Spazi confinati Clausole campione

Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo...
Spazi confinati. 27.5.1 In caso di attività da svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (a titolo esemplificativo serbatoi, silos, gallerie, pozzi, etc), al fine di dimostrare le capacità effettive del personale che esegue i lavori, l’Appaltatore/subappaltatore, prima dell’esecuzione delle attività, 9 Rif. Regolamento 1272/08 (UE) “Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele”. dovrà fornire l‘elenco nominativo dei lavoratori che effettueranno tali attività, corredato da idonea documentazione attestante che detta forza lavoro possieda i requisiti prescritti dal DPR 177/2011, e cioè: • esperienza almeno triennale nei lavori in spazi confinati posseduta da almeno il 30 % della forza lavoro; tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero altre tipologie di appalto o contrattuali certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/03); • avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale impiegato per attività lavorative in spazi confinati, specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; • avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in spazi confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza; • possesso di dispositivi di protezione individuale (DPI), strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in spazi confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature.
Spazi confinati. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:
Spazi confinati. 16.5.1 In caso di attività da svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (a titolo esemplificativo serbatoi, silos, gallerie, pozzi, etc), al fine di dimostrare le capacità effettive del personale che esegue i lavori, l’Appaltatore/subappaltatore, prima dell’esecuzione delle attività, dovrà fornire l‘elenco nominativo dei lavoratori che effettueranno tali attività, corredato da idonea documentazione attestante che detta forza lavoro possieda i requisiti prescritti dal DPR 177/2011.
Spazi confinati. Si considerano ambienti confinati quegli spazi nei quali non è possibile, stando dentro, tenere fuori la testa. Sono spazi confinati (indipendentemente dall’altezza) anche quei siti, con ricambio d’aria sfavorito, che presuppongono per l’attività svolta il rischio di carenza di ossigeno o di sviluppo di sostanze tossiche e per i quali l’accesso è particolarmente disagiato. Le attività relative devono essere eseguite da imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge, in relazione al personale impiegato, nei limiti ed alle condizioni di cui al citato art. 2, comma 1, d.P.R. 177/11. Pertanto, trattandosi di un “requisito di esecuzione” e non anche di qualificazione alla gara, qualora l’appaltatore/concorrente alla gara non sia in grado di garantire il possesso di personale specializzato, può legittimamente avvalersi dei requisiti, ex d.P.R. 177/11 cit., messi a sua disposizione da un operatore economico terzo, a patto e condizione che dette maestranze “terze” eseguano direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste (così art. 89, commi 1 e 9, d.lgs. 50/16), trattandosi di avvalimento operativo di “esperienze professionali pertinenti”, oggetto di specifico onere di verifica da parte del RUP in corso d’opera. Ferma restando la possibilità di avvalimento del requisito di che trattasi, è comunque ammesso il subappalto qualora il concorrente abbia espresso nell’istanza di partecipazione alla gara la volontà di subappaltare a terzi le lavorazioni specifiche. In tal caso il possesso del requisito sarà verificato in capo al subappaltatore prima del rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Quindi, all’atto dell'offerta il concorrente deve presentare apposita dichiarazione di impegno a comprovare, in caso di aggiudicazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011, oppure, produrre in sede di offerta dichiarazione di “avvalimento” con la produzione, sempre in sede di offerta del contratto di avvalimento, oppure, dichiarare che si obbliga a subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione di detti servizi/lavori ad un'impresa in possesso dei citati requisiti, fermo restando il limite massimo di subappalto (40%). Trattandosi di requisiti di esecuzione, essi devono essere comprovati dall’appaltatore entro 30 gg. dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto dal capitolato verrà revocat...
Spazi confinati. Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, sistemi di drenaggio chiusi, reti fognarie, cisterne aperte, vasche, camere di combustione all'interno di forni, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente o assente. Non è possibile fornire una lista completa di tutti gli spazi confinati. Alcuni ambienti possono comportarsi come spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica. In ogni caso prima dell’esecuzione di ogni tipologia di lavoro dovrà essere aperto un Permesso di Lavoro, in cui, fra le altre cose, sarà indicato se lo spazio in cui si va ad operare è uno spazio confinato e le misure di sicurezza da adottare. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori all’interno degli Spazi confinati senza aver autorizzato il Permesso di Lavoro e senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.Nel caso i lavoratori debbano effettuare delle attività lavorative all’interno di Spazi Confinati si dovranno seguire tutte le istruzioni riportate all’interno dell’allegato della procedura Permessi di Lavoro: Lavori in Spazi Confinati.

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