PREVENZIONE INFORTUNI Clausole campione

PREVENZIONE INFORTUNI. Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall’appaltatore. L’appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore. Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor .
PREVENZIONE INFORTUNI. 10.1 La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia e in vigore al momento dell’atto di cottimo e durante l’esecuzione del servizio ed in particolar modo predisporre tutti i dispositivi necessari alla protezione del proprio personale. In materia di prevenzione infortuni sul lavoro la Ditta appaltatrice dovrà rigorosamente osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. (in particolare al ricorrere delle condizioni previste dall’art.26 del suddetto X.Xxx.). L’azienda dovrà presentare al R.U.P. prima dell’avvio dei lavori un Piano Operativo di Sicurezza come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. nel quale saranno descritte le modalità di realizzazione dei lavori e sarà effettuata l’analisi dei rischi.
PREVENZIONE INFORTUNI. Adozione di ogni provvedimento, cautela, stabiliti per legge, e di quanto altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti. Gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
PREVENZIONE INFORTUNI. Fermo ed impregiudicato quanto previsto all'art. 6) del presente contratto, nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare, di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere a che gli impianti e le apparecchiatura corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Egli si renderà perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nella esecuzione dei lavori accadessero ai propri dipendenti operai, preposti e collaboratori, nonché a terzi ed alle cose, per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di chiunque avente diritto, dichiarando fin d'ora di ritenere sollevata ed indenne la Committente ed il Direttore Lavori da qualsiasi molestia o pretesa. In relazione alla responsabilità dell'Appaltatore in merito all'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, lo stesso dovrà nominare un proprio rappresentante preposto alla sicurezza con i seguenti compiti: - - di assicurare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore; - di adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele che ritenesse necessari per la sicurezza del lavoro; - di prendere, quando richiesto dalla Committente, e in ogni caso tutte le volte che egli lo ritenesse necessario, accordi specifici, con altre imprese o ditte operanti in concomitanza in cantiere, atti a salvaguardare l'incolumità di tutti i lavoratori; - di partecipare alle riunioni indette, intese a promuovere informazioni (rischi specifici sui luoghi di lavoro, ecc.), deliberazioni ed iniziative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza ed a verificarne ed esigerne l'attuazione; - di compiere e svolgere ogni attività e compito previsti dal D. Lgs. 494/96 e da ogni altra norma da questo richiamata e comunque vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione dei rischi, degli infortuni e delle malattie professionali
PREVENZIONE INFORTUNI. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e successive modificazioni e integrazioni assumendosi l’onere delle misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici esistenti nell’ambiente che, nel caso di attività da svolgere presso l’AU, saranno state individuate con la cooperazione dell’AU stesso. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 l’Appaltatore è obbligato ad attuare, cooperando con il Committente, le misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici presenti nelle aree in cui si svolgono la attività oggetto dell’appalto.
PREVENZIONE INFORTUNI. Si rinvia ai documenti predisposti dalla Committente ai fini di cui al D. Lgs. 81/2008.
PREVENZIONE INFORTUNI. L’Appaltatore dovrà osservare nel modo più scrupoloso sia le prescri-
PREVENZIONE INFORTUNI. In materia di prevenzione infortuni sul lavoro, l’impresa Aggiudicataria si impegna a dare attuazione in ogni sua parte alle seguenti disposizioni: - D.P.R. 20.03.1956 n. 320: artt. 101, 102, 103 e 104 - D. Lgs.19.3.96 n. 242 e s.m.i - D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 Ai sensi della Legge 5.03.1963 n. 292 e del D.P.R. 7.09.1965 n. 1301 e s.m.i., inoltre, gli addetti ai lavori cimiteriali dovranno essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.
PREVENZIONE INFORTUNI. La Vs. Società dovrà rispettare e fare rispettare al proprio personale ed al personale eventualmente dipendente da terzi, la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, con riguardo sia alle attrezzature, sia alle lavorazioni, sia al comportamento degli addetti, e rimarrà esclusivamente e pienamente responsabile di ogni danno e pregiudizio, a persone e cose, che potesse derivare al personale impiegato direttamente e/o indirettamente dalla Vs. Società o a terzi in genere (ivi compresi dipendenti e beni aziendali di AMT), mallevando AMT da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
PREVENZIONE INFORTUNI. L’Appaltatore dovrà rispettare e fare rispettare al proprio personale ed al personale eventualmente dipendente da terzi, la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, con riguardo sia alle attrezzature, sia alle lavorazioni, sia al comportamento degli addetti, e rimarrà esclusivamente e pienamente responsabile di ogni danno e pregiudizio, a persone e cose, che potesse derivare al personale impiegato direttamente e/o indirettamente dal Fornitore o a terzi in genere (ivi compresi dipendenti e beni aziendali di AMT), mallevando AMT da ogni responsabilità ed onere al riguardo.