INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione geologica. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi ai sensi dell’art. 47 del Codice.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di cui ai punti 7.1 lett. c), c1) e c2), relativi alle diverse specializzazioni e/o abilitazioni necessarie/richieste, sono posseduti dai relativi professionisti indicati come repsondabili delle diverse prestazioni. I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
a. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f), le prestazioni sono eseguite o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente disciplinare è appurata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile si applica quanto previsto all’articolo 47, comma 2bis, del disciplinare.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. 263/2016 previsti all’articolo 8 devono essere posseduti: □ per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; □ per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Altresì, il requisito di cui all’articolo 8 relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti di qualificazione, ai fini del raggiungimento della soglia richiesta, deve risultare dai requisiti maturati in pro- prio, a cui si aggiungono quelli delle imprese consorziate indicate come esecutrici, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 207/2010, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,artigianato e agricol- tura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. CONSORZI STABILI
1. I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato di cui al Paragrafo 7.1, lettera a) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. Il requisito relativo al Paragrafo 7.1, lettera b) deve essere posseduto dal Consorzio o da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici per la parte di servizio che necessita del possesso del requisito di cui trattasi.
4. I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3, lettere c) e d), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate1.
5. I requisiti tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. 17 Art. 8 AVVALIMENTO 18