva, la condizione di conseguire i risultati tecnici pattuiti con la Stazione Appaltante, nei termini e nei modi stabiliti dal contratto d’appalto principale.
E’ rigorosamente vietato al subappaltatore interferire, avere rapporti diretti, prendere iniziative, senza ordine scritto con gli Organi Tecnici e di Sicurezza della Stazione Appaltante o con la Stazione Appaltante
ART. 5
IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo complessivo dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in Euro , oltre Euro per oneri di sicurezza. Da adattare a seconda che si tratti di subappalto di lavori, servizi o forniture
Traccia per i lavori:
Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti.
I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.
ART. 6 ELENCO DEI PREZZI
I lavori oggetto del presente Contratto vengono affidati e assunti a misura in base ai seguenti prezzi unitari:
1-
2-
3-
4-
5-
I pagamenti avverranno entro
ART. 7
I PAGAMENTI
giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L.
dell’Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore.
L’importo della fattura sarà quello dello Stato di avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6.
Eventuali ulteriori condizioni possono essere inserite dalle parti, tra cui l’eventuale pagamento diretto ex art. 105,co. 13, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 8 RITENUTE DI GARANZIA
In occasione di ciascun pagamento di acconto sull’avanzamento lavori a favore dell’affidatario, l’appaltatore effettuerà una trattenuta del %.
Tali trattenute (il cui importo è infruttifero) saranno pagate con il saldo dei lavori ovvero entro giorni dalla data del collaudo positivo delle opere, attestato da apposito certificato del collaudatore e/o da accettazione espressa della Stazione Appaltante o dietro prestazione di fidejussione (bancaria o assicurativa) escutibile a prima chiamata.
ART. 9 REVISIONE PREZZI
Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori/servizi/forniture e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell’art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.
ART. 10
PERSONE AUTORIZZATE DALL’IMPRESA
Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori/servizi/forniture da eseguire il Signor che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata del contratto di subappalto.
ART. 11 SORVEGLIANZA DEI LAVORI
Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell’ente appaltante e riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore sia in corso d’opera ai sensi dell’art. 1662 del C.C. sia all’ultimazione dei lavori.
ART. 12 CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori/servizi/forniture assunti dal subappaltatore avverrà (indicare la tempistica di consegna).
ART. 13
TEMPI DI ESECUZIONE
Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione del subappaltato, il programma generale del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.
Potranno essere concesse proroghe a tali termini solo per cause di forza maggiore o per l’insorgere di imprevisti oggi non individuabili; la proroga tuttavia si intende senz’altro concessa, se derivante da ritardi dell’appaltatore e/o del Committente principale nel conseguimento di eventuali forniture, specifiche tecniche, autorizzazioni necessarie alla esecuzione delle opere e dei tempi necessari alla esecuzione di opere extra contrattuali. Alla ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto da parte dell’appaltatore un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal subappaltatore per la verifica delle opere eseguite elencando eventuali opere di completamento che la stessa impresa subappaltatrice si impegna ad eseguire nei tempi che saranno concordati in contraddittorio tra le parti.
ART. 14 PENALITA’
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei lavori/servizi/forniture rispetto al termine stabilito dal programma verrà applicata la penale di Euro fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale stesso fatto salvo il diritto di rivalsa dell’impresa per maggior danno. Tale penalità non sarà applicata, o sarà applicata parzialmente, se la Direzione dei lavori disporrà con OdS la concessione di una proroga per le specifiche lavorazioni oggetto del presente contratto e tale da non inficiare i termini del contratto principale.
ART. 15 VERIFICA DEI LAVORI
L’appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei lavori/servi/forniture ai sensi dell’art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell’eventuale ritardo del subappaltatore qualora l’avanzamento dei lavori/servizi/forniture non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma.
Da inserire eventualmente da parte dei contraenti modalità di contestazione e relative conseguenze.
ART. 16 SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all’esecuzione delle opere, od in dipendenza dell’esercizio di facoltà propria dell’ente appaltante.
ART. 17
DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO
Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.
E’ pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall’appaltatore.
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.
Il subappaltatore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.
La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l’appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.
ART. 18 CUSTODIA DEL CANTIERE
Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell’opera stessa, anche nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse di rinviare temporaneamente le verifiche del collaudo finale.
ART. 19 VARIAZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le eventuali variazioni del presente contratto dovranno essere concordate tra l’appaltatore ed il subappaltatore. Quest’ultimo non può introdurre variazioni e/o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali se non accettate per iscritto dall’appaltatore.
Il subappaltatore ha però l’onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall’appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall’Ente appaltante.
Tutte le opere, eseguite in proprio dal subappaltatore, ancorchè autorizzate dalla Direzione dei Lavori, ma senza essere autorizzate per iscritto dall’appaltatore, non saranno pagate in quanto i rapporti diretti tra affidatario e Stazione Appaltante sono espressamente vietati ai sensi dell’art. 4 del presente contratto
ART. 20
ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
Il subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:
-da compilarsi a cura delle parti-
1-
2-
3-
4-
5-
ART. 21 PREVENZIONE INFORTUNI
Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall’appaltatore.
L’appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore.
Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor
.
ART. 22
OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE
Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell’appaltatore sia in caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell’area ove debba svolgere l’attività inerente al presente contratto di subappalto.
ART. 23 DANNI
Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall’art. 1669 del X.X.
XXX. 00 XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx restando l’applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell’appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell’art. 1456 del
C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché quando:
da compilarsi da parte dei contraenti.
ART. 25
RECESSO DAL CONTRATTO
E’ facoltà dell’appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del C.C.
ART. 26
FORO COMPETENTE
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di
ART. 27
RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.
ART. 28 CLAUSOLA SOSPENSIVA
L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.
Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto.
ART. 29
FORMA DEL CONTRATTO - SPESE
Il presente Contratto viene stipulato in forma di
relative spese sono a carico del contraente.
e le
ART. 30 TRACCIABLITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i..
lì
L’APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE
Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. affinché l’Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.
lì
IL SUBAPPALTATORE