OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro debbono essere registrati sul/i seguente/i apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Affidatario: IBAN IBAN e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge 136/2010 e s.m.i. Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro di appalto l’effettuazione di anche una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Affidatario dichiara che la/e persona/e delegata/e ad operare sui conti correnti dedicati è/sono quella/e indicata/e la/e seguente/i: L’Affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente e ai soggetti delegati ad operare sul/i conto/i corrente sopra richiamati entro 7 (sette) giorni.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, Zètema si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni eventuali. In relazione a quanto sopra detto, l’Aggiudicatario è tenuto in particolare:
a) a comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n.136/2010;
c) ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto. Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Aggiudicatario deve inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Rieti della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In relazione a quanto sopra detto, l’Aggiudicatario è tenuto in particolare:
a) a comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n.136/2010;
c) ad utilizzare il CIG nell’ambito degli eventuali rapporti con subcontraenti fornitori. Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.; Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Pistoia, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 13 e s.m.i., il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. In caso di aggiudicazione, la ditta sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio. Qualora la ditta non assolvesse agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. La stazione appaltante si riserva il potere di controllare l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. (Legge n. 136/2010)
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore avrà l’obbligo, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i. di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l’applicazione da parte del Prefetto di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.