Variazione del contratto Clausole campione

Variazione del contratto. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 del codice, qualora nel corso della durata contrattuale l’Amministrazione comunale dovesse modificare le modalità organizzative e/o gestionali degli asili nido rispetto a quelle indicate al precedente art. 4, per necessità/esigenze ad oggi non prevedibili, le attività oggetto del presente appalto verranno adeguate in conseguenza della modifica. Detto adeguamento potrà comportare per l’Appaltatore una diminuzione delle attività e, proporzionalmente del corrispettivo, anche superiore al 20% dell’importo contrattuale, fino ad un massimo del 30%.
Variazione del contratto. Le parti si impegnano a non variare né modificare le Clausole. Ciò non impedisce alle parti di aggiungere clausole su problemi relativi all'attività aziendale quando richiesto, purché non siano in conflitto con le Clausole.
Variazione del contratto. La concessione può essere modificata durante il suo periodo di efficacia, nei casi previsti all'art. 175 del codice dei contratti. In particolare, ai sensi dell'art. 175, comma 1 del codice, qualora nel corso della durata contrattuale l’Amministrazione comunale dovesse modificare le modalità organizzative e/o gestionali del servizio rispetto a quelle indicate nel capitolato, per necessità/esigenze ad oggi non prevedibili, le attività oggetto di concessione verranno adeguate in conseguenza della modifica. Detto adeguamento potrà comportare una variazione, in aumento o in diminuzione, del valore della concessione fino ad un massimo del 30%.
Variazione del contratto. 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8, l’Azienda, in relazione al presente appalto, si riserva altresì le seguenti facoltà e l’affidatario ha l’obbligo di accettare alle stesse condizioni senza pretesa di alcun sovrapprezzo o risarcimento forfettario: − ai sensi dell’art.11 del X.X. x° 0000/0000, xx xxxxxxxxx o diminuire il servizio oggetto del presente appalto nella misura del cosiddetto quinto d’obbligo del valore dello stesso alle medesime condizioni; − ai sensi dell’ art. 57 , comma 5, lettera “a” , del Codice, di procedere altresì ad affidare l’esecuzione di servizi complementari, non compresi nè nel progetto iniziale né nel contratto, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto, se : a.1) tali servizi complementari non possono essere separati , sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti affidati per servizi complementari non superi il cinquanta per cento dell’importo del contratto. 2. L’Azienda potrà altresì richiedere variazioni qualitative e/o quantitative del contratto, dovute, nell’ambito delle normative regionali vigenti, a processi interni di riorganizzazione dei servizi ovvero conseguenti a modifiche degli accordi con l’Azienda Asl n. 12 Versilia e/o con il Comune di Seravezza o altri Comuni della Zona Versilia, senza che l’impresa possa sollevare alcuna obiezione. 3. Conseguentemente, in tali casi, l’ASP si riserva altresì la facoltà di modificare le prestazioni relative ai nuclei attivati con il presente appalto, senza che l’impresa possa sollevare alcuna obiezione. 4. Ai fini di cui sopra, l’Azienda si obbliga a comunicare tempestivamente all’impresa le eventuali modifiche riguardanti l’inquadramento degli ospiti in uno dei moduli di cui alla deliberazione GRT n° 402/2004 ed eventuali successive modifiche o l’attivazione di nuovi servizi.
Variazione del contratto. Laddove nel corso della concessione, per cause impreviste, si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale e adeguamento a nuove normative, le parti possono convenire modifiche o integrazioni al contratto. In tal caso è possibile concordare nuove condizioni e modalità operative, in considerazione delle spese da sostenere, anche in relazione al corrispettivo del canone e alla durata della concessione. Eventuali modificazioni contrattuali saranno autorizzate dall'Amministrazione comunale.
Variazione del contratto. Nel caso della variazione della tipologia delle presenze degli ospiti della Stazione Appaltante (per es. in caso di aumento dei posti letto per i non autosufficienti e diminuzione di quelli autosufficienti), l’Aggiudicatario dovrà aumentare proporzionalmente le ore del personale in base ai parametri previsti dalla normativa vigente, in accordo con la Stazione Appaltante. Nel caso di una diminuzione dell’occupazione dei posti letto residenziali di 1 unità, l’Aggiudicatario dovrà mantenere le stesse ore lavorate di personale, mentre oltre tale diminuzione dei posti letto anche le ore degli addetti all’assistenza potranno essere proporzionalmente diminuite, in base ai parametri previsti dalla normativa, fermo restando l’obbligo di garantire un servizio adeguato di sorveglianza e di assistenza, da precisare nei progetti. Le ore delle altre figure professionali rimarranno invariate a meno che la diminuzione dei posti residenziali occupati sia di oltre 5 unità, in questo caso anch’esse verranno ridotte proporzionalmente. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere e l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare, senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, salvo quanto proporzionalmente correlato al nuovo servizio, un aumento del servizio, in base ai programmi della stessa, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall’ art.106 del D.Lgs.50/2016. Lo stesso dicasi per un’eventuale diminuzione dei servizi appaltati, anche in tal caso l’Aggiudicatario non ha diritto a nessun indennizzo, ma al solo pagamento del corrispettivo dei servizi effettivamente svolti, tenendo presente la relativa proporzione, sempre nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall’art.106 sopra richiamato. La Stazione Appaltante si riserva, nel corso dell’appalto, la facoltà di modificare, in base ad esigenze derivanti da eventuali riorganizzazioni dei servizi, le prestazioni dei singoli progetti attivati con il presente appalto, senza che l’Aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione, sempre che tale modifica venga comunicata alla stesso con almeno 60 giorni di anticipo. In ogni caso l'Impresa non può apportare variazioni al contenuto e alle modalità del servizio appaltato senza autorizzazione dell'Azienda; si applica l' art. 1659 del Codice civile. Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1661 del Codice civile l'Azienda può apportare variazioni al contenuto e alle modalità del servizio per un ammontar...
Variazione del contratto. Le variazioni contrattuali che determineranno un incremento della metratura interna appaltata nell’ambito del 20%, determineranno una riduzione di tutti i prezzi di aggiudicazione del 1,5% (unovirgolacinque%) in ragione di una minore incidenza dei costi generali. L’Azienda potrà richiedere qualsiasi operazione di pulizia necessaria per riportare i locali nelle condizioni igieniche ottimali a seguito di lavori periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tal caso l’operazione di pulizia dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore del Presidio o Distretto o dal Capo Dipartimento Funzionale/Strutturale sulla base di un preventivo di spesa. In caso di mancato accoglimento della proposta per incongruità del prezzo proposto, la ASL7 di Carbonia potrà rivolgersi ad altra Ditta per l’esecuzione dell’intervento richiesto. E’ vietato alla impresa aggiudicataria estendere il servizio a locali o aree non previsti in capitolato, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione appaltante. Ogni eventuale estensione del servizio dovrà, su proposta del Servizio Tecnico Manutentivo Logistico, essere sottoposta alla preventiva autorizzazione della Direzione Generale.
Variazione del contratto. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice, nel corso della durata contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le modalità organizzative e/o gestionali degli asili nido rispetto a quelle indicate al precedente art. 4, di conseguenza le attività oggetto del presente appalto verranno adeguate in funzione della modifica sia in aumento che in diminuzione. Il Comune si riserva altresì di affidare all’appaltatore l’esecuzione di attività straordinarie di pulizia in conseguenza di imbiancatura o muratura o di allagamenti; altresì si riserva di affidare una attività straordinaria di preparazione pasti per particolari eventi. Le modifiche di cui sopra potrà comportare per l’Appaltatore un incremento delle attività e, proporzionalmente del relativo corrispettivo. Sempre ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice, è prevista la revisione dei prezzi di cui al precedente articolo 15. 3. Ai sensi dell’art.- 106, comma 1, lett. e) del codice, il Comune si riserva la facoltà di variare l’entità delle prestazioni contrattuali, sia in termini di oggetto che di importo, entro il limite di euro 50.000,00, fermo restando quanto stabilito all’art. 106 comma 1, lett.e) del codice, sopra richiamato.
Variazione del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, la I.A. è tenuta ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. In tal caso, l’AC procederà dandone preventiva comunicazione scritta alla I.A.. In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.
Variazione del contratto. In applicazione del protocollo d’intesa stipulato su tale argomento tra l’Azienda Sanitaria Locale n° 8 e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari in data 6/11/2007 delibera n° 1151 e, in applicazione della L.R. 5 del 7/8/2007 , il contratto derivante dal presente Appalto potrà essere esteso , alle condizioni di esecuzione del servizio previsto, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari qualora lo riterresse opportuno e conveniente, mediante semplice richiesta di adesione all’Azienda appaltante. Tale adesione potrà essere effettuata successivamente alla scadenza dei contratti di pulizia e sanificazione in essere o in caso di passaggio dalla gestione diretta dei servizi di pulizia e di quelli ad essi complementari ad una gestione appaltata. Le variazioni contrattuali che determineranno un incremento della metratura interna appaltata di almeno un 20%, determineranno una riduzione di tutti i prezzi di aggiudicazione del 1,5% (unovirgolacinque%) in ragione di una minore incidenza dei costi generali.