Direzione Regionale Toscana e Umbria
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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÁ SISMICA, RILIEVO GEOMETRICO E ARCHITETTONICO DA RESTITUIRE IN MODALITÁ BIM, VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER IL RESTAURO DEL BENE DEMANIALE DENOMINATO “CINTA MURARIA DI GIGLIO CASTELLO” (GRD0033), SITUATO NEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.
SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CUP: G61H17000290001 CIG: 793307870F
Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, tel. 000-000000, faxmail 06-50516066
orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e-mail: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
PEC: xxx_xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
1. PREMESSE
Con determina a contrarre Prot. n. 2019/1158/RI del 06/06/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice), finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim del bene demaniale denominato “Cinta muraria di Giglio Castello”, situato nel Comune di Isola del Giglio.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
La gara, che si terrà il giorno 22/07/2019, dalle ore 15:00, presso gli Uffici della Direzione Regionale Toscana e Umbria siti in Firenze, Via Xxxxx n. 64, è stata indetta mediante bando pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 68 del 12/06/2019, sul profilo di committente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D. lgs. 50/2016.
In applicazione dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale1 dovranno essere rimborsate all’Agenzia del Demanio dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Il CUP è il seguente: G61H17000290001 Il CIG è il seguente: 793307870F
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Xxxx Xxxxxxxxx, xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
1.1 Il Sistema
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
1 Le spese di pubblicazione del bando sulla GURI sono complessivamente pari a €
€ 1.416,55. Si precisa che i costi di pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla GURI verranno comunicati prontamente agli aggiudicatari.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.2 Gestore del sistema
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Direzione Regionale Toscana e Umbria, la stessa si avvale, per il tramite di
Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.3 Registrazione
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato IX), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara, costituita dal bando, dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati, dalla BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA, dallo schema di contratto, può essere reperita sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx e sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).
La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 recante
«Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» ed al dm 7 marzo 2012, in G.U.
n.74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento».
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/07/2019.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 12/07/2019 mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
2.2 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
3. OGGETTO, IMPORTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico e architettonico da restituire in modalità BIM, verifica preventiva dell’interesse archeologico, progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM, per il restauro del bene demaniale denominato “Cinta muraria di Giglio Castello” (GRD0033), situato nel comune di Isola del Giglio.
Tenuto conto della unitarietà del presente affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti.
Il servizio richiesto prevede l’esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale:
• Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche materiche e strutturali, da restituirsi in modalità BIM, finalizzato all’acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del Bene.
• Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il miglioramento/adeguamento sismico, comprensiva di indagini geologiche e idrologiche
• Verifica archeologica preventiva e relazione storico-artistica
• Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per il restauro e il miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalità BIM
Per l’esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio, l’importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad
€ 218.284,20 (euro duecentodiciottomiladuecentottantaquattro/20) di cui € € 1.531,55 (euro millecinquecentotrentuno/55) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e
€ 1.852,81 (euro milleottocentocinquantadue/81) riferiti al costo della manodopera.
Lotto | IMPORTO A BASE DI GARA | DI CUI COSTI DELLA MANODOPERA | DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO |
Lotto unico | € 218.284,20 | € 1.852,81 | € 1.531,55 |
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del codice, l’importo complessivo a base di gara comprende, come da tabella sovrastante, i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante in ragione delle attività che compongono l’appalto.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
L’importo a base di gara rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato per l’espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto di cui e nell’ipotesi che venga conseguito, per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica, il livello massimo di conoscenza richiesto ed ottenibile in materia (LC3) del bene indagato.
Nell’ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche opportunamente motivate dall’aggiudicatario ed accolte dal direttore dell’Esecuzione del contratto e dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio svolto sarà determinato applicando il ribasso unico offerto al prezzo relativo all’importo definitivo per ciascun livello di conoscenza effettivamente conseguito (LC1 ovvero LC2), secondo quanto indicato nell’ “Allegato C IMPORTI POSTI A BASE DI GARA” del Capitolato Tecnico Prestazionale.
Si riporta di seguito il dettaglio delle prestazioni e dei relativi corrispettivi nonché la specifica delle prestazioni principali e secondarie:
Cat./Id. Opere | Classi e Categoria L. 143/49 (corrispo ndenza) | Attività | Importo del compenso | Spese oneri ed accessori inclusi oneri sicurezza | Importo parziale corrispettivo | Tipo prestazione | Incidenza % | Importo totale corrispettivo |
E.22 | I/e | Rilievo e restituzione BIM | € 30.995,46 | € 11.360,91 | € 42.356,37 | secondaria | 44,18% | € 96.440,06 |
Verifica archeologica preventiva | € 10.004,60 | € 3.501,61 | € 13.506,21 | |||||
P.F.T.E. architettonic o | € 32.461,98 | € 8.115,50 | € 40.577,48 | |||||
S.04 | IX/b | Vulnerabilità sismica | € 74.112,40 | € 28.811,20 | € 102.923,60 | principale | 55,82% | € 121.844,13 |
P.F.T.E. strutturale | € 15.136,43 | € 3.784,11 | € 18.920,54 | |||||
TOTALE: | € 88.598,47 | € 26.762,12 | € 115.360,59 | 100,00% | € 218.284,20 |
4. DURATA
La durata del servizio, posto a base di gara è pari a 150 giorni e decorre dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto.
La durata è da considerarsi al netto dei tempi per il rilascio di pareri / nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti. Il RUP darà avvio alle decorrenze intermedie mediante inviti formali a procedere, ratificando le sospensioni dovute.
Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:
- la riduzione dei termini per lo svolgimento del servizio sarà oggetto di valutazione in sede di ponderazione dell’offerta;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all’1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico prestazionale all’ART. 11.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad
h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali il prelievo dei campioni e l’esecuzione delle stesse, devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001.
Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP “Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5.
L’esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016.
Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è quindi ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 .
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
I requisiti di idoneità professionale sono declinati sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro.
Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) (relativamente ai soli soggetti deputati all’esecuzione delle prove e delle indagini) Possesso dell’autorizzazione Ministeriale di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001.
Requisiti del gruppo di lavoro
Ai fini dell’espletamento dell’incarico una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità2 :
1. n.1 professionista Responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da eseguire in modalità BIM;
2. n. 1 professionista Responsabile delle verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, nonché delle attività di analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche;
3. n. 1 professionista con qualifica di geologo Responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche nonché della relazione geologica;
4. n.1 professionista Responsabile delle attività di rilievo architettonico, strutturale, fotografico e con restituzione in BIM secondo il capitolato informativo del processo BIM;
5. n. 1 professionista Responsabile del processo BIM che dovrà coincidere o con il professionista responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica economica o con il professionista responsabile delle attività di rilievo architettonico, strutturale, fotografico.
6. n. 1 professionista con qualifica di archeologo Responsabile delle attività di Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016
I professionisti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per i professionisti che non abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile o edile abilitati prima della riforma di cui al DPR 328/2001, di essere comunque in possesso dell’iscrizione all’Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale. I professionisti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni. Si richiede anche che uno tra i suddetti professionisti sia abilitato per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Si precisa che, in considerazione del vincolo storico-artisitico del bene oggetto delle prestazioni, uno dei professionisti di cui al punto 1 e 2, dovrà essere obbligatoriamente in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura ed iscritto all’Albo degli Architetti, Sez. A. (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).
Il professionista di cui al punto 3, dovrà essere in possesso di Xxxxxx (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche ed iscritto nel relativo Albo da almeno cinque anni.
2 Le professionalità minime del gruppo di lavoro in ragione dell’oggetto dell’appalto e della natura dei servizi da affidare devono essere garantite da soggetti di cui all’art.46 del D.lgs. 50/2016, ferma restando la specifica disciplina dettata per il geologo e dettagliata nei documenti di gara.
Il professionista di cui al punto 4 dovrà essere in possesso del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale.
Il professionista di cui al punto 5 dovrà necessariamente coincidere con una delle professionalità di cui al n. 1 e n. 4 del gruppo di lavoro e quindi dovrà essere in possesso dei titoli richiesti per le stesse.
Il professionista di cui al punto 6 deve essere in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia ed essere iscritto nell’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del Ministero dei Beni e delle attività culturali di cui all’art. 25 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 .
E’ possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto.
Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall’art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un geologo all’interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:
• Componente di un RT;
• Associato di un’associazione tra professionisti;
• Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
• Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.
Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.
Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l’avvalimento non è ammissibile – secondo quanto meglio precisato nel prosieguo al paragrafo 8 - per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo 7.1, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell’affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all’esecuzione dell’incarico e quindi non sono surrogabili con l’avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.
N.B. Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell’appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari all’importo del presente bando: euro € 218.284,20 duecentodiciottomiladuecentottantaquattro/20.
N.B. Il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi in quanto necessari alla gestione e programmazione di interventi di manutenzione e restauro da eseguirsi sul bene di proprietà dello Stato, con particolare riferimento allo stato conservativo e alle condizioni strutturali dello stesso. Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare funzionali alla possibile realizzazione di interventi di restauro e adeguamento/miglioramento sismico.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante :
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
N.B. Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico organizzativa si precisa che con riferimento alla categoria/ID Opere E22 e alla categoria/ID Opere S04 i parametri cui si rapportano i corrispettivi sono 2:
• Parametro sull’importo del servizio3 nel caso del rilievo e della vulnerabilità sismica (servizi per i quali non si rimanda ad uno specifico importo lavori, in quanto non consistente in una attività progettuale)
• Parametro sull’importo dei lavori nel caso del PFTE, trattandosi di servizio avente una natura progettuale.
e) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativi a: lavori dell’importo complessivo minimo indicato per ognuna delle categorie/ID previste (cfr. prima tabella sottostante) ; servizi
3 Allo scopo di contemperare l’articolazione dei requisiti tecnici della presente procedura (conseguenti alla tipologia di servizi richiesti) col l’impostazione dei requisiti tecnici come disciplinata dalle Linee guida ANAC n. 1 (in particolare col riferimento all’ “importo lavori” riportato al punto 2.2.2.1 b) e c) )
il cui corrispettivo, di ognuna delle categorie/ID specificate, sia almeno pari all’importo complessivo minimo indicato (cfr. seconda tabella) (Linea Guida Anac n. 1 punto 2.2.2.1 lett b):
(Importi minimi dell’importo opere dei lavori per l’elenco dei servizi)
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Valore dell’opera per classe e categoria | Importo complessivo minimo dei lavori per l’elenco dei servizi (importo richiesto parametrato all’importo lavori sulla base del quale è stato determinato il corrispettivo relativo al servizio di redazione del PFTE ) |
S04 Strutture | IX/b | € 680.000,00 | € 680.000,00 |
E22 Edilizia | I/e | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
(Importi minimi dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura espletati, per l’elenco dei servizi)
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Valore del corrispettivo per il servizio | Importo complessivo minimo dei corrispettivi per l’elenco dei servizi (importo richiesto parametrato all’importo del corrispettivo dei servizi oggetto dell'affidamento, quali la verifica di vulnerabilità sismica e il rilievo) |
S04 Strutture | IX/b | € 102.923,60 | € 102.923,60 |
E22 Edilizia | I/e | € 55.862,58 | € 55.862,58 |
La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l’esecutore del servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l’importo del servizio ovvero l’importo dei lavori.
f) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:
• esecuzione di due servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie/ID indicate, di importo complessivo per ogni categoria/ID almeno pari a 0,6 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (cfr. prima tabella sottostante)
• esecuzione di due servizi il cui corrispettivo complessivo, per ognuna delle categorie/ID sia almeno pari a 0,6 l’importo delle prestazioni indicate (cfr. seconda tabella)
(Importi minimi dell’importo opere dei lavori per servizi di punta)
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Valore dell'opera per classe e categoria | Coeffic. tra 0,40 e 0,80 | Importo complessivo minimo dei lavori per i servizi di punta (importo servizi di punta parametrato all’importo lavori sulla base del quale è stato determinato il corrispettivo relativo al servizio di redazione del PFTE) |
S04 Strutture | IX/b | € 680.000,00 | 0,6 | € 408.000,00 |
E22 Edilizia | I/e | € 1.000.000,00 | 0,6 | € 600.000,00 |
(Importi minimi dei corrispettivi di servizi di ingegneria e architettura espletati, per servizi di punta)
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Valore del corrispettivo per il servizio | Coeffic. tra 0,40 e 0,80 | Importo complessivo minimo prestazioni svolte per i servizi di punta (servizi di punta parametrati all’importo stimato del corrispettivo del servizio) |
S04 Strutture | IX/b | € 102.923,60 | 0,6 | € 61.754,16 |
E22 Edilizia | I/e | € 55.862,58 | 0,6 | € 33.517,55 |
La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l’esecutore del servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l’importo del servizio ovvero l’importo dei lavori.
N.B.
⮚ Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi posti a base di gara. Pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, potranno essere attestati servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto nelle linee Guida Anac
n.1 al par. IV, punto 2.2.2.5., a cui si rinvia.
⮚ Ai sensi di quanto previsto nelle linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.4 si precisa che possono essere qualificati come servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 anche le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche in assenza di progettazione.
⮚ In relazione ai requisiti sopra enunciati, si specifica che per quanto concerne la comprova del requisito relativo alle Categorie/Id di Opere S04 e E22 parametrati all’importo dei lavori stimato dalla S.A. (cfr. prima tabella come sopra identificato nelle lettere e) ed f) del punto 7.3), il concorrente dovrà comprovare l’avvenuta esecuzione di servizi di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 riferiti ad interventi dell’importo lavori indicato. Per quanto concerne la comprova del requisito relativo alla Categoria/Id di Opere S04 e E22 (cfr. seconda tabella come sopra indicato) parametrati all’importo del servizio secondo quanto sopra specificato, il concorrente dovrà comprovare l’avvenuta esecuzione di servizi di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 per l’importo del corrispettivo indicato.
⮚ fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), è possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
⮚ Con riferimento alla figura del geologo si precisa, che ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente il possesso della laurea in Scienze Geologiche e l’iscrizione al relativo Albo da almeno 5 anni.
⮚ Con riferimento alla figura dell’archeologo si precisa, che ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente il possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e l’iscrizione nell’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del Ministero dei Beni e delle attività culturali di cui all’art. 25 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/20164.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto da uno dei professionisti di cui ai punti 1e 2 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1 che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo all’iscrizione nell’Elenco degli operatori abilitati per la valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del M.I.B.A.C.. (art. 25 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricati della verifica preventiva dell’interesse archeologico.
4 L’art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”. Pertanto, il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti quale mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel precitato D.M. Resta inteso che, al fine di soddisfare il requisito di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016 l’attività partecipativa del giovane professionista nell’ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria deve in ogni caso integrare la partecipazione alla specifica attività di progettazione.
Il requisito di cui al punto punto 7.1 lett. b) è posseduto dall’operatore deputato all’esecuzione delle prove e delle indagini.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. e) ed f), rileva che, nell’ambito della presente procedura, in ragione delle peculiarità della medesima e così come previsto nel summenzionato paragrafo 7.3, viene richiesto ai concorrenti di attestare in parte servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 relativi a importi lavori (cfr. prima tabella per le lettere e) ed f) del par.7.3) ed in parte relativi a servizi svolti il cui corrispettivo ammonti all’importo complessivo minimo indicato (cfr. seconda tabella per le lettere e) ed f) del par.7.3); entrambi, avuto riguardo alle Categorie e ID delle Opere individuate nei documenti di gara.
Ciò posto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) relativo a lavori e relativo a servizi, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini dell’articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett.e) è pertanto richiesto, sia con riferimento al requisito relativo a lavori sia al requisito relativo a servizi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi, relativo a lavori e relativo a servizi dell’importo complessivo indicato, di cui al precedente punto 7.3 lett. e) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f), relativo a lavori e relativo a servizi dell’importo complessivo indicato, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l’infrazionabilità del singolo servizio.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente.
Per quanto concerne il geologo e l’archeologo, nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo ruoli di mandanti, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal Par. 7.1 del disciplinare di gara. Alla stregua, nella misura in cui il laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l’autorizzazione di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 nonché l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto da uno dei professionisti di cui ai punti 1 e 2 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1. che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo all’iscrizione nell’Elenco degli operatori abilitati per la valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del M.I.B.A.C.. (art. 25 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricati della verifica preventiva dell’interesse archeologico.
Il requisito di cui al punto punto 7.1 lett. b) è posseduto dall’operatore deputato all’esecuzione delle prove e delle indagini.
I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
8. AVVALIMENTO
Trattandosi di immobile vincolato ai sensi del D.lgs n. 42/2004 non è consentito l’avvalimento tenuto conto della specifica prescrizione normativa di cui all’art. 146 co. 3 del D. lgs. 50/2016.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.
Non è consentito il subappalto della relazione geologica.
Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di
cui all’art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.
Nell’ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.
Ai fini dell’affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice e, nell’ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 co. 1, è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari a euro € 3.175,72 (tremilacentosettantacinque/72)corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, al netto dell’importo della parte di servizio afferente la redazione del PFTE.
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di di micro, piccoli e medi operatori economici 5 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.
5 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).:
- Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR.
- Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 Milioni di EUR.
- Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.
- i liberi professionisti sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. con bonifico bancario, da effettuare in favore di
Intestato a: Banca d'Italia – Tesoreria di Firenze IBAN: XX00X0000000000000000000000
Nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l’ordine di seguito indicato:
I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l’ordinante) su un numero massimo di 26 caratteri;
II. codice IPA K0MJBW, su un numero massimo di 6 caratteri;
III. codice CIG: su un numero massimo di 15 caratteri;
IV. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).
In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore o suo procuratore;
b. con assegno circolare intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Firenze, da depositare presso i relativi uffici che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del “deposito provvisorio in contanti”, di cui all’articolo 172 delle I.S.T..
In tal caso, l’operatore economico dovrà trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito dell’assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.
c. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- hiip://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- hiip://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx -pub/garanzie-finanziarie/
- hiip://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx -pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- hiip://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l’operatore economico dovrà allegare a portale, all’interno della Busta A in alternativa:
- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
La garanzia fideiussoria dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4) avere validità per almeno 240 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta);
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
L’esecuzione del sopralluogo non è condizione di partecipazione alla presente procedura. E’ rimessa alla discrezionalità dell’operatore economico la facoltà di prendere visioni dei luoghi.
Peraltro, trattandosi di un compendio sito in luogo pubblico e pertanto liberamente accessibile, i concorrenti potranno recarsi autonomamente sul sito al fine di effettuare suddetto.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo ANAC dovuto avente un importo pari ad euro 20,00.
Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è quello indicato nel prospetto di cui al par. 1 “Premesse”. Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all’indirizzo hiip://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx .
A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22/07/2019, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
***
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la
proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica.
C – Offerta economica.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione |
Domanda di partecipazione | Domanda di partecipazione alla gara |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
Dichiarazione integrativa concorrente | Dichiarazione integrativa All. III |
Informativa privacy concorrente | Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 |
PASSOE | PASSOE |
Patto di integrità | Patto di integrità di cui all’art. 1 co. 17 della l. 190/2012 |
Ulteriore documentazione a corredo riportata al par. 15.3.2 | Eventuale ulteriore documentazione a corredo |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
Procure | Eventuali procure |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva | |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Documento attestante il pagamento del contributo | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
Offerta tecnica Documento | Sezione |
Documentazione tecnica riportante i contenuti di cui al par. 16 | Offerta tecnica |
Offerta economica Documento | Sezione |
Offerta economico/temporale | Offerta economica |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, l’Offerta tecnica, l’Offerta economica.
Si precisa che tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, prima dell’invio, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la
procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell’operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l’esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.
Si precisa che:
- per i concorrenti diversi dal professionista singolo, la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ovvero da un procuratore di quest’ultimo di cui dovrà essere allegata la procura;
- per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Agenzia del Demanio C.F. 06340981007);
- del codice ufficio o ente (campo 6: codice TZM dell’ufficio territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo –Procedura aperta – servizio verifica vulnerabilità, rilievo e PFTE per il restauro della Cinta Muraria di Giglio Castello - DR Toscana e Umbria CIG 793307870F”).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo “comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.
La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. I, dovrà essere caricata a Sistema ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.
La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune
nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all’originale della procura.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:
►indicare:
- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall’art. 46 co. 1 del D.lgs 50/2016 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo,P.E.C., CF e partita IVA);
nonché
- (in caso di consorzi stabili di cui all’art. 46 co. 1 lett. f che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
- (in caso di RT sia costituiti che costituendi di cui all’art. 48 del D. lgs. 50/2016) la forma di raggruppamento adottata tra verticale, orizzontale o misto, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti e le quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- (in caso di RT costituendi di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
► e dichiarare:
a) (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista) in ragione di quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) di essere in possesso dei titoli di studio, di tutte le abilitazioni e certificazioni - di cui al precedente par.7.1. “requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro”- necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, specificando i titoli di studio ed indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
b) (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) in ragione di quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU
n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio in possesso dei titoli di studio di cui al precedente 7.1. “requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico. Inoltre per ciascun professionista del gruppo di lavoro: il titolo di studio, gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento, nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara. Con specifico riferimento alle professionalità di cui ai n.1 e n. 2: per i laureati in ingegneria l’indirizzo di laurea , la sezione e il relativo settore dell’albo; per i laureati in architettura la sezione dell’albo.
N.B: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell’appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione;
c) (nel caso di raggruppamenti temporanei) in ragione di quanto previsto all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale progettista, nonché l’indicazione degli estremi della relativa iscrizione; NB: i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;
d) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
e) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
▪ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
▪ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
g) che l’offerta è valida e vincolante per 240 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
h) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura
ovvero, in alternativa,
di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.
N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett.a) del codice. L’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE (All. II) di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80 co. 3 del D. lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
N.B. Laddove si intenda ricorrere al subappalto necessario in relazione alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, il subappaltatore dovrà, pena l’esclusione della procedura, avere cura di dichiarare nel proprio DGUE che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell’autorizzazione Ministeriale di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001.
Parte III (Sez. A-B-C-D) – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:
A) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
B) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
C) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
N.B.:
- avuto riguardo ai requisiti di cui al par. 7.3 lett. e) e f) l’operatore economico dovrà riportare all’interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, (i.e. corrispettivo dei servizi) indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del servizio, l’importo dei servizi ovvero l’importo dei lavori in base a quanto specificamente richiesto al par. 7.3 lett. e) e f), la data di conferimento dell’incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d’opera cui appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016.
I concorrenti, alla luce della natura dei requisiti richiesti, in parte relativi ad importi lavori ed in parte a corrispettivi per servizi resi, potranno anche allegare al DGUE, quale parte integrante dello stesso (Parte IV lettera C, punto 1b), una specifica distinta per il requisito relativo ad importi lavori ed una specifica distinta per il requisito relativo ai servizi svolti. A tal fine la Stazione Appaltante ha predisposto un apposito foglio di lavoro (cfr. allegato denominato Foglio di lavoro), messo a disposizione tra la documentazione di gara, che ciascun operatore potrà decidere di compilare e allegare al DGUE.
- Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria “edilizia” e “strutture” le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica tipologia funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
-ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- i servizi di cui al par. 7.3 lett. e) e f) possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché l'espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici;
- lo stesso servizio di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 espletato in occasione di un solo intervento può essere utilizzato per comprovare sia il requisito relativo ad importi lavori sia il requisito relativo a servizi svolti, fermo restando che è onere del concorrente in sede di attestazione in seno al DGUE dare evidenza in un caso del relativo importo lavori e nell’altro dell’importo dello specifico servizio;
- Più servizi di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 espletati nell’ambito del medesimo intervento sono comunque idonei ad attestare un unico importo lavori;
- i servizi di cui al par. 7.3 lett. e) e f) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. . In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
- la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTP deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale, secondo quanto specificato nelle Linee guida
n. 1 nella parte IV punto 2.2.3.3.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente dovrà rendere una dichiarazione integrativa (All. III), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all’originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:
I. (ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l’operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali) che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto e che l’estinzione si è perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ( art.80, comma 4 del D.lgs. 50/2016);
II. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c- ter), del D.lgs. 50/2016);
III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016;
IV. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80 co.3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.
Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all’art. 80 co.36 del D.lgs. 50/2016:
a) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
b) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
c) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
d) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la
6 Per ogni ulteriore chiarimento in merito all’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne penali (art. 80 co. 1 e 3 del Codice) si rinvia al Comunicato dell’ANAC dell’08/11/2017 depositato il 14/11/2017.
carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
e) in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale;
V. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;
VI. di rientrare in uno dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ovvero di cui all’art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 (avuto riguardo alle prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione);
VII. (per i professionisti associati)
a) dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
VIII. (per le società di ingegneria)
a) il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all’albo del direttore tecnico;
b) l’ organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. In alternativa all’allegazione dell’organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC;
IX. (per le società di professionisti)
a) gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
b) l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. in alternativa all’allegazione dell’organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l’obbligo di presentazione del DGUE.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura;
- Patto di integrità, di cui all’art. 1 co. 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia, reso in conformità al modello allegato (Allegato IV);
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
- Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (All. V), da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 25 del presente Disciplinare in materia di “Trattamento dei dati personali”. L’allegato in questione denominato “Informativa trattamento dati personali” dovrà essere presentata da tutti i soggetti per i quali è prescritto l’obbligo di presentazione del DGUE.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice:
- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
Nel caso studi associati:
- statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – RISPOSTA TECNICA
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire all’Amministrazione un’Offerta Tecnica, contenente i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri:
• Documenti “CRITERIO A” - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO (Schede A1, A2, A3 in allegato)
• Documento “CRITERIO B” - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA secondo quanto di seguito descritto.
“CRITERIO A”
ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO
I servizi presentati dal concorrente saranno quelli ritenuti affini al servizio della gara e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni similari e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente Disciplinare di Gara.
1) Scheda A1 – compilando l’allegato VI, (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per min. 1 (max. 2) incarico svolto per un servizio di progettazione di fattibilità tecnico- economica7.
Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione di fattibilità tecnico economica8 e/o definitiva e/o esecutiva, di interventi di restauro e/o adeguamento/miglioramento strutturale, dei quali almeno un incarico dovrà essere stato espletato con la modalità BIM
Dovrà essere compilata una scheda “A1” per ciascuno degli incarichi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:
- inquadramento con denominazione e indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento;
- dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio dell’incarico, agli estremi di approvazione e/o validazione, al progettista incaricato, alla durata;
- dati dell’incarico con l’indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell’importo del servizio;
- dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i e delle strutture, sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004;
- attinenza riferita ad aspetti di similarità col servizio oggetto della gara e all’adozione di metodologia BIM;
- dati specifici nel caso di servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
Ogni scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene. A completamento delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l’incarico svolto.
2) Scheda A2 – compilando l’allegato VII, (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per min. 1 (max. 2) incarico svolto per un servizio di valutazione della sicurezza strutturale9.
Gli incarichi valutabili sono riferibili a verifiche di vulnerabilità sismica, e/o progetti strutturali esecutivi, e/o progetti strutturali definitivi, e/o collaudi di strutture (la valutazione dell’adeguatezza dell’operatore economico terrà conto in maniera differente delle diverse finalità degli incarichi svolti come meglio specificato al par. 18.1)
Dovrà essere compilata una scheda “A2” per ciascuno degli incarichi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:
- inquadramento con denominazione e indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento;
7 Dovrà essere compilata 1 scheda A1 per ogni servizio proposto
8 Ovvero progettazione preliminare redatta ai sensi del DPR 207/2010
- dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio dell’incarico, agli estremi di approvazione e/o validazione, al progettista incaricato, alla durata;
- dati dell’incarico con l’indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell’importo del servizio;
- dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i e delle strutture, sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004;
- attinenza riferita ad aspetti di similarità col servizio oggetto della gara e all’adozione di metodologia BIM;
- dati specifici nel caso di servizio di valutazione della sicurezza strutturale, riferiti al Livello di Conoscenza raggiunto, alle indagini geognostiche svolte, all’organizzazione del gruppo di lavoro.
Ogni scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene. A completamento delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l’incarico svolto.
3) Scheda A3 – compilando l’allegato VIII , (costituita da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per min. 1 (max. 2) incarico svolto per un servizio di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, materico10.
Dovrà essere compilata una scheda “A3” per ciascuno degli incarichi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:
- inquadramento con denominazione e indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento;
- dati generali riferiti alla committenza, alla data di esecuzione, al responsabile dell’incarico, alla durata;
- dati dell’incarico con l’indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell’importo del servizio;
- dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i e delle strutture, sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004;
- attinenza riferita ad aspetti di similarità col servizio oggetto della gara e all’adozione di metodologia BIM;
- dati specifici del rilievo riferiti alla tipologia (es. geometrico-architettonico, strutturale, materico, impiantistico, etc. ) e alle modalità di svolgimento adottate, anche nel caso di rilievo planoaltimetrico, alle indagini geognostiche svolte, all’organizzazione del gruppo di lavoro.
Ogni scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene. A completamento delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l’incarico svolto.
N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.
“CRITERIO B”
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
I concorrenti dovranno produrre una relazione illustrativa, denominata “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”, che sulla base di quanto previsto dal Capitolato, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni.
La relazione dovrà essere composta da una breve introduzione e da 3 Sezioni (B1e B2 e B3) nelle quali il progettista dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio. La relazione dovrà essere redatta in non più di 23 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4, con margini superiore, inferiore, destro e sinistro di 2 cm. A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.
La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.
La Relazione “Caratteristiche Metodologiche dell’Offerta” dovrà essere strutturata secondo le sezioni di seguito descritte.
Sez.B1 – Criteri e metodologie per svolgimento del servizio di verifica della vulnerabilitá sismica, rilievo geometrico e architettonico da restituire in modalitá bim, verifica preventiva dell’interesse archeologico, progettazione di fattibilita’ tecnico- economica da restituire in modalità bim nella sua completezza con riferimento a cronoprogramma delle attività e gruppo di lavoro
La Sezione B.1, per un numero massimo di 15 facciate (esclusi i cv) dovrà essere articolata secondo i seguenti paragrafi:
B.1.1 Gruppo di lavoro
In relazione all’eterogeneità dell’incarico, dovranno essere descritte le professionalità componenti il gruppo di lavoro che espleteranno le prestazioni, con la descrizione delle specifiche competenze ed esperienze significative per il ruolo svolto da ogni componente.
B.1.2 Cronoprogramma espletamento del servizio e procedure organizzative
In relazione alle attività previste nel Capitolato Tecnico ed al contenuto della Specifica Metodologica BIMSM, eventualmente integrate ove ritenuto necessario, dovrà essere formulato un cronoprogramma che le integri e le correli fra loro, con descrizione delle procedure organizzative che si intende adottare (ad esempio flussi informativi interni e verso la committenza, controlli di qualità interni, feedback e output da fornire alla
committenza, etc. ). L’avanzamento temporale delle attività in eventuali rappresentazioni grafiche dei cronoprogramma dovranno essere indicate in forma percentuale (%) e non in n. di giorni, per evitare ogni riferimento all’Offerta temporale contenuta nella Busta “C”. Si dovrà inoltre descrivere accuratamente il processo di gestione del modello 2D/3D BIM, nonché i livelli di dettaglio, le modalità di condivisione dei documenti e tutte le informazioni necessarie per rispondere in maniera esaustiva alle indicazioni contenute nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA, parte integrante della documentazione di gara.
B.1.3 Descrizione svolgimento fasi operative
Sulla base delle fasi previste dal Cronoprogramma e del gruppo di lavoro presentati, dovranno essere descritte le modalità di esecuzione, con l’esplicitazione delle squadre operative che svolgeranno le singole attività in cui si snoda l’incarico e con riferimento alle strumentazioni utilizzate, ai software, ai tipi di indagine da svolgere etc.
B.1.4 Note aggiuntive
Se ritenuto opportuno può eventualmente essere previsto questo capitolo aggiuntivo, per ulteriori informazioni che si reputino necessarie per la descrizione del servizio offerto.
Sez.B2 – Approccio metodologico utilizzato per effettuare il rilievo geometrico, architettonico, materico e strutturale con il sistema BIM con particolare riferimento alle tecnologie utilizzate, alla rappresentazione grafica e alla modellazione BIM
Nella Sezione B.2, per un numero massimo di 4 facciate, dovrà essere approfondito l’approccio metodologico del rilievo (esplicare quindi il grado di affidabilità, di precisione, nonché la garanzia di risultato che sarà restituita), soprattutto in relazione alla graficizzazione e agli output dei vari tematismi richiesti. Dovrà anche essere descritto l’approccio metodologico che si intende adottare per la gestione informativa del rilievo in modalità BIM. Dovranno essere anche illustrate le modalità che si intende adottare, per integrare gli esiti dell’indagine archeologica al rilievo.
L’approfondimento è finalizzato a fornire alla stazione appaltante gli elementi per valutare la leggibilità dei risultati che saranno prodotti.
Sez.B3 – Approccio metodologico utilizzato nell’espletamento dell’incarico di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica con particolare riferimento al calcolo estimale del costo dell’opera.
Nella Sezione B.3, per un numero massimo di 4 facciate, dovrà essere illustrata la procedura che, nell’ambito del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, si intende adottare per definire i costi parametrici focalizzando l’attenzione su peculiarità del sito, problemi di cantierabilità, localizzazione dell’opera, natura vincolata dell’immobile, costi di mantenimento dell’opera, e ogni altra caratteristica che, in questo contesto, il concorrente ritiene possa essere determinate nella parametrizzazione dei costi di costruzione. L’approfondimento è finalizzato a fornire alla stazione appaltante gli elementi necessari per poter apprezzare l’effettiva sostenibilità economico- finanziaria delle soluzioni proposte sulla base di una analisi dei relativi costi che risulti affidabile, aggiornata ed accurata, ancorché previsionale.
NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA” di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.
La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.
Nel caso di RT costituendi la relazione “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA” dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.
Nel caso di RT costituiti la relazione “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria.
Nell’ambito dell’offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che l’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato
.pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta digitalmente.
L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
1. ribasso percentuale unico riferito all’importo previsto in caso di conseguimento del livello di conoscenza LC3 per l’immobile indagato, al netto dell’IVA, degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri della sicurezza, ossia:
IMMOBILE | IMPORTO DA RIBASSARE |
Cinta muraria di Giglio Castello | € 216.752,65 |
L’importo a base di gara rappresenta quindi il valore complessivo del corrispettivo stimato “a corpo” per l’espletamento di tutte le attività previste per le prestazioni oggetto dell’appalto, nell’ipotesi che venga conseguito per la verifica di vulnerabilità sismica il livello di conoscenza massimo LC3.
In relazione al ribasso percentuale unico offerto si precisa dunque che lo stesso sarà applicato al prezzo relativo al livello di conoscenza effettivamente conseguito, secondo gli importi previsti nell’“Allegato C IMPORTI POSTI A BASE DI GARA” del Capitolato Tecnico Prestazionale.
Non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo.
2. i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
N.B. La Stazione Appaltante ha quantificato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze nella tabella di cui al paragrafo 3. del presente Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all’offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da
€ 0, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta
- commisurato all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).
3. i costi della manodopera, già computati nell’importo complessivo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
N.B. La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della manodopera nella tabella di cui al paragrafo 3 del presente Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all’offerta economica è una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione - dovranno risultare conformi a quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; l’importo indicato dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione.
4. riduzione percentuale da applicarsi al tempo stimato al par. 4 per l’espletamento del servizio richiesto. La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20% (venti percento).
Si precisa che qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale sul tempo superiore a quella sopra specificata, l’offerta si intenderà formulata con la riduzione percentuale massima del 20% indicata nel presente disciplinare.
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
CRITERI DI VALUTAZIONE | RIFERIMENTO | VALUTAZIONE | FATTORI PONDERALI | |
a) | Professionalità e adeguatezza dell’offerta | Schede descrittive (A1, A2, A3) | Valutazione qualitativa | Pa = 45 |
b) | Caratteristiche tecnico metodologiche dell’offerta | Relazione tecnica | Valutazione qualitativa | Pb = 35 |
c) | Ribasso percentuale unico | Offerta economica | Valutazione quantitativa | Pc = 15 |
d) | Riduzione percentuale unica sui tempi | Offerta temporale | Valutazione quantitativa | Pd = 5 |
I fattori ponderali assegnati ai criteri di valutazione tengono conto della particolarità dell’incarico dovuta sia alla complessità del servizio richiesto sia alla tipologia del fabbricato, all’interesse storico e alle peculiarità morfologiche del sito. Per queste caratteristiche si ritiene che, nell’interesse della Stazione Appaltante a perseguire le finalità prefissate, sia necessario considerare preponderanti nell’offerta economicamente più vantaggiosa i fattori più strettamente correlati alla qualità del servizio offerto (professionalità e capacità tecnico metodologiche del concorrente) rispetto allo sconto economico offerto.
18.1 Criteri di valutazione
L’adeguatezza dell’operatore economico sarà valutata sulla base della documentazione presentata dallo stesso e proposta sulle apposite schede A1, schede A2 e schede A3 allegate al presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n.1/2016 la Commissione applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi di seguito riportati:
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | SUB-PESI | PESO MAX | |
A | PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA | 45 | |
A.1 | Servizi espletati in materia di progettazione di fattibilità tecnico- economica | 15 | |
A.2 | Servizi espletati in materia di analisi di vulnerabilità sismica | 15 | |
A.3 | Servizi espletati in materia di rilievi da restituire in modalità BIM | 15 |
B | CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL’OFFERTA | ||
B.1 | Metodologia espletamento del servizio rilievo geometrico, architettonico materico e strutturale da restituirsi in BIM, di verifica preventiva di interesse archeologico, di verifica di vulnerabilità sismica e di progettazione di fattibilità tecnico- economica da restituirsi in modalità BIM, con riferimento al gruppo di lavoro e alle fasi operative. | 15 | 35 |
B.2 | Criteri metodologici utilizzati per effettuare il rilievo geometrico, architettonico, materico e strutturale da restituirsi in BIM con particolare riferimento a rappresentazione grafica e modellazione BIM | 10 | |
B.3 | Metodologia espletamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica con particolare riferimento al calcolo estimale costo dell’opera | 10 |
a) Professionalità e Adeguatezza dell’offerta: massimo 45 punti
La professionalità - adeguatezza dell’offerta (schede descrittive delle precedenti prestazioni professionali ed allegate schede A1, A2 e A3) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, descrittiva di almeno 1 incarico per ciascun servizio oggetto dell’appalto, relativo a servizi espletati dal concorrente ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, secondo quanto stabilito al paragrafo Offerta Tecnica Busta “B” del presente documento e dal D.M. tariffe.
Ai fini dell’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:
SUB- CRITERIO | SUB- PESO | DESCRITTORE DEL SUB-CRITERIO | PESO MAX | |
a.1 | Progettazione di fattibilità tecnico- economica | 15 | In riferimento ai servizi affini per la progettazione di fattibilità tecnico economica si terrà conto: • dell’attinenza dell’incarico- nell’ambito più generico dei servizi di ingegneria e architettura -apprezzando anche livelli progettuali diversi dallo studio di fattibilità tecnico economica (e dal preliminare) e, nel caso, maggiormente lo sviluppo di più livelli progettuali nell’ambito dello stesso incarico. • della complessità dell’incarico in relazione alla tipologia dell’intervento (saranno maggiormente apprezzati studi di fattibilità (o altri livelli progettuali) aventi ad oggetto il recupero/restauro di patrimonio edilizio esistente, in particolare o in riferimento all’immobile se trattasi di compendio vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 o comunque riconosciuto tale ai sensi delle norme previgenti o in riferimento alle caratteristiche dell’immobile, saranno maggiormente apprezzati compendi in muratura portante, piuttosto che altre tipologie strutturali. o in riferimento alla tipologia di intervento, se trattasi di intervento che evidenzi la compresenza di interventi strutturali e di restauro/risanamento della componente materico – architettonica o in riferimento alle peculiarità riguardanti l’incarico saranno maggiormente apprezzati quelli dai quali si possano evincere gradi di complessità riferibili ad esempio alla tipologia dell’edificio, all’orografia/morfologia del sito, all’articolazione spaziale del fabbricato. • della documentazione esplicativa dell’adozione della metodologia BIM | 45 |
a.2 | Servizio di analisi della vulnerabilità sismica | 15 | In riferimento ai servizi affini per la vulnerabilità sismica, si terrà conto: - della tipologia del servizio (un incarico di verifica della vulnerabilità, sarà ritenuto più affine di un progetto esecutivo delle strutture e, a seguire, del progetto definitivo e del collaudo); - se il servizio ha avuto ad oggetto immobili con un’articolazione spaziale complessa riferibile al loro sviluppo planimetrico e/o in elevato o anche alla particolare morfologia del sito (sarà maggiormente apprezzato l’incarico eseguito su un immobile che presenta una planimetria articolata per sviluppo degli ambienti, dislivelli, etc., piuttosto che su un immobile con pianta regolare e volumetria semplice); - se l’incarico è stato espletato su un immobile che presenta una struttura in muratura/pietrame - se il servizio è stato effettuato su un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 o comunque riconosciuto tale |
SUB- CRITERIO | SUB- PESO | DESCRITTORE DEL SUB-CRITERIO | PESO MAX | |
ai sensi delle norme previgenti; - in generale della complessità dell’incarico, valutata anche sulla base delle indagini svolte e dell’organizzazione del gruppo di lavoro. | ||||
a.3 | Servizio di rilievo | 15 | In riferimento agli incarichi di rilievi effettuati, descritti dal concorrente nella relativa scheda, si terrà conto : - se il servizio ha avuto ad oggetto immobili con un’articolazione spaziale complessa riferibile al suo sviluppo planimetrico e/o in elevato o anche alla particolare morfologia del sito (sarà maggiormente apprezzato l’incarico eseguito su un immobile che presenta una planimetria articolata per sviluppo degli ambienti, dislivelli, etc., piuttosto che su un immobile con pianta regolare e volumetria semplice); - se il servizio è stato effettuato su un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 o comunque riconosciuto tale ai sensi delle norme previgenti; - se il servizio espletato ha avuto ad oggetto anche il degrado materico e il dissesto (saranno maggiormente apprezzati incarichi nei quali siano stati approfonditi anche questi aspetti oltre la geometria e la statica) - se l’incarico è stato svolto con metodologia BIM (risultando apprezzabile il livello di sviluppo informativo attuato rispetto agli obiettivi prefissati dell’incarico e il modello di flusso informativo) |
b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta: massimo 35 punti
Con riferimento al criterio tecnico metodologico sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico - organizzativa prevista nell’offerta, siano coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
In particolare, ai fini dell’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:
SUB- CRITERIO | SUB- PESO | DESCRIZITTORE DEL SUB-CRITERIO | PESO MAX | |
b.1 | Metodologia utilizzata per effettuare il servizio nella sua completezza - Gruppo di lavoro e fasi operative | 15 | In relazione alle modalità di espletamento dell’incarico oggetto della gara si terrà conto: - della chiarezza ed efficacia dell’approccio metodologico che il professionista intende utilizzare per affrontare l’espletamento dell’incarico - dell’adeguatezza delle professionalità facenti parte del gruppo di lavoro in relazione al ruolo svolto, alla relativa formazione ed alle principali esperienze | 35 |
SUB- CRITERIO | SUB- PESO | DESCRIZITTORE DEL SUB-CRITERIO | PESO MAX | |
analoghe all’oggetto dell’incarico, in grado di fornire una elevata garanzia in merito alla qualità del team rispetto alle diverse fasi dell’incarico; - della chiarezza ed efficacia dei flussi presentati nel cronoprogramma in relazione alle tempistiche e a quanto indicato nel capitolato tecnico. | ||||
b.2 | Criteri metodologici utilizzati per effettuare il rilievo geometrico, architettonico, materico e strutturale con il sistema BIM - Rappresentazione grafica e modellazione BIM | 10 | I Professionisti dovranno relazionare circa la pianificazione, attribuzione, gestione e controllo della codifica delle parti e componenti del manufatto, nell’ottica della rappresentazione in modalità BIM, Tale criterio deve rispondere in maniera esaustiva al documento denominato “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA” In relazione alle modalità con cui verrà rappresentato il rilievo si terrà conto di: - Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione sia dell’approccio metodologico che degli output relativi alla rappresentazione grafica del rilievo, in relazione alla codifica e a possibili sovrapposizioni dei vari tematismi richiesti, - Approccio metodologico che si intende adottare per la gestione informativa del rilievo in modalità BIM | |
b.3 | Metodologia espletamento dell’incarico di redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica - Calcolo estimale costo dell’opera | 10 | In relazione alle modalità di calcolo estimale del costo dell’opera si terrà conto: - dell’efficacia e attendibilità della strategia di azione descritta per garantire l’attendibilità dei dati utilizzati nel medio – lungo termine; - del grado di caratterizzazione e affinamento del calcolo, desumibile dalla descrizione delle modalità adottate per la determinazione dei costi parametrici |
c) ribasso percentuale unico: massimo 15 punti
Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a praticare sull’importo, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali. Si tratta di un criterio volto a favorire l’offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto di vista meramente economico.
Sarà considerata migliore l’offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto.
Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l’esclusione del concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla terza, pertanto, nell’eventualità, lo stesso sarà troncato a tre cifre decimali.
d) riduzione percentuale con riferimento al tempo: 5 punti
Riduzione percentuale dei tempi previsti per l’esecuzione dei servizi così come riportato nella Capitolato tecnico prestazionale in misura comunque non superiore alla percentuale del 20% (venti).
Si precisa che qualora il concorrente abbia indicato una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, sarà considerata un mero errore materiale e pertanto l’offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima indicata nel presente disciplinare.
18.2 Metodo per l’attribuzione dei punteggi
L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:
dove:
Ki = ai+bi+Ci*Pc+Di*Pd
• Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
• i è l’offerta i-esima; ai e bi, sono i punteggi calcolati per i criteri di natura qualitativa, come meglio indicato al paragrafo 18.3, a seguito di riparametrazione;
• Ci, Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
• Pc, Pd sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella.
18.3 Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte
I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a) e b) della precedente tabella, saranno determinati mediante il metodo del “confronto a coppie”.
Si procederà con la valutazione di ogni coefficiente qualitativo delle varie offerte mediante l’impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
B | C | D | E | F | … | N | |
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D | |||||||
E | |||||||
… | |||||||
N-1 |
Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può
essere più o meno forte, nel seguente modo:
preferenza massima | = 6 |
preferenza grande | = 5 |
preferenza media | = 4 |
preferenza piccola | = 3 |
preferenza minima | = 2 |
nessuna preferenza | = 1 |
Per ogni subcriterio, una volta terminati i “confronti a coppie”, i punteggi verranno attribuiti trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” in coefficienti variabili tra zero e uno, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma più alta le altre somme, prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all’unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Per il criterio A:
dove:
m
ai = ∑(Fk ⋅ ai,k)
k
ai è il punteggio dell’i-esimo concorrente per il criterio di valutazione A; m è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione A; Fk è il sub-peso del k-esimo sub-criterio di valutazione;
ai,k è il coefficiente attribuito all’i-esimo concorrente per il k-esimo sub-criterio di valutazione;
e per il criterio B:
dove:
n
bi = ∑(Fl ⋅ bj,l)
l
bj è il punteggio del j-esimo concorrente per il criterio di valutazione B;
n è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione B; Fl è il sub-peso dell’l-esimo sub-criterio di valutazione;
bj,l è il coefficiente attribuito al j-esimo concorrente per l’l-esimo sub-criterio di valutazione.
N.B. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (40 punti per il criterio a e 30 punti per il criterio b) , tale punteggio viene riparametrato.
La commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente
18.4 Formule per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi di valutazione c) e d) della tabella dei criteri di valutazione, verranno utilizzate le seguenti formule:
dove:
Ci (per Oi <= Osoglia) = X*Oi/Osoglia
Ci (per Oi > Osoglia) = X + (1,00 - X) * [( Oi - Osoglia)/( Omax - Osoglia)]
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Oi = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Osoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)
Omax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
D1= T1/Tmax
dove:
Di = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
T1 =riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmax = maggior valore percentuale tra le riduzioni percentuali del tempo offerte11.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22/07/2019, alle ore 15.00 presso la sede della Direzione Regionale Toscana e Umbria, sita in Xxx Xxxxx 00, xx Xxxxxxx.
Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso “Area comunicazioni” ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nell’apposita pagina dedicata alla presente procedura.
Nel corso della prima seduta pubblica, il Seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente il Seggio di gara procederà, attraverso il Sistema, all’apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio, né alla Commissione di gara, né alla Stazione Appaltante né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa ed il Seggio, deputato all’esame della documentazione amministrativa, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
11 Il valore di Tmax non potrà essere superiore al 20% di cui al par. 18.1 lett. d).
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, in conformità all’art. 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e al Comunicato dell’ANAC del 10/04/2019.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta che il Seggio di gara avrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi all’apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per l’offerta tecnica e l’offerta economico-temporale, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica e l’offerta economico-temporale, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice e secondo anche quanto precisato nel Capitolato in tema di polizze a carico dell’aggiudicatario.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di esecuzione del contratto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere, secondo quanto precisato al paragrafo 15.3.2, le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio - DPO è l’Avv. Xxxx Xxxxxx sempre contattabile all’indirizzo email xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si allega al riguardo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all’interno della Busta A – Risposta di qualifica (Allegato denominato Informativa trattamento dati personali – All.V).
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Il Direttore Regionale
Xxxxxxx Xxxxxxxx