Clausola sospensiva. Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso.
Clausola sospensiva. Gli effetti del presente contratto sono sospesi sino all'esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti di carattere patrimoniale e su tutti gli altri singoli elementi previsti dalla vigente normativa nonché dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza per l'erogazione del credito/servizio. La Banca procederà, ordinariamente entro 30 giorni, a dare la comunicazione della positiva valutazione dei citati elementi con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcun'efficacia, con conseguente obbligo di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Banca per la predetta fase valutativa.
Clausola sospensiva. Le parti espressamente convengono che gli effetti del presente contrat- to di locazione finanziaria resteranno sospesi fino a che l’Utilizzatore non avrà rilasciato o fatto rilasciare le garanzie reali o personali richie- ste dal Concedente.
Clausola sospensiva. Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso. * Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell’art. 8 della sezione II, Titolo X, Capitolo I (Pubblicità e Informazione Precontrattuale) delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. Spett.
Clausola sospensiva. Il contratto acquista subito efficacia?
Clausola sospensiva. Data Firma titolare Firma cointestario Do/diamo il mio/nostro consenso a che i miei/nostri dati siano trattati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale “Titolare”, ai fini delle lavorazioni inerenti alla gestione del conto corrente. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e con strumenti informatici dotati di elevati standard di sicurezza. Poiché per l’esecuzione di alcune disposizioni, ovvero per la produzione, la stampa, l’imbustamento e lo smistamento dei supporti cartacei e plastificati che assistono il conto corrente la Banca utilizza società di propria fiducia, alle quali dovrà comunicare i miei/nostri dati, esprimo/esprimiamo inoltre il mio/nostro consenso alla comunicazione di tali dati alle società fornitrici di detti servizi. I miei/nostri dati personali, a meno di ulteriore e specifico consenso, non saranno trattati per alcun fine di natura commerciale. Data Firma titolare Firma cointestario I sottoscritti dichiarano che ognuno di essi è autorizzato a compiere disgiuntamente dagli altri, sul/i conto/i ad essi congiuntamente intestato/i, qualsiasi operazione anche allo scoperto ed anche oltre i limiti degli eventuali fidi da essi congiuntamente richiesti, e si riconoscono solidalmente responsabili, anche per i propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni debito che ne derivasse. La revoca ed ogni eventuale modificazione della facoltà di cui sopra dovranno esserVi comunicate per lettera raccomandata e non avranno effetto per codesta Banca se non trascorso il tempo ragionevolmente necessario perché ne abbiano avuto notizia i Vostri uffici competenti; e ciò anche quando la revoca o le modificazioni medesime fossero rese pubbliche a termini di legge o in qualsiasi altra forma. Data Il funzionario addetto Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Clausola sospensiva. L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione appaltante con espresso divieto per il subappaltatore/cottimista di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che il subappaltatore/cottimista possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. Il subappaltatore/cottimista è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto/cottimo.
Clausola sospensiva. L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto.
Clausola sospensiva. Il presente contratto avrà efficacia e valore tra le parti solo a seguito di concessione definitiva dell’aiuto a valere sulla Misura 421 del PSR Sicilia 2007-2013 a favore del GAL Capofila. In caso di non concessione dell’aiuto, il presente contratto non avrà valore tra le parti e sarà, quindi, nullo.
Clausola sospensiva. Le parti concordano che il presente Contratto dispiegherà tra le parti i suoi effetti obbligatori a decorrere dal 01/01/2015 solo a seguito dell’avvenuto saldo da parte della Conduttrice dell’importo pari a Euro 6.454,43 (seimilaquattrocentocinquantaquattro/43) relativo al periodo che va dal 15/11/2014 al 14/05/2015 nascenti dalle obbligazioni della scrittura privata sottoscritta in data 26/01/2006.