Clausola sospensiva Clausole campione

Clausola sospensiva. Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso.
Clausola sospensiva. Gli effetti del presente contratto sono sospesi sino all'esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti di carattere patrimoniale e su tutti gli altri singoli elementi previsti dalla vigente normativa nonché dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza per l'erogazione del credito/servizio. La Banca procederà, ordinariamente entro 30 giorni, a dare la comunicazione della positiva valutazione dei citati elementi con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcun'efficacia, con conseguente obbligo di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Banca per la predetta fase valutativa.
Clausola sospensiva. L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione appaltante con espresso divieto per il subappaltatore/cottimista di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che il subappaltatore/cottimista possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. Il subappaltatore/cottimista è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto/cottimo.
Clausola sospensiva. Le parti espressamente convengono che gli effetti del presente contrat- to di locazione finanziaria resteranno sospesi fino a che l’Utilizzatore non avrà rilasciato o fatto rilasciare le garanzie reali o personali richie- ste dal Concedente.
Clausola sospensiva. Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso. * Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell’art. 8 della sezione II, Titolo X, Capitolo I (Pubblicità e Informazione Precontrattuale) delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. Spett.
Clausola sospensiva. Il contratto acquista subito efficacia?
Clausola sospensiva. Data Firma titolare Firma cointestario Do/diamo il mio/nostro consenso a che i miei/nostri dati siano trattati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale “Titolare”, ai fini delle lavorazioni inerenti alla gestione del conto corrente. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e con strumenti informatici dotati di elevati standard di sicurezza. Poiché per l’esecuzione di alcune disposizioni, ovvero per la produzione, la stampa, l’imbustamento e lo smistamento dei supporti cartacei e plastificati che assistono il conto corrente la Banca utilizza società di propria fiducia, alle quali dovrà comunicare i miei/nostri dati, esprimo/esprimiamo inoltre il mio/nostro consenso alla comunicazione di tali dati alle società fornitrici di detti servizi. I miei/nostri dati personali, a meno di ulteriore e specifico consenso, non saranno trattati per alcun fine di natura commerciale. Data Firma titolare Firma cointestario I sottoscritti dichiarano che ognuno di essi è autorizzato a compiere disgiuntamente dagli altri, sul/i conto/i ad essi congiuntamente intestato/i, qualsiasi operazione anche allo scoperto ed anche oltre i limiti degli eventuali fidi da essi congiuntamente richiesti, e si riconoscono solidalmente responsabili, anche per i propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni debito che ne derivasse. La revoca ed ogni eventuale modificazione della facoltà di cui sopra dovranno esserVi comunicate per lettera raccomandata e non avranno effetto per codesta Banca se non trascorso il tempo ragionevolmente necessario perché ne abbiano avuto notizia i Vostri uffici competenti; e ciò anche quando la revoca o le modificazioni medesime fossero rese pubbliche a termini di legge o in qualsiasi altra forma. Data Il funzionario addetto Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Il Cliente è tenuto a depositare l’originale della propria firma. Per firma depositata si intende quella apposta dal Cliente nello spazio del Modulo di Apertura dedicato alle firme del Titolare 1 e dell’eventuale Titolare 2 ( specimen di firma). Il Correntista è tenuto a depositare anche la firma delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e no...
Clausola sospensiva. Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso. * Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell’art. 8 della sezione II, Titolo X, Capitolo I (Pubblicità e Informazione Precontrattuale) delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. Premesso che - come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 - l’esecuzione delle operazioni e dei servizi bancari può richiedere la comunicazione (ed il correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate: • società che svolgono servizi bancari e finanziari, ivi comprese le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas; • società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; • società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla Clientela; • società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la Clientela; • enti interbancari e società che rilevano i rischi finanziari; • società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; • società di recupero crediti;
Clausola sospensiva. Le parti concordano che il presente Contratto dispiegherà tra le parti i suoi effetti obbligatori a decorrere dal 01/01/2015 solo a seguito dell’avvenuto saldo da parte della Conduttrice dell’importo pari a Euro 6.454,43 (seimilaquattrocentocinquantaquattro/43) relativo al periodo che va dal 15/11/2014 al 14/05/2015 nascenti dalle obbligazioni della scrittura privata sottoscritta in data 26/01/2006. Xxxxx, approvato e sottoscritto. Aidomaggiore, La parte locatrice La parte conduttrice Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2, art.(Durata,Decorrenza e Recesso), art. 2 bis , art. 3 (Canone),, art. 3 bis, art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione del contratto), art. 8 (Registrazione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art 14 (Estinzione dei rapporti pregressi), art. 15 (Clausola sospensiva). Xxxxx, approvato e sottoscritto. Aidomaggiore,
Clausola sospensiva. L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte della Committente. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. Il Subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto.