Spazi confinati Clausole campione

Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo...
Spazi confinati. 16.5.1. In caso di attività da svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (a titolo esemplificativo serbatoi, silos, gallerie, pozzi, etc), al fine di dimostrare le capacità effettive del personale che esegue i lavori, l’Appaltatore/subappaltatore, prima dell’esecuzione delle attività, dovrà fornire l‘elenco nominativo dei lavoratori che effettueranno tali attività, corredato da idonea documentazione attestante che detta forza lavoro possieda i requisiti prescritti dal DPR 177/2011. 16.5.2. In caso di affidamento in subappalto, quest’ultimo deve essere autorizzato da ENEL e certificato ai sensi del Titolo VIII Capo 1 del D.Lgs. 276/03.
Spazi confinati. Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, sistemi di drenaggio chiusi, reti fognarie, cisterne aperte, vasche, camere di combustione all'interno di forni, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente o assente. Non è possibile fornire una lista completa di tutti gli spazi confinati. Alcuni ambienti possono comportarsi come spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica. In ogni caso prima dell’esecuzione di ogni tipologia di lavoro dovrà essere aperto un Permesso di Lavoro, in cui, fra le altre cose, sarà indicato se lo spazio in cui si va ad operare è uno spazio confinato e le misure di sicurezza da adottare. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori all’interno degli Spazi confinati senza aver autorizzato il Permesso di Lavoro e senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.Nel caso i lavoratori debbano effettuare delle attività lavorative all’interno di Spazi Confinati si dovranno seguire tutte le istruzioni riportate all’interno dell’allegato della procedura Permessi di Lavoro: Lavori in Spazi Confinati.
Spazi confinati. Si considerano ambienti confinati quegli spazi nei quali non è possibile, stando dentro, tenere fuori la testa. Sono spazi confinati (indipendentemente dall’altezza) anche quei siti, con ricambio d’aria sfavorito, che presuppongono per l’attività svolta il rischio di carenza di ossigeno o di sviluppo di sostanze tossiche e per i quali l’accesso è particolarmente disagiato. Le attività relative devono essere eseguite da imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge, in relazione al personale impiegato, nei limiti ed alle condizioni di cui al citato art. 2, comma 1, d.P.R. 177/11. Pertanto, trattandosi di un “requisito di esecuzione” e non anche di qualificazione alla gara, qualora l’appaltatore/concorrente alla gara non sia in grado di garantire il possesso di personale specializzato, può legittimamente avvalersi dei requisiti, ex d.P.R. 177/11 cit., messi a sua disposizione da un operatore economico terzo, a patto e condizione che dette maestranze “terze” eseguano direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste (così art. 89, commi 1 e 9, d.lgs. 50/16), trattandosi di avvalimento operativo di “esperienze professionali pertinenti”, oggetto di specifico onere di verifica da parte del RUP in corso d’opera. Ferma restando la possibilità di avvalimento del requisito di che trattasi, è comunque ammesso il subappalto qualora il concorrente abbia espresso nell’istanza di partecipazione alla gara la volontà di subappaltare a terzi le lavorazioni specifiche. In tal caso il possesso del requisito sarà verificato in capo al subappaltatore prima del rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Quindi, all’atto dell'offerta il concorrente deve presentare apposita dichiarazione di impegno a comprovare, in caso di aggiudicazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011, oppure, produrre in sede di offerta dichiarazione di “avvalimento” con la produzione, sempre in sede di offerta del contratto di avvalimento, oppure, dichiarare che si obbliga a subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione di detti servizi/lavori ad un'impresa in possesso dei citati requisiti, fermo restando il limite massimo di subappalto (40%). Trattandosi di requisiti di esecuzione, essi devono essere comprovati dall’appaltatore entro 30 gg. dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto dal capitolato verrà revocat...

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  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

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  • Riserva di proprietà 1. Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto di acquisto fino all’accredito di tutti i pagamenti sul conto corrente concordato (rapporto commerciale) con il Cliente; tale riserva fa riferimento al saldo riconosciuto. In caso di comportamento lesivo del Contratto da parte del Cliente, e soprattutto in caso di mora di pagamento, siamo autorizzati a ritirare l’oggetto d’acquisto. Un nostro ritiro dell’oggetto d’acquisto non comporta un recesso dal Contratto, salvo nel caso in cui avessimo dichiarato espressamente per iscritto tale possibilità. Un pignoramento dell’oggetto d’acquisto esercitato dalla nostra azienda comporta in ogni caso un recesso dal Contratto. Siamo legittimati al reimpiego dell’oggetto d’acquisto ritirato; il ricavo ottenuto attraverso il reimpiego – detratti adeguati i costi di reimpiego – deve essere detratto dai debiti del Cliente. 2. In caso di pignoramenti o di altri interventi ad opera di terzi il Cliente deve darcene tempestiva comunicazione per iscritto, consentendoci così di poter presentare un ricorso a norma del § 771 ZPO (codice di procedura civile). Qualora il terzo non dovesse essere in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali di un ricorso secondo § 771 ZPO, il Cliente risponderà della perdita da noi eventualmente subita. Il Cliente deve inoltre informarci di tutti i danni e passaggi di proprietà riguardanti l’oggetto d’acquisto. 3. Il Cliente ha il diritto di rivendere la merce nell’ambito di una gestione regolare; lo stesso tuttavia cede a noi fin da ora tutti i crediti pari all’importo finale fatturato (IVA compresa ) del nostro credito, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l’oggetto di acquisto sia stato rivenduto senza modificarlo o dopo una sua eventuale trasformazione. Il Cliente rimane autorizzato a riscuotere detto credito anche dopo l’avvenuta cessione. Rimane impregiudicata la nostra facoltà di riscuotere autonomamente il credito. La nostra azienda si impegna tuttavia a non riscuotere il credito fintantoché il Cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non cade in mora e, in particolare, non inoltra una domanda di apertura di una procedura di insolvenza e non sia in atto una sospensione dei pagamenti. In caso contrario possiamo pretendere che il Cliente ci renda noti i crediti ceduti e i suoi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). 4. Una lavorazione o trasformazione dell’oggetto d’acquisto da parte del Cliente deve essere eseguita sempre per nostro conto. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, incl. IVA) e il valore degli altri oggetti lavorati. Al prodotto risultante da tale lavorazione si applicano le medesime disposizioni valide per l’oggetto di vendita fornito con riserva della proprietà. 5. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo inseparabilmente ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, IVA incl.) e il valore degli altri oggetti con esso combinati. Resta inteso che, qualora la combinazione con tali altri oggetti avvenisse in modo tale, che l’oggetto del Cliente debba essere considerato come il bene principale, il Cliente dovrà trasferire a noi una proporzionale quota di comproprietà dell’oggetto.. Il Cliente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà rispettivamente risultante. 6. A garanzia dei crediti che vantiamo nei suoi confronti, il Cliente cede inoltre alla nostra azienda anche i crediti derivantigli nei confronti di un terzo in seguito a un vincolo sussistente tra l’oggetto di vendita e un edificio. 7. Su richiesta del Cliente ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la selezione delle garanzie da svincolare resta di nostra competenza.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Informazioni generali a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx). c) Recapito telefonico: 051.5077111 - telefax: 051.7096584 - siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx. d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.

  • SERVIZIO CLIENTI Il servizio di assistenza a disposizione dei Clienti (riferimenti sui Fogli Informativi delle Carte). Consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Titolare. Tramite il Servizio Clienti il Titolare può ricevere assistenza per domande, richieste di aiuto, notifiche di anomalie o questioni riguardanti la Carta, anche in merito alla sicurezza.

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